L’effettuazione del pagamento di tributi in un periodo di sospensione non comporta la rimborsabilità di quanto versato

L’effettuazione del pagamento di tributi in un periodo di sospensione del quale il contribuente non vuole fruire, non comporta la nascita di alcuna posizione creditoria nei confronti dello Stato. Non vi è alcuna norma che disponga la rimborsabilità delle imposte ed accessori versati nel periodo di sospensione. È quanto evidenziato dalla CTR per l’Abruzzo, con la sentenza n. 9 del 25/01/2022, richiamando la decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 – riguardante le misure sa.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) – che ha considerando illegittime ed incompatibili le agevolazioni tributarie ed ha stabilito il recupero di tutti gli aiuti di Stato eccezione fatta per quelli risalenti ad oltre dieci anni prima. Non vi è alcuna norma che abbia disposto la rimborsabilità delle imposte ed accessori versati nel periodo di sospensione di cui il contribuente non abbia inteso fruire, vigendo la disposizione normativa che esclude la rimborsabilità. Infatti, l’aver effettuato il pagamento, alle scadenze previste, non comporta per il ricorrente la nascita di alcuna posizione creditoria nei confronti dello Stato, a maggior ragione trattandosi di rimborso prevalentemente di imposta IVA da ritenersi illegittima. Infatti, l’IVA quale tributo armonizzato non può rientrare tra le imposte che beneficiano di riduzione, in quanto incompatibile con il diritto comunitario.  Tutti i provvedimenti agevolativi parlano esclusivamente di sospensione e dunque di un successivo rientro dei versamenti e, certamente, non di un rimborso di quanto già versato volontariamente, senza usufruire della sospensione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esenti da ritenuta i contributi Covid erogati dal Comune a sostegno delle attività economiche

Non sono da assoggettare alla ritenuta del 4 per cento e non rilevano ai fini delle imposte sui redditi i contributi erogati dal Comune, in via eccezionale e strettamente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a sostegno delle attività economiche del territorio, a  copertura delle spese connesse all’erogazione di prestiti volti a garantire maggiore liquidità necessaria ad affrontare le difficoltà finanziarie, a condizione che siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi e che siano diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 58 del 31.01.2022.

L’art. 28, comma 2 del DPR n. 600/1973 individua solo i soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati – delimitando il proprio ambito di applicazione al rispetto di due condizioni, soggettiva e oggettiva: ovvero che: a) il destinatario del contributo sia un’impresa; b) i contributi non siano destinati all’acquisto di beni strumentali.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, la norma non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province e comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali.

Per quanto riguarda il regime fiscale applicabile allo specifico caso dei contributi erogati in seguito all’emergenza COVID-19, l’Agenzia ricorda che l’articolo 10-bis del decreto legge n. 137/2020 riconosce ai contributi di «qualsiasi natura» e «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza» erogati, in via eccezionale, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici. Pertanto, condizioni necessarie ai fini della non concorrenza al reddito dei contributi in esame sono che questi ultimi siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, per affrontare la situazione emergenziale da COVID-19 e che siano «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Per il riconoscimento della pertinenzialità è necessaria la prossimità tra box auto e prima casa

Non sono integrati i requisiti per il riconoscimento della pertinenzialità e, pertanto, non può essere riconosciuta l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, quando non sussiste il requisito della “prossimità” tra box auto e prima casa. Lo ha chiarito l’Agenzia dell’Entrate, con la risposta n. 33/2022. L’istante, proprietario di un immobile per la quota di un sesto e promissario acquirente di un box distante 1.300 metri dall’abitazione, chiede se può destinare tale box a pertinenza della casa (in cui è domiciliato per 10 mesi all’anno) e se può avvalersi dell’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005 che calcola la base imponibile secondo i principi di favore indicati nell’articolo 52, commi 4 e 5, del Dpr n. 131/1986.
La disciplina di cui all’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deroga testualmente all’articolo 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR), ancorando la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale al valore venale del bene o del diritto trasferito, e individuando detta base imponibile nel valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. La disposizione in esame riguarda, oltre agli immobili ad uso abitativo, anche le relative pertinenze, che possono essere acquistate anche separatamente sempreché risulti nell’atto di acquisto la destinazione pertinenziale dell’immobile.
L’Agenzia ricorda che, anche in campo fiscale, per il concetto di pertinenza vale quanto stabilito dagli articoli 817 e seguenti del codice civile, secondo cui “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Affinché il meccanismo del ” prezzo-valore” risulti applicabile alle pertinenze di un immobile abitativo, nell’atto di cessione deve essere evidenziato il vincolo che rende il bene servente una proiezione del bene principale (cfr. circolare 1° marzo 2007, n. 12/E) e l’immobile pertinenziale deve essere suscettibile di valutazione automatica, dotato quindi di una propria rendita catastale. Anche la stessa giurisprudenza di legittimità ha ribadito che al fine della configurabilità del vincolo pertinenziale la destinazione del bene accessorio a servizio di quello principale deve essere durevole, attuale ed effettiva e l’utilità deve essere oggettivamente arrecata al bene principale e non al proprietario di questa.
Con riferimento al trattamento fiscale previsto per l’acquisto della “prima casa”, con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, è stato chiarito che, di regola, il bene servente non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la “prima casa”. Tale precisazione è volta a chiarire che, affinché si possa concretizzare un effettivo rapporto di pertinenzialità e il bene accessorio possa accrescere durevolmente ed oggettivamente l’utilità dell’abitazione principale è, comunque necessario, che i due beni siano ubicati in luoghi “prossimi” tra loro, non rilevando la sola volontà manifestata dalla parte. Anche la circolare n. 18/2013 ha precisato che il requisito della “destinazione a servizio” è un elemento essenziale che può essere soddisfatto solo se la pertinenza è posta in prossimità dell’abitazione principale acquistata con i benefici “prima casa”.
Conclusivamente, tenuto conto anche dell’insufficienza degli elementi di prova forniti per la valutazione della sussistenza del requisito oggettivo per il riconoscimento della pertinenzialità, l’Agenzia non ritiene che siano integrati i requisiti per il riconoscimento della pertinenzialità e, pertanto, non possa essere riconosciuta l’applicazione per la permuta del box auto in oggetto della disposizione di cui all’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, del 17 gennaio 2022, è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l’Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022, in conseguenza della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 prevista dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

In particolare, l’art. 1, comma 15 prevede che la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione venga assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza, è stata abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella
di pagamento e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge. Allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’uno per cento delle somme iscritte a ruolo.

A carico del debitore restano invece la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione. Il nuovo modello di cartella di pagamento non recherà, quindi, più alcun riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore e verrà utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Resta fermo, per le cartelle relative ai carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, il modello approvato con provvedimento prot. n. 134363 del 14 luglio 2017.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fattura elettronica, esente da imposta di bollo solo se l’operazione è interamente assoggettata ad IVA

Le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni interamente assoggettate ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo mentre sono soggette all’imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, solo se, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 7/2022. Nello specifico, il soggetto istante (incaricato per la progettazione di un sistema informatico per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi al pagamento degli indennizzi erogati in seguito alla violazione del termine ragionevole di durata del processo) chiede di conoscere in quali casi vada applicata, dall’Amministrazione che effettua il pagamento, l’imposta di bollo tramite la decurtazione di Euro 2,00 dall’importo totale da fatturare e se per i pagamenti eseguiti in favore del professionista, che nel procedimento assume contemporaneamente la veste di ricorrente e distrattario delle spese processuali, sia sempre prevista l’emissione di fattura elettronica intestata all’Amministrazione che abbia effettuato la liquidazione.

L’imposta di bollo si applica ai documenti emessi a fronte del pagamento di spese escluse dalla base imponibile Iva, in riferimento all’art. 13 dell’Allegato A, Tariffa, Parte I, al d.P.R. n. 642 del 1972. Detto articolo prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo in misura fissa di 2,00
euro, per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” quando la somma indicata supera 77,47 euro. L’art. 6 dell’Allegato B, al citato d.P.R. n. 642 del 1972, denominato Tabella e recante l’elencazione degli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, prevede che sono esenti dall’imposta di bollo “le fatture ed altri documenti (…) della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”. Di conseguenza, l’imposta di bollo di 2 euro va applicata solo se la fattura, oltre a indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate a Iva, attestano anche pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro. L’Agenzia ricorda, anche, che le fatture emesse, per qualsiasi motivo, nei confronti di una Pubblica amministrazione, anche se riferite a importi non soggetti a Iva, devono essere in formato elettronico e devono viaggiare attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Servizio di tesoreria comunale esente iva senza titoli e valori da custodire

Il corrispettivo che il Comune deve corrispondere al concessionario del servizio di tesoreria, a seguito della stipula di apposita convenzione, è esente IVA se non si è usufruito anche del servizio di custodia di titoli e valori. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 8 del 10 gennaio 2022 fornita ad un Comune che ha ricevuto dalla Banca la fattura assoggettata ad IVA, giustificata dall’astratta previsione in convenzione del servizio di custodia titoli e valori tale da consentire, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 4 del d.P.R. n.633 del 1972 la non applicabilità dell’esenzione.

L’articolo 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’esenzione da IVA, tra le altre, per “le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti”; ai sensi del successivo n. 4) dello stesso articolo, inoltre, sono esenti da IVA “le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli … eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli”. Nel caso di specie, la Banca ha  fornito esclusivamente il servizio di “riscossione delle entrate” è “il pagamento delle spese facenti capo al Comune”. In particolare, come affermato anche in sede di documentazione integrativa, il Comune istante non ha mai usufruito del servizio di custodia di titoli e valori e presso la Tesoreria comunale non ci sono valori e titoli in custodia gestiti dall’Istituto di credito.

Pertanto, tenuto conto che le descritte prestazioni di servizio rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, n. 1), del Dpr n. 633/1972, l’Agenzia ritiene che il corrispettivo annuo spettante alla banca sia esente dall’imposta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrate, trattamento fiscale della cessione dell’impianto natatorio

Con la risposta ad interpello n. 15/2022, l’Agenzia delle Entrate nell’illustrare il trattamento fiscale, ai fini dell’IVA e delle imposte indirette, della retrocessione di un impianto sportivo natatorio ai comuni soci, ha chiarito che l’operazione di cessione dell’impianto ai comuni, qualificabile come cessione di ramo d’azienda, e non come mera assegnazione di bene immobile, è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
Nella specie, i Comuni avevano conferito la proprietà dell’impianto alla Società, incaricandola di curarne la gestione direttamente o mediante la stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi. Nell’ambito di un progetto di riassetto aziendale generale è stata prevista la retrocessione ai Comuni soci dell’impianto precedentemente gestito da società partecipata ed il trasferimento del relativo contratto di gestione nell’ambito di un project financing ad iniziativa privata.
L’Agenzia ritiene che l’insieme dei beni costituenti l’impianto sportivo de quo integri, di fatto, una struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di una serie di elementi che, combinati tra loro, possono prefigurare un’organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività economica a sé stante. I beni facenti parte dell’impianto, infatti, appaiono ceduti nell’ambito di un progetto di riassetto aziendale generale (project financing), con contestuale trasferimento del relativo contratto di gestione, e possono, dunque, essere ragionevolmente considerati suscettibili di una valutazione unitaria quale “cessione di ramo di azienda”.
Gli elementi acquisiti consentono, dunque, di configurare nel caso in oggetto una cessione di ramo di azienda, in linea, peraltro, con la qualificazione data, al riguardo, dal consolidato orientamento della Corte di giustizia UE. Quindi se l’operazione è qualificabile come cessione di ramo di azienda e non come mera assegnazione di bene immobile in quanto tale è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
In relazione al trattamento fiscale da riservare, ai fini delle imposte indirette, alla predetta cessione, l’Agenzia ritiene applicabile la disciplina stabilita per gli atti di successione e donazione, estesa anche agli atti di cessione a titolo gratuito. Poiché la cessione del ramo di azienda avviene in favore dei Comuni, essa rientra tra le cessioni esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, come previsto dall’articolo 3 del TUS, a mente del quale “Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Agenzia delle Entrate, legge di bilancio 2022: le novità in materia di riscossione

L’Agenzia delle entrate illustra le novità in materia di riscossione previste nella legge di bilancio 2022, legge n. 234/2021. Oltre ad un cambiamento nella governance di controllo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, è prevista la modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione e l’estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022.

Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione (commi 14-23)
Si introducono delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare, le funzioni di indirizzo operativo e il controllo di Agenzia delle entrate-Riscossione vengono attribuite all’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione, che ne monitora costantemente l’attività. Ciò al fine di incrementare l’efficienza dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agente della riscossione attraverso un più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi dei due enti. Inoltre, la nuova governance favorirà il processo di costante e progressiva integrazione tra le due agenzie finalizzata alla semplificazione del sistema fiscale nel suo complesso. In relazione alle modifiche apportate alla governance dell’Ente e, in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di fiscalizzazione degli oneri della riscossione, il sistema di remunerazione dell’Agente della riscossione viene modificato prevedendo – al pari delle altre Agenzie fiscali – una dotazione a carico del bilancio dello Stato che ne assicuri la copertura dei relativi costi di funzionamento e la conseguente eliminazione dalla cartella degli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”) a partire dai ruoli affidati dagli enti creditori all’Agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2022. Rimane invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all’attivazione delle procedure di riscossione. Si segnala, infine, che per i ruoli affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento che potrà essere notificata anche successivamente a tale data, permangono ancora a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle diposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore Legge.

Estensione del termine di pagamento delle cartelle (comma 913)
In continuità con quanto decretato dal “collegato fiscale” in relazione alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, la legge di bilancio stabilisce che, anche per quelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è spostato dagli ordinari 60 a 180 giorni dalla notificazione. Per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere aggiuntivo. Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180 giorni. Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fatturazione elettronica, dal Garante un si condizionato alle nuove regole tecniche dell’Agenzia delle entrate

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo alle nuove regole tecniche per la memorizzazione delle fatture elettroniche, da utilizzare per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria. Dovranno però essere assicurate maggiori tutele a protezione dei dati e adeguata la normativa che regola il settore.

Lo schema presentato al Garante disciplina le modalità con cui l’Agenzia intende memorizzare e rendere disponibili, al proprio personale e alla Guardia di finanza, i file in formato xml delle fatture elettroniche e i dati in essi contenuti, inclusi, salvo alcune eccezioni, quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquistati.

Per valutare adeguatamente, in concreto, la proporzionalità del trattamento prospettato dall’Agenzia, il Garante ha acquisito un campione rappresentativo delle fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori (quasi un miliardo l’anno) per settori di attività che presentano maggiori rischi per i diritti e le libertà degli interessati, alla luce della tipologia dei beni e dei servizi fatturati e della non rilevanza – a fini di detrazione/deduzione – delle spese sostenute.

Dall’analisi è emerso che le fatture possono contenere dati estremamente delicati, riferibili a specifiche persone fisiche, come quelli giudiziari relativi a cause di risarcimento danni, oppure informazioni relative a servizi investigativi, dettagli sui beni acquistati (tra cui prodotti intimi), alimenti consumati, luoghi dove si è dormito e con chi, modalità di spostamento. Ma anche dati riferibili a minorenni, come quelli giudiziari relativi a cause di affidamento minori.

La memorizzazione integrale delle fatture elettroniche, con la conseguente imponente raccolta di dati sui comportamenti di acquisto, determina la costruzione di uno specifico, dettagliato “profilo” di tutti i consumatori in base ai loro gusti, alle loro scelte, alle loro abitudini.

Alla luce dei gravi rischi connessi al trattamento dei dati proposto, il Garante ha chiesto all’Agenzia delle entrate di adottare ulteriori misure a tutela della privacy dei consumatori, al fine di renderlo conforme ai requisiti imposti dalla normativa europea (Gdpr) e nazionale sulla protezione dei dati.

Le informazioni contenute nelle fatture elettroniche – ad esclusione dei controlli svolti in relazione a richieste di detrazione/deduzione delle spese sostenute – non potranno essere utilizzate nei confronti del consumatore se non in conseguenza di verifiche fiscali già avviate su operatori economici, le quali lascino presuppore un rischio di evasione fiscale del consumatore stesso. Dovranno essere inoltre attivati sistemi di controllo e monitoraggio sul rispetto di tali garanzie nell’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche. I dati relativi al settore legale dovranno essere resi inintelligibili.

Il Garante, inoltre, contestualmente al rilascio del parere all’Agenzia delle entrate, ha segnalato al Parlamento e al Governo l’opportunità di introdurre una disposizione legislativa per limitare l’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche alle sole finalità di contrasto all’evasione fiscale, limitando i diritti di accesso alla documentazione amministrativa da parte di soggetti non collegati alla fattura, nel rispetto dei principi di proporzionalità, di liceità e correttezza, di limitazione della finalità e di minimizzazione del trattamento.

Il Garante infine sta intervenendo presso le associazioni di categoria degli operatori economici per ricordare che non devono essere emesse fatture elettroniche al posto di altri documenti commerciali, come lo scontrino fiscale, se non nei casi previsti dalla legge o su richiesta del consumatore stesso.

Corte dei conti, regime di tassazione riservato ai buoni pasto elettronici

L’art. 5 del Decreto-Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 (nell’ambito della “Spending Review) dispone che il valore nominale dei buoni pasto per i dipendenti pubblici non può superare l’importo di 7,00 euro per singolo buono. Di conseguenza, l’estensione della disciplina di cui all’art. 52, comma 2 del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 677 della legge di bilancio 2020 (norma che prevede l’esenzione da contributi Inps e da tassazione Irpef per la somma che non eccede gli 8,00 euro relativamente ai buoni pasto elettronici, soglia fissata in precedenza a 7,00 euro) non può tuttavia avere quale conseguenza indiretta la possibilità di concedere ai dipendenti pubblici un buono pasto di valore nominale pari a 8,00 euro.
Pertanto, nessuna innovazione può derivare dalla norma citata ai fini della determinazione del valore nominale del buono pasto dei dipendenti pubblici. E in realtà nessuna novità (sostanziale) si produce anche sotto il profilo del trattamento fiscale, considerato che l’art. 51, comma 2, del TUIR, anche prima della modifica normativa sopra richiamata, prevedeva quale limite di esenzione 7,00 euro, ossia il valore nominale massimo attribuibile ai buoni pasto nella pubblica amministrazione. Rimane, quindi, immutato il vantaggio del dipendente pubblico che, ora come allora, non subirà trattenute in busta paga per i buoni pasto riconosciuti dal datore di lavoro pubblico nei limiti indicati.
È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 88/2021, in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un Ente Provincia concerne il regime della tassazione riservato ai buoni pasto, nonché la determinazione del valore nominale degli stessi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION