Corte dei conti, recupero risorse fondo della contrattazione decentrata

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n 15/2021, si è pronunciata sulle azioni di recupero, poste in essere da un Ente provincia, delle risorse per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, costituite in eccesso in assenza della verifica della sussistenza delle effettive disponibilità di bilancio, dell’accertamento degli obiettivi di produttività e di qualità, prodromiche alla successiva assegnazione, nonché della sussistenza dei presupposti prescritti dal CCNL. Nel caso di specie, l’Ente è stato chiamato, nell’arco temporale 2017-2022, a recuperare, sul fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, la somma complessiva di euro 538.206 e, sul fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, la somma complessiva di euro 540.000. La Sezione ricorda come l’art. 4 del D.L. n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014, abbia introdotto varie disposizioni (limitate inizialmente a regioni ed enti locali), tese, da un lato, ad ampliare l’arco temporale e le risorse utilizzabili ai fini del recupero dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in misura eccedente a quella prevista dal CCNL di comparto o in violazione dei limiti di finanza pubblica (commi 1 e 2, oggetto dell’accertamento contenuto nelle citate deliberazioni della Sezione n. 39/2016 e n. 76/2016) e, dall’altro, a “sanare”, entro un arco temporale predeterminato, l’eventuale attribuzione al personale di emolumenti non previsti dal CCNL ovvero con modalità o importi in contrasto con quest’ultimo o con la stessa legge (comma 3). Una disciplina similare è stata poi estesa a tutte le pubbliche amministrazioni dall’art. 40, comma 3-quiquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dagli artt. 11, comma 1, lett. f), e 22, comma 7, del d.lgs. n. 75 del 2017, laddove si prevede che:
“In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall’adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero”.
I giudici ricordano come il mancato rispetto di tali adempimenti può configurare ipotesi di responsabilità erariale in caso di mancato recupero delle somme illegittimamente affluite ai fondi in passato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, capacità assunzionali per i Comuni in fascia intermedia

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n 24/2021, fornisce chiarimenti a una serie di quesiti posti da un ente, in merito all’ambito di applicazione dell’art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, alla luce del DM 17 marzo 2020 e della Circolare FP 13 maggio 2020, con specifico riferimento ai comuni che, come quello istante, si collocano nella cd “fascia intermedia”, vale a dire di quegli enti che hanno registrato, utilizzando i parametri di calcolo previsti dalla normativa, un rapporto compreso tra i due valori soglia – quello di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, e quello dei “Valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale”, di cui alla Tabella 3, dell’art. 6, del suindicato D.M. 17 marzo 2020. La Sezione ribadisce, preliminarmente, che i Comuni che si collocano in questa fascia intermedia possono incrementare la propria spesa di personale solo a fronte di un incremento delle entrate correnti tale da lasciare invariato il predetto rapporto. Questi comuni, in ciascun esercizio di riferimento, devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. Gli unici enti a cui è consentito aumentare le spese di personale rispetto a quelle registrate nell’ultimo rendiconto approvato – modificando in senso peggiorativo la soglia originaria sulla quale si sono già attestati in sede di prima applicazione – sono quelli che si sono attestati su un valore soglia “virtuoso” (inferiore rispetto a quello di cui alla Tabella 1) e, comunque, tale spesa complessiva -sempre in rapporto alle entrate correnti dell’ultimo triennio, ex art. 2 del Decreto ministeriale – non può superare il valore soglia di cui alla medesima Tabella 1. Tale diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale degli enti, ha la finalità di sollecitare la capacità di riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali, in quanto definisce un parametro finanziario “di flusso, a carattere flessibile” che dovrà essere aggiornato ogni anno sulla base dei dati dell’ultimo rendiconto approvato da considerare. Desumere il dato relativo alla spesa del personale dall’“ultimo rendiconto della gestione approvato” – coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale – è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell’ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l’ente procede all’assunzione…”.
Con riferimento alla possibilità prospettata dal comune di non riuscire “…a garantire un rapporto percentuale più basso rispetto a quello di riferimento…”, nonostante l’avvenuta assunzione (o avviata assunzione), la Corte specifica che la possibilità di “rientrare” nel predetto rapporto non è contemplata per i comuni che si collocano nella cd. “fascia intermedia”; invero, tale evenienza risulta prevista soltanto per i comuni con un’elevata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti, ai quali è richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate, di cui all’art. 6, comma 1 del Decreto ministeriale (“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.”).
Infine, in relazione alla possibilità di utilizzare, ai fini del turn over, l’istituto della mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001, la Sezione ha ribadito che nel nuovo sistema delineato dall’art. 33, comma 2, d.l. 34/2019, la c.d. neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna distinzione tra le diverse modalità di assunzione, concorso o mobilità), al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Congedo papà: proroga e ampliamento della tutela per il 2021

La legge di bilancio 2021 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, introdotte in via sperimentale con la legge 28 giugno 2012, n. 92, si applicano anche alle nascite e alle adozioni o affidamenti avvenuti nel 2021. La circolare INPS 11 marzo 2021, n. 42 comunica che la durata del congedo obbligatorio per il 2021 è stata ampliata da sette a dieci giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del minore. Inoltre, è previsto e ampliato il congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Funzione Pubblica, nuovi pareri in materia di pubblico impiego

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i pareri resi in materia di pubblico impiego, come di seguito riportati:

Monetizzazione ferie non godute solo in casi limitati
La ratio dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 è tesa ad escludere dalla portata applicativa del divieto di pagamento di trattamenti economici sostitutivi solo quelle cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti sia dalla volontà del dipendente che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.

Limiti alla fruizione del congedo parentale ad ore
La fruizione del congedo parentale ad ore è incompatibile con quella di altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. sulla maternità e paternità. Il congedo è, invece, compatibile con permessi o riposi disciplinati da altre fonti, quando vengono fruiti in modalità oraria.

Limiti all’ammissibilità dei rimborsi spese nell’ambito di incarichi conferiti a soggetti in quiescenza
I rimborsi spese a soggetti in quiescenza per l’adempimento di un incarico gratuito devono essere corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata ed essere adeguatamente rendicontati. Per le spese relative allo spostamento del soggetto incaricato dal domicilio alla sede dell’ente, l’amministrazione deve valutarne l’ammissibilità ed i limiti, anche in relazione alla frequenza degli spostamenti, alla distanza percorsa e alla possibilità di usufruire di mezzi di trasporto pubblico.
Sono ammesse spese per l’espletamento di missioni autorizzate dall’ente purché strettamente connesse allo svolgimento dell’incarico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

LSU, in G.U. il DPCM di riparto delle somme destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato

È stato pubblicato in G.U. n. 53 del 3 marzo 2021, il DPCM del 28 dicembre 2020, concernente il riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili. Ai sensi dell’art. 1 comma 497 della legge 160/2019, le risorse di cui all’art. 1 comma 1156 lettera g-bis) della legge 296/2006, sono ripartite, per l’annualità 2020, tra le Regioni  Basilicata,  Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel prospetto allegato. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g -bis ) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ripartite, per le annualità 2021 e successive, a seguito dell’istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni, tenendo conto della medesima misura del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Non è possibile utilizzare spazi assunzionali per nuove P.O.

Per gli enti privi di dirigenza non è possibile utilizzare parte delle risorse destinate alle assunzioni per il finanziamento del trattamento accessorio di nuove posizioni organizzative, contestualmente riducendo gli spazi assunzionali nel periodo 2021/2024, così come previsto dall’art. 11 bis, comma 2, del d.l. 135/2018. È la risposta fornita dalla Corte dei conti, Sez. Toscana con deliberazione n, 1/2021. La Sezione ricorda che l’art. 11 bis, comma 2 dispone che: “Fermo restando quanto disposto dall’art. 1 commi 557-quater e 562 L. n. 296/2006, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”. La ratio della norma è quella di introdurre una deroga (e come tale di stretta interpretazione) all’art. 23, comma 2 D. Lgs. n. 75/2017 (richiamato anche dall’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del DL n. 34/2019 in riferimento ai limiti del trattamento accessorio del personale), che consente, ai soli comuni privi di dirigenza, di sottrarre dall’applicazione del limite di cui al citato art. 23 (consistente nell’invarianza della spesa relativa al trattamento accessorio del personale rispetto agli importi del 2016) le indennità dei soggetti titolari di posizione organizzativa, attingendo alle risorse disponibili per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma ciò soltanto a concorrenza del differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l’eventuale maggiorazione delle medesime retribuzioni successivamente attribuita ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL. Restano fermi in ogni caso i limiti di spesa per il personale di cui ai commi 557 quater e 562 della L. n. 296/2006. L’art. 11, comma 2, DL n. 135/2018 esplica, quindi, i propri effetti con riferimento alle sole posizioni organizzative istituite in base ai CCNL precedenti a quello sottoscritto nel 2018 ed ancora in essere alla data di entrata in vigore di quest’ultimo, in quanto prorogate o proseguite ai sensi dell’art. 13 comma 3 del medesimo CCNL (o conferite nel corso del periodo transitorio), risultando invece preclusa l’applicazione nel caso di posizioni organizzative istituite ai sensi del nuovo CCNL, rispetto alle quali vale pertanto il tetto fissato dall’art. 23, comma 2, del DL n. 75/2017 (in termini, Sezione Lombardia, delib. n. 210/2019/PAR). L’operatività della disciplina recata dall’art. 11 bis comma 2 si è di fatto esaurita al 20 maggio 2019, data entro la quale le posizioni organizzative ricadenti nell’ambito (soggettivo) di applicazione dell’art. 11 bis medesimo dovevano comunque cessare. Ne consegue, quindi, che non sarebbe applicabile tale facoltà per le P.O. istituite dopo l’entrata in vigore del CCNL 21 maggio 2018, rispetto alle quali vale esclusivamente il tetto fissato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorsi: in arrivo 4.536 posti nelle PA

Sono 4.536 i prossimi posti da destinare a concorso nel 2021 nelle amministrazioni centrali e negli enti pubblici non economici (si veda tabella di seguito). In base ai più recenti fabbisogni comunicati, sono 4.000 le unità di personale diplomato di Area II che saranno destinate alle amministrazioni centrali con apposito concorso.
Il Dipartimento della funzione pubblica bandirà una selezione per 250 funzionari di area III per il ministero dei Beni culturali. Per Agid e ministero dell’Economia saranno banditi concorsi per 101 funzionari informatici e per 93 collaboratori amministrativi. Per il ministero delle Infrastrutture saranno reclutati invece 80 tecnici di alta specializzazione ed elevata professionalità (ingegneri, architetti e geologi). In deroga al concorso unico 2021 l’Inps bandirà una selezione per 189 posti di medici di prima fascia funzionale e l’Agenzia italiana del farmaco per 40 unità tra dirigenti e funzionari.
Nel primo semestre 2020, secondo la fotografia scattata dal Dipartimento in collaborazione con Formez, sono stati 6.343 i posti messi a bando su tutto il territorio nazionale, così suddivisi:
Servizio sanitario: 3.371
Comuni: 1.790
Università: 766
Enti pubblici non economici: 279
Enti di ricerca: 125
Avvocatura dello Stato: 12
Il Protocollo anti-Covid adottato il 3 febbraio 2021 dal dipartimento, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico, in applicazione del Dpcm del 14 gennaio, ha permesso la ripresa delle procedure concorsuali limitando per ragioni di sicurezza la presenza dei candidati a un massimo di 30 persone per sessione-sede. Un paletto che rallenta l’organizzazione di maxi-selezioni per oggettive difficoltà legate alla prevenzione del contagio. Secondo la mappatura del Dipartimento, sono in corso di svolgimento, o si sono conclusi di recente, concorsi per 13.478 unità tra funzionari e dirigenti.
Ammontano già a 400 i nuovi concorsi banditi o ripresi da parte di Comuni e altri enti sulla base del protocollo del 3 febbraio.
Il Dipartimento della funzione pubblica sta inoltre definendo, d’intesa con il Garante della Privacy, le linee guida per l’organizzazione e lo svolgimento a distanza delle prove concorsuali (il cosiddetto “proctoring”), che in questi tempi di emergenza epidemiologica rappresenta una doverosa innovazione tecnologica per non bloccare la macchina delle assunzioni.
L’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento è a disposizione delle amministrazioni per fornire supporto, consulenza e assistenza sull’attuazione del protocollo e, più in generale, sulle procedure concorsuali.

Anci, richiesta al Ministro Brunetta: “Si proceda con assunzioni straordinarie con regole semplificate”

“La necessità di poter procedere urgentemente ad assunzioni straordinarie con regole semplificate”: questa l’esigenza che il presidente dell’Anci Antonio Decaro rappresenta in una lettera inviata al ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, alla quale allega un documento elaborato dall’Associazione.
Decaro ricorda il ruolo dei Comuni “per la ripresa socio-economica e la competitività del Paese” e come “le politiche per il personale della P.A ed in particolare dei Comuni e delle Città Metropolitane, assumono un ruolo determinante e strategico, soprattutto alla luce delle maggiori competenze e professionalità richieste per attuare i progetti del Recovery Plan”. Malgrado questo “sono i Comuni e le Città Metropolitane che, negli ultimi 12 anni, hanno perso circa il 25 per cento del loro capitale umano”. Da qui la richiesta di Decaro, che si dice pronto ad incontrare il ministro, di procedere al “reclutamento straordinario di personale dedicato anche all’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, in deroga alle regole vigenti, e forte semplificazione delle procedure assunzionali”. Il documento evidenzia come la disciplina normativa in materia di personale degli Enti locali sia caratterizzata da un livello di stratificazione normativa che ha superato da tempo la soglia di criticità. Se nell’anno 2020 doveva attuarsi l’auspicato cambio di rotta, con il superamento del
paradigma dal turn-over e l’introduzione della regola della sostenibilità finanziaria, con l’obiettivo di consentire una manovra espansiva ai Comuni con bilanci solidi, i dubbi applicativi generati dalla perdurante vigenza delle regole e limitazioni precedenti alla nuova disciplina hanno fortemente condizionato le potenzialità del nuovo sistema.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assegno Nucleo Familiare e di maternità dei Comuni, importi 2021

Con la circolare INPS 24 febbraio 2021, n. 36 l’Istituto comunica gli importi e i limiti di reddito relativi all’Assegno per il Nucleo Familiare e all’Assegno di maternità concessi dai Comuni, che rimangono invariati rispetto all’anno precedente.
Per il 2021, quindi, l’importo dell’Assegno mensile per il Nucleo Familiare – nella misura intera – è di 145,14 euro. Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE) è pari a 8.788,99 euro.
L’importo dell’Assegno mensile di maternità, invece, è pari – nella misura intera – a 348,12 euro per cinque mensilità (per complessivi 1.740,60 euro). Il valore dell’ ISEE è di 17.416,66 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION