Iva agevolata sulle cessioni di beni anti coronavirus. Ok all’esenzione per i termoscanner

Via libera all’Iva agevolata, prevista dall’articolo 124 del DL Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid. Il regime di favore, che prevede l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine “chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3”, ma anche di ”ricaricabili”. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 26/E firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Il documento fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del regime agevolato Iva introdotto dal Dl n. 34/2020 (Dl Rilancio).

Iva agevolata, disco verde ai termoscanner
Il Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’articolo 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.

Ok alle “piantane” contenenti dispenser per disinfettanti
La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Soggetta ad imposta di bollo la perizia asseverata per la rendicontazione di contributi pubblici

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 461/E del 9 ottobre 2020, ha fornito chiarimento in merito al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, da riservare alla certificazione del revisore (perizia asseverata) sulle spese che il soggetto, beneficiario del contributo pubblico, deve rendicontare alla società nella domanda di rimborso con riferimento ai requisiti previsti dal bando. La Società istante opera a supporto della Regione e si occupa di gestione e controllo di fondi e dell’istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici. Ai fini dell’effettiva erogazione dei contributi concessi, il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Società istante la documentazione riguardante (…) il pagamento delle spese sostenute in conformità a quanto previsto dal bando cui ha partecipato. Più in particolare, nei casi in cui il beneficiario decida di avvalersi della modalità di rendicontazione attraverso il revisore, procede ad attribuire allo stesso uno specifico incarico sulla base di un modello stabilito dalla Regione. Nel merito, l’Agenzia ha rappresentato che l’art. 28 della Tariffa, parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972 stabilisce che sono soggetti all’imposta in argomento, in caso d’uso, i “Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere”. Tale disposizione, con formulazione generica, individua una serie di documenti che si caratterizzano per la circostanza di essere predisposti, attestati e definiti da “professionisti in genere”, vale a dire da soggetti abilitati allo svolgimento di determinate attività professionali, in quanto portatori di tanto elevate quanto specifiche conoscenze tecniche. L’Agenzia ritiene che sia il rapporto di certificazione che gli allegati documenti contabili (come la check list e il prospetto riepilogativo delle spese rendicontate) rappresentino il risultato di un’analisi tecnica redatta da un consulente esperto in una determinata disciplina. Di conseguenza, tale certificazione che rappresenta la documentazione di rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario, verificata e approvata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una attestazione rilasciata in forma asseverata, rientra tra gli “altri lavori contabili dei professionisti in genere”, e pertanto è soggetta all’imposta di bollo, così come gli altri documenti allegati che costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del revisore.  
Autore: La redazione PERK SOLUTION
     

Niente tasse per i contributi sui vitalizi dei consiglieri e degli assessori regionali cessati dal mandato

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 64 del 7 ottobre 2020, chiarisce che non formano reddito imponibile i contributi versati in relazione ai vitalizi e alle indennità a carattere differito percepiti dai consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato, basati su un sistema di calcolo contributivo, secondo il quale l’importo spettante è commisurato alle somme versate da beneficiario ed ente erogatore.
Dovendo valutare il Consiglio regionale la possibilità di istituire per i Consiglieri e Assessori cessati dal mandato un trattamento economico differito con metodo di calcolo contributivo, la Regione istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale della quota contributiva a proprio carico, pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.
L’Agenzia dapprima richiama il regime impositivo previsto per gli assegni vitalizi collegati ad una carica elettiva e successivamente, con riferimento al caso di specie, evidenzia che è necessario richiamare l’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (“Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali”) e l’articolo 1 commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019). I predetti provvedimenti statuiscono modifiche al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei Consiglieri regionali, delegando alle Regioni la rideterminazione della relativa disciplina, nei confronti di coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente della Regione, di Consigliere regionale o di Assessore regionale.
Ai fini della soluzione dei quesiti rappresentati appare, dunque, dirimente la circostanza che il trattamento economico da erogarsi a fine mandato avvenga in conformità ai principi disposti con la richiamata legge statale di revisione, “secondo il metodo di calcolo contributivo, della disciplina dei trattamenti previdenziali e vitalizi”. Detto trattamento, maturato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere appare, pertanto, riconducibile all’ambito dell’articolo 49, comma 2, lett. a), quali redditi derivanti da “pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”.
La riforma dell’istituto ha comportato in tal senso un mutamento di regime, con conseguenti riflessi sulla determinazione della base imponibile del trattamento economico percepito a fine mandato dai consiglieri. Pertanto, si ritiene che sia i contributi versati dai Consiglieri che quelli a carico della ‘Regione’ non concorrono alla formazione del reddito in quanto riconducibili all’articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR.
Per completezza, ancorché non espressamente oggetto del quesito, l’Agenzia osserva che le medesime regole di determinazione della base imponibile sono applicabili in relazione al trattamento economico percepito dagli assessori, inquadrabile tra i redditi di lavoro dipendente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

IVA al 10% per la demolizione della caserma da ricostruire

Si applica l’IVA al 10 per cento ai lavori di demolizione di edifici esistenti e successiva ricostruzione di nuovi edifici adibiti ad alloggi per militari, fermo restando che gli eventuali incrementi di volumetria devono essere espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali. È quanto previsto dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 446 del 6 ottobre 2020 fornita ad una Amministrazione provinciale, che ha chiesto di conoscere l’aliquota IVA applicabile ai lavori di demolizione di strutture esistenti propedeutici alla realizzazione dei nuovi edifici destinati a caserme, nell’ambito di un accordo di programma sottoscritto con il Governo. La Provincia ritiene che i lavori di demolizione, in quanto necessari e propedeutici alla realizzazione delle nuove palazzine adibite a caserme, scontino la medesima aliquota IVA prevista per la costruzione delle stesse.
L’Agenzia evidenzia che il numero 127-quaterdecies della Tabella A, parte terza, allegata al DPR del 26/10/1972 n. 633 prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento “alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”. Pertanto, ai sensi della predetta disposizione, risultano agevolati in termini di aliquota IVA del 10 per cento gli interventi di cui alle lettere c), d) e e) della medesima legge n. 457 del 1978, che consistono rispettivamente negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.
L’Agenzia, con l’occasione, fa notare che, come affermato nella circolare n. 11/2007, il citato articolo 31 è stato sostituito dall’articolo 3 del Dpr n. 380/2001 (il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Pertanto, attualmente, la lettera d) prevede, tra l’altro, che “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico, L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
Sebbene la tabella A, parte terza, n. 127-quaterdecies, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, faccia espresso riferimento all’articolo 31 della legge n. 457 del 1978 e non all’articolo 3 del d.P.R. n.380 del 2001, atteso il carattere interpretativo dello stesso articolo, l’aliquota agevolata del 10 per cento è applicabile  anche ai contratti di appalto relativi alla demolizione. L’agevolazione ha natura oggettiva in quanto concerne il recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pubblico, purché oggetto degli interventi sia immobile qualificabile come edificio, a prescindere dalla destinazione d’uso (abitativa, commerciale, servizi, culto, eccetera), ossia dalla tipologia di immobile.
Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di lavori di demolizione di edifici esistenti e successiva ricostruzione, si ritiene applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, fermo restando che gli eventuali incrementi di volumetria devono essere espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Certificazione corrispettivi derivanti da pesa pubblica funzionante a gettoni

Con la risposta n. 417 del 29 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il servizio di pesa pubblica funzionante a gettoni rientra tra le attività rilevanti ai fini IVA; trattandosi di un’attività riconducibile tra quelle previste dall’art. 22 del DPR n. 633/1972 (sono da considerarsi distributori automatici o vending machine) occorre procedere alla certificazione dei corrispettivi secondo previsto dall’art. 2 del D.LGS. n. 127/2015.  Si ricorda che il decreto, all’art. 2, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2020, coloro che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il nuovo adempimento sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. Lo stesso articolo 2 ad un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, la previsione specifiche ipotesi di esonero in ragione della tipologia di attività esercitata ((DM 10 maggio 2019). Il comma 2 dell’art. 2 dispone che “a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell’assolvimento dell’obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici”.
In merito alla qualificazione della gettoniera a moneta per il servizio di pesa pubblica come vending machine, con due diversi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia (prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del30 marzo 2017) è stato definito distributore automatico qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga – direttamente (nel caso, ad esempio, di cibi e bevande) o indirettamente (nel caso dell’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette) – prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico (c.d. sistema master) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale;
  • un erogatore di beni e/o servizi

