Agevolazioni prima casa in costruzione, termine di conclusione lavori

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 39 del 12 gennaio 2021 chiarisce che, con riferimento agli immobili in costruzione, la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione “prima casa” non può essere differita sine die e che il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione, debba dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto.
Nel caso di specie, l’istante fa presente di aver ricevuto in donazione un immobile in corso di costruzione, fruendo delle agevolazioni ‘prima casa’ e che entro tre anni dalla data di registrazione avrebbe dovuto dichiarare l’avvenuta conclusione dei lavori. Al riguardo, l’interpellante osserva che, in seguito alla chiusura totale dei cantieri a causa dell’emergenza ‘Covid 19’, non è stato possibile dichiarare la conclusione dei lavori entro il termine previsto, avendo dovuto interrompere i lavori di ultimazione dell’abitazione per oltre tre mesi.
L’Agenzia ricorda che le agevolazioni “prima casa” si applicano anche nel caso di trasferimento di immobile in corso di costruzione, in presenza dei requisiti previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, sempreché l’immobile sia classificabile nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 (circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E). Per gli immobili in costruzione, con circolare 12 agosto 2005, n.38/E (par. 3.3) è stato chiarito, altresì, che le agevolazioni in esame spettano anche per i trasferimenti di immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell’abitazione non di lusso. Si tratta di immobili in costruzione che, ultimati, siano riconducibili ad una categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9. In base alla succitata circolare (par. 5.1) è stato evidenziato che il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione, debba dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto. In ultimo, l’Agenzia ricorda che il termine di tre anni per la conclusione dei lavori per usufruire delle agevolazioni prima casa non sia riconducibile tra i termini oggetto di sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 23/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Niente imposta di bollo su istanze per l’ottenimento di contributi Covid a fondo perduto

Non è soggetta ad imposta di bollo l’istanza per l’ottenimento del contributo a fondo perduto destinato a soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché “danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid19”. È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 37 dell’11 gennaio 2021.
Nel caso di specie, l’istante fa presente che la Regione Toscana ha approvato apposito atto deliberativo per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore della filiera del turismo. Con successivo decreto dirigenziale la Regione Toscana ha approvato il bando. L’istante evidenzia che il fine dell’intervento è “la concessione di un sostegno ad alcune categorie di soggetti particolarmente danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid-19 e della conseguente scomparsa del turismo”. Poiché la domanda di aiuto, in base alla delibera, è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, l’istante chiede di chiarire se possa applicarsi l’esenzione in virtù di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, dell’allegato B del d.P.R. 642 del 972, che prevede un’esenzione per le «Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficienza e relativi documenti».
L’Agenzia osserva che l’imposta di bollo, da corrispondere per la presentazione dell’istanza, è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale si compone anche di due allegati, Allegato A e B. Nell’Allegato A sono elencati gli atti, documenti e registri che scontano l’imposta di bollo, mentre nell’Allegato B, denominato Tabella, sono indicate le esenzioni. L’articolo 8, comma 3, della Tabella stabilisce l’esenzione dal bollo per le domande dirette ad ottenere «sussidi, o per l’ammissione in istituti di beneficenza». Il termine “sussidio” – secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato – per la sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l’ipotesi di erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto.
L’analisi dei provvedimenti adottati dalla Regioni evidenzia che i contributi a fondo perduto sono destinati a particolari categorie di soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché “danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid19”. Ne deriva, quindi, che la domanda prevista per ottenere tali contributi possa rientrare nel campo di applicazione del citato articolo 8 della Tabella -allegato B – al d..P.R. n. 642 del 1972 ed in particolare tra le “domande per il conseguimento di sussidi” di cui all’articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, per le quali è escluso l’assoggettamento ad imposta di bollo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare

L’adesione ad una procedura negoziata non necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta. Pertanto, tale documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 7 del 5 gennaio 2021. L’Agenzia ricorda che l’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”. L’articolo 2, comma 1 stabilisce che “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda”. Il comma 2 dello stesso articolo specifica che “Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione”.
Con riferimento all’indagine di mercato, il documento denominato manifestazione di interesse (finalizzato ad una ricerca di mercato, non impegnativo per l’ente, che non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico e che non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale, che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa) non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non è da assoggettare ad imposta di bollo.
Per quanto concernente l’applicazione dell’imposta di bollo sulle offerte economiche non seguite dall’accettazione da parte della pubblica amministrazione, l’Agenzia rinvia a quanto rappresentato nella risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 secondo cui “le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione.
Relativamente alle modalità di calcolo dell’imposta di bollo sui capitolati che disciplinano particolari aspetti del contratto, questi sono riconducibili alle tipologie di cui al citato articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio. Con riferimento agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee è dovuta l’imposta di bollo in caso d’uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Esente da bollo e registro la Convenzione tra Comune ed Ente religioso

La registrazione della convenzione sottoscritta dal Comune con l’Ente religioso (registrato in Agenzia delle entrate come associazione religiosa senza scopo di lucro, iscritto all’albo associazioni di volontariato) per la destinazione dei contributi derivanti dalla destinazione dell’otto per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria è esente dall’imposto di bollo e di registro. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 22 dell’8 gennaio 2020. L’Agenzia ritiene che tale convenzione possa rientrare tra gli atti connessi al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente religioso e, quindi, possa beneficiare, in sede di registrazione, del regime di esenzione dettato dall’articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
A seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, con la risoluzione 21 dicembre 2017, n. 158/E, l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni previste, ai fini dell’imposta di bollo e di registro, per gli atti posti in essere dagli enti del Terzo settore. Con la predetta risoluzione è stato, altresì, chiarito che per le ONLUS, per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei relativi registri, è stabilita l’applicabilità in via transitoria, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (quindi dal 1° gennaio 2018) di alcune disposizioni, espressamente previste dall’articolo 104, comma 1, del Codice del Terzo settore.
Tra le disposizioni che si applicano ai suddetti enti è ricompreso, in particolare, l’articolo 82 del Codice concernente disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali. L’articolo 82 dispone, fra l’altro:
• al comma 3, così come modificato dall’articolo 26 del d.lgs. 3 agosto 2018, 105 che “Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro”;
• al comma 4, l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro (oltre che delle imposte ipotecaria e catastale), alle condizioni normativamente previste, “per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1”;
• al comma 5, l’esenzione dall’imposta di bollo per “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1”.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia Entrate-Riscossione chiede le spese di notifica dei ruoli stralciati 2000-2010

L’IFEL rende noto che molti Comuni hanno segnalato di aver ricevuto nei giorni scorsi una comunicazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdE-R), con la quale si richiede il pagamento in unica soluzione delle spese di notifica sostenute dagli agenti della riscossione in relazione alle quote iscritte a ruolo ed oggetto dello “stralcio” dei debiti fino a mille euro degli anni 2000-2010 (dl 119/2018, art. 4).
Secondo l’IFEL tale richiesta appare del tutto ingiustificata, sulla base delle osservazioni che seguono.
L’istituto dello stralcio dei debiti a ruolo affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2010 rappresenta una disciplina speciale e straordinaria di annullamento dei debiti fiscali pregressi, integralmente regolata dall’articolo 4 del dl 119/2018, che pertanto costituisce l’unica disciplina di riferimento.
In particolare, la norma obbliga l’agente della riscossione a comunicare all’ente creditore, “senza oneri amministrativi” a carico di quest’ultimo, l’elenco delle quote oggetto di annullamento (comma 1).
La norma prevede inoltre il rimborso delle “spese per le procedure esecutive” relative alle quote annullate, “maturate negli anni 2000-2013” (co. 3), che dovrà essere effettuato in venti rate annuali a decorrere dal 30 giugno 2020, previa richiesta dell’agente della riscossione all’ente creditore. Nessuna menzione contiene invece la norma relativamente alle spese di notifica delle cartelle di pagamento dei debiti oggetto di annullamento; si ritiene in proposito che tale circostanza sia da ricondurre ad una precisa volontà del Legislatore che, laddove avesse voluto considerare tali spese, le avrebbe regolamentate all’interno della disciplina speciale di riferimento, così come è stato disciplinato il rimborso delle spese esecutive.
Pertanto, l’assenza di riferimenti alle “spese di notifica” non può determinare alcuna richiesta “ordinaria” di rimborso da parte dell’agente della riscossione, in quanto tale aspetto non è disciplinato dalla procedura speciale in riferimento, considerando anche che tali spese negli anni oggetto dello stralcio erano richiedibili solo a seguito della comunicazione di inesigibilità, evidentemente non applicabile al caso speciale in esame.

Detraibili le donazioni per l’acquisto di dispositivi informatici per la DAD effettuate per il tramite dei Comuni

L’Agenzia delle entrate, con Risoluzione n. 80/E del 21 dicembre 2020, chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione degli incentivi previsti dall’art. 66 del DL 18/2020 (Cura Italia), le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dagli enti religiosi civilmente riconosciuti e dai soggetti titolari di reddito d’impresa, aventi ad oggetto misure di sostenimento della didattica a distanza per gli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati – in quanto la DAD può essere considerata una metodologia didattica attuata come conseguenza diretta della gestione epidemiologica in atto. L’art. 66 citato prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a euro 30 mila, per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. La finalità dell’intera disciplina agevolativa è proprio quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologia, Ne deriva che anche le donazioni per l’acquisto di dispositivi informatici, quali personal computer e tablet, per permettere agli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado di accedere alla didattica a distanza DAD, sono detraibili dal reddito purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell’art. 66, ovvero le stesse avvengano per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e le erogazioni rispettino tutti i requisiti di tracciabilità e di documentazione previsti dalla normativa e dalla prassi in materia. Tali donazioni possano essere effettuate per il tramite di Comuni o della Protezione Civile, ma non possono essere erogate direttamente agli Istituti scolastici. Tali ultimi Istituti, infatti, non rientrano nel novero dei soggetti previsti dalla norma agevolativa autorizzati a ricevere le erogazioni liberali di cui al citato articolo 66.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Split payment: nota di accredito per lo scomputo Iva

Con la risoluzione n. 79/E del 21 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso in cui una Pubblica Amministrazione abbia effettuato, nell’ambito di un contratto di appalto, un maggior versamento dell’IVA, in assenza di emissione da parte del fornitore di una nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, non sia possibile per la P.A. computare maggiori versamenti effettuati a titolo di Iva a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti. L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’articolo 17-ter, al comma 1, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 – convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – «Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze». Con le circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015, n. 15/E del 13 aprile 2015 e n. 27/E del 7 novembre 2017 è stato chiarito che, nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, emetta una nota di variazione in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in regime di split payment, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria.
Conseguentemente, la P.A. committente o cessionaria:

  • nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell’originaria fattura, dovrà provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro “IVA vendite” di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando la contestuale registrazione nel registro “IVA acquisti” di cui all’articolo 25 del medesimo decreto, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile;
  • nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d’imposta versata in eccesso, rispetto all’IVA indicata nell’originaria fattura, potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.

Pertanto, in assenza di emissione da parte del fornitore di una nota di variazione in diminuzione non è possibile computare maggiori versamenti effettuati a titolo di Iva a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti. In tale ipotesi l’ente può presentare all’Amministrazione Finanziaria un’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, provando che:
– l’Iva versata dall’istante a fronte della fattura di anticipazione ricevuta e richiesta a rimborso non sia effettivamente più dovuta e che sussiste una fattispecie di pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa da parte dell’Amministrazione finanziaria in relazione all’Iva versata;
– l’appaltatore non può più emettere nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 del medesimo d.P.R. n. 633.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Decreto Ristori è legge

La Camera con 303 voti favorevoli e 215 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: S. 1994 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Approvato dal Senato) (A.C. 2828). Dopo l’esame degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto finale, l’Assemblea ha approvato in via definitiva il provvedimento.
Il provvedimento reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall’aggravamento dall’emergenza sanitaria da COVID-19 – in particolare, con riferimento alla cosiddetta seconda ondata – e in relazione ai provvedimenti restrittivi sia delle attività produttive, sia degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale. Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato è stata disposta l’abrogazione dei successivi decreti-legge nn. 149, 154 e 157 (cosiddetti Ristori bis, ter e quater, aventi le medesime finalità), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza. Contestualmente, le modifiche apportate al Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 137, onde trasporre in esso e mantenere nell’ordinamento le corrispondenti disposizioni dei tre decreti-legge.
Tra le principali misure evidenziamo:

  • l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall’allegato 1 al provvedimento; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto. Si chiarisce che il beneficio trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall’esenzione;
  • l’esonero, per alcuni soggetti (bar e ristoranti), dal pagamento (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati (Cosap e Tosap);
  • la proroga al 10 dicembre 2020 (dal 31 ottobre) del termine per l’invio all’Agenzia delle entrate del modello 770;
  • la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dal presente decreto-legge;
  • la sospensione dei termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all’Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
  • l’ampliamento, fino al 31 gennaio 2021, del periodo di riferimento in relazione al quale le imprese del trasporto pubblico locale possono usufruire del Fondo, istituito dal D.L. n. 34/2020, per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19.
    Si tratta di una modifica del periodo nel quale viene valutata la riduzione dei ricavi tariffari, che parte dal 23 febbraio 2020 e che viene ampliato fino al 31 gennaio 2021. La dotazione del Fondo viene inoltre rifinanziata, per l’anno 2021, di 390 milioni di euro, dei quali si stabilisce che una quota fino a 190 milioni di euro possa essere utilizzata per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti. Per tali servizi aggiuntivi le regioni e comuni, nel limite pari a 90 milioni di euro, possono ricorrere, anche mediante apposita convenzione, ad operatori economici esercenti servizi di trasporto di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi;
  • l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle  organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • l’assegnazione alle regioni di un contributo di 250 milioni di euro, per l’anno 2020, per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 2020; le risorse che avrebbero dovuto essere destinate al rimborso dei prestiti, e che invece vengono liberate a seguito dell’assegnazione del contributo in commento, possono essere utilizzate per ristorare le categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-2019. Si tratta dunque di un contributo a destinazione vincolata, che non può essere distolto da tale finalità per altri impieghi. La Regione beneficiaria, qualora non proceda a detto ristoro entro il 31 dicembre 2020, è tenuta infatti a riversare dette risorse al bilancio dello Stato;
  • la facoltà, per le regioni a statuto speciale, di utilizzare il fondo di anticipazione di liquidità in deroga alla normativa vigente, con conseguente ampliamento della capacità di spesa di tali enti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tasso di interesse legale, dal 1° gennaio 2021 fissato allo 0,01%

Sulla G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020, è stato pubblicato il DM del MEF dell’11/12/2020, che modifica il tasso d’interesse legale abbassandolo dall’attuale 0,05% allo 0,01% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2021. La nuova misura del tasso di interesse legale è stata determinata in ragione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d’inflazione annuo registrato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 1284 del codice civile.

Art. 1284 Codice Civile
Saggio degli interessi legali
Il saggio (tasso) degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,8 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristori quater, rinviate al 1° marzo 2021 le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”

L’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato sul proprio sito le faq in merito alle modifiche introdotte dal decreto “Ristori-quater”, convertito in legge dal Dl n. 157/2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020, che intervengono sulle attività svolte dall’Agenzia.
Il Decreto Legge n. 157/2020 (cosiddetto “Decreto Ristori-quater”), è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter”, rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall’art. 154, lettera c) del “Decreto Rilancio”. Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021. Per tale termine non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Inoltre, si ricorda che il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021 e in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
L’importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”.
I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973).
Inoltre, il Decreto Ristori-quater ha esteso la medesima possibilità anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017).

Di seguito vengono riepilogate le misure del Decreto Ristori-quater, incluse le modifiche a quelle già introdotte, in materia di riscossione, dai provvedimenti normativi emanati dall’inizio dell’emergenza sanitaria (DL n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”, DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio” e DL n. 104/2020 “Decreto Agosto”), aggiornate con i nuovi termini definiti nel DL n. 125/2020.

Definizione agevolata
Differimento al 1° marzo 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata
(“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020). In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021. Il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza non prevede i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Rateizzazioni
Entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.
Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dalla data di entrata in vigore del “Decreto Ristori-quater” (30 novembre 2020), il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Infine, per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Il “Decreto Ristori-quater” non è intervenuto sui termini di sospensione dell’attività di riscossione già previsti dal DL n. 125/2020. Restano, pertanto, sospesi fino al 31 dicembre 2020:

  • i pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021;
  • le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
    Per approfondimenti visita la sezione dedicata al Decreto n. 125/2020.