Compensi spettanti ai dipendenti comunali, non avvocati, che assistono l’ente nei processi tributari

La Corte dei Conti Sezione Autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2024/QMIG, si è pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI con nota dell’11 giugno 2024 (prot. n. 26/VSG/SD-24), in merito ai limiti ex art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017 per la costituzione del fondo risorse decentrate, con riferimento ai compensi spettanti ai dipendenti comunali, non avvocati, che assistono l’ente nei processi tributari.

La Corte dei Conti, ha enuncia il seguente principio di diritto: «gli importi necessari alla liquidazione dei compensi ai dirigenti o dipendenti che abbiano assistito l’ente locale nel processo tributario, derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, non sono assoggettati ai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 in quanto si tratta di risorse etero-finanziate, previamente acquisite e ritualmente riscosse. Tali
risorse devono essere gestite, sulla base di una specifica norma regolamentare interna, intesa a disciplinare, nell’ambito delle indicazioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalità applicative dell’incentivo».

L’attività di difesa dinanzi alla Giustizia tributaria resa dal dirigente o funzionario può costituire un risparmio di spesa, anche in un ente locale munito di avvocatura interna, riducendo l’impegno del personale togato ed evitando il ricorso a professionisti esterni; inoltre, in caso di soccombenza, l’onorario liquidato dal giudice sarebbe ridotto del 20%. Al fine di superare i limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, devono però verificarsi entrambe le condizioni: che si tratti di risorse etero-finanziate e che siano utilizzate per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi.

Nel caso in esame, si tratta di incentivi ad personam etero finanziati, attraverso risorse aggiuntive per il bilancio dell’ente, da destinare specificamente a remunerare il dirigente o il dipendente che ha assistito l’ente locale in giudizio, solo a seguito di riscossione delle spese di lite liquidate in sentenza e dopo il passaggio in giudicato della stessa, secondo le modalità dettate in apposito regolamento interno che dovrà, altresì, prevedere sistemi per assicurare la neutralità finanziaria, tenendo indenne l’ente locale dal peso dei costi connessi.

Deve sempre sussistere una stretta correlazione tra le risorse recuperate a titolo di spese di giudizio liquidate in sentenza e il dirigente o funzionario che ha assistito l’ente nel medesimo contenzioso, osservando tutti gli altri limiti imposti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale vigente.

La redazione PERK SOLUTION

Contratto dirigenti: esclusi dal limite di spesa 2016 gli incrementi del fondo di parte stabile

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL92, ha chiarito che gli incrementi sul fondo della retribuzione di posizione e di risultato disposto dall’art. 39 del CCNL dell’area FL siglato in data 16.07.2022 non sono soggetti al limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, per espressa previsione di legge (art. 11 DL. 135/2018) il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del D. Lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.
Ragione per cui gli incrementi disposti dall’art. 39 del CCNL 16.07.2024 non sono assoggettati al limite del trattamento accessorio dettato dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corretta pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti dal Comune

L’Anac, con atto del Presidente del 11 settembre 2024, fornisce chiarimenti in merito alla corretta pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 dei dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti dal Comune.

L’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 concernenti gli incarichi di consulenza e collaborazione richiede la pubblicazione delle “seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”.

Le Amministrazioni hanno la possibilità di pubblicare i relativi dati mediante la banca dati (nel caso in esame, Anagrafe delle Prestazioni PerLaPa). In tal caso, l’adempimento agli obblighi di pubblicazione avviene mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti all’amministrazione titolare della banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente i relativi dati. In ogni caso, la citata disposizione mantiene ferma la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Agli obblighi indicati all’art. 15 si aggiunge quello relativo all’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, stabilito dall’art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001.

Quanto alla tempistica di pubblicazione, l’Autorità ricorda che l’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che i dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vadano pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anticipo Tfs/Tfr, prorogato di 24 mesi l’accordo con le banche

Il ministro per la Pubblica amministrazione ha firmato il decreto ministeriale che proroga l’Accordo quadro sottoscritto nel 2020 per l’anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto (Tfs/Tfr).

La misura consente ai dipendenti pubblici di presentare alle banche, o agli intermediari finanziari che hanno aderito all’Accordo, richiesta di finanziamento dell’indennità di fine servizio/rapporto maturata.

Il decreto, che ha ottenuto i pareri favorevoli del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Associazione bancaria italiana e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, rinnova l’efficacia del provvedimento di altri 24 mesi.

 

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Il tetto al salario accessorio costituisce un limite complessivo unico

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 195/2024, in risposta ad un quesito volto ad appurare se il “tetto” al salario accessorio posto dall’art. 23, co. 2, del d. lgs. n. 75/2017 costituisca un limite complessivo unico, comprendente il fondo incentivante dipendenti, il fondo salario accessorio Segretario comunale e il fondo posizioni organizzative; ovvero se ciascuno dei fondi menzionati soggiaccia ad uno specifico limite, così che l’unica possibilità di incremento del fondo posizioni organizzative esistenti nei comuni privi di dirigenza fosse quella derivante dall’applicazione della deroga introdotta dall’art. 11-bis, co. 2, del D.L. n. 135/2018, si è pronunciata nel senso che “il tetto di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali)”.

La Sezione chiarisce che il riferimento “[al]l’ammontare complessivo delle risorse destinante annualmente al trattamento accessorio del personale”, contenuto nell’art. 23, comma 2, sopra citato, è da intendersi come comprensivo della somma di tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali). Sicché, il tetto di spesa previsto dalla norma non può che essere riferito alla spesa complessiva, e non a quella delle singole categorie (così, ex plurimis, le deliberazioni di Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 116 /2023/PAR; Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 277/2019/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 27/2019/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia nn. 115/2023/PAR e 121 /2023/PAR).

È in tale quadro che, com’è stato rilevato, «le Sezioni Riunite, in sede di certificazione del CCNL 2016-2018 (SS. RR. in sede di controllo n. 6/SSRRCO/CCN/18) hanno evidenziato come il fondo incentivante e le risorse per indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, sebbene distinti, siano strettamente collegati in un sistema di “vasi comunicanti”, in quanto un’eventuale crescita dell’uno può essere compensata dalla diminuzione dell’altro, sottolineando come la riduzione di risorse destinate alla retribuzione delle P.O. possa andare a vantaggio del fondo risorse decentrate, sempre nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. D’altro lato, “l’ipotesi speculare di incremento delle risorse destinate alla retribuzione delle P.O. – da cui consegue una decurtazione del fondo – costituisce materia di contrattazione decentrata”» (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 88/2023/PAR).

 

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Corte dei conti: la sottoscrizione “tardiva” della contrattazione integrativa impedisce l’erogazione del salario accessorio

Con la deliberazione n. 189/2024, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla conformità o meno alle norme gius-contabili di procedere alla sottoscrizione della contrattazione integrativa relativa al Fondo 2023 nel corso del 2024, destinando le risorse variabili ivi previste agli incentivi collegati alla performance, ha stigmatizzato la prassi della cosiddetta “contrattazione tardiva”, ovvero quella che interviene nell’esercizio successivo a quello di riferimento, affermando che, in assenza di sottoscrizione dell’accordo decentrato entro il 31 dicembre dell’esercizio di competenza, l’Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti. La Sezione ha ritenuto “che non risulti ammissibile una contrattazione “in sanatoria” nell’anno successivo” e che “quindi, la mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo entro l’anno, impedisce l’erogazione del salario accessorio, ad eccezione degli effetti che derivano dal principio di ultrattività delle precedenti intese e di quelle indennità disciplinate esclusivamente dal Ccnl: turno, reperibilità e compensi aggiuntivi per le giornate festive.

La contrattazione deve, infatti, avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio, per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza, in coerenza con il principio di programmazione tanto degli obiettivi dell’ente quanto dell’utilizzo delle risorse finanziarie. In assenza di predefiniti criteri di ripartizione, è “tardiva” anche la contrattazione decentrata la cui sottoscrizione intervenga sul finire dell’anno di riferimento e che non consista in una presa d’atto di una attività incentivante già pienamente in corso, oltre che parzialmente realizzata, per quanto non ancora verificata nei risultati.

La Sezione, a più riprese, ha avuto modo di affermare che “la parte variabile di retribuzione di incentivazione è un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all’attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita.

 

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Conto annuale 2023: I chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato

La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compilazione delle tabelle del conto annuale del personale 2023.

Viene chiarito che l’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145/2023, convertito dalla L.15 dicembre 2023 n.191 e corrisposto a dicembre 2023 a valere per il 2024 deve essere rilevato nella tabella 13 nella voce di spesa “Indennità di vacanza contrattuale”.

In merito alla rilevazione dei compensi della tabella 12 – laddove l’ente abbia pagato, nei primi tre mesi dell’anno, gli stipendi comprensivi delle progressioni economiche e nella parte successiva dell’anno, a seguito della riclassificazione del personale prevista dal CCNL 2019-2021, il trattamento economico si è scisso in stipendio tabellare e differenziale stipendiale maturato – la Ragioneria evidenzia che nella tabella 12 la rilevazione degli emolumenti va effettuata tenendo conto della modalità di pagamento. Per i primi 3 mesi vanno rilevati nella colonna stipendio gli importi comprensivi delle progressioni economiche (Stipendio + PEO) mentre per la restante parte dell’anno i compensi vanno così registrati: nella voce stipendio il solo tabellare previsto dalla tabella G del CCNL 2019-2021, mentre nella colonna “Differenziale stipendiale maturato” codice A033 va rilevato il differenziale relativo alle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche, determinato dalla differenza tra il nuovo stipendio tabellare e la posizione economica rivestita alla entrata in vigore del CCNL. L’eventuale incongruenza 2 va giustificata inserendo il seguente testo nel campo libero del menu giustificazioni: “Trattasi di pagamento dello stipendio complessivo, comprensivo delle progressioni economiche, pagato per i primi tre mesi dell’anno prima dell’entrata in vigore della nuova classificazione del personale”.

Inoltre, vanno rilevate nella voce A033 “Differenziale stipendiale maturato” della tabella 12, le differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 di cui all’art. 79 co. 1-bis del CCNL 2019-2021 Funzioni Locali.

Non vanno rilevate nella tabella 4 in risposta alla domanda “N. di dipendenti a cui nel corso dell’anno è stato attribuito un nuovo differenziale stipendiale/economico di professionalità” le progressioni economiche avvenute all’inizio dell’anno 2023 secondo le disposizioni del vecchio ordinamento contrattuale, che si riferisce solo ai nuovi passaggi avvenuti nell’ambito della stessa area secondo le disposizioni del CCNL 2019-2021. Il personale interessato dalle vecchie progressioni va direttamente inquadrato nelle aree del nuovo sistema di classificazione di cui alla Tabella B del citato CCNL 2019-2021.

Infine, le risorse di cui all’art. 79, comma 5, del CCNL del 16.11.2022 – il quale, come noto, ha previsto che gli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (incrementi di parte stabile pari a 84,50 euro per unità di personale in servizio al 31.12.2018, con decorrenza dal 1.1.2021) e quelli di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 (incrementi di parte variabile in misura non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018, con decorrenza dal 1.1.2022) siano computati quali risorse variabili ed una tantum nel Fondo relativo al 2023 – devono essere indicate alla voce F999 – “Somme non utilizzate fondo/i anno precedente”, sezione Risorse variabili della Tabella 15. SICO riconosce gli importi di cui alla voce predetta esclusi dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

 

 

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CCNL 2019-2021 Funzioni Locali: ok con raccomandazioni della Corte dei Conti

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell’adunanza dell’11 luglio 2024, hanno certificato positivamente l’Ipotesi di CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni Locali, per il triennio 2019 – 2021,  con le raccomandazioni contenute nel rapporto allegato alla deliberazione in corso di stesura.

Il contratto coinvolge un totale di 13.280 dirigenti tra Enti locali (5482), Presìdi territoriali assistenziali (4913) e Segretari (2885). Nel dettaglio, ai dirigenti funzioni locali andranno 135,00 euro di incremento tabellare e 174,00 di incremento posizioni organizzative e di risultato; ai dirigenti professionali, tecnici e amministrativi delle amministrazioni del comparto Sanità (PTA) 135,00 euro di incremento tabellare e 108 di incremento della posizione organizzativa; ai Segretari 135,00 di incremento tabellare e 104,00 di posizione e risultato.

Tra i punti qualificanti del contratto vi è la nuova disciplina del lavoro agile, consolidando il principio per il quale l’istituto è applicabile anche ai dirigenti. Importanti novità nella concessione del patrocinio legale; le amministrazioni non potranno apporre sistematicamente la presenza di un conflitto di interesse nella concessione del patrocinio, ma dovranno dimostrarlo. Previste anticipazioni dei rimborsi anche a fronte di sentenze non definitive; ampliate anche le coperture assicurative in caso di utilizzo di veicoli sia dell’amministrazione che del dipendente per i rischi di danni o lesioni al dirigente stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Conto annuale del personale 2023: rilevazione entro il 6 settembre 2024

È stata emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato la circolare 32/2024 del 3 luglio (vedi allegato), d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali, recante le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2023 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:

  • alla Corte dei conti di redigere il referto annuale al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie impiegate dalle Amministrazioni pubbliche per le prestazioni lavorative del personale ai sensi dell’art. 60, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall’articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo;
  • al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
  • al Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall’art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.

Tra le diverse novità rileviamo:

  • processo di certificazione del modello dati: per ottenere la certificazione non dovranno essere presenti squadrature o incongruenze non giustificate ed accettate dalle RTS/UCB;
  • le qualifiche del personale non dirigenziale sono state modificate, allineandole con le nuove disposizioni contrattuali della tornata 2019-2021;
  • tabella 1: sono state aggiornate le domande presenti nella precedente rilevazione verificando l’applicabilità della normativa di riferimento per l’anno 2023. In particolare, è stata aggiornata la formulazione delle domande 6 e 7 presenti per tutti i contratti,
    riferite alle collaborazioni coordinate e continuative (forma contrattuale non più in vigore) e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza. Di conseguenza, è stata aggiornata la tabella 2A, eliminando la sezione riferita ai co.co.co, le relative voci di spesa nella tabella 14, e la tabella del Riepilogo triennale Personale flessibile;
  • tabella 4: è inserita una nuova sezione dove, per ciascuna area/categoria di personale, va indicato il numero dei dipendenti a cui nel corso dell’anno di rilevazione è stato attribuito un nuovo differenziale stipendiale/economico di professionalità, in applicazione delle specifiche norme contrattuali di riferimento;
  • tabella 11: è stata eliminata la causale “Congedi parentali-covid 19”, non più prevista dalla normativa in vigore nell’anno 2023;
  • tabella 12: è stata adeguata alle nuove disposizioni contrattuali di riferimento, prevedendo che nella colonna “Differenziale stipendiale/economico maturato” (codice A033) vada inserita la sola spesa/costo corrispondente al valore complessivo delle fasce in godimento al 31.12.2022 (mantenuto, con l’applicazione dei nuovi CCNL, a titolo di differenziale stipendiali/economico di professionalità), mentre la spesa/costo corrispondente al valore economico dei differenziali attribuiti in applicazione delle nuove norme contrattuali relative alle progressioni economiche all’interno delle aree andrà indicata nella nuova colonna “Differenziale stipendiale/economico di professionalità” (codice A034);
  • tabella 13: è stata eliminata la voce di spesa relativa all’Elemento perequativo;
  • tabella 15 e Scheda informativa SICI: le voci e le domande contenute sono state aggiornate ai nuovi CCNL della tornata 2019-2021.

 

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