Monetizzazione ferie non godute

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29113 del 6/10/2022, ha accolto il ricorso presentato da un dirigente di primo livello addetta all’Unità Operativa di
Medicina Interna del Presidio Ospedaliero, che aveva domandato, nei riguardi della Azienda Sanitaria Locale, la corresponsione dell’indennità sostitutiva per i 38 giorni di ferie maturati negli ultimi quindici mesi del rapporto, non fruiti nonostante le istanze da essa presentate fossero state respinte dal Direttore della sua Unità Operativa con la motivazione “per necessità di servizio”. La Corte d’Appello, confermando la pronuncia del Tribunale, ha rigettato la domanda del dirigente, ritenendo che la lavoratrice non avesse provato che il mancato godimento delle ferie fosse dovuto ad esigenze di servizio, né quali fossero state le specifiche motivazioni che avevano determinato l’accumulo delle giornate, dovendosi anche considerare l’esiguità del tempo a disposizione dell’Azienda tra la richiesta e la fine del rapporto.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del dirigente e cassa la sentenza di merito sul presupposto che i giudici avevano valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull’onere della prova. La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte anche in esito agli indirizzi della Corte di Giustizia UE, può verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato».

Pertanto, motiva la Corte di cassazione, è manifesta l’erroneità dell’argomentare giuridico della Corte territoriale, la quale ha valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull’onere della prova.

 

La redazione PERK SOLUTION

Funzione Pubblica: Il DM relativo alle modalità di utilizzo di Regioni ed enti locali del Portale inPA

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato il DM del 15 settembre 2022, adottato previa intesa in Conferenza unificata del 14 settembre 2022, che disciplina le modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali. Il decreto è in attesa del visto di registrazione della Corte dei Conti.

In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso.

Mediante la procedura di accreditamento, Regioni ed enti locali dispongono di una propria area riservata nella quale:
a) pubblicano bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, secondo cui, al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere al Portale;
b) ricevono e monitorano le candidature relative ai bandi e agli avvisi di cui alla lettera a);
c) producono report e analisi statistiche;
d) acquisiscono e ricercano i curricula vitae dei candidati alle procedure di cui alla lettera a);
e) pubblicano le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure di cui alla lettera a);
f) ricercano professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa procedura selettiva. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
g) pubblicano l’avviso selettivo per individuare i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;
h) effettuano comunicazioni agli utenti.

Per quanto riguarda le modalità di accesso e di utilizzo del Portale del reclutamento, Regioni e egli enti locali nominano uno o più “Responsabile unico”. Il processo di accreditamento al Portale avviene attraverso le seguenti fasi:

  • l’identificazione da parte dell’amministrazione aderente di uno o più “Responsabile Unico”;
  • l’autenticazione sul Portale, mediante uno dei sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte del R.U.;
  • la compilazione da parte del R.U. di un form di richiesta in cui è indicata la pubblica amministrazione di riferimento, con in allegato l’apposito modulo firmato digitalmente;
  • la trasmissione tramite il Portale della predetta richiesta unitamente al modulo firmato digitalmente, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della pubblica amministrazione;
  • il rappresentante legale dell’Amministrazione di riferimento, ricevuta la posta elettronica certificata (PEC), provvede all’autorizzazione/diniego cliccando l’apposito link; ai fini dell’autorizzazione/diniego è necessario che il rappresentante legale si autentichi al Portale tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  • una volta approvata o negata l’istanza, il rappresentante legale provvede a caricare il modulo di richiesta online, previa controfirma digitale;
  • il referente del Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei ministri può visionare attraverso una apposita consolle, a cui accede tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la lista delle richieste pervenute ed eventualmente operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei RR. UU.;
  • al termine, il Portale notifica, via mail al R.U. e via posta elettronica certificata (PEC) all’Amministrazione, l’esito del processo di autorizzazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente incentivi per funzioni tecniche in caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti

La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 181/2022, in riscontro ad una richiesta di parere ribadisce l’esclusione dalla disciplina degli incentivi tecnici nel caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano, invece, la consultazione comparativa di più operatori.

La Sezione ricorda come la vigente disciplina degli incentivi tecnici dettata dell’ art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si connota per la previsione di un sistema compiuto di vincoli per l’erogazione degli incentivi stessi, individuandone l’ambito applicativo sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo. Dalla lettura testuale della norma appare di chiara evidenza la volontà del legislatore di attribuire gli incentivi di che trattasi esclusivamente per le funzioni e la tipologia di contratti espressamente indicati e qualsiasi diversa soluzione interpretativa verrebbe a violare i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato in tema di interpretazione della legge: l’art. 12 disp. att. recita, infatti, che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dell’intenzione del legislatore” (Sezione Controllo per la regione Siciliana, delib. n. 54/2019/PAR).

Presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici è ritenuto “in modo unanime e pacifico […] l’esternalizzazione della produzione di beni e servizi o comunque il ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara, come si evince dal comma 2, il quale individua nell’importo posto “a base di gara” il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche. L’ipotesi di riconoscere l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.50 del 2016, nel caso di affidamento di appalti lavori, servizi e forniture con procedure non competitive, ossia in assenza di una previa comparazione di offerte non trova riscontro nel dettato normativo, poiché in mancanza di una procedura di gara, infatti, l’art. 113, comma 2, non prevede l’accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione ( Sez. Controllo Veneto, delib. n. 301/2019/PAR; Sez. Controllo Lombardia, delib. n. 185/2017/PAR).

 

La redazione PERK SOLUTION

Questionario PIAO: proroga al 10 novembre del termine per la compilazione

Il Dipartimento della Funzione Pubblicato, con comunicato pubblicato sul “Portale PIAO”, informa che, al fine di garantire la massima partecipazione all’indagine, la compilazione del questionario, presente nell’Area riservata del Portale, sarà possibile fino al prossimo 10 novembre.

Nella fase di prima applicazione del PIAO è intenzione del Dipartimento della funzione pubblica identificare gli interventi necessari per il rafforzamento della capacità di programmazione strategica delle amministrazioni, anche per la definizione degli interventi volti alla formazione e qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni preposto alla redazione del Piano di cui all’articolo 12 del decreto 30 giugno 2022.
A tal fine il Dipartimento ha richiesto il supporto tecnico-metodologico della Commissione tecnica per la performance, istituita ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 105/2016 e nominata con decreto del ministro per la pubblica amministrazione 14 aprile 2022. La Commissione tecnica, nella prima fase di indagine, ha individuato cinque dimensioni di analisi (condizioni abilitanti, sistema di pianificazione e misurazione degli obiettivi, integrazione dei processi, valutazione della performance, e impatti del PIAO) utili alla predisposizione di un breve questionario rivolto a tutte le amministrazioni tenute all’adozione del Piano.
La somministrazione del questionario rappresenta un importante momento per acquisire, in un’ottica di collaborazione con le amministrazioni interessate, elementi informativi sul processo di pianificazione, programmazione e predisposizione del PIAO. Inoltre, sulla base delle dimensioni individuate dalla Commissione tecnica, il Dipartimento della funzione pubblica pubblicherà, in un’apposita sezione del Portale PIAO, un catalogo di buone pratiche di ausilio alle amministrazioni nel percorso attuativo delle disposizioni normative.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conciliazione tra attività lavorativa e vita privata: La Circolare INPS

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, in vigore dal 13 agosto 2022, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1158 del 20 giugno 2019 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, contiene disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza. Tali disposizioni si applicano, per esplicita previsione normativa, anche ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, ferme restando le eventuali indicazioni operative fornite dal competente Dipartimento della Funzione pubblica.

L’articolo 2 del menzionato decreto legislativo apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, anche T.U.), novellando la disciplina in materia di congedo di maternità e di paternità (articoli 2, 18, 27-bis, 28, 29, 30 e 31-bis), di congedo parentale e di riposi, permessi e congedi (articoli 32, 34, 36, 38, 42 e 46), di congedi per la malattia del figlio (articolo 52), di lavoro notturno (articolo 53), di divieto di licenziamento (articolo 54) e di diritto al rientro e conservazione del posto (articolo 56). In ultimo, la riforma interessa le disposizioni sui periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste (articoli 68 e 70), nonché sul diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi (articolo 69).

L’articolo 3 del D.lgs n. 105/2022 apporta altresì modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, mentre il successivo articolo 4 modifica la legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (cfr. l’articolo 8, commi 4 e 7-bis) e in materia di lavoro agile (cfr. l’articolo 18, commi 3-bis e 3-ter).

Infine, gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo in commento apportano modifiche rispettivamente, all’articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di trasformazione del rapporto di lavoro, e all’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi per eventi e cause particolari.

La Circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 dell’INPS, adottata d’intesa con questo Ministero, fornisce le prime indicazioni operative per illustrare le novità introdotte dal provvedimento in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei soggetti iscritti alla Gestione separata e delle libere professioniste, per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nell’ottica di una più equa condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e del conseguimento della parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

 

La redazione PERK SOLUTION

La nota Anci alla circolare della Funzione Pubblica sulle indicazioni operative al Portale PIAO

ANCI ha pubblicato una nota di commento alla Circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce indicazioni operative in merito al funzionamento del Portale PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021.

La nota ricorda che il PIAO approvato dall’Amministrazione deve essere pubblicato tempestivamente all’interno del Portale PIAO utilizzando esclusivamente le apposite funzionalità presenti nell’Area riservata del Portale medesimo. A tal fine, la circolare che la trasmissione del PIAO all’indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento della funzione pubblica non sostituisce la trasmissione attraverso il suddetto portale e pertanto invita tutte le Amministrazioni che avessero proceduto con detta modalità ad effettuare quanto prima, ove non fosse già avvenuto, la trasmissione del documento attraverso l’applicativo on line.

Tutte le amministrazioni tenute all’adozione del PIAO, che abbiano già provveduto alla sua approvazione, sono tenute a compilare il questionario, che è stato reso disponibile nell’area riservata del Portale PIAO a partire dal 12 ottobre u.s. con scadenza 31 ottobre p.v., eventualmente anche avvalendosi del supporto metodologico e tecnico degli organismi di valutazione. La nota ANCI mette in evidenza soprattutto come i piccoli Comuni non siano tenuti a realizzare l’attività di monitoraggio del PIAO prevista dalla Circolare stessa. 

 

La redazione PERK SOLUTION

Rientra nei limiti di spesa del personale il maggior costo del servizio di segretario comunale

La spesa di personale per assicurare il maggiore costo del servizio di segretario comunale deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, della l. n. 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 154/2022, in riscontro ad una richiesta di quesito di un Ente volta ad appurare la possibilità di superare il limite della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557- quater della legge 27 dicembre 2006 n. 296, derogando a tale limite per il maggiore costo del servizio di segretario comunale, stante l’obbligatorietà dell’incarico istituzionale.

La giurisprudenza contabile è consolidata nell’affermare che il vincolo della spesa di personale non è, comunque, superato per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 33 del c.d. decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), che hanno innovato la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa (cfr. LOMBARDIA/243/2021/PAR del 20 ottobre 2021 che richiama la deliberazione, sempre di questa Sezione, n. 164/2020/PAR).

Più nello specifico, è stato sottolineato che «la coesistenza di due diverse discipline del contenimento della spesa di personale si spiega in relazione ai diversi ambiti operativi che le caratterizzano. Segnatamente, il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557 quater, della l. n. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della “spesa di personale”, e non solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale limite, in quanto espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile di deroga nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge» (LOMBARDIA/243/2021/PAR del 20 ottobre 2021 che richiama, fra le pronunce più recenti, le deliberazioni della Sezione di controllo per la Campania n. 208/2021/PAR e della Sezione di controllo per il Veneto n. 177/2020/PAR).

Per la Sezione, il “maggiore costo del servizio di segretario comunale, stante l’obbligatorietà dell’incarico istituzionale” non rientra tra le tassative deroghe al vincolo di spesa in esame come quella, ad esempio, prevista dall’art. 7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020 (attuativo dell’art. 33, comma 2, del già citato D.L. n. 34/2019), secondo cui “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

ARAN: Erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti con incarico ad interim

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL58c, fornisce un’interpretazione in ordine alla erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti con incarico ad interim.

L’Agenzia, attraverso precedenti pareri ha sempre espresso un univoco orientamento per la uniforme applicazione degli articoli 18 comma 8 previgenti in materia di incarichi ad interim nel senso di escludere l’erogazione dell’indennità mensile di sostituzione e di ritenere che il maggior aggravio di responsabilità dell’incaricato ad interim potrebbe essere compensato nell’ambito della retribuzione di risultato, ovviamente nel rispetto delle procedure stabilite dal contratto integrativo aziendale della pertinente area di riferimento e tenendo presente che non sussiste alcun obbligo contrattuale in tal senso.

Con riferimento ai CCNL vigenti 2016-2018 per la sezione PTA dell’Area Funzioni Locali, oltre ad evidenziare che nel primo si dice “…potrà essere compensato..” e nel secondo si dice “…è compensato…” con una quota in più di retribuzione di risultato, viene rammentato che l’ammontare di tale quota in più è individuato nel rispetto delle relazioni sindacali di contrattazione integrativa richiamate dalle rispettive norme e che l’effettiva erogazione della suddetta quota in più sarà comunque subordinata all’esito della valutazione del risultato conseguito dal dirigente nell’espletamento dell’incarico ad interim affidatogli.

 

La redazione PERK SOLUTION

CCNL Funzioni Locali: arriva il via libera dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo contratto collettivo nazionale 2019-2021 del comparto Funzioni locali, che riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, e all’accordo per il personale della carriera diplomatica.

Il contratto del comparto Funzioni locali è il terzo, dopo quello delle Funzioni centrali e della Sanità, ad essere stato concluso all’Aran e approvato in via definitiva dal Cdm. Il prossimo rinnovo riguarderà il personale dell’Istruzione e della ricerca, per cui sono in corso le trattative. Al Dipartimento della Funzione pubblica sono stati, invece, sottoscritti nell’ultimo anno gli accordi per il comparto Sicurezza e Difesa, per i Vigili del Fuoco, per la carriera prefettizia e, da ultimo, per la carriera diplomatica.

Ora c’è il passaggio alla Corte dei conti e, poi, la sottoscrizione definitiva, che potrebbe avvenire nella prima decade di novembre.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le istruzioni INPS sull’indennità una tantum di 150 euro da riconoscere ai lavoratori dipendenti nel mese di novembre 2022

L’INPS, con la circolare n. 116 del 17-10-2022 fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, c.d. Decreto Aiuti-ter. L’articolo citato prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto-legge.

L’Istituto evidenzia che l’erogazione della indennità per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori a tempo determinato. L’articolo 01, comma 10, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevede, infatti, la possibilità di compensare le prestazioni a carico dell’INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato. L’esclusione dell’istituto della compensazione per tali rapporti di lavoro tiene conto dell’elevato ricorso alle prestazioni a tempo determinato e dell’elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi datori di lavoro agricoli. L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

Nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017. Possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. L’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

 

La redazione PERK SOLUTION

116 del 17-10-2022

116 del 17-10-2022