Split payment, recupero versamento IVA duplicato

È possibile recuperare in compensazione l’IVA versata in eccesso all’Erario, scomputando l’importo dai versamenti dell’imposta che, nell’ambito della propria sfera istituzionale, l’ente dovrà effettuare in regime di split payment. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 378 del 18 settembre 2020 ad un ente pubblico tenuto all’applicazione, nei propri acquisti, del meccanismo dello split payment di cui all’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), che ha chiesto chiarimenti in merito a come recuperare un versamento IVA duplicato, eseguito ad un giorno di distanza con due modelli F24.
L’Agenzia rileva che, nel caso di specie, la duplicazione del versamento IVA mediante il modello F24 non sia riconducibile ad alcuna delle ipotesi che legittimano l’emissione di una nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA da parte del fornitore; trattasi, infatti di un pagamento indebito eseguito dal committente/cessionario che può dar luogo ad azione di ripetizione di cui all’articolo 2033 e segg. del codice civile ovvero alla possibilità di eccepire la compensazione di cui all’articolo 1241 e segg. del c.c. In altre parole si può recuperare la somma versata dal momento che il pagamento non era dovuto. Sarà cura dell’istante evidenziare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito e del relativo importo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ritenute fiscali negli appalti, verifica della natura commerciale svolta dal Comune

Ai fini dell’applicazione della normativa sulle ritenute fiscali negli appalti, quale “committente”, l’ente territoriale deve verificare la natura commerciale dell’attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini delle Imposta sul Valore Aggiunto. È quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 313 all’interpello presentato da un Comune in merito alla possibilità di confermare l’esclusione dei soggetti indicati nell’articolo 74, comma 1, del Tuir, dal titolo “Stato ed enti pubblici”, tra i destinatari dell’articolo 17-bis (introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019), conseguentemente, dall’osservanza degli adempimenti ivi previsti.
Il comma 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019, introducendo un nuovo articolo 17-bis al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati. In particolare dispone l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti; estende l’inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Ai sensi del co.1, dell’art.17-bis del D.Lgs. 241/1997, l’applicazione della norma riguarda i contratti:

  • d’appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  • stipulati tra committenti, sostituti d’imposta e residenti “fiscalmente” in Italia, e soggetti che svolgono attività d’impresa;
  • che abbiano ad oggetto il compimento di una o più opere, o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro,
  • che siano caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
  • con svolgimento presso le sedi di attività del committente;
  • con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualsiasi forma.

Al riguardo, l’Agenzia ricorda che le lettere b) e c) dell’articolo 73 del Tuir annoverano, tra i soggetti passivi Ires, rispettivamente, gli enti pubblici (e privati) economici e quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Tra tali soggetti rientrano anche gli enti pubblici territoriali. Il successivo articolo 74 dispone che tali enti non sono soggetti all’Ires (comma 1) e che per i soggetti stessi non costituiscono esercizio dell’attività commerciale le funzioni statali e, in genere, l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine (comma 2). L’esclusione ovvero l’esenzione dall’applicazione del tributo personale riguarda, pertanto, esclusivamente l’esercizio di funzioni statali e le altre attività svolte in via istituzionale. Gli enti non commerciali (pubblici e privati), come chiarito nella circolare 12 febbraio 2020, non sono tenuti all’applicazione dell’articolo 17-bis limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta. Pertanto, al fine di individuare la natura “commerciale” dell’attività svolta, l’articolo 17-bis opera nell’ambito delle disposizioni che disciplinano gli obblighi di sostituzione d’imposta nel reddito di lavoro dipendente e in quello adesso assimilato, nonché in relazione alle correlate addizionali regionali e comunali. Pertanto, per ragioni logico-sistematiche, ai fini dell’applicazione dell’articolo 17-bis, l’ente (nel caso di specie il Comune istante) deve verificare la natura commerciale dell’attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini delle Imposta sul Valore Aggiunto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Indennità sostitutiva di mensa non concorre alla formazione del reddito

L’indennità sostitutiva erogata dall’Istante, per un importo giornaliero di euro 5,29, ai dipendenti che abbiano prestato l’attività lavorativa presso la sede lavorativa e che non abbiano potuto utilizzare il proprio badge elettronico, a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati a seguito dell’emergenza Covid-19, è riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e di conseguenza non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 301 del 2 settembre 2020 ad una richiesta di un ente pubblico in merito al trattamento fiscale applicabile all’indennità sostitutiva da erogare ai dipendenti che non abbiano potuto utilizzare il proprio badge elettronico. In merito alle suddette indennità sostitutive, l’Agenzia ricorda che la risoluzione n. 41/E del 30 marzo 2000 ha specificato che l’esclusione di tali importi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto; sono esclusi, quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa;
  • essere addetti ad una unità produttiva; sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una “unità” intesa come sede di lavoro;
  • ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.

La risoluzione n. 63/E del 17 maggio 2005 ha chiarito che la somministrazione di alimenti e bevande attraverso card elettroniche che ne permettono di verificare in tempo reale l’utilizzo da parte del dipendente è assimilata alla mensa aziendale “diffusa”, per cui i corrispondenti importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro.  Ne consegue che, sempreché sussistano nel caso di specie le condizioni previste dalla  risoluzione n. 41 del 2000, l’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I “buoni mobilità” erogati dall’Ente locale concorrono alla formazione del reddito

I “buoni mobilità”, previsti dal D.M. n. 208 del 2016, erogati da un Ente locale nell’ambito di un “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, non rientrando nelle previsioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettere d) e d-bis) del Tuir, concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività (art. 51, comma 1 Tuir). È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 293 del 31 agosto 2020 fornita ad una Città metropolitana in merito al trattamento fiscale da applicare all’incentivo monetario in esame corrisposto dal Comune ai propri dipendenti che partecipano al programma di mobilità alternativa.
Con circolare 29 marzo 2018 n. 5/E, è stato chiarito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, la concessione, da parte del datore di lavoro, di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di somme erogate per l’acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della relativa spesa. I “buoni mobilità”, come definiti dal citato D.M. n. 208 del 2016, si sostanziano in “voucher prepagati validi per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbonamento al trasporto pubblico locale”. Il dipendente, nel caso di specie, non fruisce di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l’acquisto di un abbonamento per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale (che godono dell’esclusione della base imponibile ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d) e lettera d-bis del Tuir), bensì beneficia di un valore economico corrisposto dal datore di lavoro di euro 0,25/km, con un tetto massimo all’importo del “buono mobilità” di 50 euro/mese. Per l’Agenzia, il buono mobilità va ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ai sensi del quale «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. La soglia non deve essere superata con riferimento all’insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito in qualità di fringe benefits nello stesso periodo d’imposta. Qualora il valore dei fringe benefits, complessivamente erogati nel periodo d’imposta, superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
In conclusione, il buono mobilità potrà essere escluso dalla formazione del reddito solo se non superi la predetta soglia, da calcolare complessivamente fra tutti i benefit percepiti dal dipendente nello stesso periodo d’imposta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposte indirette in misura fissa nelle operazioni di riorganizzazione tra enti

Per i trasferimenti, a titolo gratuito, di beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio dei soppressi Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), in favore dell’Ente regionale (ente pubblico non economico) istituito con la funzione di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica proveniente dagli IACP, vale a dire enti che appartengono alla medesima struttura organizzativa politica, ovvero alla Regione, realizzati nell’ambito della razionalizzazione dell’apparato istituzionale preposto alla gestione delle funzioni di edilizia residenziale pubblica, può trovare, applicazione la previsione di favore recata dall’articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, pertanto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 279 del 27 agosto 2020. L’Agenzia delle entrate ritiene che nel caso prospettato sia applicabile l’articolo 1, comma 737, della legge n. 147/2013, che ha stabilito un regime di favore in ordine alla tassazione degli atti di trasferimento ad una Pubblica Amministrazione prevedendo l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, se dovute, “nella misura fissa di 200 euro ciascuna”. Ai fini dell’applicabilità della citata norma di favore è necessario che il trasferimento dei beni:
– avvenga a titolo gratuito;
– venga effettuato nell’ambito di una operazione di riorganizzazione;
– si realizzi tra enti che appartengono per legge, regolamento o statuto, alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Trasmissione telematica delle spese di istruzione scolastica, obbligatorio a partire dal 2022

È stato pubblicato in G.U. n. 207 del 20 agosto 2020 il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 agosto 2020 concernente la “Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese di istruttoria scolastica, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”. I soggetti di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, costituenti il sistema nazionale di istruzione (le scuole statali e paritarie private e degli enti locali), saranno obbligati alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25 -bis , della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. I medesimi soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese di istruzione scolastica dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Per le comunicazioni trasmesse in via facoltativa (spese effettuate nel 2020 e nel 2021) e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022, non è prevista l’applicazione di sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, a meno che l’imprecisione determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni, precisa infine il decreto, saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

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Agenzia delle Entrate: aggiornate le FAQ in materia di riscossione con le novità del DL Agosto

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità in materia di riscossione previste dal decreto “Agosto” (DL n. 104/2020). L’articolo 99 del DL n. 104/2020 ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia e, successivamente, slittato al 31 agosto dall’art. 154, lettera a) del DL n. 34/2020 “Rilancio”. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo (*) al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Rateizzazioni
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Sospensione fino al 15 ottobre 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge e fino al 15 ottobre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 16 ottobre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00
Sospensione dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che aveva introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamenti in forma elettronica dei compensi dei CTU disposti dall’Amministrazione di Giustizia

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 13, ha chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica – disposto dai commi 209 e seguenti dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed il conseguente principio secondo cui, a decorrere dal 31 marzo 2015 le amministrazioni pubbliche non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio – si applica anche in relazione alle fatture emesse nei confronti dell’amministrazione di Giustizia dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione. Tale obbligo ricorre nonostante con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 i citati compensi siano stati esclusi dall’obbligo dello split payment (art. 17-ter DPR n. 633/1972), nel presupposto che l’Amministrazione della Giustizia non effettua alcun pagamento del corrispettivo del CTU e, conseguentemente, l’applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe l’onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile mentre l’Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all’Amministrazione della Giustizia affinché quest’ultima, a sua volta, versi tale importo all’Erario, nell’ambito della scissione dei pagamenti. Nel documento, l’Agenzia ricorda che dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI è stato esteso a tutte le operazioni effettuate dai soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e non solo a quelle che vedono come controparte la PA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente esenzione IVA per la gestione parziale della casa di riposo

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 240 ha ribadito che sono esenti le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo, anche se distintamente specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della RSA, la cui titolarità del servizio rimane in capo al soggetto appaltante, il quale si limita ad una mera attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse collettivo. Nel caso di specie, l’istanza di interpello è stata presentata da un Società che gestisce l’assistenza socio sanitaria agli ospiti di una Residenza Sanitaria Residenziale, amministrato da un Ente no profit religioso, autorizzato allo svolgimento dell’attività di casa di riposo per anziani secondo le specifiche normative nazionali e regionali. La Società precisa, inoltre, che è in trattativa per la sottoscrizione di un altro contratto per la fornitura degli ulteriori servizi di ristorazione e lavanderia, così che siano forniti in modo globale servizi sanitari, socioassistenziali ed alberghieri (c.d. global service). Per l’Agenzia è possibile riconoscere l’esenzione da IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n.21) del Decreto IVA solo a seguito della stipula del nuovo contratto, che prevede i servizi di ristorazione e lavanderia in aggiunta alle prestazioni già rese in base al contratto in corso di esecuzione. Ciò non toglie che le “singole prestazioni” previste dall’attuale contratto possano essere fatturate in regime di esenzione IVA ove abbiano le caratteristiche per rientrare in una delle fattispecie previste dal citato articolo 10.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Piano urbanistico: imposte agevolate per il fabbricato recuperato

Con la risposta n. 234 del 31 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ad un quesito posto da una società di costruzioni che ha presentato al Comune proposta di recupero per la formazione di un “comparto discontinuo”, per la ricostruzione di 16 appartamenti conformi alla normativa antisismica e di classe energetica A o B. Il piano attuativo per “comparto discontinuo” mantiene le stesse identiche caratteristiche e prerogative di un classico piano di recupero urbano (con demolizione e ricostruzione del manufatto sulla sua stessa area di sedime), con la differenza che la potenzialità edificatoria del bene demolito non viene ricostruita sull’area di sedime liberata, ma viene trasferita su un’altra area libera indicata dal Comune. In particolare, il quesito è volto ad appurare la possibilità, per la società (che intende acquistare successivamente alla stipula della convenzione per l’attuazione del piano di recupero, tutte le porzioni che compongono il piano di recupero), di beneficiare delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Preliminarmente, l’Agenzia ricorda che le norme che dispongono agevolazioni od esenzioni sono di stretta interpretazione, nel senso che “i benefici in esse contemplate non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa. A tal riguardo, le agevolazioni previste dall’art. 7 del DL 34/2019 sono individuate espressamente nei “trasferimenti di interi fabbricati” e, pertanto, gli atti di cessione aventi ad oggetto terreni non possono beneficiare di tale regime agevolato. Per contro, l’acquisto di immobili da demolire nella c.d. “area di decollo” può beneficiare dell’applicazione dell’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, laddove risultino verificate tutte le condizioni poste dalla disposizione, su richiamata, di seguito riportate:

  • l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
  • l’acquisto deve avere come oggetto un “intero fabbricato” indipendentemente dalla natura dello stesso.

Il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere:

  • alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero,
  • ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia individuati dall’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. n. 380 del 2001. In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche “NZEB” (“Near Zero Energy Building”), “A” o “B”;
  • all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75 per cento del volume dell’intero fabbricato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION