Affidamento raccolta rifiuti: la norma statale prevale su quelle delle province autonome

Con la delibera n. 378 del 1° ottobre 2025 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha censurato la decisione presa da 24 Comuni di una provincia autonoma del Nord di prorogare — fino al 31 dicembre 2038 — la convenzione con un «consorzio-azienda» (azienda speciale) per la gestione integrata dei servizi ambientali (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, pulizia aree pubbliche, tutela ambientale). ANAC ha ritenuto che il riaffidamento diretto così disposto sia incompatibile con la disciplina statale di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. n. 201/2022), in quanto compromette i principi di libera concorrenza e parità di trattamento; le stazioni appaltanti sono chiamate a valutare azioni correttive e a garantire la continuità del servizio dal 1° gennaio 2026, informando l’Autorità entro 45 giorni.

I 24 consigli comunali, soci del consorzio-azienda, hanno approvato una modifica statutaria e contrattuale che estende la durata della convenzione e della stessa azienda speciale fino al 31.12.2038. Tale modifica consente, secondo gli enti locali, di proseguire la gestione associata tramite l’azienda speciale in attesa della trasformazione in società di capitali in house. ANAC interpreta la scelta come un riaffidamento diretto del servizio per il periodo 2026–2038, effettuato senza una procedura concorrenziale idonea a garantire parità di trattamento tra operatori.

Il decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 ha ridefinito lo «statuto» dei servizi pubblici locali a rilevanza economica fissando principi comuni, uniformi ed essenziali, tra cui la qualità del servizio, la parità di trattamento, l’accesso universale e le condizioni economico-finanziarie, che devono presidiare l’organizzazione e l’affidamento dei servizi su tutto il territorio nazionale. Il decreto qualifica espressamente tali disposizioni come «norme fondamentali di riforma economico-sociale», e prevede che siano applicate anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome «compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Nei commi successivi, il decreto richiama la natura trasversale di molte materie (collegate agli interessi pubblici essenziali) e limita lo spazio di esercizio di potestà legislativa regionale quando ciò confligga con i principi fondamentali posti dallo Stato. In altri termini: l’autonomia statutaria locale non può essere esercitata in modo da escludere i principi fondamentali fissati a livello nazionale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Società pubbliche, dai commercialisti focus sui processi di aggregazione

È stato pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale ricerca dei commercialisti un documento dal titolo “Le aggregazioni di società a partecipazione pubblica”, che analizza i processi di aggregazione delle società a partecipazione pubblica, fenomeno attuato con sempre maggior frequenza poiché consente sia di superare la frammentazione delle gestioni dei servizi pubblici locali, come auspicato dal Decreto di riordino dei servizi pubblici locali (d.lgs. 201/2022) sia di attuare quei processi di razionalizzazione delle società pubbliche che sono richiesti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016 e s.m.i.).

L’analisi prende avvio da una ricognizione normativa, per poi evidenziare le principali criticità che ostacolano l’attuazione delle operazioni aggregative. In particolare, viene sottolineato come il favore espresso dal legislatore e la valenza strategica delle aggregazioni non trovino adeguato sostegno nell’attuale quadro normativo, caratterizzato da disposizioni frammentarie e non sempre coerenti.

I processi di aggregazione si realizzano prevalentemente tramite operazioni straordinarie di natura societaria disciplinate dal Codice civile, senza un corrispondente riferimento né nel Tusp né nel decreto di riordino, né tantomeno nelle normative settoriali sui servizi pubblici. Tale lacuna ha prodotto interpretazioni amministrative eterogenee, che in molti casi hanno complicato e rallentato i percorsi di attuazione. Inoltre, la presenza di regimi vincolistici pensati per altre finalità incide negativamente sui tempi e sulla fattibilità delle operazioni, laddove invece servirebbe un quadro incentivante.

Da qui l’esigenza, emersa con chiarezza nel documento, di una disciplina specifica e semplificata per i processi aggregativi, capace di riconoscere la natura unitaria del fenomeno, pur articolato in singole operazioni straordinarie. Un approccio normativo più mirato consentirebbe istruttorie più snelle e coerenti con la logica di medio-lungo periodo che sottende le scelte strategiche di aggregazione. Infine, viene sottolineato come, nei casi di aggregazioni che coinvolgano società a partecipazione pubblica con presenza di soci privati e gestione di servizi pubblici, sarebbe opportuno prevedere un quadro normativo semplificato che, oltre a garantire efficienza, assicuri la continuità e la stabilità dei servizi affidati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi Pubblici Locali non a rete: pubblicato il decreto schemi bando gara e contratto

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha emanato il decreto direttoriale del 16 maggio 2025, che definisce gli schemi di bando di gara e di contratto tipo per la gestione dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica. Questi servizi comprendono impianti sportivi (esclusi quelli a fune), parcheggi, servizi cimiteriali e funebri, luci votive e trasporto scolastico.

L’adozione di tali provvedimenti completa l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 201 del 2022, che prevede che i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, nonché gli schemi di bandi e contratti, siano definiti dal MIMIT.

Sulla base degli atti e degli indicatori predisposti dal MIMIT, gli Enti locali potranno organizzare e disciplinare i servizi pubblici non a rete di loro titolarità, tramite un regolamento o un atto generale, definendo condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione e assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Relazione sui servizi pubblici locali: on line la piattaforma ANAC

È stata rilasciata sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la nuova versione della piattaforma della Trasparenza dei servizi pubblici locali, disponibile ora nella pagina dedicata al servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Tale versione rappresenta un’evoluzione della piattaforma avviata dal 2023, e implementa le funzionalità per la trasmissione ad Anac delle Relazioni annuali come da decreto legislativo 201/22 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

La piattaforma unica per la trasparenza rappresenta lo strumento esclusivo di trasmissione delle Relazioni ad Anac che provvederà, contestualmente all’acquisizione, a renderle disponibili nella sezione ad accesso libero dove è possibile effettuare ricerche per Regione e tipologia di Ente.
Le Relazioni già trasmesse all’Autorità via Pec saranno progressivamente rese disponibili nella piattaforma e nella suddetta sezione ad accesso libero.

 

La redazione PERK SOLUTION

Relazione periodica SPL: cambiano le modalità per inoltro e pubblicazione delle relazioni annuali

Con comunicato del 30 dicembre 2024, l’ANAC informa che gli Enti individuati dal dlgs 201/22 art. 30 non sono più tenuti ad inviare all’Autorità Nazionale Anticorruzione tramite Pec o protocollo le relazioni annuali in quanto sono in corso nella Piattaforma per la Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali implementazioni di ulteriori funzionalità che consentiranno agli Enti stessi la pubblicazione in autonomia della relazione annuale.

La nuova Piattaforma Unica della Trasparenza consente agli Enti locali e agli Enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, dati e documenti richiesti dalla normativa del 2022 sul Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’ANAC gli Enti procedono alla pubblicazione della relazione sui servizi pubblici 2024 sul proprio sito istituzionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 del D. Lgs. 201/2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi pubblici locali, Anac competente a vigilare su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Il potere di vigilanza attribuito all’Autorità Nazionale Anticorruzione si esercita anche sulle specifiche fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi individuate con il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (d. lgs n. 201/2022), e previste in particolare nell’ambito della distinzione che è stata introdotta tra funzioni di gestione dei servizi e quelle di regolazione, indirizzo e controllo, nell’organizzazione degli enti locali e anche in relazione ai soggetti partecipati. La vigilanza dell’Anac si svolge anche sulle fattispecie che impediscono la nomina a componente delle commissioni di gara per gli affidamenti della gestione dei servizi.
E’ quanto viene evidenziato dall’Autorità con Comunicato del Presidente del 3 dicembre 2024, richiamando anche le valutazioni espresse sul punto dal Consiglio di Stato (parere n. 907 del 30 luglio 2024).

Il decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali ha previsto che a soggetti con specifici ruoli, anche per il periodo di un anno successivo alla loro conclusione, non possano essere conferiti “incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio”. Il divieto riguarda in particolare: i componenti di organi di indirizzo politico dell’ente competente all’organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, e i dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; i componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, e i dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; i consulenti per l’organizzazione o regolazione del servizio. A chi ottenga quindi un incarico professionale, di amministrazione o di controllo societario, o inerente alla gestione del servizio, la norma impone di presentare la dichiarazione relativa al fatto che non sussistano queste ipotesi previste come incompatibili.

Alla luce anche del rinvio normativo operato dal decreto e per la coerenza con il quadro normativo generale sulla prevenzione della corruzione, il Consiglio di Stato – ricorda Anac – ha ritenuto che in questo ambito sussistano sia il potere di controllo dei responsabili anticorruzione (Rpct) degli enti coinvolti, sia i poteri di vigilanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che può anche espletare attività ispettive e di accertamento, eventualmente sospendere le procedure di conferimento e segnalarle.

Per quanto riguarda poi i commissari delle gare per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali, il Consiglio di Stato ha evidenziato come, secondo il nuovo Codice degli appalti, la commissione giudicatrice possa essere composta da dipendenti della stazione appaltante o dell’amministrazione beneficiaria dell’intervento o di altre amministrazioni o, in via residuale, da professionisti esterni. Sono stabilite però anche in questo caso specifiche ipotesi di inconferibilità della nomina a membro di una commissione, facendo riferimento anche a quanto previsto per i casi di conflitti di interessi, rispetto ai quali lo stesso decreto legislativo n. 201/2022 richiama l’obbligo di astensione.

Anche sulle specifiche ipotesi di inconferibilità/incompatibilità previste per i componenti delle commissioni giudicatrici, spiega il comunicato del Presidente Anac, il Consiglio di Stato ha riconosciuto all’Autorità un importante ruolo, al fine di prevenire illegalità e corruzione, nell’ambito del generale potere di vigilanza sul rispetto del Codice degli appalti e sullo svolgimento trasparente dei contratti pubblici.

ANAC: Piattaforma Unica della Trasparenza per gli enti locali

Con comunicato del 3 dicembre 2024, Anac ricorda l’importanza della Piattaforma Unica della Trasparenza, all’interno della quale si posiziona il servizio dedicato alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che consente agli Enti locali e agli Enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, dati e documenti richiesti dalla normativa del 2022 sul Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201).
Gli enti locali, nel caso in cui debbano procedere all’affidamento di un servizio pubblico locale, pubblicano senza perdita di tempo una serie di atti sul proprio sito istituzionale e li trasmettano contestualmente all’Anac affinché li renda disponibili in una specifica sezione del proprio portale ed accessibili attraverso la struttura iniziale della Piattaforma Unica della Trasparenza.

Al fine di supportare gli Enti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto, semplificarne e uniformarne i contenuti e indirizzare correttamente le valutazioni che gli stessi Enti sono chiamati ad effettuare nell’affidamento dei servizi pubblici locali, è stata avviata una proficua interlocuzione tra l’Anac la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nell’ambito di tale attività sono stati elaborati degli specifici schemi tipo per i seguenti documenti: relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall’art. 14, comma 3; motivazione qualificata richiesta dall’art. 17, comma 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Ad oggi il servizio è stato utilizzato da 736 Enti per la pubblicazione di 1.627 affidamenti attualmente presenti nella banca dati della piattaforma della Trasparenza.

È in corso da parte dell’Autorità l’implementazione di ulteriori funzionalità per consentire agli Enti la pubblicazione in autonomia della relazione annuale contenente la sintesi sull’Ente e sugli affidamenti in corso. Per la compilazione della relazione annuale, è attualmente disponibile, nella pagina dedicata al servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del portale istituzionale di Anac, lo schema, oggetto del Quaderno n.46 di Anci, da utilizzare come modello di pubblicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Verifica periodica sui servizi pubblici locali: il quaderno operativo di ANCI

ANCI ha pubblicato il Quaderno operativo su “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022”.
È passato un anno dalla prima attuazione dell’adempimento previsto dall’articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che riguarda i Comuni o eventuali loro forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti, e che deve essere posto in essere entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al fine di offrire un quadro giuridico quanto più possibile esaustivo e puntuale sul tema, ANCI ha ritenuto opportuno aggiornare il Quaderno operativo, che già nella sua prima edizione voleva affrontare gli aspetti giuridici e pratici della Relazione de qua, ma che oggi viene arricchito grazie alle informazioni che nascono dall’esperienza sul campo dei Comuni interessati e dai pareri espressi da ACGM, a partire dall’AS1999 – Ricognizione SPL 2023, datato 17 giugno 2024.
Il Quaderno Operativo, nell’ottica di offrire strumenti e supporti tecnici ad operatori ed amministratori locali, oltre alla disamina della normativa sull’adempimento in oggetto e alle interpretazioni utili alla sua attuazione, contiene, inoltre, anche un pratico schema di relazione prevista dalla disciplina in oggetto, con indirizzi e conclusioni operative utili all’orientamento sui contenuti, anche finanziari, che la ricognizione di fine anno sui servizi pubblici locali a rilevanza economica dovrà contenere.

Si ricorda che i Comuni sotto i 5.000 abitanti sono esclusi dall’adempimento ma, al pari degli altri enti locali, ai sensi dell’art. 17, c. 5, del d.lgs. n. 201/2022, devono comunque condurre una propria riflessione in merito all’andamento degli affidamenti in house.

 

La redazione PERK SOLUTION

Chi è stato consigliere comunale non può presiedere l’azienda di servizi locali prima del decorso del periodo di raffreddamento

2Non è conferibile, a chi sia stato membro del Consiglio comunale, l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale di servizi locali dello stesso Comune dove il soggetto interessato ha ricoperto la carica politica, prima del decorso del periodo di raffreddamento di due anni, fissato dalla normativa vigente. Lo ha stabilito l’ANAC, con la delibera n. 511 approvata dal Consiglio del 6 novembre 2024.

Nel caso di specie, la presidenza era stata attribuita dal sindaco a una consigliera comunale che si era dimessa dal suo ruolo nell’amministrazione locale dieci giorni prima della nomina al vertice dell’azienda speciale. È però espressamente vietata, dalla normativa sulle inconferibilità, l’attribuzione di incarichi di amministratore di ente pubblico di livello comunale a coloro i quali nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio del Comune che conferisce l’incarico.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Distribuzione del gas, Arera approva Testo Integrato con nuove disposizioni su gare d’ambito

Anci segnala che l’ARERA ha approvato e pubblicato il 18/7 u.s., il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di gare d’ambito della distribuzione del gas naturale” – previste dal regolamento di cui al decreto 226/2011 – come riportato in Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/GAS che abroga e sostituisce le precedenti deliberazioni ed i relativi Allegati (Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS; Allegati A e B alla deliberazione 905/2017/R/GAS).
Il provvedimento fa seguito al documento per la consultazione 36/2024/R/gas, nel quale l’Autorità aveva espresso i propri orientamenti in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure per l’effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale.
Il nuovo Testo Integrato, contiene elementi per la valutazione dello scostamento VIR-RAB e di analisi della documentazione di gara ed è applicabile sia ai procedimenti in corso sia ai procedimenti avviati dopo il 17/7/2024.

Il nuovo provvedimento, in sintesi, prevede:

  1. introduzione di un nuovo procedimento unificato – facoltativo – con formulazione contestuale, da parte dell’Autorità, delle osservazioni in merito ai valori di rimborso e in merito ai contenuti dei documenti di gara predisposti dalle stazioni appaltanti, con le seguenti caratteristiche:
  • accesso facoltativo consentito alle stazioni appaltanti indipendentemente dallo stato dei procedimenti che le riguardino, ad esclusione delle stazioni appaltanti per le quali l’Autorità abbia già completato il procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB delle porzioni di rete di proprietà dei gestori e delle stazioni appaltanti che abbiano già pubblicato il bando di gara alla data di adozione della presente deliberazione;
  • trasmissione della documentazione all’Autorità da parte della stazione appaltante relativa al valore di rimborso e al bando di gara contestuale, in un’unica soluzione;
  • conclusione del procedimento entro 90 giorni dalla data di acquisizione della documentazione completa da parte dell’Autorità, con eventuale sospensione del procedimento, in relazione alle eventuali esigenze istruttorie dell’Autorità; o valutazioni inerenti ai valori di rimborso riferite all’anno t-2, ove t è l’anno di pubblicazione del bando di gara;

2. introduzione di un nuovo procedimento per la valutazione dello scostamento VIR- RAB (Nuovo procedimento VIR-RAB), caratterizzato da:

  • verifica dello scostamento VIR-RAB, effettuata sull’insieme degli impianti a devoluzione onerosa dello stesso Comune, con riferimento all’insieme della porzione di rete del gestore uscente e della porzione di rete dell’Ente locale soggetta a devoluzione onerosa, laddove l’Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità;
  • un’unica comunicazione all’Autorità, da parte della stazione appaltante, di completamento degli invii relativa alle porzioni di rete nella titolarità degli Enti locali e alle porzioni di rete dei gestori uscenti per i Comuni dell’ambito oggetto di valutazione, introducendo l’obbligo per l’Ente locale di certificare la riconciliazione tra gestore ed Ente locale dei dati di consistenza trasmessi relativamente alla rete e agli impianti;

3. introduzione di un ulteriore step in relazione alla presenza di deroghe o di clausole contrattuali, disponendo in tali casi che la stazione appaltante fornisca una dichiarazione, corredata da una relazione descrittiva, con le specifiche indicate nella deliberazione in questione
4. sia per i procedimenti in corso alla data del 17/7/2024, che per i nuovi procedimenti (Nuovo procedimento VIR-RAB e Nuovo procedimento unificato), la revisione metodologica del test “Analisi per indici” secondo quanto prospettato nel documento per la consultazione 36/2024/R/GAS, prevedendo di rendere disponibile alle stazioni appaltanti uno specifico strumento informatico per l’effettuazione di tali test;
5. introduzione di semplificazioni per l’accesso al regime semplificato per l’analisi della documentazione relativa al bando di gara.

Con successivi provvedimenti l’ARERA metterà a disposizione delle stazioni appaltanti gli applicativi per la trasmissione da parte di queste ultime delle informazioni relative ai procedimenti di valutazione degli scostamenti VIR-RAB.

 

La redazione PERK SOLUTION