Rientra nei limiti di spesa del personale il maggior costo del servizio di segretario comunale

La spesa di personale per assicurare il maggiore costo del servizio di segretario comunale deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, della l. n. 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 154/2022, in riscontro ad una richiesta di quesito di un Ente volta ad appurare la possibilità di superare il limite della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557- quater della legge 27 dicembre 2006 n. 296, derogando a tale limite per il maggiore costo del servizio di segretario comunale, stante l’obbligatorietà dell’incarico istituzionale.

La giurisprudenza contabile è consolidata nell’affermare che il vincolo della spesa di personale non è, comunque, superato per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 33 del c.d. decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), che hanno innovato la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa (cfr. LOMBARDIA/243/2021/PAR del 20 ottobre 2021 che richiama la deliberazione, sempre di questa Sezione, n. 164/2020/PAR).

Più nello specifico, è stato sottolineato che «la coesistenza di due diverse discipline del contenimento della spesa di personale si spiega in relazione ai diversi ambiti operativi che le caratterizzano. Segnatamente, il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557 quater, della l. n. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della “spesa di personale”, e non solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale limite, in quanto espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile di deroga nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge» (LOMBARDIA/243/2021/PAR del 20 ottobre 2021 che richiama, fra le pronunce più recenti, le deliberazioni della Sezione di controllo per la Campania n. 208/2021/PAR e della Sezione di controllo per il Veneto n. 177/2020/PAR).

Per la Sezione, il “maggiore costo del servizio di segretario comunale, stante l’obbligatorietà dell’incarico istituzionale” non rientra tra le tassative deroghe al vincolo di spesa in esame come quella, ad esempio, prevista dall’art. 7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020 (attuativo dell’art. 33, comma 2, del già citato D.L. n. 34/2019), secondo cui “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

ARAN: Erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti con incarico ad interim

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL58c, fornisce un’interpretazione in ordine alla erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti con incarico ad interim.

L’Agenzia, attraverso precedenti pareri ha sempre espresso un univoco orientamento per la uniforme applicazione degli articoli 18 comma 8 previgenti in materia di incarichi ad interim nel senso di escludere l’erogazione dell’indennità mensile di sostituzione e di ritenere che il maggior aggravio di responsabilità dell’incaricato ad interim potrebbe essere compensato nell’ambito della retribuzione di risultato, ovviamente nel rispetto delle procedure stabilite dal contratto integrativo aziendale della pertinente area di riferimento e tenendo presente che non sussiste alcun obbligo contrattuale in tal senso.

Con riferimento ai CCNL vigenti 2016-2018 per la sezione PTA dell’Area Funzioni Locali, oltre ad evidenziare che nel primo si dice “…potrà essere compensato..” e nel secondo si dice “…è compensato…” con una quota in più di retribuzione di risultato, viene rammentato che l’ammontare di tale quota in più è individuato nel rispetto delle relazioni sindacali di contrattazione integrativa richiamate dalle rispettive norme e che l’effettiva erogazione della suddetta quota in più sarà comunque subordinata all’esito della valutazione del risultato conseguito dal dirigente nell’espletamento dell’incarico ad interim affidatogli.

 

La redazione PERK SOLUTION

CCNL Funzioni Locali: arriva il via libera dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo contratto collettivo nazionale 2019-2021 del comparto Funzioni locali, che riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, e all’accordo per il personale della carriera diplomatica.

Il contratto del comparto Funzioni locali è il terzo, dopo quello delle Funzioni centrali e della Sanità, ad essere stato concluso all’Aran e approvato in via definitiva dal Cdm. Il prossimo rinnovo riguarderà il personale dell’Istruzione e della ricerca, per cui sono in corso le trattative. Al Dipartimento della Funzione pubblica sono stati, invece, sottoscritti nell’ultimo anno gli accordi per il comparto Sicurezza e Difesa, per i Vigili del Fuoco, per la carriera prefettizia e, da ultimo, per la carriera diplomatica.

