Corte dei conti: conferimento incarico a soggetto in quiescenza

La conferibilità di incarichi e cariche retribuite in favore di soggetti già collocati in quiescenza incontra, nella vigente e mutevole normativa, un divieto di portata generale, sancito dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, che convive con le eccezioni introdotte, nel tempo, da specifiche previsioni di legge e con le ulteriori eccezioni, individuate dalla giurisprudenza, per le residuali fattispecie non riconducibili ai divieti previsti dalla richiamata norma che, per espressa previsione, rappresenta principio generale di coordinamento della finanza pubblica.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 133/2023, rispondendo ad uno specifico quesito in merito alla possibilità che soggetti collocati in quiescenza possano percepire una retribuzione a carico della finanza pubblica. Nel merito, il quesito posto al vaglio del collegio attiene alla questione, di portata generale, se sia o meno possibile, ed entro quali limiti, che un’amministrazione pubblica si avvalga, a titolo oneroso, di personale già collocato in quiescenza.

Secondo la sezione, l’art. 5, comma 9, del decreto – legge n. 95/2012 rappresenta la principale fonte di disciplina dell’argomento in esame, nella nuova formulazione dal 6 luglio 2023. Con queste disposizioni, che “costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione”, il legislatore ha sempre più esteso il divieto di conferire incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza, originariamente limitato ai soli incarichi di studio e a quelli di consulenza. Nel tempo, infatti, il divieto è stato esteso agli incarichi “dirigenziali”, a quelli “direttivi” e a generiche “cariche” in organi di governo delle medesime amministrazioni conferenti oltre che degli enti dalle stesse controllati. Al divieto di conferire “incarichi”, “cariche” e “collaborazioni” a titolo oneroso, si accompagna la possibilità del loro conferimento a titolo gratuito, con limiti di durata per i soli casi di incarico “dirigenziale” e di incarico “direttivo”.

Con la graduale estensione normativa del divieto di attribuire incarichi a titolo oneroso a soggetti in quiescenza, innanzi menzionata, il legislatore ha contestualmente introdotto una serie sempre più estesa di eccezioni al suddetto divieto, prevedendo così altrettante deroghe all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012. In tal modo, il legislatore ha ampliato la possibilità di conferire incarichi (o cariche) a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza. Nei casi, eccezionali, in cui è consentito il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza, occorre tener conto dello specifico regime pensionistico di cui gode il beneficiario dell’incarico, per la verifica della sussistenza o meno del divieto di cumulare la pensione con il trattamento retributivo connesso all’incarico o carica.

Con riferimento al caso di specie, le cariche di capo (e vice capo) di gabinetto di un organo di indirizzo politico – amministrativo rientrano nel divieto previsto dalla vigente formulazione dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, con conseguente possibilità di conferire detti incarichi a soggetti in quiescenza solo a titolo gratuito.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARAN: Orientamenti applicativi di agosto 2023

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicativi diffusi dall’ARAN nel mese di agosto 2023.

Il computo delle risorse nel Fondo prima a carico del bilancio ai sensi dell’art. 79 CCNL 2019/2021 comma 1-bis deve sempre essere proporzionato alle percentuali di part time o lo deve essere solo nel caso in cui il tempo parziale sia genetico (non per trasformazione da rapporto a tempo pieno)?
Si ritiene che nel caso di specie il proporzionamento delle risorse debba intervenire solo in caso di part time genetico, posta la facoltà di rientro a tempo pieno del personale acceduto al tempo parziale per trasformazione dal tempo pieno.

La nuova formulazione letterale della disciplina contrattuale del, “Welfare integrativo” oggi contenuta all’art. 82 del CCNL 16.11.2022, amplia la portata applicativa dell’istituto, rispetto a quella del previgente CCNL?
L’art. 82, comma 2, del CCNL 16.11.2022 prevede testualmente che “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa”; pertanto, a differenza di quanto in precedenza previsto dall’art. 72 del CCNL 21.05.2018, con la nuova disciplina, anche in assenza di specifica disposizione che avesse già consentito agli enti di poter destinare a welfare integrativo apposite risorse di Bilancio, gli Enti potranno, nel limite di quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 4 lett. h), destinare quota parte del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del medesimo CCNL, alle politiche di welfare integrativo.

I nuovi differenziali stipendiali di cui all’art. 78, comma 3, concorrono alla quantificazione delle tariffe orarie per la remunerazione dello straordinario e dell’indennità di turno?
La quantificazione delle tariffe orarie per la remunerazione dell’accessorio trova le sue regole nelle stesse disposizioni contrattuali. Ad esempio, per l’istituto dello straordinario, all’art. 32, comma 4, del CCNL 16.11.2022, viene fatto esplicito rinvio all’art. 74 comma 2 lett. b) (nozione di retribuzione base mensile) ove si richiamano esplicitamente anche i differenziali stipendiali.

L’art. 14 del CCNL 16.11.2022 dedicato all’istituto delle progressioni economiche non riporta la previsione che era contenuta al comma 2 dell’art. 16 del CCNL 21.05.2018, ai sensi del quale la progressione economica doveva essere riconosciuta ad una quota limitata di dipendenti, questo vuol dire che il principio della cd. “quota limitata” è venuto meno?
Il principio della cd. “quota limitata” che sottende alle procedure di progressione economiche all’interno delle aree, trattandosi di un principio di legge, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 150/09, tutt’ora vigente, non può ritenersi disapplicato per il solo fatto che la nuova formulazione letterale dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022 non lo citi espressamente.

I periodi di lavoro a tempo determinato che hanno preceduto la stabilizzazione possono concorrere ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 14, comma 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022?
I periodi di lavoro a tempo determinato che hanno preceduto la stabilizzazione si ritiene che possono concorrere ai fini della sussistenza del requisito di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022, a condizione che siano stati prestati nella medesima categoria/area a cui si riferisce la progressione economica. Tale periodo rileverà anche ai fini dell’ulteriore requisito di ammissione relativo all’assenza negli ultimi due anni di provvedimenti disciplinari superiori alla multa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sono illegittimi gli incarichi esterni dei dipendenti pubblici prestati senza preventiva autorizzazione

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, con la Sentenza n._97/2023, ha stabilito che sono illegittimi gli incarichi esterni dei dipendenti pubblici prestati senza effettiva autorizzazione e ha ritenuto antigiuridica e dolosa, pertanto fonte di danno erariale, la condotta della dipendente comunale che ha svolto incarichi extraistituzionale in favore di un altro comune, in evidente conflitto di interessi, privi dell’autorizzazione preventiva, e non ha riversato i compensi all’amministrazione di appartenenza.

La dipendente comunale ha agito in violazione dell’articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990, che prevede, espressamente, che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Pertanto, la convenuta non poteva trattare, la pratica della autorizzazione all’incarico ex articolo 53 del Dlgs n. 165 del 2001 che la riguardava direttamente in quanto beneficiaria e non era, altresì, abilitata a incassare il compenso, che doveva essere riversato, in automatico, nelle casse del Comune di appartenenza.

Il danno non è derivato direttamente dallo svolgimento dell’attività lavorativa extra senza autorizzazione, bensì dal mancato riversamento del compenso in adempimento dell’obbligo di legge e alla conseguente mancata entrata nel bilancio dell’ente di appartenenza del dipendente. Alla mancata entrata da omesso riversamento di un ente non è infatti direttamente collegato un risparmio di spesa di un altro ente, bensì l’arricchimento del dipendente, cioè proprio il risultato che la norma mira a evitare.

 

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Quaderno operativo Anci su disciplina figure di elevata qualificazione previste dal CCNL 2019-2021

ANCI ha pubblicato il Quaderno operativo n. 44, sulla disciplina delle figure di elevata qualificazione previste dal CCNL 2019-2021 del 16 novembre 2022.
Il CCNL del comparto funzioni locali 2019-2021 è nuovamente intervenuto sulla disciplina giuridica ed economica degli incarichi (già) di posizione organizzativa (P.O.), oggi denominati di elevata qualificazione.
L’assetto complessivo ed esaustivo di tale disciplina (Capo II del Titolo III del CCNL 16/11/2022, artt. 16 e ss.) resta, in linea di massima, analogo a quello (oggi espressamente disapplicato) a suo tempo rideterminato con il CCNL del precedente triennio 2016-2018 (artt. 13 e ss. del CCNL 21/5/2018), quale descritto nell’apposito Quaderno operativo ANCI n. 18.
Il nuovo CCNL reca rilevanti novità sui requisiti e le conoscenze richieste per l’attribuzione degli incarichi, notevolmente sviluppati rispetto al precedente assetto contrattuale delle P.O., in stretta correlazione all’introduzione, nel nuovo ordinamento professionale, dell’area “funzionari ed elevate qualificazioni” (già categoria D).
Il Quaderno operativo ha l’obiettivo di offrire un supporto tecnico gratuito agli Enti ed è arricchito con la modulistica dello schema di deliberazione per la disciplina delle E.Q., regolamento per i criteri di conferimento degli incarichi e relativa graduazione con un fac-simile di scheda di analisi per l’attribuzione dei punteggi.

 

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Cassazione: Recupero somme indebitamente versate su trattamento accessorio al personale

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17648 del 20/6/2023, si è pronunciata in merito all’obbligo di restituzione della retribuzione di risultato corrisposta ad un dirigente comunale e indebitamente percepita per violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione decentrata, con riferimento all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2014 convertito in legge 68/2014.

La norma prevede che le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Si tratta di una disposizione che introduce un sistema di recupero delle somme versate sulla base di una contrattazione collettiva integrativa nulla per violazione dei vincoli finanziari posti a questa e, quindi, colpita dalla sanzione prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, ultimi due periodi e successive modificazioni, per il quale le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

La Suprema Corte enuncia il principio di diritto in base al quale non vi è una deroga all’art. 2033 c.c. (indebito oggettivo), con la conseguenza che la P.A. può, nelle ipotesi previste dal citato art. 4, comma 1, recuperare, ai sensi del medesimo art. 2033 c.c., le somme illegittimamente versate direttamente dal dipendente che le abbia indebitamente percepite, non facendo venir meno la possibilità per il Comune di agire direttamente nei confronti del personale percettore degli importi non dovuti. La norma cosi modificata prevede un sistema di riassorbimento delle risorse illegittimamente utilizzate per mezzo della contrattazione integrativa che opera all’interno della stessa pubblica amministrazione.

 

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DL Alluvioni: approvato emendamento ANCI sullo sblocca-concorsi

Durante l’esame in Commissione Ambiente, Territorio, Lavori pubblici della Camera del D.L. n. 61/2023 (A.C 1194), recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, c.d. decreto alluvioni, è stato approvato un emendamento di ANCI che risolve il problema immediatamente segnalato dalla stessa Associazione di un sostanziale blocco delle procedure concorsuali fino al 31 agosto su tutto il territorio nazionale, per consentire la partecipazione alle stesse dei cittadini residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali. Con le modifiche approvate la sospensione, non più obbligatoria, può essere disposta facoltativamente da ciascuna amministrazione. Si attende ora la conversione definitiva del provvedimento.

L’art. 4 del decreto, rubricato “Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi”, prevede al comma 1 che “Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023″.

La proposta emendativa sopprime, al comma 1, le parole: “e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali”. Conseguentemente, al medesimo comma è stato aggiunto il seguente periodo: “È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023”.

La redazione PERK SOLUTION

Contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza agli Enti locali

Con apposito comunicato, diramato congiuntamente dall’Aran e dal Ministero dell’Interno in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dal D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, vengono definite le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza agli Enti locali.

Il contributo annuale per l’anno 2023 dovuto dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno, sarà richiesto direttamente dall’ARAN ai singoli Enti con un avviso di pagamento “PagoPA” spedito dall’indirizzo pec serviziopa@pec.infogroup.it alla pec istituzionale di ogni singola Amministrazione, come già anticipato nella nota prot.n. 5385 del 12/07/2023 (in allegato elenco degli Enti tenuti al versamento). Gli enti dovranno provvedere al pagamento del contributo dovuto alla scrivente Agenzia per l’anno 2023 esclusivamente utilizzando la procedura PagoPA.

Si segnala, inoltre, che, eventuali chiarimenti in ordine alla quantificazione dell’importo del contributo dovuto – pari al prodotto del contributo annuale per singolo dipendente (€ 3,10) per il numero complessivo dei dipendente in servizio al 31 dicembre 2021 (dato estratto dall’ultimo conto annuale pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) – potranno essere richiesti direttamente all’ARAN al seguente indirizzo di posta elettronica: riscossionecontributi@aranagenzia.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Modalità di calcolo salario accessorio in presenza di P.O. in convenzioni tra più Enti

Con la deliberazione n. 151/2023, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, esprime il proprio parere in merito alle modalità di calcolo complessivo del salario accessorio in presenza di posizioni organizzative attive nell’ambito di convenzioni tra più Amministrazioni per la gestione associata dei servizi.

Il Comune istante ha rappresentato che come tetto di spesa per il salario accessorio delle posizioni
organizzative ha sempre considerato la sola quota a proprio carico (al netto della compartecipazione degli enti
convenzionati). Dato atto che in seguito all’introduzione dell’art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (emanato in epoca successiva a quello di avvio delle gestioni associate), attualmente si trova ora a considerare un tetto di spesa che non consente non solo di conferire nuove posizioni organizzative, ma nemmeno di finanziare le attuali chiede se sia possibile utilizzare come tetto di spesa del fondo delle posizioni organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23, del D.Lgs. 75/2017, la spesa sostenuta nel 2016 senza tenere conto delle entrate di compartecipazione alla spesa a carico degli enti convenzionati.

