Le misure per il welfare integrativo sono escluse dal tetto del salario accessorio

Le misure di welfare integrativo ivi previste, pertanto, non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 61/2023.

La Sezione ha già avuto modo di precisare che esulano dal perimetro di applicazione dell’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono a una funzione meramente contributivo-previdenziale. In applicazione di tale principio, la Sezione delle Autonomie ha escluso dal limite di spesa del trattamento accessorio le somme destinate a forme di previdenza complementare del personale di polizia municipale (deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG).

Similmente, la Sezione regionale di controllo per il Veneto – con riferimento alle somme di cui all’art. 208 D.lgs. 285/1992 – ha precisato che “la spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell’ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l’ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 del C.d.S., pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì contributivo-previdenziale” (deliberazione n. 503/PAR/2017).

Più di recente, i giudici liguri – in relazione all’art. 72 CCNL 21/05/18 Comparto Funzioni Locali – hanno osservato che “le spese del personale finalizzate al welfare integrativo non sono assoggettate al limite del trattamento economico accessorio di cui all’art 23, comma 2, D.lgs. 75/2017”, stante la loro natura assistenziale e previdenziale (deliberazione n. 27/PAR/2019). Le conclusioni di cui sopra rimangono valide anche in relazione all’art. 82 CCNL 16/11/22, che disapplica e sostituisce il previgente art. 72 del CCNL 21/05/18 Comparto Funzioni Locali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Affidamento incarichi retribuiti a personale in quiescenza per attività di assistenza e supporto

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 88/2023/PAR ritiene possibile affidare un incarico di supporto, affiancamento e assistenza a titolo oneroso a personale in quiescenza purché «l’assistenza» non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale ricordando altresì l’obbligo di rispettare sempre tutte le regole previste dall’articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001.

Per la Corte dei conti laziale, la tassatività delle fattispecie vietate (articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012) fa sì che le attività consentite per gli incarichi si ricavino a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle elencate non essere ricomprese nel divieto di legge quali l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. Per i magistrati contabili se il divieto riguarda l’attività di «studio e quella di consulenza», può ritenersi consentita quella di «assistenza» nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

 

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Il Quaderno Anci sul contratto integrativo CCNL funzioni locali

Anci ha reso disponibile il 42simo Quaderno Operativo operativo Anci sulle istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica riguardanti il contratto integrativo sulle CCNL funzioni locali (16 novembre 2022). Il Quaderno, in linea con i relativi principi ordinamentali vuole offrire un bozza di ipotesi di contratto collettivo integrativo da utilizzare come base di discussione per la negoziazione con le OO.SS e RSU. Il lavoro è arricchito da schemi di atti e di delibere propedeutiche all’avvio della suddetta negoziazione.
Ricordiamo che l’articolo 8 del del CCNL disciplina tempi e procedure per la stipula dell’integrativo in ogni ente del comparto. Il Contratto collettivo integrativo di ogni ente deve riferirsi a tutte le materie che risultano oggetto di contrattazione così come riportate all’articolo 7, comma 4 del CCNL. I criteri di ripartizione del Fondo per le risorse decentrate possono essere negoziati con cadenza annuale.

 

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Attestazioni OIV, in arrivo applicazione web sul sito Anac

Ai fini della valutazione della performance della Pubblica amministrazione e della sua trasparenza, ciascun ente è chiamato a nominare un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Come previsto dalla delibera n. 203 del 17 maggio 2023 dell’ANAC, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 30 giugno 2023, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, dovranno utilizzare una applicazione web apposita resa disponibile sul sito della stessa Autorità.

L’accesso all’applicazione sarà possibile previa registrazione dell’utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell’Autorità con richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l’ente ne risulti sprovvisto; in questo caso sarà necessaria l’identificazione del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione.

Con successivo avviso saranno comunicate la data a partire dalla quale sarà possibile richiedere l’attivazione del profilo OIV, e le istruzioni per farlo. Con la stessa utenza sarà possibile richiedere ed attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L’applicazione consentirà, pertanto, all’utente OIV:

  • di documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 30 giugno 2023;
  • di convalidare le verifiche entro il 31 luglio 2023 e con la convalida di trasmetterle all’Autorità;
  • di estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda verifiche – ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

 

La redazione PERK SOLUTION

Segretari comunali, al via l’assunzione di ulteriori 103 unità

Con DPCM del 12 maggio 2023, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, il ministero dell’Interno – dipartimento per gli Affari interni e territoriali è stato autorizzato ad assumere ulteriori n. 103 unità di segretari comunali.

Con tale provvedimento sarà possibile procedere all’assunzione di tutti i 448 borsisti che saranno ammessi al corso di formazione all’esito delle prove concorsuali relative al bando di concorso per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali Co.A. 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 89 del 9/11/2021), le cui prove scritte sono in corso di correzione da parte della Commissione esaminatrice.

È stato completato, con questo ulteriore intervento, il programma delle assunzioni finora autorizzato per l’immissione di segretari comunali nella fascia iniziale della carriera destinati ai comuni di minori dimensioni demografiche, anche in relazione alle misure di potenziamento delle strutture amministrative degli enti locali previste per la realizzazione degli obiettivi del PNRR.

 

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INPS: Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici

Dal 1° gennaio 2023 l’utilizzo del canale digitale è divenuto esclusivo, oltre che per il TFS, anche per il TFR dei dipendenti pubblici, come comunicato con la circolare INPS 4 novembre 2022, n. 125.

L’INPS, con il messaggio 8 maggio 2023, n. 1645, informa ora che la compilazione dell’“Ultimo miglio TFR” da parte dell’Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2” e costituisce la modalità esclusiva per avviare il processo di sistemazione e certificazione della Posizione assicurativa, propedeutica alla creazione della pratica di TFR.

Nel messaggio sono indicate le modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola e le modalità residuali di invio di modelli cartacei nei casi di alcune variazioni di rapporti di lavoro.

 

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INPS: Chiarimenti sulla valutabilità ai fini TFS/TFR della retribuzione di posizione dei Segretari

Con il Messaggio n. 1272 del-03-04-2023, l’INPS fornisce chiarimenti circa la valutabilità ai fini del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) della intera retribuzione di posizione riconosciuta ai Segretari Comunali e Provinciali.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Funzioni Locali, per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, riguarda i dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali che comprende, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del CCNQ del 13 luglio 2016, i dirigenti delle Amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali, i dirigenti professionali, tecnici e amministrativi delle Amministrazioni del comparto Sanità e, in relazione a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, i Segretari Comunali e Provinciali, ai quali è dedicata la Sezione IV del medesimo CCNL (artt. da 97 a 111).

La richiamata legge n. 124/2015, all’articolo 11, detta principi e criteri direttivi la cui puntuale attuazione è stata demandata a decreti delegati che, relativamente alla disciplina dei Segretari Comunali e Provinciali, non risultano emanati. Pertanto, la collocazione contrattuale nell’area dirigenziale delle Funzioni Locali dei Segretari Comunali e Provinciali di qualifica direttiva, in assenza di una espressa previsione normativa, non può implicarne automaticamente l’inquadramento giuridico nella dirigenza pubblica e, pertanto, devono intendersi confermate le disposizioni contenute nella nota operativa INPDAP n. 23 del 15 giugno 2011, con la quale sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 3, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 1° marzo 2011, relativamente al conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare.

Nello specifico:

– per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia A o di fascia B titolari di segreteria superiore ai 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile ai fini TFS nella misura interamente percepita;

– per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia B titolari di segreterie tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile nei limiti dell’indennità di direzione eventualmente percepita alla data del 30 novembre 1995 (€ 1.032,91 – € 2.065,83 – € 3.098,74 a seconda dell’anzianità di servizio maturata – rispettivamente di 5, 10, 15 anni – alla predetta data).

Poiché la norma di cui all’articolo 4, comma 4, del CCNL 1° marzo 2011, risulta confermata dall’articolo 111, punto B, del CCNL in oggetto del 17 dicembre 2020, il conglobamento nello stipendio tabellare di una quota dei valori della retribuzione di posizione continua a non modificare le modalità di determinazione della base di calcolo dei “trattamenti di fine servizio comunque denominati”.

 

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Corte dei conti: Costituzione del fondo per il salario accessorio e mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 42/2023, nell’ambito dell’esame della documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2022-2024 e al rendiconto per l’esercizio 2021 di un Comune ha rilevato, altresì, la mancata certificazione dell’organo di revisione del fondo per le risorse decentrate, nonché la mancata sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2021, dell’accordo decentrato integrativo del personale dipendente. Sul punto l’ente dichiarava di aver accantonato nel risultato di amministrazione le somme concernenti l’accordo decentrato integrativo non approvato entro l’esercizio finanziario ma, da un’analisi dei documenti contabili, tali quote non sono confluite nella parte vincolata del risultato di amministrazione bensì imputate a fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

La Sezione ha ricordato l’esatta sequenza procedimentale, già evidenziata nella precedente delibera 102/2022/PRSE, funzionale alla corresponsione del trattamento accessorio e costituita in primo luogo dall’individuazione in bilancio delle risorse, in seconda battuta dalla costituzione del fondo con cui è impresso alle risorse un vincolo di destinazione, da ultimo dalla fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini di impegno e pagamento. Pertanto, la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento.

La gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali:
a) individuazione nel bilancio delle risorse;
b) costituzione del Fondo necessaria al fine dell’apposizione di un vincolo di destinazione;
c) ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini di impegno e pagamento. Pertanto, la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento.

Il trattamento accessorio dei dipendenti confluisce nel FPV di spesa solo se è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo entro l’anno di riferimento (31 dicembre), in caso contrario le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione che, dopo l’approvazione del rendiconto, può essere applicata, mediante apposita variazione di bilancio, nell’annualità successiva ai fini della remunerazione del trattamento accessorio dei dipendenti.

Qualora alla fine dell’esercizio, la sottoscrizione del contratto non sia ancora intervenuta, nelle more della stessa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo e vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate e, non potendo l’ente assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

 

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Possibile fruire il permesso di cui all’art. 33 della L. 104/92 per frazioni di ora

Con l’orientamento applicativo CFL 213, l’Aran fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di fruire il permesso di cui all’art. 33 della L. 104/92 per frazioni di ora.

La disciplina dell’istituto in esame è contenuta all’art. 33 del CCNL 21.05.2018 che si limita a prevedere, nel comma 1, che tali permessi possono essere utilizzati ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

Atteso che nel nuovo CCNL del 16.11.2022, sia per i permessi orari di cui all’art. 41, per particolari motivi personali o famigliari, che per i permessi, di cui all’art. 44, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, è stata introdotta la possibilità della fruizione degli stessi per frazioni di ora solo dopo la prima ora, Aran ritiene che tale modalità di fruizione possa essere estesa anche al permesso orario in oggetto.

 

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Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2022) e Monitoraggio anno 2023

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare del 30 marzo 2023, n. 14, concernente le istruzioni necessarie all’acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l’anno 2022 e di quelli del Monitoraggio 2023.

La rilevazione del 2022 non ha subito rilevanti modifiche nel contenuto rispetto a quella dell’anno precedente. Il periodo di rilevazione dei dati è fissato dal 29 marzo al 20 maggio 2023. Come per le precedenti rilevazioni, alcune delle informazioni acquisite dai Comuni, Unioni, Città metropolitane e Province saranno trasferite al Sistema informativo del Ministero dell’Interno – Banca dati del Censimento del personale degli Enti locali (CEPEL).

Il monitoraggio trimestrale costituisce lo strumento per anticipare i risultati del conto annuale sull’andamento della consistenza del personale. Per l’anno 2023 partecipano al monitoraggio le seguenti tipologie di enti:
– Comuni (limitatamente ad un campione formato da 603 enti);
– Province;
– Città metropolitane;
– Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;
– Istituti di Ricoveri e Cura a Carattere Scientifico;
– Aziende ospedaliere universitarie;
– Enti pubblici non economici (con più di 200 unità nella dotazione organica);
– Enti di ricerca e sperimentazione (con più di 200 unità nella dotazione organica);
La rilevazione relativa al 2023, che comporta l’invio con cadenza trimestrale dei dati mensili, segue lo schema già adottato per l’anno 2022.

 

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