IFEL, bonifici istantanei: Chiarimenti applicativi e impatti sui Comuni

IFEL ricorda che è stata pubblicata la Circolare n. 2/2025 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce le modalità operative per l’applicazione alle amministrazioni pubbliche delle nuove norme comunitarie sui bonifici istantanei.

Il Regolamento (UE) 2024/886 ha previsto che tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) devono consentire agli Utilizzatori dei Servizi di Pagamento (USP) di ricevere bonifici istantanei dal 9 gennaio 2025 e di disporre bonifici istantanei dal 9 ottobre 2025. Inoltre, il servizio di bonifico istantaneo deve essere disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e il trasferimento dei fondi deve avvenire entro il termine massimo di 10 secondi. Infine, le commissioni applicate non possono superare quelle già previste per l’invio e la ricezione dei bonifici non istantanei.

La Circolare è strutturata in tre parti: la prima, relativa ai rapporti tra l’Ente e il Tesoriere; la seconda e la terza, concernenti i tempi di esecuzione dei pagamenti nei casi, rispettivamente, di bonifico istantaneo disposto o ricevuto da una pubblica amministrazione.

Quanto al primo punto, rileva per gli Enti sapere che le norme del Regolamento, direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, eterointegrano le convenzioni di tesoreria in essere e che, dunque, nella generalità dei casi, dette convenzioni continueranno a valere, senza necessità di adeguamento, ritenendosi automaticamente integrate con i nuovi principi comunitari.

Sui tempi di esecuzione dei pagamenti, la Circolare richiama, in premessa, la necessità di conciliare la previsione di un’operatività concentrata in 10 secondi, da calcolarsi dal momento della ricezione dell’ordine da parte del PSP, con “la tempistica di esecuzione delle ordinarie procedure di spesa della pubblica amministrazione, nonché con la complessità e la molteplicità di adempimenti previsti dalla normativa nazionale vigente e riconducibili ad esigenze di interesse pubblico”. Lo sforzo, quindi, è quello di individuare con precisione il momento della ricezione dell’ordine ossia il “ti con zero” dal quale far partire il calcolo del tempo di esecuzione dell’operazione, in uscita e in ingresso.

Ciò premesso, per i bonifici istantanei disposti da una pubblica amministrazione, la Circolare afferma che, “compatibilmente con l’operatività e le tempistiche tecniche delle procedure di tesoreria e gli orari di apertura dei sistemi, il momento della ricezione dell’ordine di pagamento, come inteso dal Regolamento, si pone al termine dei controlli e delle verifiche da parte del PSP del pagatore sopra richiamati e di cui alla circolare Rgs n. 22 del 2018, ivi inclusi quelli relativi alla verifica del beneficiario, e che i 10 secondi decorrano dal momento in cui il bonifico viene ricondotto nella procedura di pagamento”.

Specifico chiarimento, poi, è fornito in merito ai bonifici ricevuti da una pubblica amministrazione per i quali il Regolamento prevede che il PSP del beneficiario deve confermare il completamento dell’operazione al PSP del pagatore e mettere l’importo a disposizione sul conto del beneficiario entro 10 secondi. In questo caso viene precisato che, limitatamente alla registrazione delle somme quale evidenza contabile direttamente riconducibile al beneficiario, il PSP del beneficiario si impegna a gestire “l’accredito sul relativo conto al primo momento utile, compatibilmente con le tempistiche tecniche delle procedure di tesoreria e gli orari di apertura dei sistemi”.

Discorso a parte va fatto sull’obbligo che il Regolamento pone in capo ai PSP di offrire il servizio di verifica del beneficiario, quest’ultimo di rilievo particolare per gli Enti Locali. Attualmente, infatti, il trasferimento dei fondi a un beneficiario non corretto, rappresenta una complicazione delle procedure di spesa degli Enti che sono costretti ad adempimenti gravosi per ottenere la restituzione delle somme indebitamente accreditate. In proposito, il Regolamento prevede che i PSP assicurino la verifica della corretta identificazione del beneficiario con la specificazione che il PSP è obbligato al rimborso al pagatore qualora non abbia prestato correttamente il servizio e ciò abbia determinato l’esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento. La Circolare, infine, sottolinea che detto servizio deve essere assicurato a tutti gli USP, e quindi anche agli Enti Locali, per tutti i bonifici, istantanei e non istantanei.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet, equilibri di bilancio, fondo obiettivi di finanza pubblica: il 18° decreto correttivo dell’armonizzazione contabile

La Commissione Arconet, nella seduta del 15 gennaio 2025, ha presentato l’esame finale del 18° decreto correttivo dell’armonizzazione contale riguardante:
▪ l’abolizione della cassa vincolata da legge;
▪ l’equilibrio di bilancio definito dall’art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025);
▪ l’attuazione dell’articolo 1, comma 794, della legge n. 207 del 2024, che prevede “Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’ interno e con il capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 792 a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione proventi da violazione Codice della Strada 2024. Istruzioni operative

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con Circolare D.A.I.T. n. 3/2025, fornisce le istruzioni operative in merito alla rendicontazione dei proventi di propria spettanza relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio 2024, come previsto dall’art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

La certificazione dovrà essere trasmessa a partire dal 1° marzo 2025 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2025, accedendo all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify. Dopo l’invio della certificazione, l’ente dovrà accertare il buon fine della trasmissione della stessa verificando che il sistema (che provvede immediatamente ad un controllo) non abbia inviato all’ente medesimo, a mezzo PEC (trattasi della PEC o delle PEC indicate dall’ente nella piattaforma TBEL), la segnalazione di eventuali errori. In tal caso il sistema trasmette in modo automatico, in genere entro pochi minuti dall’invio della certificazione, una comunicazione con la specifica dell’errore rilevato o di corretta acquisizione.

È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver prima annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro le ore 23:59 del 31 maggio 2025. Il termine del 31 maggio 2025 è da considerarsi perentorio e che, in caso di mancato o difforme adempimento, sarà avviata la procedura sanzionatoria prevista dall’art 4 del citato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019.

Per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi ai proventi dell’anno 2024 si rimanda a quanto già precisato con la precedente circolare DAIT. n. 11 del 6 febbraio 2024. Ciascun ente locale ha l’obbligo di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno.

Si ricorda che l’ente ha l’obbligo di certificazione anche nel caso di proventi pari a zero; in tal caso è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

TPL, pubblicato il decreto ministeriale su modalità rimborso IVA per gestione contratti di servizio

Nella Gazzetta Ufficiale di giovedì 30 gennaio è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell’Interno con cui si dà notizia dell’avvenuta pubblicazione del decreto ministeriale 15 gennaio 2025 che approva le modalità di certificazione per la richiesta del contributo statale a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. Si sottolinea che gli enti locali beneficiari del contributo in oggetto, ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Sicilia, sono:

  • Unioni di comuni
  • Consorzi tra enti locali
  • Comunità montane
  • Province della Regione Sardegna e la Città Metropolitana di Cagliari

La certificazione, presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali, accessibile mediante il seguente link, dovrà essere compilata in modalità informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato ivi disponibile.
Il decreto definisce i seguenti termini di presentazione per la validità della comunicazione:

  • Modello B (Preventivo 2025) – A partire dal 31 gennaio 2025 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24.00 del 28 febbraio 2025
  • Modello B1 (Consuntivo 2024) – A decorrere dal 31 marzo 2025 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24.00 del 30 aprile 2025

La richiesta di contributo dovrà essere sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio di gestione del trasporto pubblico locale. Gli enti che avessero necessità di modificare i dati già trasmessi potranno inoltrare una nuova certificazione – dopo aver annullato quella precedente – nel rispetto delle modalità e dei termini definiti dal decreto (Fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, pubblicato il Decreto di riparto 2024

In data 17 gennaio 2025 è stato pubblicato il decreto firmato dal Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, datato 11 dicembre 2024 e registrato alla Corte dei Conti il 13 gennaio 2025 n. 94, di ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – parte regionale (art. 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Il decreto ha individuato i criteri di ripartizione del Fondo, gli ambiti d’intervento, i termini per la trasmissione dei dati, le informazioni per l’espletamento del monitoraggio degli interventi e le condizioni per la revoca degli stessi.

Le regioni, come previsto dall’articolo 2 comma 6 e dall’articolo 3 comma 11, dovranno trasmettere le richieste di finanziamento (scheda n. 1 e scheda n. 2) in formato elettronico all’indirizzo: affariregionali@pec.governo.it entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, ovvero entro il 17 aprile 2025.

Allegati:
Decreto Ministeriale firmato l’11 dicembre 2024
Allegato A
Allegato B
Scheda n. 1
Scheda n. 2
Scheda n. 1
Scheda n. 2

Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali: nuovi codici IBAN e pagamenti informatici

Nel segnalare come, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano variati i codici IBAN relativi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato, si riportano, in allegato, i nuovi codici collegati al capitolo n. 2442, afferente la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali:

Nuovi codici IBAN cap. 2442

 

La redazione PERK SOLUTION

Riaperta la procedura per la certificazione del contributo indennità amministratori 2023

La procedura di certificazione riguardante il contributo per la copertura del maggiore onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento relativo all’anno 2023 delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori, e presidente dei consigli comunali dei comuni delle regioni a statuto ordinario  verrà riaperta fino alle ore 12 del 3 marzo 2025. Lo ha deciso il Ministero dell’interno a seguito segnalazione di enti che hanno rappresentato di aver erroneamente riversato sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” un importo superiore all’ammontare del contributo non utilizzato per l’anno 2023.

I comuni potranno procedere alla modifica della certificazione riportando gli estremi della quietanza concernente l’importo erroneamente restituito ed indicando l’ammontare del contributo non utilizzato risultante dalla certificazione. Al termine di tale procedura, la somma erroneamente versata dovrà essere richiesta alla Direzione centrale della finanza locale, producendo apposita istanza con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati), evidenziando la differenza tra l’importo versato (risultante dalla quietanza in allegato) e l’importo del contributo non utilizzato.

Pertanto il rimborso delle somme erroneamente versate verrà eseguito a cura dell’Ufficio Territoriale di Governo competente, mediante assegnazioni di fondi a valere sullo stanziamento del capitolo 2965 “Restituzioni di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato”, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Interno. I versamenti effettuati erroneamente su altri capitoli di entrata dovranno essere sanati dagli enti stessi mediante operazioni di storni di quietanza per il tramite dei propri tesorieri.

Infine i versamenti effettuati tramite tesorerie provinciali dello Stato diverse da quelle territorialmente competenti non necessitano di alcuna correzione.

Gli altri comuni che non hanno depositato la certificazione potranno procedere a tale adempimento sempre entro le ore 12 del 3 marzo 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Differito al 30 marzo 2025 il termine di adozione del Piao

Per i soli enti locali è differito al 30 marzo 2025, dal 31 gennaio, il termine ultimo per l’adozione del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) e della sezione relativa ai rischi corruttivi e alla trasparenza.

È quanto stabilito nel comunicato del Presidente Anac del 30 gennaio 2025, tenuto conto del differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 per gli enti locali, che è stato disposto con decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2024.

Il Comunicato specifica che rimane fissato a domani, 31 gennaio 2025, il termine per le altre amministrazioni e gli enti tenuti all’adozione del Ptpct (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza), rammentando a tutte le amministrazioni tenute all’adozione del Piao la necessità di predisporre, nello stesso Piano, la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il termine per l’adozione del Piao 2025-2027, esclusi gli enti locali, rimane il 31 gennaio.

Resta fermo che per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti c’è la possibilità, dopo la prima adozione, di confermare nel triennio – con apposito atto motivato dell’organo di indirizzo – lo strumento programmatorio adottato nell’anno precedente, con l’obbligo in ogni caso di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Bando Piccoli Comuni. Chiarimenti sulle richieste di informazioni relative al finanziamento dei progetti

Con comunicato del 27 gennaio 2025, il Dipartimento Casa Italia ricorda che la legge 6 ottobre 2017 n.158, recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”, ha previsto all’articolo 3 l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, per la cui utilizzazione è stata prevista la predisposizione del “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni”, successivamente disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022.

Nell’ambito dell’attuazione del Piano, il Dipartimento Casa Italia ha predisposto nel mese di luglio 2023 un bando per la selezione dei progetti e ha successivamente concluso le attività istruttorie di propria competenza in coincidenza con l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024 “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni – Approvazione graduatoria enti ammessi al finanziamento ed elenco enti esclusi”.

In conformità al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024, il Dipartimento Casa Italia ha trasmesso tutta la documentazione prodotta dagli Enti proponenti a corredo dei progetti ritenuti ammessi e finanziabili al Ministero dell’Interno, in quanto amministrazione presso il cui stato di previsione è, come indicato sopra, istituito il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni e pertanto deputata alla sottoscrizione delle convenzioni con gli Enti ammessi e al conseguente finanziamento degli interventi, come specificato dall’articolo 1, comma 4, del citato decreto.

Eventuali richieste di informazioni riguardanti le convenzioni con gli Enti proponenti dovranno pertanto essere indirizzate al Ministero dell’interno, conformemente a quanto disposto all’articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024.

Censimento delle autovetture utilizzate alla data del 31 dicembre 2024 fissato al 21 febbraio 2025

Il Dipartimento della Funzione Pubblica comunica che le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, hanno l’obbligo, previsto dal DPCM del 24 settembre 2014, di aggiornare e comunicare i dati delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate 31.12.2024 entro il termine del 21 febbraio 2025.

Oggetto della rilevazione

Sono da rilevare esclusivamente le auto che rientrino nella categoria di cui l’art. 54 lettera A del codice della strada, ovvero i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente.

Sono escluse dal censimento:

  • autobus, autocarri, trattori, autotreni, autovetture per uso speciale, autovetture per trasporto specifico, autoarticolati, autosnodati, caravan e mezzi d’opera e tutti gli altri tipi di veicoli diversi dalle autovetture, quali motocicli e motoscafi;
  • le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

Grazie all’interoperabilità con il PRA ACI, il sistema consente di rilevare esclusivamente i veicoli:

  • immatricolati come categoria di veicoli destinati al trasporto di persone;
  • risultanti nella disponibilità dell’ente al 31.12.2024.

Per le auto censite negli anni precedenti e presenti nel sistema il sistema consente inoltre di identificare e verificare più facilmente:

  • le auto che presentano eventuali errori nella indicazione dei dati tecnici;
  • le auto che, da controlli effettuati a campione, risultano essere esclusi dal censimento.

Sul sito censimentoautopa.gov.it, sono disponibili FAQ a supporto della compilazione. Per ulteriori informazioni e assistenza è possibile inviare una e-mail all’indirizzo helpdesk.autopa@formez.it.

 

La redazione PERK SOLUTION