La Sezione – ricostruito il quadro normativo di riferimento e chiarito che il limite di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 riguarda il complessivo trattamento accessorio e che con l’introduzione dell’art. 33, comma 2, ottavo periodo, del d.l. n. 34 del 2019 il trattamento accessorio può seguire la dinamica delle assunzioni dell’Amministrazione – ha chiarito che ai fini della quantificazione dell’ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale è necessario considerare, per quanto riguarda la voce delle posizioni organizzative, la spesa prevista a bilancio nello stesso anno di riferimento.

Sulla questione si sono espresse, inoltre, altre Sezioni regionali, le quali – nella vigenza delle norme vincolistiche che hanno preceduto l’art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017 (i.e. art. 9, c. 2- bis, d.l. n. 78/2010 e art. 1, c. 236, l. n. 208/2015) – hanno avuto occasione di affermare che, per gli enti che si “associano” mediante convenzione per l’utilizzo del personale, il limite di spesa deve essere calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto da ciascuno degli enti associati, sì che ciascun ente convenzionato potrà computare pro quota l’onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio e destinato alla retribuzione accessoria del personale (Sez. contr. FVG, del. n. 70 /2015/PAR, Sez. contr. Toscana del. n. 59/2017/PAR, Sez. contr. Piemonte, del. n. 182/2017/PAR).

Operando, invece, nel senso prospettato dal Comune, consentendo, cioè, il cumulo di importi che per l’ente interessato non configurano una spesa bensì un’entrata, si consentirebbe un innalzamento fittizio del limite riferito all’entità del salario accessorio, con conseguente elusione delle prescrizioni normative concernenti i vincoli di spesa e della ratio di ripartizione dell’onere del tetto di spesa tra i diversi enti partecipanti.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Legge 3 luglio 2023, n. 85: Proroga dei termini in materia di lavoro agile

La legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (G.U. n. 153 del 03-07-2023) ha prorogato al 30 settembre 2023 il diritto per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

In particolare, l’articolo 28-bis proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al suddetto istituto da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022. Il decreto – emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11 – individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell’applicazione di alcune norme transitorie di favore.
Il medesimo articolo 28-bis provvede alla quantificazione dell’onere finanziario derivante dalla suddetta proroga e alla relativa copertura. L’onere (che è relativo alle sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche) è quantificato pari a 541.839 euro (per l’anno 2023); ad esso si fa fronte mediante riduzione, in misura identica, dell’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito del Fondo speciale di parte corrente (Fondo destinato alla copertura finanziaria degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Il comma 3-bis dell’articolo 42 proroga dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 altre disposizioni transitorie, relative sia al diritto di alcune categorie di lavoratori al ricorso a tale istituto sia alla possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. Al riguardo, si ricorda che la relativa norma transitoria sul diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agile – diritto subordinato alla condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione – riguarda:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 – a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore;
  • i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente. Nella definizione di tale categoria di lavoratori si fa riferimento agli ambiti lavorativi in cui il datore di lavoro e il dirigente siano tenuti alla nomina del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro e agli altri ambiti in cui tale medico sia stato comunque nominato.

Per i dipendenti pubblici, un’altra fonte legislativa (articolo 87, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) esplicita che, in tali casi, non si applica il principio, posto dalla disciplina sul lavoro agile, della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante la compilazione dei template aggiornati, seguendo la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it,  denominato “Lavoro Agile”.

 

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Anac: più trasparenza nelle procedure di assunzione di personale

A seguito di segnalazioni da parte parlamentare su presunte illegittimità nelle procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato riguardo la copertura di 322 posti di operatore socio-sanitario da parte di un’azienda sanitaria regionale, l’Anac è intervenuta con Comunicato del Presidente del 20 giugno 2023, facendo presente la rilevanza dal punto di vista della trasparenza e delle misure anticorruttive delle procedure concorsuali.

I fatti segnalati facevano riferimento ai bandi, nei quali sono stati inseriti requisiti di partecipazione, che hanno come effetto quello di restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti. L’Autorità rileva che tra le aree di rischio delle amministrazioni pubbliche, aree richiamate con forza anche nel Piano anticorruzione, vi sono proprio quelle dei concorsi e delle prove selettive per l’assunzione del personale, nonché quella delle progressioni di carriera. Alle amministrazioni e agli enti spetta assicurare la massima trasparenza nell’area dei concorsi, asl fine di prevenire forme di cattiva gestione che ledano il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

Anac raccomanda, inoltre, “di avere cura nella predisposizione di bandi di concorso, di non ricorrere a clausole o previsioni che abbiano come effetto quello di restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti, ad esempio fissando un requisito di accesso alla procedura che limita di fatto irragionevolmente la partecipazione, e, in generale, di scongiurare la predisposizione di bandi tali da suscitare anche solo il sospetto che le relative procedure concorsuali favoriscano soggetti predeterminati”.

 

La redazione PERK SOLUTION