Anci scrive alla Conferenza Stato – Città su questioni relative a capacità assunzionale nei Comuni

L’Anci, con una lettera a firma del Segretario generale Veronica Nicotra, indirizzata alla Conferenza Stato – Città e Autonomie locali, chiede la convocazione di una riunione tecnica rispetto ad alcune questioni interpretative emerse nella prima fase di attuazione della nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, in attuazione del DM 17 marzo 2020 e delle indicazioni dalla Circolare applicativa del 13 maggio 2020. Le questioni sono state evidenziate in una nota tecnica allegata alla missiva, con particolare riferimento all’utilizzo dei resti assunzionali, alla disciplina assunzionale applicabile alle Unioni di comuni e alla possibilità di salvaguardare le procedure assunzionali già avviate entro la data del 20 aprile 2020, attraverso le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Superbonus 110%, Fondo per assunzioni straordinarie nei Comuni

La Legge di Bilancio per l’anno 2021, commi 69-70, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, allo scopo di potenziare gli uffici dei Comuni che si occupano delle gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbonus al 110%, con l’assunzione a tempo determinato e per l’anno in corso di personale tecnico. Le assunzioni non soggiacciono ai limiti di spesa previsti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si demanda ad apposito DPCM, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
A tal riguardo, il Ministero dello Sviluppo economico, con comunicato del 26 gennaio 2021, ai fini della presentazione delle domande, invita i Comuni interessati ad attendere le indicazioni operative contenute nel DPCM che verrà adottato prossimamente, considerata la non perentorietà del termine previsto dall’articolo 1, comma 70 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Autoliquidazione INAIL 2020-2021, Scade il 16 febbraio 2021

Il 16 febbraio 2021 scade il termine per effettuare il versamento del premio di autoliquidazione 2020-2021. Entro tale data il datore di lavoro deve:

  • calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;
  • conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
  • pagare il premio di autoliquidazione utiizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984.

Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima (da versare comunque entro il 16 febbraio) sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato, pari allo 0,59%. I contributi associativi, invece, devono essere corrisposti in un’unica soluzione entro il predetto termine. I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2021 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2020 devono inviare entro il 16 febbraio 2021 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte.
Per l’autoliquidazione 2020-2021, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2020 è il 1° marzo 2021.

Le istruzioni operative

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimessa alla Sezione Autonomie l’interpretazione della norma sui vincoli assunzionali dell’Unione

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 4 del 22.01.2021, ha rimesso alla Sezione delle Autonomie la valutazione su una richiesta di parere in merito alle modalità calcolo dello spazio assunzionale dell’Unione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n 58, e smi, e del relativo decreto attuativo interministeriale del 17 marzo 2020.
I due enti istanti, riferiscono di aver costituito una Unione, avente natura non obbligatoria, alla quale hanno trasferito tutto il personale dei comuni, sicché la relativa spesa è interamente stanziata nel bilancio dell’Unione (con l’unica eccezione della spesa per il segretario comunale, tuttora stanziata nel bilancio dell’ente capofila). Permangono, invece, in capo ai singoli comuni alcune funzioni, non trasferite all’Unione, svolte con personale comandato dall’Unione, a fronte dei necessari trasferimenti economici dai comuni in favore dell’Unione. Inoltre, al bilancio dell’Unione non afferiscono tutte le entrate dei comuni, ma solo quelle generate dalle funzioni e dai servizi svolti in via associata. A fronte di ciò gli enti chiedono di conoscere se la ratio sottesa alla nuova disciplina sulle facoltà assunzionali (rappresentata dalla sostenibilità finanziaria della relativa spesa) e il  principio del c.d. “cumulo” (eccezionalmente applicabile, in alternativa al meccanismo del c.d. “ribaltamento”, alle ipotesi di Unioni di comuni non obbligatorie alle quali sia stato trasferito tutto il personale degli enti che vi partecipino) consentano di considerare, nel calcolo dello spazio assunzionale dell’Unione, le entrate correnti consolidate del gruppo “Unione – Comune di Almé – Comune di Villa d’Almè”, al netto delle partite infra-gruppo e di assumere, quale fascia demografica di riferimento, quella corrispondente alla somma della popolazione dei due comuni costituenti l’Unione. Il legittimo dubbio degli enti è rappresentato dal fatto che la diversa modalità di calcolo, che rapportasse il 100% della spesa di personale con le sole entrate correnti dell’Unione, condurrebbe ad individuare un valore soglia di gran lunga inferiore a quello della spesa sostenibile, in ragione delle entrate derivanti dalle funzioni complessivamente svolte da quel personale (funzioni associate e non associate).
Secondo la Sezione, la soluzione prospettata dagli enti istanti non può rappresentare un utile correttivo, per un duplice ordine di considerazioni: 1) nell’ipotesi di calcolo prospettata dagli enti istanti, si dovrebbero considerare e “consolidare” entrate correnti provenienti da bilanci diversi; 2) la soluzione prospettata nel quesito condurrebbe all’inammissibile superamento del fondamentale principio di invarianza spesa di personale, consentendo all’Unione margini di spesa per il personale più ampi di quelli derivanti dalla somma degli spazi di pertinenza dei singoli comuni che fanno parte dell’Unione. Ad avviso della Corte, i profondi mutamenti intervenuti nel quadro delle regole dei vincoli alle assunzioni impongano il ricorso al generale criterio del c.d. “ribaltamento” pro quota delle spese dall’Unione ai comuni, che dunque deve necessariamente trovare applicazione anche per le Unioni alle quali sia stato trasferito tutto il personale dei comuni. In sostanza, le entrate correnti dell’Unione afferenti alle funzioni svolte in via associata dovranno essere considerate al netto delle somme trasferite dai singoli comuni per il personale comandato dall’Unione e destinato allo svolgimento delle funzioni non trasferite all’Unione e trattenute dai singoli comuni. Diversamente, tali somme sarebbero computate due volte: prima come entrate dei singoli comuni e poi come entrate dell’Unione. La verifica secondo il meccanismo del c.d. “ribaltamento” consentirebbe, inoltre, di riferire la capacità di spesa per assunzioni di personale alla fascia demografica corrispondente a quella di ciascun comune aderente all’Unione, prevenendo il rischio di indebita dilatazione del relativo volume, legato al meccanismo di cumulo (rectius, consolidamento) ipotizzato dagli enti istanti.
Stante la rilevanza delle questioni sottese all’esame dei quesiti posti e la necessità di prevenire possibili contrasti interpretativi sulla materia, La Corte ha ritenuto opportuno sollecitare la funzione di orientamento della Sezione delle Autonomie, nell’esercizio della funzione nomofilattica prevista dall’art. 6, comma 4, del D.L. 174/2012.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

“Opzione donna”, estensione dell’accesso al trattamento pensionistico

Con il Messaggio n. 217 del 19 gennaio 2021, l’INPS comunica la proroga dei termini per la pensione anticipata c.d. “Opzione donna”, di cui all’art. 16 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in L. 28 marzo 2019, n. 26, come stabilita dalla Legge di Bilancio 2021.
Nel dettaglio, l’art. 1, comma 336, della Legge di Bilancio 2021 estende l’accesso al trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020.
L’Istituto precisa, quindi, che possono conseguire il trattamento pensionistico “Opzione donna” le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti e di 59 anni, se lavoratrici autonome.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Mobilità tra enti, neutre quelle effettuate entro il 20 aprile 2020

La RGS ha fornito chiarimenti in merito agli oneri relativi la stabilizzazione delle posizioni di comando, ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 165/2001, con riferimento specifico alla mobilità da Regioni e Comuni.
La nota ricorda che con il nuovo sistema delineato dall’intervento normativo di cui all’articolo 33, commi 1,1-bis e 2, del decreto legge n. 34/2019, il legislatore ha introdotto, rispettivamente, per le Regioni a statuto ordinario, le Province e le Città metropolitane, ed i Comuni un innovativo principio in materia di facoltà assunzionali basato sulla sostenibilità finanziaria, in sostituzione del precedente criterio fondato sul turn over, introducendo una nuova disciplina maggiormente flessibile per il reclutamento di personale.
In tale modificato assetto di regolamentazione normativa, la neutralità finanziaria della mobilità sopra richiamata non può essere utilmente riconfermata ai fini della determinazione degli spazi assunzionali degli enti, essendo gli stessi ora correlati alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale in relazione a specifici valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna differenziazione tra le diverse modalità di reclutamento e la diversa natura del rapporto: concorso, mobilità, tempo indeterminato, tempo determinato, ecc.) al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Per quanto attiene la concreta entrata in vigore del nuovo assetto normativo, il citato articolo 33 ha previsto l’emanazione di specifici decreti attuativi dei nuovi principi in materia di facoltà assunzionali, demandando agli stessi l’individuazione della data di entrata in vigore della nuova regolamentazione, di cui di seguito si riepiloga l’attuale situazione.
Per quanto riguarda Province e Città metropolitane, il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, non risulta ancora emanato. Pertanto, fino all’adozione di tale provvedimento, le amministrazioni di altri comparti che acquisiranno personale in mobilità da tali enti potranno considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica.
Con riferimento ai Comuni, il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e il Ministro dell’interno del 17 marzo 2020, all’articolo 1 (Finalità, decorrenza e ambito soggettivo), ha disposto l’applicazione delle nuove regole in materia di assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 20 aprile 2020. Al riguardo, si fa presente che con la Circolare del 13 maggio 2020 a firma congiunta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’interno (registrata dalla Corte dei conti) esplicativa del predetto decreto attuativo, è stato chiarito che “Al fine di non penalizzare i comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis della legge n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente…”.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data del 20 aprile 2020, se l’acquisizione di personale discende da mobilità dai Comuni che si sono avvalsi della facoltà di applicare transitoriamente la previgente normativa di cui al punto 1.1 della circolare 13 maggio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalla medesima, codesto Dipartimento potrà considerare l’assunzione neutrale, per il solo anno 2020, ai fini della finanza pubblica.
Viceversa, se l’acquisizione di personale discende da mobilità dai Comuni che non rientrano nelle procedure transitorie conservative della previgente normativa sopra richiamata, codesto Dipartimento non potrà considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica,
ma dovrà effettuarle a valere sulle facoltà assunzionali.

Indennità di posizione e galleggiamento Segretari Comunali

L’Aran, in risposta a specifico quesito, fornisce chiarimenti in merito alla corretta individuazione della data di decorrenza delle nuove norme introdotte dall’art. 107del CCNL del 17.12.2020, che hanno ridisegnato le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di retribuzione di posizione.
In particolare, con il comma 1, sono stati rideterminati, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i valori complessivi annui lordi (espressi per tredici mensilità) della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 3, comma 6 del CCNL del 1° marzo 2011 così come indicati nella relativa tabella. In relazione all’istituto del c.d. “galleggiamento”, il comma 2 della medesima disposizione contrattuale, ha modificato la previgente disciplina prevista dall’art. 3, comma 7 del CCNL del 1° marzo 2011 secondo la quale, come noto, ai fini della comparazione della retribuzione di posizione del segretario con quella attribuita alla funzione dirigenziale o alla posizione organizzativa più elevata nell’ente, doveva figurativamente tenersi conto dei più elevati valori di retribuzione di posizione stabiliti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 (biennio economico 2000- 2001).
Il richiamato art. 107, comma 2, infatti, prevede espressamente che “ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 5 del CCNL del 16.5.2001 il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell’ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1”. Secondo tale previsione, pertanto, limitatamente alle disposizioni di cui all’art. 41 comma 5 del richiamato CCNL del 16.5.2001, cessano di essere considerati gli importi “virtuali” previsti dal CCNL del 16.5.2001 trovando applicazione la nuova disposizione contrattuale.
Diversamente, ai soli fini dell’attuazione della disciplina di cui all’art. 41, comma 4 del medesimo CCNL, quanto alla maggiorazione della retribuzione di posizione spettante per l’attribuzione di incarichi aggiuntivi, il comma 4 dell’art. 107stabilisce che gli importi annui lordi della retribuzione di posizione continuino ad essere definiti in applicazione dell’art. 3, comma 2, del CCNL del 16.5.2001.
Relativamente alla corretta individuazione della data di decorrenza delle nuove norme introdotte dal CCNL del 17.12.2020, con particolare attenzione agli effetti che la nuova disciplina ha prodotto sugli istituti giuridici ed economici di riferimento, occorre, in primo luogo, aver riguardo al disposto dell’art. 2, comma 2, del richiamato CCNL giusta il quale “Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.” Al riguardo, si precisa che, mentre ai fini della rideterminazione dei valori della retribuzione di posizione dei Segretari l’art. 107, comma 1, del CCNL 17.12.2020, espressamente stabilisce una decorrenza alla data del 1° gennaio 2018, nessuna decorrenza specifica è prevista dalle disposizioni dello stesso art. 107, commi 2 e 3, ai fini dell’efficacia della nuova disciplina del c.d. “galleggiamento” (anche in relazione al trattamento economico spettante al titolare di segreteria convenzionata). Parimenti, e in coerenza con la suddetta norma, l’art. 111, comma 1, lett. a), ultimo alinea, del citato CCNL, che ha disapplicato l’art. 3, comma 7 del CCNL del 1.3.2011 II biennio economico, oltre a non prevedere una decorrenza diversa da quella del 18/12/2020, chiarisce ulteriormente che la disapplicazione della citata norma ha effetto “dalla data di entrata in vigore del presente CCNL”. Dalle richiamate norme contrattuali si evince, dunque, che la nuova regola contrattuale del c.d. “galleggiamento” prevista dall’art. 107, commi 2 e 3, è efficace dal 18/12/2020, con la conseguenza che, sino a tale data, a tutti i fini, continuano a trovare applicazione le disposizioni della citata disciplina previgente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anticipo TFR/TFS, i chiarimenti della Funzione Pubblica

Nell’ottica di agevolare l’accesso all’istituto dell’anticipo TFS/TFR da parte dei dipendenti pubblici collocati a risposo, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. prot. DFP-0001975-P-13/01/2021, informa le amministrazioni pubbliche della conclusione dell’iter normativo e applicativo della misura, invitando le stesse a provvedere tempestivamente alla comunicazione dei dati necessari per la completezza delle posizioni assicurative dei propri dipendenti gestiti dall’INPS.
Nella circolare, la Funzione Pubblica ricorda che l’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto la possibilità di richiedere l’anticipo di una quota di TFS/TFR (entro i 45.000 euro) per i dipendenti pubblici che cessano o sono cessati dal servizio per collocamento a riposo, avendo raggiunto i requisiti ordinari per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia, come disciplinati dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche, oppure avendo optato per l’accesso a pensione con la cosiddetta “quota 100”, di cui all’articolo 14 dello stesso decreto-legge n. 4 del 2019.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2020, n. 51 sono state adottate le modalità di attuazione per la richiesta dell’anticipo e successivamente è stato sottoscritto l’Accordo Quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata. La misura in argomento è volta a colmare, almeno in parte, una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in merito ai tempi e ai modi di percezione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
La Circolare, nel ricordare il ruolo fondamentale dei datori di lavoro pubblici, al fine di rendere effettiva tale possibilità di anticipo della prestazione di fine servizio per i propri dipendenti, pone l’accento sull’esigenza di una fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni, quale elemento indispensabile per il successo della misura intrapresa, con particolare riguardo alla gestione dei dati relativi al proprio personale dipendente, alla loro completezza e accessibilità da parte degli enti che gestiscono i pagamenti.
Nell’ambito della disciplina attuativa prevista dal citato DPCM, tutti gli enti erogatori del trattamento (l’INPS per larga parte delle amministrazioni pubbliche, nonché i datori di lavoro pubblici che erogano direttamente ai propri dipendenti il TFS/TFR) devono certificare agli interessati – che ne facciano richiesta al fine di ottenere l’anticipo – il diritto al trattamento di fine servizio comunque denominato, il relativo importo complessivo, con indicazione delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell’importo in un’unica soluzione e del relativo ammontare. Tale certificazione dovrà essere rilasciata entro novanta giorni dalla ricezione della domanda da parte del neo pensionato.
In particolare, è necessario che i datori di lavoro pubblici che si avvalgono dell’INPS per l’erogazione si adoperino per inviare a tale Istituto, nel modo più tempestivo possibile, i dati necessari per la certificazione. Analogamente, i datori di lavoro che erogano direttamente dovranno assicurare, per il tramite dei propri uffici di competenza, la richiesta certificazione.
L’INPS, dal mese di settembre 2019, ha reso disponibile una procedura telematica finalizzata alla trasmissione dei dati giuridico – economici utili al calcolo del TFS e ha attivato diverse iniziative formative a favore delle amministrazioni per la divulgazione di tale procedura.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritta l’Ipotesi di CCNQ per la proroga del termine per l’opzione al TFR al 31 dicembre 2025

L’ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. La suddetta proroga, di un quinquennio, è finalizzata a consentire a chi si trova in regime di TFS di poter continuare ad esercitare l’opzione al TFR ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali. Con l’Ipotesi di CCNQ sottoscritto oggi il termine previsto è quindi differito al 31 dicembre 2025.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti

Il nuovo numero del “Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti” fornisce, a conclusione della stagione contrattuale 2016-2018, la sintesi sulla tempistica dei rinnovi con la specifica delle singole fasi e tappe procedurali (sia per le aree dirigenziali che per il personale dei comparti). Con la firma del contratto dell’Area dirigenziale delle Funzioni locali, avvenuta nel mese di dicembre del 2020, si è infatti sostanzialmente completato il percorso dei rinnovi 2016-2018, avviato nel luglio del 2017.
Sulla base dei dati di Contabilità Nazionale Istat, il Rapporto prosegue mostrando gli effetti di tali rinnovi contrattuali sulle retribuzioni di fatto, sia in una prospettiva temporale che di confronto con i settori privati. I dati evidenziano un tasso medio di crescita nel periodo 2015-2019 dell’1,5% a fronte dello 0,9% del settore privato. Nel quinquennio precedente, 2015-2010, le retribuzioni nel pubblico hanno avuto un arretramento dello 0,5%, a causa del blocco dei contratti, contro una crescita dell’1,4% nel privato. Guardando invece al ventennio 2000-2019, la crescita media nella PA è stata del 2% che si confronta con un 2,1% per il privato.
Spostando l’attenzione sui futuri rinnovi del periodo 2019-2021, viene inoltre aggiornato il quadro delle risorse finanziarie stanziate nelle ultime tre leggi di bilancio. Con la legge di bilancio del 2021, lo stanziamento complessivo a regime su tutta la PA ha raggiunto la cifra complessiva di 6,8 miliardi di Euro (nel precedente triennio 2016-2018 le risorse complessive per tutta la PA sono state pari a circa 5,4 miliardi di Euro), corrispondente a incrementi del 4,07% e ad incrementi complessivi medi mensili a regime di 107 euro per le amministrazioni statali.
Il Rapporto analizza anche il percorso seguito per quantificare le risorse destinate ai contratti collettivi. Come più volte sottolineato, il sistema attualmente non possiede una cornice di assetti contrattuali attorno alla quale predefinire un equilibrio negoziale. Sempre più si va affermando un modello nel quale Autorità di governo e OO.SS. negoziano direttamente un valore di incremento retributivo a regime, svincolato da riferimenti espliciti a grandezze macroeconomiche.
Un altro tema affrontato nel Rapporto è quello delle differenze di dinamica retributiva all’interno della PA, effetto soprattutto degli appostamenti finanziari specifici dedicati a singoli settori o comparti. Guardando alle ultime due leggi di bilancio, viene fornito un quadro sintetico di tali stanziamenti settoriali (che si aggiungono allo stanziamento generale dedicato ai rinnovi contrattuali), quantificandone l’importo complessivo in circa 1,3 miliardi di Euro.
L’ultima sezione, come di consueto, è dedicata ai dati, aggiornati a settembre 2020, sulle retribuzioni contrattuali mensili (cioè le componenti fisse della retribuzione, la cui dinamica risente in modo diretto degli incrementi definiti a livello di contratto nazionale). I valori registrati nella pubblica amministrazione desunti dai dati ISTAT dei primi nove mesi del 2020 sono confrontati con quelli del settore privato. Anche in questi dati, seppur con riferimento alle sole componenti fisse, si vede l’effetto dei rinnovi contrattuali del periodo 2016-2018 e, in particolare, di quelli che hanno interessato, a fine 2019 e nel corso del 2020, rispettivamente l’Area dirigenziale della Sanità e quella delle Funzioni centrali (Fonte ARAN).