Decreto Riscossione, le FAQ dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”. Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Si riportano di seguito i contenuti nelle Faq relative alle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria.

SOSPESI I PAGAMENTI DI CARTELLE E AVVISI
Il Decreto Legge n. 129/2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nei successivi Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e Decreto Agosto (DL n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

STOP A NOTIFICHE E PIGNORAMENTI
È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

RATEIZZAZIONI, DECADENZA A 10 RATE
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

CREDITI PA, PAGAMENTI SENZA VERIFICHE
Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

ROTTAMAZIONE E “SALDO E STRALCIO”
Il Decreto Legge n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il contributo erogato dal Comune all’impresa locale sconta la ritenuta d’acconto del 4%

I contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da COVID19, assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e sono da assoggettare, al momento dell’erogazione, alla ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4 per cento prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tali contributi non possono essere equiparati, ai fini fiscali, al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del DL n. 34/2020, escluso dalla formazione della base imponibile, ai fini IRES e IRAP. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 494 del 21 ottobre 2020.
L’Agenzia ha ricordato che il contributo a fondo perduto, previsto dall’art.25 del DL n. 34/2020, per sostenere i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP e non è soggetto alla ritenuta prevista dall’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il medesimo trattamento non può, però, essere applicato ad altre fattispecie in ragione della circostanza che le norme di esenzione in materia tributaria, per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale, sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’articolo 12 delle preleggi. Ciò posto, in assenza di una espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento alle ordinarie regole che ne disciplinano la tassazione diretta. Nel caso di specie, il contributo deliberato dal Comune istante è rivolto principalmente ad imprese a conduzione familiare, la cui mancata attività economica comporta una grave crisi finanziaria e sociale. Di conseguenza tale contributo assume la caratteristica di intervento sociale a sostegno di situazioni di bisogno e non al reddito di impresa. Pertanto, detto contributo non è diretto all’acquisto di beni strumentali, bensì si sostanzia in un sostegno economico straordinario alle imprese. In assenza, pertanto, di disposizioni che riconoscono un regime fiscale di favore a tali erogazioni, l’Agenzia ritiene che il contributo in esame assuma rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e sia da assoggettare, al momento dell’erogazione, alla ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4 per cento prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Stop alle cartelle di pagamento, pubblicato in G.U. il decreto sulla riscossione esattoriale

È stato pubblicato in G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020, il decreto-legge del 20 ottobre 2020, n. 129, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”. Il decreto modifica l’art. 68 del decreto Cura Italia, fissando al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell’attività degli Agenti di riscossione, scaduto lo scorso 15 ottobre.
Nello specifico si prevede che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da:
– cartelle di pagamento;
– accertamenti esecutivi;
– accertamenti esecutivi doganali;
– ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
– accertamenti esecutivi degli enti locali.

IVA dovuta sul corrispettivo per la sosta al parcheggio pubblico gestito da una cooperativa

Il corrispettivo pagato dall’utenza alla società cooperativa a r.l. di gestione del servizio pubblico di parcheggio non rientra nel perimetro di esenzione soggettiva prevista per il Comune concedente, ma deve ritenersi soggetta ad IVA. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22046 del 13 ottobre 2020. Nel caso di specie, la società cooperativa per la gestione di parcheggi in concessione comunale, opera non già come longa manus dell’amministrazione comunale, ma in forza di un rapporto contrattuale, sia esso qualificabile come concessione ovvero come contratto di servizio, in virtù del quale, da un lato, essa versa al Comune un corrispettivo per la dazione delle aree da destinare a pubblico parcheggio e, dall’altro, incassa dagli utenti un corrispettivo per la fruizione del servizio di parcheggio. L’uno è stato ritenuto, nel più risalente orientamento della Corte di giustizia, non soggetto a IVA per la natura pubblica della prestazione fornita dal soggetto cedente quale ente territoriale, l’altro non può, senz’altro, essere sottratto all’IVA. Con l’acquisto della personalità giuridica, la cooperativa contribuente ha assunto la qualità di soggetto passivo IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, sicchè le operazioni da essa compiute hanno natura imponibile a prescindere dal fatto che esse siano rese per concessione o contratto dall’ente territoriale e si riferiscano al servizio di parcheggio a pagamento che può rientrare nei compiti dell’ente medesimo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Iva agevolata sulle cessioni di beni anti coronavirus. Ok all’esenzione per i termoscanner

Via libera all’Iva agevolata, prevista dall’articolo 124 del DL Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid. Il regime di favore, che prevede l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine “chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3”, ma anche di ”ricaricabili”. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 26/E firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Il documento fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del regime agevolato Iva introdotto dal Dl n. 34/2020 (Dl Rilancio).

Iva agevolata, disco verde ai termoscanner
Il Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’articolo 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.

Ok alle “piantane” contenenti dispenser per disinfettanti
La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Soggetta ad imposta di bollo la perizia asseverata per la rendicontazione di contributi pubblici

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 461/E del 9 ottobre 2020, ha fornito chiarimento in merito al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, da riservare alla certificazione del revisore (perizia asseverata) sulle spese che il soggetto, beneficiario del contributo pubblico, deve rendicontare alla società nella domanda di rimborso con riferimento ai requisiti previsti dal bando. La Società istante opera a supporto della Regione e si occupa di gestione e controllo di fondi e dell’istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici. Ai fini dell’effettiva erogazione dei contributi concessi, il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Società istante la documentazione riguardante (…) il pagamento delle spese sostenute in conformità a quanto previsto dal bando cui ha partecipato. Più in particolare, nei casi in cui il beneficiario decida di avvalersi della modalità di rendicontazione attraverso il revisore, procede ad attribuire allo stesso uno specifico incarico sulla base di un modello stabilito dalla Regione. Nel merito, l’Agenzia ha rappresentato che l’art. 28 della Tariffa, parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972 stabilisce che sono soggetti all’imposta in argomento, in caso d’uso, i “Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere”. Tale disposizione, con formulazione generica, individua una serie di documenti che si caratterizzano per la circostanza di essere predisposti, attestati e definiti da “professionisti in genere”, vale a dire da soggetti abilitati allo svolgimento di determinate attività professionali, in quanto portatori di tanto elevate quanto specifiche conoscenze tecniche. L’Agenzia ritiene che sia il rapporto di certificazione che gli allegati documenti contabili (come la check list e il prospetto riepilogativo delle spese rendicontate) rappresentino il risultato di un’analisi tecnica redatta da un consulente esperto in una determinata disciplina. Di conseguenza, tale certificazione che rappresenta la documentazione di rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario, verificata e approvata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una attestazione rilasciata in forma asseverata, rientra tra gli “altri lavori contabili dei professionisti in genere”, e pertanto è soggetta all’imposta di bollo, così come gli altri documenti allegati che costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del revisore.  
Autore: La redazione PERK SOLUTION
     

Niente tasse per i contributi sui vitalizi dei consiglieri e degli assessori regionali cessati dal mandato

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 64 del 7 ottobre 2020, chiarisce che non formano reddito imponibile i contributi versati in relazione ai vitalizi e alle indennità a carattere differito percepiti dai consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato, basati su un sistema di calcolo contributivo, secondo il quale l’importo spettante è commisurato alle somme versate da beneficiario ed ente erogatore.
Dovendo valutare il Consiglio regionale la possibilità di istituire per i Consiglieri e Assessori cessati dal mandato un trattamento economico differito con metodo di calcolo contributivo, la Regione istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale della quota contributiva a proprio carico, pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.
L’Agenzia dapprima richiama il regime impositivo previsto per gli assegni vitalizi collegati ad una carica elettiva e successivamente, con riferimento al caso di specie, evidenzia che è necessario richiamare l’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (“Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali”) e l’articolo 1 commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019). I predetti provvedimenti statuiscono modifiche al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei Consiglieri regionali, delegando alle Regioni la rideterminazione della relativa disciplina, nei confronti di coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente della Regione, di Consigliere regionale o di Assessore regionale.
Ai fini della soluzione dei quesiti rappresentati appare, dunque, dirimente la circostanza che il trattamento economico da erogarsi a fine mandato avvenga in conformità ai principi disposti con la richiamata legge statale di revisione, “secondo il metodo di calcolo contributivo, della disciplina dei trattamenti previdenziali e vitalizi”. Detto trattamento, maturato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere appare, pertanto, riconducibile all’ambito dell’articolo 49, comma 2, lett. a), quali redditi derivanti da “pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”.
La riforma dell’istituto ha comportato in tal senso un mutamento di regime, con conseguenti riflessi sulla determinazione della base imponibile del trattamento economico percepito a fine mandato dai consiglieri. Pertanto, si ritiene che sia i contributi versati dai Consiglieri che quelli a carico della ‘Regione’ non concorrono alla formazione del reddito in quanto riconducibili all’articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR.
Per completezza, ancorché non espressamente oggetto del quesito, l’Agenzia osserva che le medesime regole di determinazione della base imponibile sono applicabili in relazione al trattamento economico percepito dagli assessori, inquadrabile tra i redditi di lavoro dipendente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

IVA al 10% per la demolizione della caserma da ricostruire

Si applica l’IVA al 10 per cento ai lavori di demolizione di edifici esistenti e successiva ricostruzione di nuovi edifici adibiti ad alloggi per militari, fermo restando che gli eventuali incrementi di volumetria devono essere espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali. È quanto previsto dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 446 del 6 ottobre 2020 fornita ad una Amministrazione provinciale, che ha chiesto di conoscere l’aliquota IVA applicabile ai lavori di demolizione di strutture esistenti propedeutici alla realizzazione dei nuovi edifici destinati a caserme, nell’ambito di un accordo di programma sottoscritto con il Governo. La Provincia ritiene che i lavori di demolizione, in quanto necessari e propedeutici alla realizzazione delle nuove palazzine adibite a caserme, scontino la medesima aliquota IVA prevista per la costruzione delle stesse.
L’Agenzia evidenzia che il numero 127-quaterdecies della Tabella A, parte terza, allegata al DPR del 26/10/1972 n. 633 prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento “alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”. Pertanto, ai sensi della predetta disposizione, risultano agevolati in termini di aliquota IVA del 10 per cento gli interventi di cui alle lettere c), d) e e) della medesima legge n. 457 del 1978, che consistono rispettivamente negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.
L’Agenzia, con l’occasione, fa notare che, come affermato nella circolare n. 11/2007, il citato articolo 31 è stato sostituito dall’articolo 3 del Dpr n. 380/2001 (il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Pertanto, attualmente, la lettera d) prevede, tra l’altro, che “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico, L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
Sebbene la tabella A, parte terza, n. 127-quaterdecies, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, faccia espresso riferimento all’articolo 31 della legge n. 457 del 1978 e non all’articolo 3 del d.P.R. n.380 del 2001, atteso il carattere interpretativo dello stesso articolo, l’aliquota agevolata del 10 per cento è applicabile  anche ai contratti di appalto relativi alla demolizione. L’agevolazione ha natura oggettiva in quanto concerne il recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pubblico, purché oggetto degli interventi sia immobile qualificabile come edificio, a prescindere dalla destinazione d’uso (abitativa, commerciale, servizi, culto, eccetera), ossia dalla tipologia di immobile.
Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di lavori di demolizione di edifici esistenti e successiva ricostruzione, si ritiene applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, fermo restando che gli eventuali incrementi di volumetria devono essere espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Certificazione corrispettivi derivanti da pesa pubblica funzionante a gettoni

Con la risposta n. 417 del 29 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il servizio di pesa pubblica funzionante a gettoni rientra tra le attività rilevanti ai fini IVA; trattandosi di un’attività riconducibile tra quelle previste dall’art. 22 del DPR n. 633/1972 (sono da considerarsi distributori automatici o vending machine) occorre procedere alla certificazione dei corrispettivi secondo previsto dall’art. 2 del D.LGS. n. 127/2015.  Si ricorda che il decreto, all’art. 2, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2020, coloro che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il nuovo adempimento sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. Lo stesso articolo 2 ad un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, la previsione specifiche ipotesi di esonero in ragione della tipologia di attività esercitata ((DM 10 maggio 2019). Il comma 2 dell’art. 2 dispone che “a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell’assolvimento dell’obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici”.
In merito alla qualificazione della gettoniera a moneta per il servizio di pesa pubblica come vending machine, con due diversi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia (prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del30 marzo 2017) è stato definito distributore automatico qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga – direttamente (nel caso, ad esempio, di cibi e bevande) o indirettamente (nel caso dell’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette) – prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico (c.d. sistema master) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale;
  • un erogatore di beni e/o servizi

Pertanto, anche la “gettoniera a monete” per il servizio di pesa pubblica deve avere le caratteristiche previste dalla normativa con conseguente assoggettamento ai relativi obblighi, in particolare di accreditamento del gestore e di censimento degli apparecchi. Circa l’assoggettamento ai predetti obblighi di un soggetto pubblico l’Agenzia rinvia a quanto già rappresentato con la risposta alla consulenza giuridica n. 3 pubblicata il 24 gennaio 2019, secondo cui “Non vi è, in merito, alcuna esclusione per le Pubbliche Amministrazioni, le quali, tuttavia, potranno adempiere gli oneri (accreditamento, censimento dei sistemi master, memorizzazione e trasmissione delle informazioni ex articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015) secondo le modalità e i termini definiti nelle Convenzioni di cooperazione informatica eventualmente sottoscritte con l’Agenzia delle entrate e a partire dal momento in cui la stessa metterà a catalogo (pubblicato sul sito dell’Agenzia) i servizi necessari per l’invio dei dati dei corrispettivi (si veda il punto 7 del medesimo provvedimento). Da tale data, qualora gli enti interessati non sottoscrivano le predette Convenzioni o non integrino quelle già esistenti, saranno tenuti ad assolvere all’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015 mediante le modalità ordinarie di trasmissione previste per gli altri soggetti passivi IVA.”
Allo stato attuale, tuttavia, il servizio sopra richiamato non risulta ancora essere stato messo a catalogo tra i servizi per gli enti locali che, pertanto, non sono tenuti ad adempiere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi percepiti mediante i distributori automatici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Comune può beneficiare del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali

Con la risposta n. 389 del 22 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate chiarisce che anche il Comune può beneficiare del credito d’imposta (istituito dalla legge di bilancio per il 2020) sugli investimenti in beni strumentali nuovi, che lo stesso effettua nell’ambito dell’attività di produzione e distribuzione di energia elettrica. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 (art. 1, commi 185 e seguenti) ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, in sostituzione delle precedenti agevolazioni dell’iper e super ammortamento. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L’ampia formulazione letterale della norma che circoscrive l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sul credito di imposta, individuando espressamente, anche se in maniera non esaustiva, i soggetti che ne risultano esclusi, ammette la possibilità per l’ente locale (ancorché non sia soggetto passivo ai fini IRES) di fruirne in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi che effettuerà nel 2020 nell’ambito della sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION