Dal 1° gennaio 2022 interessi legali all’1,25%

A decorrere dal 1° gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali è fissata all’1,25% (per il 2021 era stata fissata allo 0,01%). Lo stabilisce il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 297 del 15-12-2021.

L’art. 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “misure di razionalizzazione della finanza pubblica” nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze possa modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tasso di interesse legale, dal 1° gennaio 2021 fissato allo 0,01%

Sulla G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020, è stato pubblicato il DM del MEF dell’11/12/2020, che modifica il tasso d’interesse legale abbassandolo dall’attuale 0,05% allo 0,01% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2021. La nuova misura del tasso di interesse legale è stata determinata in ragione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d’inflazione annuo registrato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 1284 del codice civile.

Art. 1284 Codice Civile
Saggio degli interessi legali
Il saggio (tasso) degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,8 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION