Lavoro flessibile: possibile derogare ai limiti di spesa per gli enti di minore dimensione

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 119/2024, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di derogare al limite di spesa posto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ha evidenziato che sussiste, per gli enti locali di minori dimensioni che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa modesta per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, la possibilità di utilizzare, come parametro utile ai fini dell’effettuazione della stessa spesa, quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l’ente, occorrendo garantire, in ogni caso, il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, c. 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa anche contrattuale, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento.

L’art. 9, c. 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pone dei principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti territoriali autonomi, nel quadro di disposizioni finalizzate al contenimento delle spese in materia di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’art. 70, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il mancato rispetto delle limitazioni predette costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Già la deliberazione n. 1/2017/QMIG, aveva chiarito che ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Successivamente, con la deliberazione n. 15/2018/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha esteso il principio fissato con la deliberazione n. 1/2017/QMIG, con riferimento all’ipotesi di assenza di spesa sostenuta nel 2009 per lavoro flessibile, individuando come limite minimo, la creazione di una “nuova” base di spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente, in particolar modo per gli enti di modeste dimensione che possano contare su esigue risorse umane a disposizione, e che risulterebbero oltremodo penalizzati dall’assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile.

In una prospettiva sistematica, ispirata al principio costituzionale di ragionevolezza, funzionale a lasciare alcuni margini di azione nell’applicazione, altrimenti vistosamente limitata, dei vincoli posti dall’art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, laddove la spesa di riferimento (sostenuta nel 2009 per rapporti di lavoro flessibili) sia a tal punto minimale da non essere idonea a integrare «un ragionevole parametro assunzionale», la Sezione ammette la possibilità, per enti di minori dimensioni, di adottare provvedimenti motivati che stabiliscano un nuovo parametro di spesa strettamente necessario per servizi essenziali; ferma restando tale possibilità, le uniche deroghe possibili ai vincoli posti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 sono soltanto quelle espressamente previste dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incarichi a contratto e limiti di spesa del personale

Con deliberazione 233/2024/PAR, la Corte dei Conti Lombardia ha risposto ad una richiesta di parere per una lettura coordinata tra il disposto di cui all’art. 110, comma 3, del TUEL e le norme afferenti la spesa per il personale.

Nello specifico, il Sindaco richiede: “conferma che la spesa correlata al predetto profilo vada considerata entro il limite di cui all’art. 1 co. 557 e 562 della L. 296/2006 (media spesa personale triennio 2011-2013)”;“se l’eventuale costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) correlato alla figura sia da considerarsi impattante anche ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 (quota salario accessorio complessivo dell’ente anno 2016)”;“se sia da calcolare al predetto fine (ossia impattante sul limite s.a. anno 2016) anche l’eventuale indennità ad personam che la giunta comunale intendesse eventualmente riconoscere al soggetto che verrà selezionato ad esito della necessaria preventiva procedura comparativa”.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, rende il parere come segue: può conclusivamente affermarsi che le suesposte considerazioni riscontrano in termini positivi il primo quesito formulato dall’Amministrazione civica nel senso di confermare che la spesa correlata alla sostituzione del responsabile dell’area tecnica mediante un’assunzione ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 va considerata entro il limite di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della l. n. 296/2006. Negli stessi termini si pone la soluzione al secondo quesito, in punto di impatto del costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) riferito alla figura assunta ex art. 110, comma 1, Tuel ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, a tenore del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (…)”.

In riscontro all’ultimo quesito attenzionato dall’Ente istante, la circostanza che tale indennità costituisca una voce di costo del trattamento economico fondamentale la rende ontologicamente differente dalle altre componenti accessorie e, per l’effetto, estranea al perimetro di applicazione dei limiti della spesa relativa al salario accessorio, permanendo unicamente i tetti complessivi imposti alla spesa per il personale ex art. 1, commi 557 e 562, della legge finanziaria n. 296/2006 (vd. altresì sentenza n. 95/2024 della Sezione giurisdizionale per il Veneto).

 

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Corte dei conti Autonomie, capacità assunzionali: niente esclusione degli aumenti di spesa per i rinnovi contrattuali

La Corte dei conti Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 19/2024, nell’affrontare una questione di massima sollevata dalla Sezione Liguria, concernente la possibilità o meno di esclusione degli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «Per gli enti che rispettano il valore soglia di cui all’art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020, nella determinazione della percentuale incrementale di cui all’art. 5 non possono essere esclusi gli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, erogata al personale dipendente. Per gli enti che, pur non superando il valore soglia previsto dall’art. 4, non realizzano le condizioni del successivo art. 5 per dar luogo alle assunzioni nel 2024, resta comunque salva la facoltà assunzionale prevista dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 da esercitare nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente».

Per la Sezione, l’analisi del quadro normativo, porta ad escludere la configurabilità di una “intenzione” del “legislatore” tesa ad escludere dagli aggregati di calcolo della spesa di personale, rilevante per l’art. 33, dell’indennità di vacanza contrattuale. Ciò in ragione:

  • della chiara lettera della legge che formula una nozione di spesa “complessiva”;
  • della diversità della ratio, evidenziata dai parametri e degli effetti diversi delle norme richiamate;
  • della circostanza che l’art. 33 prevede una riserva definitoria a favore della fonte regolamentare, la quale può liberamente indicare e aggiornare periodicamente i paramenti delle percentuali di crescita della spesa complessiva;
  • della considerazione che l’esclusione degli oneri da rinnovo contrattuale prevista dall’art. 1, commi 557 e ss. e 562 della l. n. 296/2006 non può estendersi ad altri tetti di spesa in quanto non costituisce espressione di un principio generale.

Inoltre, resta impregiudicata la possibilità di effettuare nuove assunzioni nei limiti di cui all’art. 3, co. 5, del d.l. n. 90/2014, ad eccezione di collocazione del comune nella c.d. terza fascia, nell’ambito della quale la facoltà assunzionale per turn-over è inferiore al 100% e, per il regolatore, di stabilire regole più flessibili in ragione della sopravvenienza del c.d. decreto anticipi che ha determinato, per il 2024, un diffuso sforamento dei limiti percentuali di cui alla tabella dell’art. 5 d.a.

 

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Illegittima la clausola prevista nel bando di concorso che riserva all’ente la facoltà di non assumere il vincitore

Con ordinanza n. 28330 del 4 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittima la clausola prevista nel bando di concorso che riserva all’ente la facoltà di non assumere il vincitore.

In tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l’approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da ciò discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all’assunzione e, per l’amministrazione che ha indetto il concorso, l’obbligo correlato, soggetto al regime di cui all’art. 1218 c.c., sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l’ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile.

La Cassazione ha chiarito che la responsabilità risarcitoria della p.A. per mancata tempestiva assunzione del lavoratore postula, ai fini dell’accertamento della colpa, l’esatta identificazione delle regole e dei principi che devono ispirare l’azione amministrativa, alla stregua di un giudizio che può essere sindacato in sede di legittimità per violazione di legge, qualora l’esclusione o l’affermazione della colpa sia il risultato di un’individuazione non corretta dei principi in questione, venendo in rilievo le regole giuridiche alla luce delle quali deve essere espressa la valutazione sull’illiceità dell’atto o della condotta (Cass. Sez. L – Sentenza n. 825 del 19/01/2021).

Nel caso di specie, la decisione impugnata ha ritenuto che la ritardata assunzione da parte dell’odierno controricorrente trovasse giustificazione nella già menzionata clausola del bando di concorso. In conclusione, secondo la Cassazione, il diniego o ritardo dell’Amministrazione nel procedere all’assunzione del vincitore di una procedura concorsuale non può trovare legittima giustificazione nella presenza, all’interno del bando, di una “clausola di riserva” che consenta alla stessa Amministrazione di non procedere comunque all’assunzione, dovendosi ritenere tale clausola nulla, in quanto tale da integrare una mera facoltà discrezionale di annullare o revocare il bando, tale da integrare un contrarius actus illegittimo – e come tale passibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario – in quanto privo dei requisiti di forma ed integrante una forma di autotutela esercitata in carenza di potere, in virtù dell’insorgere del diritto del vincitore del concorso ad essere assunto, ormai regolato dal disposto di cui all’art. 1218 c.c.

 

 

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Niente rimborso delle spese di viaggio al segretario privo della titolarità di una sede

Con l’orientamento applicativo AFL86, l’Aran ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere le spese di trasferta per il raggiungimento della sede a favore dei Segretari cui è stato conferito un incarico di reggenza/supplenza.

Il nuovo CCNL dell’Area FL del 16.07.2024, all’art. 62 comma 4, prevede la possibilità di un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili in favore dei soli segretari titolari di sede, cui sia conferito un incarico di reggenza o supplenza, per i casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, debbano garantire la propria presenza presso l’ente presso il quale svolgono la reggenza. Il rimborso è a carico degli enti utilizzatori nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L’Agenzia esclude, pertanto, che il rimborso delle spese di viaggio possa essere riconosciuto al segretario privo della titolarità di una sede.

 

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Quaderno operativo Anci sulle progressioni tra le aree dopo il Ccnl 2019/2021

Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno operativo dell’Anci “Le progressioni tra le aree dopo il Ccnl 2019/2021” che propone di offrire non solo un approfondimento sull’evoluzione fino all’attuale configurazione di uno dei principali strumenti a disposizione dei Comuni, delle Unioni e delle Città metropolitane per attuare percorsi di crescita professionale del personale in servizio, ma soprattutto uno strumento di lavoro operativo e di immediato utilizzo, una guida attraverso i singoli passaggi da attuare, a partire dalla corretta impostazione delle relazioni sindacali, con la proposta delle due bozze di Regolamento per le progressioni “ordinarie” e “transitorie” che ciascun ente potrà adattare in base alle proprie esigenze. La fase transitoria per le progressioni tra le Aree scade il 31 dicembre 2025.

 

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Incrementi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, i chiarimenti dell’ARAN

Con l’orientamento applicativo AFL90, l’ARAN fornisce chiarimenti in merito agli incrementi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, in base alla disciplina dell’art. 39, comma 1, del CCNL 16.07.2024 che dispone che “Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione:
– 0,46% a decorrere dal 01.01.2020;
– rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.”

Le predette risorse, così come calcolate nella misura dello 0.46 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2018, incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2020, rideterminate nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.

Le stesse, come indicato al comma 2, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 37, commi 4 e 5, e per la parte residuale sono destinate alla retribuzione di risultato. Pertanto le risorse di cui trattasi concorrono a finanziare le retribuzioni delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 31.12.2018 e, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, l’eventuale adeguamento del valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall’applicazione del comma 4.

Relativamente alle annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.

Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno degli anni pregressi.

Ai fini della rilevazione dei dati nel conto annuale non è necessario riaprire le rilevazioni degli anni precedenti. La retribuzione di risultato, comprensiva degli incrementi relativi alle annualità pregresse, andrà registrata nella correlata voce di spesa della tabella 13 del conto annuale 2024.

 

 

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Nuovo sistema di graduazione di posizione dei Segretari Comunali e provinciali

Con l’orientamento applicativo AFL77, l’Aran fornisce chiarimenti in merito all’entrata in vigore in merito al nuovo sistema di graduazione di posizione dei Segretari Comunali e provinciali.

La nuova disciplina della graduazione della retribuzione di posizione, di cui all’art. 60 del CCNL dell’Area FL del 16.07.2024, può essere applicata sin da subito. In ogni caso, l’adeguamento della disciplina deve avvenire entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione definitiva del CCNL, ossia entro il 1° gennaio 2025, come espressamente previsto dall’art. 60, comma 7 del CCNL.

Nel periodo transitorio, e cioè fino al 1° gennaio 2025, qualora gli enti non abbiano adeguato la disciplina al nuovo CCNL continueranno ad applicarsi le precedenti regole, che verranno disapplicate superato tale periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino all’adeguamento della retribuzione di posizione alla nuova disciplina dettata dall’art. 60, la misura di tale voce retributiva è quella indicata all’art. 58 del CCNL. È da precisare che ai soli fini della determinazione della maggiorazione continuano a trovare applicazione, invece, i più elevati “importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 relativo al biennio economico 2000 – 2001” (art. 107, comma 4, del CCNL 2016-2018).

 

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Gli incrementi sul fondo della retribuzione di posizione e di risultato non sono soggetti al limite del trattamento accessorio

Con l’orientamento applicativo AFL92, l’Aran fornisce chiarimenti in ordine all’incidenza delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sul trattamento accessorio, con particolare riferimento agli incrementi del fondo della retribuzione di posizione e di risultato.

L’Agenzia ricorda che per espressa previsione di legge (art. 11 DL. 135/2018) il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del D. Lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.

Ne consegue che gli incrementi disposti dall’art. 39 del CCNL 16.07.2024 non siano assoggettati al limite del trattamento accessorio dettato dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

 

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Corte dei conti: Welfare integrativo escluso dal tetto del salario accessorio

La Corte dei conti, Sezione Autonomia, con deliberazione n. 17/SEZAUT/2024/QMIG, nel rispondere ad una questione di massima rimessa all’esame della Sezione da una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di San Michele al Tagliamento, riguardante un quesito in merito  all’interpretazione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che pone limiti quantitativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, posto in correlazione con l’art. 82, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali (da qui in poi, CCNL), che consente di destinare quota parte del Fondo risorse decentrate, al fine di sostenere gli oneri per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti. In particolare, l’Ente ha chiesto di conoscere l’avviso della Corte rispetto al seguente quesito: «se le risorse del fondo decentrato destinate all’implementazione delle misure di welfare integrativo, stante la natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale delle predette misure, possano essere considerate non soggette al limite del fondo di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017».

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha enunciato il seguente principio di diritto: «le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali».

Opinare diversamente, ritenendo che l’eventuale utilizzo di una quota parte delle risorse che possono alimentare il fondo per la contrattazione integrativa ex art. 79 del medesimo CCNL, come previsto dall’art. 82, comma 2, primo periodo, seconda parte, del CCNL, necessiti dell’osservanza del limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2016, non solo vanificherebbe la recente scelta di valorizzazione di un istituto contrattuale nei termini detti ma contrasterebbe, altresì, con la natura assistenziale e previdenziale (e di certo non retributiva) delle spese di personale finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 CCNL, che resta tale, ancorché finanziate per mezzo del Fondo risorse decentrate, come pacificamente sostenuto da una giurisprudenza costante di questa Corte.

 

La redazione PERK SOLUTION