Ora c’è il passaggio alla Corte dei conti e, poi, la sottoscrizione definitiva, che potrebbe avvenire nella prima decade di novembre.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le istruzioni INPS sull’indennità una tantum di 150 euro da riconoscere ai lavoratori dipendenti nel mese di novembre 2022

L’INPS, con la circolare n. 116 del 17-10-2022 fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, c.d. Decreto Aiuti-ter. L’articolo citato prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto-legge.

L’Istituto evidenzia che l’erogazione della indennità per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori a tempo determinato. L’articolo 01, comma 10, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevede, infatti, la possibilità di compensare le prestazioni a carico dell’INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato. L’esclusione dell’istituto della compensazione per tali rapporti di lavoro tiene conto dell’elevato ricorso alle prestazioni a tempo determinato e dell’elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi datori di lavoro agricoli. L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

Nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017. Possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. L’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

 

La redazione PERK SOLUTION

116 del 17-10-2022

116 del 17-10-2022

Circolare PIAO: i chiarimenti sul portale e il questionario da compilare entro il 31 ottobre 2022

È stata emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica la circolare n. 2/2022 con la quale vengono fornite indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

Nella circolare, inoltre, assume grande importanza, dettata dal momento storico internazionale, il riferimento all’efficientamento energetico, con l’invito per le amministrazioni locali e centrali a inserire il risparmio energetico tra gli obiettivi della Sezione “Valore pubblico, performance, anticorruzione” del Piao. Così le azioni di efficientamento energetico potranno essere ricomprese tra i criteri per attribuire il cosiddetto “dividendo di efficienza”, istituto introdotto nel 2009, che permette di utilizzare una quota parte delle eventuali economie derivanti da riduzioni di spesa per finanziare la contrattazione integrativa e attivare gli istituti premianti previsti dall’articolo 19 del Dlgs 150/2009.

In sintesi la nota circolare contiene:

– chiarimenti e informazioni sul quadro normativo e sul funzionamento del Portale Piao, messo a disposizione delle amministrazioni dal Dipartimento dal 1° luglio 2022 per il caricamento e la pubblicazione dei Piani integrati di attività e organizzazione, nonché in merito al relativo meccanismo di registrazione;

– la prima iniziativa di monitoraggio del Piao avviata dal Dipartimento della Funzione pubblica con il supporto tecnico-metodologico della Commissione tecnica per la performance, nominata con Dm 14 aprile 2022, un’indagine che vuole rappresentare un importante momento per acquisire, nell’ottica di collaborazione con le amministrazioni interessate, elementi informativi sul processo di pianificazione, programmazione e predisposizione del nuovo documento integrato. Il questionario sarà disponibile on line nell’area riservata del Portale Piao dal 12 ottobre. Il termine per rispondere all’indagine è fissato al 31 ottobre 2022;

– l’invito per le Pa a inserire gli obiettivi di risparmio energetico nella Sezione “Valore pubblico, performance, anticorruzione” del Piao.

 

La redazione PERK SOLUTION

Parità di genere, le linee guida per la Pa

Sottoscritte dal Ministro per la PA e il Ministro per le Pari opportunità le linee guida  sulla parità di genere, che forniscono indicazioni concrete e percorribili per supportare le Pa a realizzare una migliore organizzazione lavorativa più inclusiva e rispettosa della parità di genere.

Le linee guida sono state elaborate in linea con i contenuti dell’articolo 5 del decreto-legge 36/2022 (“Pnrr 2”), su cui è arrivato il via libera della Commissione Ue, e riportano gli obiettivi prioritari che le amministrazioni devono perseguire nell’individuare misure che attribuiscano vantaggi specifici, evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato, collocandoli nel contesto dei principi già acquisiti dall’Unione europea, nonché del quadro ordinamentale nazionale, normativo e programmatico.

L’impianto delle linee guida è volutamente aperto e modulabile sulla base delle diverse realtà che debbono confrontarsi con il tema. L’invito che si evince con chiarezza è puntare a obiettivi concreti e percorribili, lavorando con una nuova consapevolezza, identificando le criticità e affrontare gradualmente il rinnovamento di scelte organizzative e il ridisegno di processi di lavoro con un’attenzione costante all’equilibrio di genere.

Il documento di indirizzo elaborato dal Dipartimento della Funzione pubblica di concerto con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, si articola in due parti e un’appendice con il glossario dei principali termini riferiti al tema dell’equilibrio di genere.

La prima parte individua lo scenario di contesto – con specifico riferimento all’ambito della Pubblica amministrazione – in cui si inseriscono le azioni promosse, con lo scopo di capitalizzare esperienze pregresse e di individuare i punti di sinergia e i comuni obiettivi con gli interventi a livello globale, europeo e nazionale. La seconda parte si rivolge direttamente alle amministrazioni, in particolare agli uffici di vertice o a quelli incaricati della gestione delle risorse umane, ed entra nel merito delle azioni utili a migliorare la parità di genere nella Pubblica amministrazione.

Il cuore delle indicazioni contenute nelle linee-guida, che muove da alcune evidenze empiriche quali la misurazione di una presenza prevalentemente femminile nei ruoli impiegatizi della Pa che va, poi, assottigliandosi nelle posizioni apicali è costituito da una check-list che, nelle mani delle amministrazioni, deve ispirare le scelte in merito agli strumenti operativi che quotidianamente interessano la gestione del capitale umano in termini di accesso alle posizioni di maggiore responsabilità e di sviluppo dell’intera carriera lavorativa.

L’elencazione delle misure muove dalla necessità di conoscere e misurare il fenomeno dello squilibrio di genere nell’ambito di ciascuna organizzazione, adottando degli indicatori che diano evidenza, ad esempio, del ricorso analizzato “per genere” agli strumenti di flessibilità e di conciliazione vita-lavoro offerti dalle norme e dai contratti collettivi.

Altro punto di attenzione è quello legato alla pesatura delle esperienze nell’ambito delle opportunità di carriera, soprattutto dirigenziale. Nel testo si suggeriscono misure per evitare che, tra concorrenti di diverso sesso, possa determinarsi una discriminazione indiretta per effetto di periodi di assenza legati a fenomeni come la maternità.

Le linee guida operano anche sul piano della cultura organizzativa, prevedendo per esempio che l’amministrazione si organizzi per svolgere riunioni non oltre un certo orario, più facilmente confliggente con la necessità di gestire carichi familiari, e che si preveda comunque una modalità di svolgimento ibrida, prevedendo di default un collegamento in videoconferenza anche se vi sono partecipanti in presenza.

Un ruolo rilevante è rivestito anche dall’accountability dell’amministrazione, che deve abituarsi a esporre i dati che riguardano la propria organizzazione offrendo sempre anche la chiave di lettura di “genere”, a partire dagli obblighi di trasparenza ad esempio sulle retribuzioni, dove si ritiene necessario far comparire anche i compensi connessi agli incarichi aggiuntivi, per non lasciare sottotraccia fenomeni di gender pay gap reali, ma striscianti in quanto non legati agli stipendi contrattuali, che sono necessariamente gli stessi per uomini e donne, ma a opportunità di guadagni aggiuntivi che si riconducono alla maggiore disponibilità di tempo extra-lavoro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Diritto all’incentivo e condizione di incentivabilità delle funzioni tecniche

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il parere 1485, fornisce chiarimenti in merito alle condizioni di incentivabilità delle funzioni tecniche.  In particolare è stato chiesto se il diritto del dipendente alla corresponsione dell’incentivo sorga a seguito del mero accertamento dell’effettivo svolgimento di una delle attività di cui al comma 2, ovvero se questo sia condizionato al raggiungimento di una determinata fase della procedura di acquisizione. Si pensi, a titolo esemplificativo alle attività svolte dal soggetto incaricato della programmazione di un investimento a cui non si sia dato seguito, oppure alle attività del RUP e degli incaricati della predisposizione di una procedura di gara che sia, successivamente, andata deserta. In tutti i predetti casi, infatti, appare opportuno condizionare la nascita del diritto all’incentivo, alla stipula del contratto o, quantomeno, alla effettiva aggiudicazione dell’appalto.

In merito al quesito posto, il Ministero rappresenta preliminarmente che le risorse del fondo ex art. 113, comma 3, del Codice sono ripartite sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni aggiudicatrici secondo i rispettivi ordinamenti, tra i dipendenti che hanno svolto le attività per le quali è riconosciuto l’incentivo. Ferma restando, pertanto, la discrezionalità del singolo ente nella definizione delle modalità di riparto delle somme anzidette, in assenza di apposita regolamentazione sul punto, si ritiene opportuno, in linea con l’orientamento della giurisprudenza contabile, che l’erogazione dell’incentivo sia subordinato al completamento dell’opera o all’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti. Ciò in quanto, dalla formulazione del già richiamato comma 3 dell’art. 113 del Codice, si evince l’obbligo, in capo all’amministrazione aggiudicatrice, di stabilire i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse  alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi  dei tempi o dei costi non conformi alle disposizioni di legge.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera dal Consiglio dei ministri al regolamento sui concorsi e le assunzioni nelle PA

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 ottobre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Secondo quanto si legge nel comunicato stampa del Governo, il testo stabilisce che l’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione, che si svolgono con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.

Si stabiliscono i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego e, rispetto alla normativa precedente, si introduce la previsione che ai concorsi possano partecipare i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria e i cittadini di Paesi terzi che siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, del godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani.

Inoltre, al fine di garantire l’equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, si prevede che il bando contenga, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell’amministrazione che lo bandisce. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al trenta per cento, a parità di titoli e di merito si applica il titolo di preferenza in favore del genere meno rappresentato.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’esclusione dei diritti di rogito dalle spese di personale si estende anche agli oneri riflessi e irap

Il Sindaco di un Comune ha rivolto alla Corte dei conti Sezione regionale per l’Emilia Romagna una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131 del 2003, volta a conoscere, ai fini della corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) – laddove stabilisce che “gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP” -, se l’esclusione dalla spesa di personale dei diritti di rogito spettanti al segretario comunale ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in L. n. 114/2014, debba avvenire considerando anche gli oneri riflessi e l’IRAP o viceversa l’esclusione non riguardi tali importi.

La Sezione, con deliberazione n. 122/2022, rileva che l’effetto di trascinamento che i diritti di rogito producono sui connessi oneri previdenziali e fiscali appare tautologica precisazione sol che si consideri lo stretto “vincolo pertinenziale” che lega i secondi ai primi in ragione del quale l’esclusione di questi ultimi dalla spesa di personale non può che comportare, quale stretta derivazione consequenziale, l’esclusione anche di oneri riflessi e Irap in quanto applicati su di un presupposto che non fa parte dell’aggregato “spesa di personale” ai fini del rispetto del limite previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 296 del 2006.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente incentivi per funzioni tecniche se non previsti nei quadri economici dei singoli appalti

Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere erogati dall’amministrazione al personale dipendente, previa approvazione dell’apposito regolamento, al ricorrere delle specifiche condizioni previste dai commi 2 e 3 dell’art.113 d.lgs. 50/2016 e, in particolare, qualora la stessa abbia vincolato la quota parte prevista di risorse a valere sullo stanziamento del singolo appalto, inserendo la voce nel relativo quadro, e l’abbia contabilizzata secondo le previsioni del principio contabile contenuto nell’allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, facendo confluire le risorse anche nel fondo per la contrattazione integrativa. Non è da escludere che gli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico trovino copertura in bilancio e conseguentemente vengano accantonati al fondo ex art.113 e al fondo per la contrattazione integrativa, al ricorrere di specifiche condizioni, nel rispetto della disciplina di settore e ove la decisione sia supportata da un adeguato corredo motivazionale. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 131/2022 in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla distribuzione degli incentivi per la progettazione e le funzioni tecniche al personale dipendente, di cui all’art.113, c.3, d.lgs. 50/2016. In particolare, il Comune istante chiede di sapere se è possibile erogare i compensi incentivanti per le funzioni tecniche al personale, relativamente agli anni 2016-2020, evidenziando il parere contrario della rappresentanza sindacale, in quanto i relativi fondi sono stati accantonati nei bilanci dei rispettivi anni, ma non inseriti nella costituzione del fondo per ciascun esercizio di riferimento. Il Sindaco precisa che è intenzione dell’amministrazione approvare il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche e che, in data 03/02/2022, è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo relativo alla parte economica per l’anno 2021.

La Sezione ricorda come la giurisprudenza è, infatti, unanime nel ritenere che debba ritenersi preclusa all’amministrazione la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti, in considerazione del chiaro tenore normativo e dei possibili riflessi sugli equilibri di bilancio dell’Ente (Sez. reg. Toscana n.93/2022, Sez. reg. Emilia-Romagna n.43/2021; Sez. reg. Lombardia n.64/2022, 73/2021, 304/2018; Sez. reg. Liguria n.58/2017). Ciò in quanto è attraverso la costituzione del fondo che l’amministrazione vincola una quota parte delle risorse stanziate per l’appalto agli incentivi per il personale, le quali, in tal modo, entrano nella programmazione dell’appalto stesso, ricevendo copertura finanziaria. La giurisprudenza ha, tuttavia, riconosciuto come, in astratto e a priori, non possa escludersi “che degli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico (e quindi in fase di indizione del bando con relativa definizione dell’importo a base di gara) trovino copertura in bilancio”, ammettendo, quindi, la possibilità della loro successiva inclusione nel nuovo quadro economico (così Sez. controllo Friuli Venezia Giulia, n. 43/2021/PAR citata; cfr. anche Sezione controllo Puglia, delibera n. 103/2021/PAR; Sezione controllo Emilia Romagna, delibera n. 56/2021)”(cfr. Sez. reg. Sardegna, n.1/2022), nel rispetto delle previsioni contenute nel d.lgs. 50/2016.

In particolare, l’eventuale successiva inclusione nel quadro economico deve ammettersi se giustificata da fatti sopravvenuti e non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza, a fronte di una motivazione rafforzata, che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico e, al contempo, della complessità delle attività svolte (cfr. Sez. reg. Toscana, n.93/2022, n. 11/2021; Sez. reg. Emilia-Romagna n. 56/2021), in quanto, diversamente, “appare sintomatica di un difetto di programmazione” (Sez. reg. Friuli Venezia Giulia n.43/2021). Inoltre, è stata riconosciuta la possibilità di incrementare il fondo qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell’importo di gara (escludendo le varianti determinate da errori di progettazione) e previo accertamento dell’effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti (Sez. reg. Lombardia, n.65/2022).

Sempre di recente, la giurisprudenza, “facendo leva” sul rapporto sinallagmatico tra prestazioni del personale e controprestazione a carico dell’amministrazione che beneficia dell’espletamento delle attività tecniche, ha, altresì, riconosciuto all’amministrazione subentrante nell’appalto, a fronte di un “adeguato corredo motivazionale a garanzia del rispetto del principio costituzionale di buon andamento”, la possibilità di rivedere il quadro economico dello stesso, ai fini di rideterminare il valore della percentuale di incentivi spettante ai dipendenti (Sez. reg. Sardegna, n.1/2022).

Pertanto, il mancato accantonamento nel fondo previsto dal secondo comma dell’art.113 delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche e, dunque, la mancata previsione nel quadro economico del singolo appalto, impedisce all’amministrazione di erogare gli stessi al personale dipendente, mancando la copertura della spesa. Una volta accantonate le risorse nel fondo ex art.113 (nel caso in via postuma), ai fini dell’erogazione degli incentivi occorre che l’amministrazione abbia assunto il relativo impegno di spesa a valere sul detto fondo, vale a dire, sullo stanziamento previsto in bilancio per l’appalto e, al contempo, sul fondo per la contrattazione integrativa, previo accertamento in entrata sulle risorse accantonate al primo fondo, nel rispetto del principio contabile ex allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, onde evitare l’effetto duplicativo della spesa.

In presenza di tali presupposti, l’erogazione degli incentivi è consentita (con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale), solo qualora l’amministrazione abbia preventivamente approvato un apposito regolamento. Può ritenersi consentita l’erogazione anche in presenza di un regolamento approvato successivamente all’espletamento delle funzioni da parte dei dipendenti, purché prima della conclusione del procedimento di riparto e successiva liquidazione degli stessi.

 

La redazione PERK SOLUTION