Imposta di bollo su accordi e convenzioni stipulati con enti pubblici non economici

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 495, ha chiarito che gli accordi e le convenzioni che l’ente pubblico non economico di rilievo nazionale (non rientrante tra i soggetti di cui all’art. 16 della tabella annessa al d.P.R. n. 642 del 1972) stipula con altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972.
L’Agenzia osserva che l’articolo 16 della tabella allegato B, annessa al succitato d.P.R. n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo gli “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”. Con detta disposizione il legislatore ha quindi previsto un regime di esenzione dall’imposta di bollo relativamente agli atti e documenti scambiati tra i soggetti tassativamente indicati nel citato articolo 16. In altri termini, la citata norma trova applicazione esclusivamente per i soggetti che rivestano la natura di amministrazione dello Stato, oltre che per gli altri soggetti espressamente elencati, e non per tutte le pubbliche amministrazioni, così come individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fatture PA, in G.U. il regolamento che individua le cause del rifiuto

È stato pubblicato in G.U. n. 262 del 22 ottobre 2020 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 agosto 2020, n. 132, recante “Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche”.
In sintesi la disposizione stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, all’atto della ricezione della fattura tramite Sistema di Interscambio, possono rifiutarla esclusivamente nei seguenti casi:

  • fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore delsoggetto destinatario della trasmissione;
  • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP) da riportare in fattura;
  • omessa o errata indicazione del codice di repertorio;
  • omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;
  • omessa o errataindicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Le pubbliche amministrazioni non possono comunque  rifiutare  la fattura nei casi in  cui  gli  elementi  informativi  possono  essere corretti mediante le procedure di variazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti promiscui, calcolo della soglia dei 200.000 euro

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 492 del 21 ottobre 2020, fornisce chiarimenti in merito alla determinazione della soglia di 200.000 euro annui, ai fini dell’applicazione della procedura prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, nel caso in cui il committente (ente non commerciale pubblico o privato) effettui contratti di appalto “promiscui”, riferiti all’acquisto di servizi comuni di tipo generale, funzionali sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale.
Come noto, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, c.d. decreto fiscale, ha introdotto al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’art. 17-bis, ai sensi del quale il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo  superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici   – subappaltatrici affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. Gli enti non commerciali (pubblici e privati), come chiarito dalla circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, non sono tenuti all’applicazione dell’articolo 17-bis limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
Affinché l’articolo 17-bis in esame trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che il contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati siano “caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera”. Con riferimento al concetto di “prevalenza”, la cui portata risulta decisiva in caso di stipula di contratti misti di affidamento del compimento di opere e servizi, nonché ai contratti di affidamento di opere, con la circolare n. 1/E del 2020, l’Agenzia ha precisato che al fine di determinare la prevalenza, occorre fare riferimento al rapporto tra la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato (numeratore) – stante l’espresso richiamo contenuto nel comma 1 dell’articolo 17-bis agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973 – e il prezzo complessivo dell’opera o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti (denominatore).
Nell’ipotesi di contratti “promiscui”, ai fini del calcolo della soglia di euro 200.000 annui, l’articolo 17-bis troverà applicazione qualora il rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all’attività commerciale (numeratore) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per l’affidamento all’impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale, risulti di importo complessivo superiore ad euro 200.000. Tale rapporto va determinato con riferimento ai ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo. Resta fermo che, al superamento della soglia come sopra determinata, gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis in esame si applicheranno con riferimento all’intero contratto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Riscossione, le FAQ dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”. Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Si riportano di seguito i contenuti nelle Faq relative alle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria.

SOSPESI I PAGAMENTI DI CARTELLE E AVVISI
Il Decreto Legge n. 129/2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nei successivi Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e Decreto Agosto (DL n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

STOP A NOTIFICHE E PIGNORAMENTI
È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

RATEIZZAZIONI, DECADENZA A 10 RATE
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

CREDITI PA, PAGAMENTI SENZA VERIFICHE
Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

ROTTAMAZIONE E “SALDO E STRALCIO”
Il Decreto Legge n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il contributo erogato dal Comune all’impresa locale sconta la ritenuta d’acconto del 4%

I contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da COVID19, assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e sono da assoggettare, al momento dell’erogazione, alla ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4 per cento prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tali contributi non possono essere equiparati, ai fini fiscali, al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del DL n. 34/2020, escluso dalla formazione della base imponibile, ai fini IRES e IRAP. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 494 del 21 ottobre 2020.
L’Agenzia ha ricordato che il contributo a fondo perduto, previsto dall’art.25 del DL n. 34/2020, per sostenere i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP e non è soggetto alla ritenuta prevista dall’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il medesimo trattamento non può, però, essere applicato ad altre fattispecie in ragione della circostanza che le norme di esenzione in materia tributaria, per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale, sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’articolo 12 delle preleggi. Ciò posto, in assenza di una espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento alle ordinarie regole che ne disciplinano la tassazione diretta. Nel caso di specie, il contributo deliberato dal Comune istante è rivolto principalmente ad imprese a conduzione familiare, la cui mancata attività economica comporta una grave crisi finanziaria e sociale. Di conseguenza tale contributo assume la caratteristica di intervento sociale a sostegno di situazioni di bisogno e non al reddito di impresa. Pertanto, detto contributo non è diretto all’acquisto di beni strumentali, bensì si sostanzia in un sostegno economico straordinario alle imprese. In assenza, pertanto, di disposizioni che riconoscono un regime fiscale di favore a tali erogazioni, l’Agenzia ritiene che il contributo in esame assuma rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e sia da assoggettare, al momento dell’erogazione, alla ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4 per cento prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Stop alle cartelle di pagamento, pubblicato in G.U. il decreto sulla riscossione esattoriale

È stato pubblicato in G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020, il decreto-legge del 20 ottobre 2020, n. 129, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”. Il decreto modifica l’art. 68 del decreto Cura Italia, fissando al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell’attività degli Agenti di riscossione, scaduto lo scorso 15 ottobre.
Nello specifico si prevede che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da:
– cartelle di pagamento;
– accertamenti esecutivi;
– accertamenti esecutivi doganali;
– ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
– accertamenti esecutivi degli enti locali.

IVA dovuta sul corrispettivo per la sosta al parcheggio pubblico gestito da una cooperativa

Il corrispettivo pagato dall’utenza alla società cooperativa a r.l. di gestione del servizio pubblico di parcheggio non rientra nel perimetro di esenzione soggettiva prevista per il Comune concedente, ma deve ritenersi soggetta ad IVA. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22046 del 13 ottobre 2020. Nel caso di specie, la società cooperativa per la gestione di parcheggi in concessione comunale, opera non già come longa manus dell’amministrazione comunale, ma in forza di un rapporto contrattuale, sia esso qualificabile come concessione ovvero come contratto di servizio, in virtù del quale, da un lato, essa versa al Comune un corrispettivo per la dazione delle aree da destinare a pubblico parcheggio e, dall’altro, incassa dagli utenti un corrispettivo per la fruizione del servizio di parcheggio. L’uno è stato ritenuto, nel più risalente orientamento della Corte di giustizia, non soggetto a IVA per la natura pubblica della prestazione fornita dal soggetto cedente quale ente territoriale, l’altro non può, senz’altro, essere sottratto all’IVA. Con l’acquisto della personalità giuridica, la cooperativa contribuente ha assunto la qualità di soggetto passivo IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, sicchè le operazioni da essa compiute hanno natura imponibile a prescindere dal fatto che esse siano rese per concessione o contratto dall’ente territoriale e si riferiscano al servizio di parcheggio a pagamento che può rientrare nei compiti dell’ente medesimo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Iva agevolata sulle cessioni di beni anti coronavirus. Ok all’esenzione per i termoscanner

Via libera all’Iva agevolata, prevista dall’articolo 124 del DL Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid. Il regime di favore, che prevede l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine “chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3”, ma anche di ”ricaricabili”. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 26/E firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Il documento fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del regime agevolato Iva introdotto dal Dl n. 34/2020 (Dl Rilancio).

Iva agevolata, disco verde ai termoscanner
Il Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’articolo 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.

Ok alle “piantane” contenenti dispenser per disinfettanti
La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Soggetta ad imposta di bollo la perizia asseverata per la rendicontazione di contributi pubblici

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 461/E del 9 ottobre 2020, ha fornito chiarimento in merito al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, da riservare alla certificazione del revisore (perizia asseverata) sulle spese che il soggetto, beneficiario del contributo pubblico, deve rendicontare alla società nella domanda di rimborso con riferimento ai requisiti previsti dal bando. La Società istante opera a supporto della Regione e si occupa di gestione e controllo di fondi e dell’istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici. Ai fini dell’effettiva erogazione dei contributi concessi, il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Società istante la documentazione riguardante (…) il pagamento delle spese sostenute in conformità a quanto previsto dal bando cui ha partecipato. Più in particolare, nei casi in cui il beneficiario decida di avvalersi della modalità di rendicontazione attraverso il revisore, procede ad attribuire allo stesso uno specifico incarico sulla base di un modello stabilito dalla Regione. Nel merito, l’Agenzia ha rappresentato che l’art. 28 della Tariffa, parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972 stabilisce che sono soggetti all’imposta in argomento, in caso d’uso, i “Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere”. Tale disposizione, con formulazione generica, individua una serie di documenti che si caratterizzano per la circostanza di essere predisposti, attestati e definiti da “professionisti in genere”, vale a dire da soggetti abilitati allo svolgimento di determinate attività professionali, in quanto portatori di tanto elevate quanto specifiche conoscenze tecniche. L’Agenzia ritiene che sia il rapporto di certificazione che gli allegati documenti contabili (come la check list e il prospetto riepilogativo delle spese rendicontate) rappresentino il risultato di un’analisi tecnica redatta da un consulente esperto in una determinata disciplina. Di conseguenza, tale certificazione che rappresenta la documentazione di rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario, verificata e approvata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una attestazione rilasciata in forma asseverata, rientra tra gli “altri lavori contabili dei professionisti in genere”, e pertanto è soggetta all’imposta di bollo, così come gli altri documenti allegati che costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del revisore.  
Autore: La redazione PERK SOLUTION
     

Niente tasse per i contributi sui vitalizi dei consiglieri e degli assessori regionali cessati dal mandato

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 64 del 7 ottobre 2020, chiarisce che non formano reddito imponibile i contributi versati in relazione ai vitalizi e alle indennità a carattere differito percepiti dai consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato, basati su un sistema di calcolo contributivo, secondo il quale l’importo spettante è commisurato alle somme versate da beneficiario ed ente erogatore.
Dovendo valutare il Consiglio regionale la possibilità di istituire per i Consiglieri e Assessori cessati dal mandato un trattamento economico differito con metodo di calcolo contributivo, la Regione istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale della quota contributiva a proprio carico, pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.
L’Agenzia dapprima richiama il regime impositivo previsto per gli assegni vitalizi collegati ad una carica elettiva e successivamente, con riferimento al caso di specie, evidenzia che è necessario richiamare l’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (“Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali”) e l’articolo 1 commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019). I predetti provvedimenti statuiscono modifiche al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei Consiglieri regionali, delegando alle Regioni la rideterminazione della relativa disciplina, nei confronti di coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente della Regione, di Consigliere regionale o di Assessore regionale.
Ai fini della soluzione dei quesiti rappresentati appare, dunque, dirimente la circostanza che il trattamento economico da erogarsi a fine mandato avvenga in conformità ai principi disposti con la richiamata legge statale di revisione, “secondo il metodo di calcolo contributivo, della disciplina dei trattamenti previdenziali e vitalizi”. Detto trattamento, maturato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere appare, pertanto, riconducibile all’ambito dell’articolo 49, comma 2, lett. a), quali redditi derivanti da “pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”.
La riforma dell’istituto ha comportato in tal senso un mutamento di regime, con conseguenti riflessi sulla determinazione della base imponibile del trattamento economico percepito a fine mandato dai consiglieri. Pertanto, si ritiene che sia i contributi versati dai Consiglieri che quelli a carico della ‘Regione’ non concorrono alla formazione del reddito in quanto riconducibili all’articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR.
Per completezza, ancorché non espressamente oggetto del quesito, l’Agenzia osserva che le medesime regole di determinazione della base imponibile sono applicabili in relazione al trattamento economico percepito dagli assessori, inquadrabile tra i redditi di lavoro dipendente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION