Corte dei conti, requisiti per il riconoscimento degli incentivi IMU-TARI

Un Comune ha trasmesso una richiesta di parere inerente ai requisiti per il riconoscimento al personale gli incentivi di cui all’art.1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle riscossioni delle annualità 2018 e 2019. La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 1/2023, ha riepilogato le condizioni per il pagamento degli incentivi in esame:

  • che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL; al riguardo, la Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti, con deliberazione n. 19/2021/QMIG, ha già chiarito che la locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, contenuta nella norma in esame, debba intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, del T.u.e.l.) e, per il rendiconto, con legge; pertanto, questa prima condizione è da ritenersi soddisfatta laddove i documenti contabili siano stati approvati entro i termini così prorogati;
  • che il Comune abbia adottato un proprio regolamento, atto formale individuato dal legislatore quale fonte idonea a determinare – nell’an e nel quantum – la destinazione delle risorse disponibili (pari ad una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5 per cento) alle due differenti finalità individuate dalla norma: potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e trattamento accessorio del personale dipendente;
  • che l’utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all’anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l’annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito;
  • che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa;
  • che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale;
  • che il servizio di accertamento delle imposte in esame non sia stato esternalizzato in concessione.

Ove sussistano tutte le condizioni elencate, sarà possibile erogare la quota destinata al trattamento accessorio, nella misura così determinata, al personale impiegato nelle attività di cui trattasi. Tale quota peraltro non sarà da computarsi a fini di rispetto del limite di cui all’art. 23, co.2, del d.lgs. n. 75/2017.

 

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Esenzione IMU su immobili occupati

Il comma 81 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, legge di bilancio 2023, introduce una nuova lettera g-bis) all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che esenta dal pagamento dell’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione. Il successivo comma 82 istituisce un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023, per ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’attuazione delle nuova lettera g-bis).

A tale proposito si ricorda che il comma 759 prevede che sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto.

 

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Esenzione IMU in caso di immobile in comodato a un imprenditore agricolo

Ai fini del conseguimento dell’esenzione dall’IMU, ex art. 1, comma 708, L. 147/13, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, D.L. 201/11, conv. in L. 214/11, non è in alcun modo prescritto che l’attività agricola debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d’imposta. E’, di conseguenza, richiesto il soddisfacimento del solo requisito oggettivo realizzato dalla circostanza che il fabbricato rurale sia una costruzione necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile. È quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con sentenza n. 1409/2022.

I giudici toscani ricordano che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, prima per l’esenzione dall’ICI e successivamente per quella dall’IMU, basate sui medesimi presupposti normativi e fattuali, che “secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICI (art. 23, c. 1 bis, cit., in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a) si correlava al dato oggettivo delle emergenze catastali, essendosi rilevato che l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria A/6 o D/10, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, cit., non è soggetto all’imposta, ai sensi del d. lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a), cit., laddove se l’immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI “, ribadendo la “rilevanza regolativa del criterio identificativo in discorso, e, dunque, la sua esclusiva attinenza al dato catastale”, giungendo perfino a fare prevalere le “obiettive emergenze catastali” anche nel caso di cessazione dell’attività agricola (vedasi da ultimo Cass. Ord. n. 23386/2021); peraltro la citata Circolare Ministeriale n. 3/DF del 18.5.2012, non ha affermato la irrilevanza della categoria catastale D/10 attribuita, ai fini dell’esenzione di cui trattasi, sostenendo invece che “la classificazione dell’immobile nella categoria catastale D/10 non è condizione unica per il riconoscimento dell’agevolazione, poiché rientrano nell’agevolazione anche le fattispecie presenti nell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, che non rientrano necessariamente in D/10”, e quindi è pur sempre una condizione. La norma, quindi, non esige che la qualifica di imprenditore agricolo sia posseduta direttamente dal soggetto d’imposta.

 

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Esenzione IMU scuole paritarie: le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico

In tema di esenzioni IMU per gli enti non commerciali e, in particolare, per le scuole paritarie, per beneficiare di tale agevolazione le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza del 29/11/2022 n. 35123, pronunciandosi sul ricorso proposto da un Istituto educativo, titolare di una scuola paritaria, in materia di avvisi di accertamento relativi all’ICI/IMU per gli anni 2010 -2015, invocando l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 lett. i). Si tratta nella fattispecie, dell’ICI per gli anni 2010 e 2011 e dell’IMU per gli anni 2012-2015.

La Corte ha ricordato, preliminarmente, che la Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012, nel valutare se tanto l’ICI che l’IMU costituiscano aiuto di Stato in violazione del diritto dell’Unione, e segnatamente dell’art. 107, paragrafo 1, del Trattato, ha concluso che mentre l’esenzione ICI costituisce aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, non lo è invece l’analoga esenzione IMU, considerando sia la maggiore chiarezza della norma IMU (che parla di attività non commerciali anziché di attività che non abbiano  esclusivamente natura commerciale) che la norma regolamentare, la quale precisa, da un lato, che per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall’altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato
solo per escludere il diritto all’esenzione (come indicano le parole “in ogni caso”) e non implica a contrario che possano beneficiare dell’esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite. Inoltre, la Commissione UE, con specifico riferimento alla attività didattica, rimarca che l’attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso.

Tali considerazioni consentono anche di definire il significato e la portata dei i criteri stabiliti dal D.M. 19 novembre 2012, n. 200, e dal D.M. 26 giugno 2014, che devono essere applicati in armonia con quanto stabilito dalla Commissione UE con decisione 19.12.2012, e secondo i principi posti dalla giurisprudenza nazionale. Il decreto 26 giugno 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze chiarisce i due nodi fondamentali della questione.  In primo luogo specifica che, per avere natura simbolica, il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio e, in secondo luogo che il compenso che supera la metà del prezzo medio del servizio esclude il diritto all’esenzione.

Nel caso di specie risulta, dunque, corretta la decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che ha rigettato il ricorso dell’istituto, poiché le rette applicate agli studenti superano il 50% del costo del servizio e, pertanto, si tratta di una attività commerciale non esente da imposta comunale.

 

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IFEL: Schema di modifiche del regolamento TARI per il 2023

Con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022 ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022).

Le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano certamente un obiettivo cui tendere, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA (ivi incluso il potere sanzionatorio), ma occorre anche contemperare i nuovi obblighi con quello che risulta attuabile sia sulla base della legge, e sia delle risorse umane e finanziarie a disposizione dei Comuni. In questa prospettiva si colloca lo spirito dello schema di regolamento IFEL, introdotto da una nota descrittiva, che compie lo sforzo di riconciliare, per quanto e laddove possibile, il rispetto delle prescrizioni regolatorie con la legge speciale che governa l’ambito tributario di riferimento e con il conseguente potere regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie che si spinge fino a prevalere sulle norme legislative specifiche, fatti salvi, ovviamente, i limiti espressamente imposti in quanto riservati alla legge e relativi alla determinazione delle fattispecie imponibili, dell’aliquota massima e dei soggettivi passivi (art.52, d.lgs 446/1997).

 

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CUP “antenne” e canoni di locazione: I chiarimenti di IFEL

IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento in merito alla modifica della disciplina del canone patrimoniale (CUP) applicabile alle infrastrutture di telecomunicazione ubicate su aree comunali, operata attraverso l’introduzione del comma 831-bis, sta generando importanti perdite di gettito per i Comuni interessati, che a tutt’oggi non appaiono adeguatamente considerate dal Legislatore e dal Governo.

In particolare, un’indagine condotta dall’IFEL, presso alcune decine di città medio grandi, ha rilevato che, pur nella notevole diversificazione dei regimi contrattuali e di prelievo, l’applicazione del canone forfettario di 800 euro, ha ridotto del 90% il valore medio del gettito ritraibile da un singolo impianto.

Alle difficoltà finanziarie sopracitate, si aggiungono le “pretese” di alcuni operatori economici del settore che, interpretando a loro esclusivo favore la nuova disposizione, hanno avviato massicce iniziative di “sollecito” ai Comuni, tese a rinegoziare, modificare, estinguere assetti contrattuali anche riconducibili all’agire privatistico degli enti locali. Secondo IFEL devono pertanto ritenersi non fondate le richieste degli operatori di non corrispondere i canoni ulteriori pattuiti nell’ambito di concessioni-contratto stipulate prima del 13 febbraio 2019, i cui effetti non siano esauriti. Per converso, a far data da tale termine, appare esclusa per i Comuni la
possibilità di prevedere, nell’ambito delle occupazioni di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, qualunque onere finanziario ulteriore rispetto al CUP, anche se riconducibile a titoli convenzionali (come nel caso delle concessioni-contratto).

 

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Aggiornamento simulatore addizionale comunale IRPEF – anno d’imposta 2023

E’ stato aggiornato sul portale del Federalismo Fiscale lo strumento di simulazione dell’addizionale comunale IRPEF, utile per la simulazione dell’anno d’imposta 2023.
Lo strumento consente ai Comuni, accedendo all’Area riservata del Portale, di simulare l’impatto sul gettito delle modifiche di aliquote o soglie di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF, per competenza e per cassa.

 

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IMU: Legittima la doppia esenzione per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare

In tema di agevolazioni sull’imposta municipale propria (IMU) prima casa la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 209/2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Di conseguenza è legittima l’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi. Dopo tale fondamentale pronuncia della Consulta risulta non più invocabile, a giustificazione dell’esclusione del beneficio fiscale in esame, l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte. Nel caso di specie è, dunque, legittima la doppia esenzione a vantaggio sia del coniuge residente nel comune parte in causa, che del coniuge residente in altro comune per motivi di lavoro. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con la sentenza del 03/11/2022 n. 655.

 

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ARERA: Schema tipo di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani

L’ARERA ha pubblicato il documento di consultazione 643/2022/R/RIF, che si inquadra nell’ambito del procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio avviato con la delibera 362/2021/R/RIF, illustrandone gli elementi di inquadramento generale e i primi orientamenti che si intendono seguire per la definizione dello schema tipo di contratto di servizio, rinviando ulteriori elementi di dettaglio e approfondimento ad un successivo documento per la consultazione che verrà predisposto anche alla luce dei contributi che perverranno in ordine agli orientamenti presentati.

In particolare, al fine di favorire omogeneità a livello nazionale nella disciplina dei rapporti tra enti affidanti e gestori, l’Autorità è orientata a:
• predisporre un unico schema tipo di contratto di servizio imperniato sul modello di gestione integrata e strutturato secondo un approccio modulare che lo renda applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche agli affidamenti di singole fasi del servizio;
• prevedere che tale schema sia obbligatorio per tutte le gestioni, indipendentemente dalla forma gestionale prescelta (esternalizzazione o autoproduzione), dalla tipologia di contratto (appalto o concessione) utilizzato per l’erogazione del servizio agli utenti e dalla natura dell’ente affidante (Ente di governo o Comune);
• ricomprendere nell’ambito soggettivo di applicazione dello schema tipo di contratto di servizio tutti i soggetti che si configurano, in forza di un affidamento ricevuto dalla competente autorità amministrativa locale, come gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani ovvero di uno o più dei servizi che lo costituiscono, escludendo dall’ambito soggettivo del definendo schema tipo di contratto di servizio i soggetti che si configurano come meri prestatori d’opera.

I soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro il 10 gennaio 2022.

 

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IFEL, imposta di soggiorno: chiarimenti sul regime dichiarativo e altri adempimenti connessi al riversamento del gettito

IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento sul regime dichiarativo e sugli altri adempimenti connessi al riversamento dell’imposta di soggiorno ai Comuni, alla luce di talune incertezze, sorte a seguito della prima applicazione della nuova dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno introdotta dal D.L. n. 34/2020.

Il decreto, nel disciplinare il nuovo adempimento dichiarativo, da effettuarsi mediante il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, non incide in alcun modo sulle modalità e sui tempi di versamento, di norma trimestrali, dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ai Comuni, né tantomeno sulle comunicazioni che si accompagnano a tale riversamento e che sono disciplinate dal regolamento comunale. Le comunicazioni rese ai Comuni congiuntamente al riversamento periodico del gettito non ne rappresentano un adempimento diverso ed autonomo, ma anzi ne costituiscono il complemento necessario per l’amministrazione ad effettuare la contestuale riconciliazione tra versamento, numero di pernottamenti e gestore della struttura ricettiva. Pertanto, la previsione del nuovo obbligo dichiarativo non assorbe la potestà, che rimane in capo ai Comuni ai sensi dall’art. 52 del Dlgs 446/1997, di disciplinare le modalità di riversamento dell’imposta (e le comunicazioni trimestrali collegate).

 

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