INPS: Chiarimenti sulla valutabilità ai fini TFS/TFR della retribuzione di posizione dei Segretari

Con il Messaggio n. 1272 del-03-04-2023, l’INPS fornisce chiarimenti circa la valutabilità ai fini del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) della intera retribuzione di posizione riconosciuta ai Segretari Comunali e Provinciali.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Funzioni Locali, per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, riguarda i dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali che comprende, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del CCNQ del 13 luglio 2016, i dirigenti delle Amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali, i dirigenti professionali, tecnici e amministrativi delle Amministrazioni del comparto Sanità e, in relazione a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, i Segretari Comunali e Provinciali, ai quali è dedicata la Sezione IV del medesimo CCNL (artt. da 97 a 111).

La richiamata legge n. 124/2015, all’articolo 11, detta principi e criteri direttivi la cui puntuale attuazione è stata demandata a decreti delegati che, relativamente alla disciplina dei Segretari Comunali e Provinciali, non risultano emanati. Pertanto, la collocazione contrattuale nell’area dirigenziale delle Funzioni Locali dei Segretari Comunali e Provinciali di qualifica direttiva, in assenza di una espressa previsione normativa, non può implicarne automaticamente l’inquadramento giuridico nella dirigenza pubblica e, pertanto, devono intendersi confermate le disposizioni contenute nella nota operativa INPDAP n. 23 del 15 giugno 2011, con la quale sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 3, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 1° marzo 2011, relativamente al conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare.

Nello specifico:

– per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia A o di fascia B titolari di segreteria superiore ai 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile ai fini TFS nella misura interamente percepita;

– per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia B titolari di segreterie tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile nei limiti dell’indennità di direzione eventualmente percepita alla data del 30 novembre 1995 (€ 1.032,91 – € 2.065,83 – € 3.098,74 a seconda dell’anzianità di servizio maturata – rispettivamente di 5, 10, 15 anni – alla predetta data).

Poiché la norma di cui all’articolo 4, comma 4, del CCNL 1° marzo 2011, risulta confermata dall’articolo 111, punto B, del CCNL in oggetto del 17 dicembre 2020, il conglobamento nello stipendio tabellare di una quota dei valori della retribuzione di posizione continua a non modificare le modalità di determinazione della base di calcolo dei “trattamenti di fine servizio comunque denominati”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Costituzione del fondo per il salario accessorio e mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 42/2023, nell’ambito dell’esame della documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2022-2024 e al rendiconto per l’esercizio 2021 di un Comune ha rilevato, altresì, la mancata certificazione dell’organo di revisione del fondo per le risorse decentrate, nonché la mancata sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2021, dell’accordo decentrato integrativo del personale dipendente. Sul punto l’ente dichiarava di aver accantonato nel risultato di amministrazione le somme concernenti l’accordo decentrato integrativo non approvato entro l’esercizio finanziario ma, da un’analisi dei documenti contabili, tali quote non sono confluite nella parte vincolata del risultato di amministrazione bensì imputate a fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

La Sezione ha ricordato l’esatta sequenza procedimentale, già evidenziata nella precedente delibera 102/2022/PRSE, funzionale alla corresponsione del trattamento accessorio e costituita in primo luogo dall’individuazione in bilancio delle risorse, in seconda battuta dalla costituzione del fondo con cui è impresso alle risorse un vincolo di destinazione, da ultimo dalla fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini di impegno e pagamento. Pertanto, la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento.

La gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali:
a) individuazione nel bilancio delle risorse;
b) costituzione del Fondo necessaria al fine dell’apposizione di un vincolo di destinazione;
c) ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini di impegno e pagamento. Pertanto, la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento.

Il trattamento accessorio dei dipendenti confluisce nel FPV di spesa solo se è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo entro l’anno di riferimento (31 dicembre), in caso contrario le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione che, dopo l’approvazione del rendiconto, può essere applicata, mediante apposita variazione di bilancio, nell’annualità successiva ai fini della remunerazione del trattamento accessorio dei dipendenti.

Qualora alla fine dell’esercizio, la sottoscrizione del contratto non sia ancora intervenuta, nelle more della stessa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo e vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate e, non potendo l’ente assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Possibile fruire il permesso di cui all’art. 33 della L. 104/92 per frazioni di ora

Con l’orientamento applicativo CFL 213, l’Aran fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di fruire il permesso di cui all’art. 33 della L. 104/92 per frazioni di ora.

La disciplina dell’istituto in esame è contenuta all’art. 33 del CCNL 21.05.2018 che si limita a prevedere, nel comma 1, che tali permessi possono essere utilizzati ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

Atteso che nel nuovo CCNL del 16.11.2022, sia per i permessi orari di cui all’art. 41, per particolari motivi personali o famigliari, che per i permessi, di cui all’art. 44, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, è stata introdotta la possibilità della fruizione degli stessi per frazioni di ora solo dopo la prima ora, Aran ritiene che tale modalità di fruizione possa essere estesa anche al permesso orario in oggetto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2022) e Monitoraggio anno 2023

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare del 30 marzo 2023, n. 14, concernente le istruzioni necessarie all’acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l’anno 2022 e di quelli del Monitoraggio 2023.

La rilevazione del 2022 non ha subito rilevanti modifiche nel contenuto rispetto a quella dell’anno precedente. Il periodo di rilevazione dei dati è fissato dal 29 marzo al 20 maggio 2023. Come per le precedenti rilevazioni, alcune delle informazioni acquisite dai Comuni, Unioni, Città metropolitane e Province saranno trasferite al Sistema informativo del Ministero dell’Interno – Banca dati del Censimento del personale degli Enti locali (CEPEL).

Il monitoraggio trimestrale costituisce lo strumento per anticipare i risultati del conto annuale sull’andamento della consistenza del personale. Per l’anno 2023 partecipano al monitoraggio le seguenti tipologie di enti:
– Comuni (limitatamente ad un campione formato da 603 enti);
– Province;
– Città metropolitane;
– Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;
– Istituti di Ricoveri e Cura a Carattere Scientifico;
– Aziende ospedaliere universitarie;
– Enti pubblici non economici (con più di 200 unità nella dotazione organica);
– Enti di ricerca e sperimentazione (con più di 200 unità nella dotazione organica);
La rilevazione relativa al 2023, che comporta l’invio con cadenza trimestrale dei dati mensili, segue lo schema già adottato per l’anno 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo risorse decentrate e risparmi dello straordinario dell’anno precedente

Con l’orientamento applicativo CFL125 l’Aran fornisce chiarimenti in merito al calcolo della voce variabile di costituzione del Fondo risorse decentrate relativa i risparmi dello straordinario dell’anno precedente.

L’Agenzia ricorda che all’art. 79, comma 2, lett. d) del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022, tra le voci di alimentazione del Fondo risorse decentrate, è stata confermata quella relativa alle eventuali somme residue, dell’anno precedente, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.04.1999.

La clausola precisa che si tratta di “somme residue” e che esse vanno “accertate a consuntivo”. Pertanto, l’incremento variabile del Fondo di un dato anno sarà costituito dall’importo che residua dal budget destinato allo straordinario nell’anno precedente. Ad esempio se, a fronte di un budget dello straordinario nell’anno “n-1” pari a 100 risultano corrisposti e pagati per tutto l’anno compensi per lavoro straordinario pari a 90, la somma residua di 10 costituisce incremento del Fondo di parte variabile nell’anno “n”, ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. d).

 

La redazione PERK SOLUTION

I chiarimenti dell’ARAN sulle progressione tra le aree nel comparto delle Funzioni locali

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL 208 chiarisce le differenze e gli elementi comuni tra le progressioni tra le aree a regime ex art. 15 del CCNL 16/11/2022 e le progressioni tra le aree con la procedura transitoria di cui all’art. 13, comma 6 del medesimo CCNL.

La prima differenza concerne i requisiti: nella procedura transitoria (fino al 31/12/2025), i requisiti sono quelli della tabella di C di Corrispondenza allegata al CCNL (titolo di studio + esperienza), che dà la possibilità di candidarsi anche a coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza; nella procedura a regime, i requisiti sono quelli previsti dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001.

La seconda differenza riguarda i criteri selettivi: nella procedura transitoria, i criteri sono quelli previsti dall’art. 13, comma 7, del CCNL 16 novembre 2022 (esperienza, titolo di studio e competenze professionali) e ciascuno di tali criteri deve avere un peso non inferiore al 20%; nella procedura a regime, i criteri sono quelli previsti dall’art. 15 del medesimo CCNL e dal nuovo art. 52, comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001 (valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni di servizio, titoli o competenze professionali, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno, numero e tipologia degli incarichi rivestiti).

La terza differenza riguarda le relazioni sindacali: nella procedura transitoria, i criteri più specifici che declinano i criteri generali stabiliti dal contratto, nonché i pesi loro attribuiti, sono definiti dalle amministrazioni previo confronto con i sindacati; nella procedura a regime, non è previsto il previo confronto con i sindacati sui criteri.

La quarta differenza riguarda il finanziamento: le progressioni tra le aree effettuate con la procedura transitoria (fino al 31/12/2025) sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018, oltreché dalle facoltà assunzionali; quelle effettuate con la procedura a regime sono invece finanziate solo dalle facoltà assunzionali. Si ricorda che l’utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni tra le aree, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno. Le risorse di cui all’art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in quanto risorse attribuite alla contrattazione collettiva il cui utilizzo è limitato alla sola fase transitoria di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, possono invece essere destinate integralmente alle progressioni tra le aree.

Per quanto riguarda gli elementi comuni, in entrambi i casi:

  • vi è una procedura che prevede: un bando, una istanza di ammissione alla procedura da parte del dipendente, un’ammissione alla procedura dopo la verifica dei requisiti, una fase istruttoria per l’attribuzione dei punteggi, un ordine di merito finale tra i candidati in base al quale sono individuati coloro che conseguono la progressione nella nuova area;
  • la progressione deve essere prevista nel piano dei fabbisogni (oggi confluito nel PIAO);
  • occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all’accesso dall’esterno, in base a quanto previsto dall’art. 52 comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001, in coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che regolano l’accesso alla PA.

 

Emanata la direttiva sulla formazione del personale pubblico

È stata emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione, in occasione del lancio del nuovo portale della formazione Syllabus,  la direttiva sulla formazione del personale pubblico; documento che diventa centrale nel processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione, in linea con gli obiettivi del PNRR, che prevede siano offerti corsi di formazione ad almeno 750mila dipendenti pubblici entro il 2026.

“Qualsiasi organizzazione, per essere al passo con i tempi e rispondere ai mutamenti culturali e tecnologici della società, deve investire sulle competenze attraverso un’adeguata formazione del personale – sottolinea il ministro Zangrillo –. Fare formazione non significa solo dotare i nostri dipendenti delle conoscenze e degli strumenti informatici adeguati. Vuol dire, innanzitutto, garantire un processo di aggiornamento continuo, capace di mettere il personale nelle condizioni di affrontare al meglio le complesse sfide dell’innovazione, in modo che la macchina amministrativa possa continuare a guidare il Paese verso la crescita e lo sviluppo”.

La Direttiva fornisce, in particolare, “indicazioni metodologiche e operative per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative”, considerate uno dei principali strumenti per migliorare la qualità dei servizi a cittadini e imprese, e affidate ai dirigenti, per i quali rappresentano un obiettivo di performance.

Si parte dalle competenze digitali: la Direttiva prevede che entro il 30 giugno 2023 le amministrazioni che non lo hanno ancora fatto aderiscano a Syllabus e che, entro sei mesi dall’iscrizione, forniscano attività di formazione digitale ad almeno il 30% del personale, e poi al 55% entro il 2024 e ad almeno il 75% entro il 2025. Le altre materie su cui viene chiesto ai dipendenti di formarsi sono la transizione ecologica e amministrativa, secondo un’offerta formativa erogata dal Dipartimento della funzione pubblica anche avvalendosi della Sna e di FormezPa. Secondo la Direttiva, inoltre, le Pubbliche Amministrazioni dovranno garantire a ciascun dipendente almeno 24 ore di formazione all’anno, arrivando quindi a circa tre giornate lavorative su base annua da dedicare all’accrescimento delle competenze.

Nuovo è anche l’approccio, in base al quale per il dipendente la formazione è al tempo stesso un diritto e un dovere, da considerare a tutti gli effetti come un’attività lavorativa che impatta sulla carriera, e per le amministrazioni un investimento, e non un costo. La partecipazione ai corsi entra a far parte della valutazione individuale e conta ai fini delle progressioni professionali all’interno della stessa area e tra le aree o qualifiche diverse.

“Si tratta – conclude il ministro Zangrillo – di una vera e propria rivoluzione culturale che conferma l’intenzione del Governo di investire sul capitale umano della Pubblica Amministrazione, facendola diventare più attrattiva agli occhi dei giovani talenti perché fornisce loro chiare prospettive di crescita professionale. Una novità importante nel bel mezzo della stagione di assunzioni che stiamo vivendo, circa 350mila previste per il biennio 2022-2023 tra turn over e nuovi ingressi”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anagrafe digitale dei dipendenti pubblici, in Gazzetta il decreto attuativo

È stato pubblicato in G.U. n. 65 del 17-3-2023 il decreto interministeriale che disciplina il funzionamento dell’Anagrafe dei dipendenti pubblici. Un importante passo in avanti nel censimento digitale di tutti gli appartenenti alla Pubblica amministrazione, che porterà alla creazione del fascicolo digitale del dipendente.

Il decreto contribuisce a raggiungere gli obiettivi della Missione “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” (M1C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). “L’Anagrafe darà ulteriore impulso al processo di digitalizzazione della PA – sottolinea il ministro Zangrillo –. Si tratta di uno strumento utile per il coordinamento e la verifica delle attività di organizzazione delle amministrazioni, essenziale per una più efficace analisi dei fabbisogni di personale e di programmazione delle assunzioni. Favorirà inoltre i processi di sviluppo delle competenze. A regime, il fascicolo elettronico del dipendente sarà integrato con le informazioni acquisite sul Portale inPA e conterrà le informazioni sul percorso professionale di ogni lavoratore pubblico, dalla formazione alla mobilità”.

L’atto disciplina le modalità di comunicazione dei dati e quelle di funzionamento della nuova Anagrafe digitale, che sarà gestita dal Dipartimento della funzione pubblica (DFP). Sarà costruita, in prima applicazione, a partire dai dati già disponibili con il sistema NoiPA del ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), che garantisce il calcolo dei cedolini di circa 1,9 milioni di dipendenti pubblici e in cui viene prevista un’area dedicata a cui accede il DFP. Per il personale restante, sarà l’INPS a fornire al MEF le informazioni che le amministrazioni trasmettono periodicamente per gli obblighi contributivi, mentre altri soggetti informatori saranno individuati con specifiche convenzioni.

Il testo – dando attuazione all’art. 34-ter del Dlgs n. 165/2001, introdotto con il decreto-legge n. 17/2022 – prevede una prima fase di sperimentazione, di almeno sei mesi, e disciplina le tipologie di informazioni che formeranno l’Anagrafe dei dipendenti pubblici: dati anagrafici, stato giuridico e trattamento economico, relativi sia al personale dipendente a tempo indeterminato che a quello a tempo determinato. I dati anagrafici riguardano, in particolare: il codice fiscale; l’indirizzo e-mail “aziendale”; il numero di telefono della postazione in ufficio; la cittadinanza; lo stato civile; la residenza; il titolo di studio; l’eventuale iscrizione ad albo professionale. Sul piano del rapporto di lavoro, l’Anagrafe conterrà: la data di nomina nell’incarico in essere; l’amministrazione di appartenenza; la qualifica; l’unità organizzativa; la sede di lavoro; la modalità di assunzione (concorso, mobilità obbligatoria o volontaria); il tipo di impiego (tempo pieno o part-time e se, nel caso, determinato); gli eventuali incarichi conferiti; l’anzianità di servizio; l’eventuale data di cessazione del rapporto e l’eventuale percentuale di invalidità o assistenza a familiari.

Attenzione è riservata alla privacy: i dati presenti in Anagrafe saranno trattati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e saranno utilizzati da MEF e DFP in forma aggregata per l’analisi e la reportistica. L’utilizzo dei dati sarà comunque limitato allo svolgimento dei compiti istituzionali del DFP, quali reclutamento e concorsi, gestione della mobilità e gestione degli incarichi (Fonte Funzione Pubblica).

 

La redazione PERK SOLUTION

Il quaderno operativo ANCI sul sistema di classificazione del personale

Anci ha pubblicato un quaderno operativo sul nuovo sistema di classificazione del personale alla luce del nuovo ordinamento professionale.

Il Titolo III del CCNL 16 novembre 2022, relativo al personale del comparto Funzioni enti locali, triennio 2019-2021, dal 1° aprile 2023 disciplina l’Ordinamento professionale dei dipendenti delle amministrazioni locali, con l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione e l’azione amministrativa, dando risposte alle richieste di fabbisogni di
nuove professionalità e competenze e all’esigenza di valorizzare le competenze dimostrate dai dipendenti. Per effetto dell’art. 13, c. 2, del CCNL 2019-2021, il personale in servizio al 1° aprile 2023 è «inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). Per Anci, la riclassificazione opera automaticamente e si ritiene non necessiti, in quanto tale, della stipulazione di nuovi contratti di lavoro individuali. Il rapporto di lavoro del personale già in servizio prosegue, dunque, senza soluzione di continuità.

Qualora a seguito dell’applicazione del sistema vi sia l’attribuzione ad un dipendente di un nuovo profilo professionale coerentemente con quanto disposto dallo stesso CCNL ed in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell’Ente – la possibilità di reimpiego in profili professionali equivalenti rappresenta il legittimo esercizio del potere dello ius variandi da parte del datore di lavoro pubblico – occorre considerare che il profilo professionale è un elemento essenziale del contratto individuale di lavoro. Pertanto, il contratto può essere oggetto di un aggiornamento formale (ed in questo caso può essere utilizzato uno schema di contratto come quello allegato al Quaderno) oppure, se il profilo cambia soltanto nominalmente – accedendo cioè ad una
interpretazione meno formalmente rigorosa – può essere valutato di trasmettere al soggetto interessato (e di inserire nel fascicolo individuale) la disposizione organizzativa di approvazione del nuovo mansionario e di attribuzione del nuovo profilo, acquisendo la controfirma del dipendente sulla comunicazione inviata (vedasi al riguardo la proposta allegata).

All’interno del Quaderno sono disponibili schemi di atti e utili spunti orientativi in merito ad alcuni pareri già resi da ARAN su qualche istituto del nuovo ordinamento professionale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aran, orientamenti applicativi relativi alla disciplina delle Progressioni tra le aree

Sono stati pubblicati gli orientamenti applicativi condivisi tra Aran – Dipartimento Funzione pubblica – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato relativi alla disciplina delle Progressioni tra le aree, contenuta nel CCNL Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022.

Qual è il consumo di budget nel caso di progressione tra le aree di cui all’art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022 da imputare allo 0,55 % del ms. 2018?
In caso di progressione tra le aree di cui all’art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022, il consumo di risorse da imputare allo 0,55% del monte salari 2018 è dato dalla differenza tra i valori annuali di stipendio tabellare + quota dell’indennità di comparto a carico del bilancio dell’area di destinazione e stipendio tabellare + quota dell’indennità di comparto a carico del bilancio dell’area di appartenenza. Si ricorda che, in base al nuovo contratto, i valori dello stipendio tabellare vanno assunti nei nuovi importi annuali (ricalcolati su 13 mensilità) previsti dalla tabella G allegata al CCNL. I valori dell’indennità di comparto a carico del bilancio restano, invece, quelli di cui alla tabella D, colonna 1 del CCNL 22/1/2004 (ricalcolati su base annua per 12 mensilità, ovviamente tenendo conto delle corrispondenze tra precedenti categorie e nuove aree), dal momento che i CCNL successivi non ne hanno previsto la rivalutazione.

Quali sono le differenze e gli elementi comuni tra le progressioni tra le aree a regime ex art. 15 del CCNL 16/11/2022 e le progressioni tra le aree con la procedura transitoria di cui all’art. 13, comma 6 del medesimo CCNL?
1) DIFFERENZE
La prima differenza concerne i requisiti: nella procedura transitoria (fino al 31/12/2025), i requisiti sono quelli della tabella di C di Corrispondenza allegata al CCNL (titolo di studio + esperienza), che dà la possibilità di candidarsi anche a coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza; nella procedura a regime, i requisiti sono quelli previsti dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001.
La seconda differenza riguarda i criteri selettivi: nella procedura transitoria, i criteri sono quelli previsti dall’art. 13, comma 7, del CCNL 16 novembre 2022 (esperienza, titolo di studio e competenze professionali) e ciascuno di tali criteri deve avere un peso non inferiore al 20%; nella procedura a regime, i criteri sono quelli previsti dall’art. 15 del medesimo CCNL e dal nuovo art. 52, comma 1- bis del d. lgs. n. 165/2001 (valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni di servizio, titoli o competenze professionali, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno, numero e tipologia degli incarichi rivestiti).
La terza differenza riguarda le relazioni sindacali: nella procedura transitoria, i criteri più specifici che declinano i criteri generali stabiliti dal contratto, nonché i pesi loro attribuiti, sono definiti dalle amministrazioni previo confronto con i sindacati; nella procedura a regime, non è previsto il previo confronto con i sindacati sui criteri. La quarta differenza riguarda il finanziamento: le progressioni tra le aree effettuate con la procedura transitoria (fino al 31/12/2025) sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018, oltreché dalle facoltà assunzionali; quelle effettuate con la procedura a regime sono invece finanziate solo dalle facoltà assunzionali. Si ricorda che l’utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni tra le aree, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno. Le risorse di cui all’art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in quanto risorse attribuite alla contrattazione collettiva il cui utilizzo è limitato alla sola fase transitoria di prima
applicazione del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, possono invece essere destinate integralmente alle progressioni tra le aree.

2) ELEMENTI COMUNI
In entrambi i casi:
• vi è una procedura che prevede: un bando, una istanza di ammissione alla procedura da parte del dipendente, un’ammissione alla procedura dopo la verifica dei requisiti, una fase istruttoria per l’attribuzione dei punteggi, un ordine di merito finale tra i candidati in base al quale sono individuati coloro che conseguono la progressione nella nuova area;
• la progressione deve essere prevista nel piano dei fabbisogni (oggi confluito nel PIAO);
• occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all’accesso dall’esterno, in base a quanto previsto dall’art. 52 comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001, in coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che regolano l’accesso alla PA.

 

La redazione PERK SOLUTION