Pertanto, anche la “gettoniera a monete” per il servizio di pesa pubblica deve avere le caratteristiche previste dalla normativa con conseguente assoggettamento ai relativi obblighi, in particolare di accreditamento del gestore e di censimento degli apparecchi. Circa l’assoggettamento ai predetti obblighi di un soggetto pubblico l’Agenzia rinvia a quanto già rappresentato con la risposta alla consulenza giuridica n. 3 pubblicata il 24 gennaio 2019, secondo cui “Non vi è, in merito, alcuna esclusione per le Pubbliche Amministrazioni, le quali, tuttavia, potranno adempiere gli oneri (accreditamento, censimento dei sistemi master, memorizzazione e trasmissione delle informazioni ex articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015) secondo le modalità e i termini definiti nelle Convenzioni di cooperazione informatica eventualmente sottoscritte con l’Agenzia delle entrate e a partire dal momento in cui la stessa metterà a catalogo (pubblicato sul sito dell’Agenzia) i servizi necessari per l’invio dei dati dei corrispettivi (si veda il punto 7 del medesimo provvedimento). Da tale data, qualora gli enti interessati non sottoscrivano le predette Convenzioni o non integrino quelle già esistenti, saranno tenuti ad assolvere all’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015 mediante le modalità ordinarie di trasmissione previste per gli altri soggetti passivi IVA.”
Allo stato attuale, tuttavia, il servizio sopra richiamato non risulta ancora essere stato messo a catalogo tra i servizi per gli enti locali che, pertanto, non sono tenuti ad adempiere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi percepiti mediante i distributori automatici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Comune può beneficiare del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali

Con la risposta n. 389 del 22 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate chiarisce che anche il Comune può beneficiare del credito d’imposta (istituito dalla legge di bilancio per il 2020) sugli investimenti in beni strumentali nuovi, che lo stesso effettua nell’ambito dell’attività di produzione e distribuzione di energia elettrica. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 (art. 1, commi 185 e seguenti) ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, in sostituzione delle precedenti agevolazioni dell’iper e super ammortamento. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L’ampia formulazione letterale della norma che circoscrive l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sul credito di imposta, individuando espressamente, anche se in maniera non esaustiva, i soggetti che ne risultano esclusi, ammette la possibilità per l’ente locale (ancorché non sia soggetto passivo ai fini IRES) di fruirne in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi che effettuerà nel 2020 nell’ambito della sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Split payment e reverse charge dentro la soglia del 10 per cento

Con la risoluzione n. 53/E del 22 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nell’ambito della disciplina delle ritenute negli appalti, per il calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi, tra i versamenti  è ricompresa anche l’IVA assolta dal committente in regime di reverse charge e l’IVA relativa alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla PA, obbligata allo split payment. L’Agenzia ha ricordato che l’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabilisce che: “Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.
In merito al requisito previsto alla lettera a) dell’articolo sopra richiamato l’Agenzia ritiene che, ai fini del calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi e dei compensi, tra i versamenti vada considerata anche l’Iva riguardante le operazioni effettuate dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici nei confronti della Pubblica amministrazione e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment.
È il cedente o il prestatore il soggetto su cui ricade il debito d’imposta nei confronti del Fisco per le operazioni rese nei confronti di una Pubblica amministrazione o di un soggetto ad essa assimilato come indicato dall’articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972 e per contrastare i comportamenti fraudolenti viene spostato sulla Pa e soggetti assimilati l’obbligo di versare l’Iva (cfr circolare n. 1/2015).
In merito alla possibilità di considerare nel calcolo della soglia del 10 per cento, tra i versamenti, anche l’ “imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci (che provvedono al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale) e l’“imposta sul valore aggiunto teorica” risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo, l’Agenzia ritiene possibile includere, tra i versamenti, anche le suddette imposte teoriche, in analogia con quanto già chiarito con la circolare n. 1/2020 per i soggetti aderenti al consolidato fiscale. Infatti, al pari del regime del consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, anche i regimi della trasparenza fiscale e della liquidazione Iva di gruppo, si caratterizzano per il fatto che il debito tributario matura, in via autonoma, in capo a ciascuna delle società aderenti, che provvedono alla liquidazione della relativa imposta, mentre il solo assolvimento del debito tributario viene eseguito da un altro soggetto (il soggetto consolidante, il socio, l’ente controllante), legato al primo da rapporti di partecipazione/controllo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Comune non può beneficiare del bonus facciate

Con la risposta n. 397 del 23 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità per un ente pubblico, in specie un comune, di beneficiare della trasformazione della detrazione di imposta prevista per il bonus facciate. Nel caso di specie, il Comune istante, proprietario dell’edificio adibito a sede istituzionale e a uffici dell’ente, intende realizzare interventi di restauro della facciata esterna dell’edificio, per i quali è prevista la detrazione, nella misura del 90 per cento delle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 1, commi 219 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 (c.d. “bonus facciate”). Il Comune ritiene di poter beneficiare della detrazione d’imposta di cui al citato articolo 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160 del 2019, ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, previa trasformazione della stessa in credito di imposta e successiva compensazione mediante modello F24 ovvero mediante cessione a terzi, compresi gli istituti di credito, limitatamente ai lavori realizzati e alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020. L’Agenzia, dover aver spiegato le linee guida legislative e di prassi che fissano le regole applicative dell’agevolazione de quo, evidenzia che, sotto l’aspetto soggettivo, la detrazione ai fini dell’imposta lorda a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti, senza porre ulteriori condizioni riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. In linea generale, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il bonus facciate non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Pertanto, non spetta agli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’IRES, ai sensi dell’articolo 74 del TUIR. Il Comune non può neanche esercitare l’opzione prevista dall’art. 121 del D.L.n. 34/2020 che consente, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta o di cedere un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il debito IMU non impedisce la compensazione del credito IVA

Il divieto previsto dall’art. 31 del D.L. 78/2010, che impedisce la compensazione del credito emerso dalla dichiarazione IVA fino a concorrenza dei debiti scaduti per imposte erariali, non trova applicazione in presenza di carichi iscritti a ruolo a titolo di IMU. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 385 del 22 settembre 2020, ad una istanza di interpello presentata da una società in liquidazione che dichiara di avere un credito IVA da poter compensare con le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi di lavoro autonomo. Tuttavia pendono a suo carico debiti per IMU scaduti iscritti a ruolo a titolo provvisorio di importo superiore a 1.500 euro, per le annualità 2012 e 2013, relativi ad un fabbricato produttivo di categoria D. La società chiede se il divieto di cui all’articolo 31, comma 1, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – che impedisce l’utilizzo dei crediti in compensazione fino a concorrenza dei debiti scaduti per imposte erariali – possa trovare applicazione anche in presenza di carichi iscritti a ruolo a titolo di IMU.
L’art. 31 del D.L. 78/2010 prevede che dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento…”. Con le circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 e n. 13/E dell’11 marzo 2011 l’Agenzia ha avuto modo di precisare che i tributi ricompresi nella locuzione “imposte erariali”, sono, a titolo esemplificativo, le imposte dirette tra cui anche l’IRAP, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologia di imposte prima richiamate), l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e contributi di qualsiasi natura. In merito alla disciplina dell’IMU e ai cambiamenti apportati dal legislatore, l’Agenzia precisa, altresì, che la riserva del gettito dell’IMU a favore dello Stato, e in particolare del gettito relativo ai fabbricati di categoria D, non ha inciso sulla natura del tributo, che rimane comunale, come specificato nella risoluzione n. 2/DF/2012. Tale considerazione trova conferma nella circostanza dell’affidamento dell’accertamento, del contenzioso, della riscossione e dei rimborsi IMU al Comune. Esclusa, dunque, la natura erariale dell’IMU ne consegue l’inapplicabilità al caso prospettato del divieto di compensazione previsto dall’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Split payment, recupero versamento IVA duplicato

È possibile recuperare in compensazione l’IVA versata in eccesso all’Erario, scomputando l’importo dai versamenti dell’imposta che, nell’ambito della propria sfera istituzionale, l’ente dovrà effettuare in regime di split payment. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 378 del 18 settembre 2020 ad un ente pubblico tenuto all’applicazione, nei propri acquisti, del meccanismo dello split payment di cui all’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), che ha chiesto chiarimenti in merito a come recuperare un versamento IVA duplicato, eseguito ad un giorno di distanza con due modelli F24.
L’Agenzia rileva che, nel caso di specie, la duplicazione del versamento IVA mediante il modello F24 non sia riconducibile ad alcuna delle ipotesi che legittimano l’emissione di una nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA da parte del fornitore; trattasi, infatti di un pagamento indebito eseguito dal committente/cessionario che può dar luogo ad azione di ripetizione di cui all’articolo 2033 e segg. del codice civile ovvero alla possibilità di eccepire la compensazione di cui all’articolo 1241 e segg. del c.c. In altre parole si può recuperare la somma versata dal momento che il pagamento non era dovuto. Sarà cura dell’istante evidenziare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito e del relativo importo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION