Scade il 15 settembre il termine per la richiesta contributi per opere pubbliche e messa in sicurezza di edifici e territorio

Scade martedì 15 settembre 2020, il termine per la richiesta di accesso alle risorse per l’annualità 2021 finalizzate alla realizzazione di

  1. investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  2. investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  3. investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Per effetto dell’articolo 46 del recente dl 104/2020, le risorse disponibili sono significativamente aumentate:

  1. 350 milioni è l’importo stanziato in origine dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 38, lett. a). Gli enti beneficiari saranno individuati entro il 15 novembre con apposito decreto del Ministero dell’interno;
  2. si aggiungono poi, sempre con riferimento al 2021, ulteriori 900 milioni stanziati con il recente “decreto agosto” (art. 46, comma 1, lett. a), finalizzati allo scorrimento della graduatoria relativa alle richieste pervenute per il 2021 e ritenute ammissibili.
  3. lo stesso dispositivo di scorrimento della graduatoria delle richieste per il 2021 si applica ai contributi aggiuntivi per 1.750 mln. di euro relativi al 2022 stanziati dallo stesso art. 46 (che si aggiungono ai 450 mln. già stanziati).

Gli enti beneficiari degli incrementi di cui alle lettere b. e c. saranno individuati dal Ministero dell’interno con successivo comunicato da emanarsi entro il 31 gennaio 2021. Nei successivi 10 giorni i comuni beneficiari dello scorrimento della graduatoria 2021 dovranno confermare l’interesse al contributo. Il Ministero dell’interno provvederà a formalizzare le assegnazioni relative alle quote incrementali 2021 e 2022 con proprio decreto entro il 28 febbraio 2021.
Le richieste che saranno presentate entro il termine del 15 settembre 2020 consentiranno l’accesso al complesso delle risorse sopra indicate per un totale di 3 mld. di euro.
Sul sito del Ministero dell’interno – Direzione centrale finanza locale è disponibile il decreto contenente il “Modello di certificazione informatizzato” con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi che dovrà essere compilata esclusivamente in modalità telematica.
Per le opere pubbliche il cui costo è uguale o superiore a 1.000.000 di euro è necessario disporre, al momento della richiesta, di un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori.
Questa sottolineatura, recata dal citato DM Interno, non può intendersi come prescrizione di uno specifico livello di progettazione (condizione non prevista da alcuna norma primaria), bensì come richiamo nei confronti degli enti beneficiari a privilegiare interventi con cantierabilità coerente con i termini di affidamento dei lavori prescritti dalle norme in questione e di seguito riepilogati.
La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP), nonché ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio.
Ciascun Comune può inviare richieste (anche articolate in più di un intervento) nel limite massimo di:

  1. 1.000.000 di euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
  2. 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
  3. 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

I lavori dovranno essere affidati, a decorrere dalla data di emanazione del rispettivo decreto di assegnazione:

  1. entro sei mesi per le opere con costo fino a 100.000 euro;
  2. entro dieci mesi per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro;
  3. entro quindici mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro;
  4. entro venti mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro.

I suddetti termini sono aumentati di tre mesi qualora l’ente beneficiario del contributo si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA). Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. (Fonte IFEL).

 

 

Modifiche al Regolamento del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel corso dell’adunanza del 29.07.2020, ha approvato la modifica del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 262 dell’8.11.2019, che disciplina il procedimento di annotazione e aggiornamento delle informazioni da parte di stazioni appaltanti, operatori economici e delle Soa.

In particolare, l’art. 8, c. 2, è integrato come segue:

lett l): le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti in merito all’applicazione di misure cautelari nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa, comunque rientranti nell’elenco di cui all’art. 80, c. 1, d. lgs. 50/2016, nei confronti di persone fisiche che rivestono, all’interno degli oo.ee., ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 80, c. 3, d. lgs. 50/2016.

Inoltre, è stata disposta l’introduzione dell’art. 34bis (Annotazione di misure cautelari personali):

  1. Il dirigente, a seguito di comunicazione dell’applicazione di misure cautelari personali da parte dell’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa e rientranti nell’elenco di cui all’art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016, avvia il procedimento nei confronti degli oo.ee. nei quali le persone fisiche destinatarie di misure cautelari rivestono ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 80, c. 3, d. lgs. 50/2016.
  2. Gli o.e., entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’avvio del procedimento, possono presentare una memoria scritta che viene valutata dall’Ufficio.
  3. Il dirigente predispone una comunicazione di conclusione del procedimento motivata con la quale indica il testo dell’annotazione che sarà inserito nel Casellario e gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario all’esito del procedimento, dando conto dei motivi in base ai quali la stessa annotazione assume il carattere della conferenza ed utilità ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore economico.
  4. L’annotazione viene cancellata nel caso di annullamento della misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia cessato da qualsivoglia carica rilevante, all’interno dell’o.e., da più di un anno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, le istruzioni del MISE

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (“Decreto Crescita”), all’articolo 30, commi da 1 a 14, ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dei Comuni italiani per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Inoltre l’articolo 30 al comma 14-bis ha introdotto una ulteriore disciplina per stabilizzare i contributi in conto capitale in favore dei Comuni, sempre per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
La norma prevede che a partire dall’anno 2020 le effettive disponibilità finanziarie siano ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico tra i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun Comune un contributo di pari importo.
In attuazione dell’articolo 30 comma 14–bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 con decreto del Ministro del 2 luglio 2020 sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni, con popolazione inferiore a mille abitanti, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
L’inizio dell’esecuzione dei lavori è fissato entro il 15 novembre 2020 pena la decadenza automatica, in tutto o in parte, dall’assegnazione del contributo concesso.
Con decreto direttoriale del 1°settembre 2020 sono state disciplinate le modalità di attuazione della misura.
Le modalità di controllo delle opere finanziate saranno disciplinate con successivo provvedimento ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30, comma 13, del DL Crescita.
Lo schema di attestazione compilato e firmato digitalmente dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: contributocomuni@pec.mise.gov.it.
Beneficiano del contributo i Comuni che realizzano una o più opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex art. 30, comma 14-bis, del DL Crescita, L’Allegato 1, nello specifico, riporta alcune tipologie di intervento ammissibile. Si specifica che il Codice unico di progetto (CUP) che identifica il progetto, punto a) dello schema di attestazione, deve essere generato tramite la selezione di uno dei sei Template indicati per tipologia di intervento prevalente, previsti per la misura e riportati nell’Allegato 3.
Il contributo erogabile per ogni progetto è pari alla spesa effettivamente sostenuta da ciascun Comune e l’erogazione dello stesso avviene in due quote: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della verifica da parte del Ministero, del rispetto del termine di inizio lavori e delle informazioni richieste nell’Allegato 2.
Il saldo, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto a seguito del collaudo dell’intervento realizzato.
I Comuni monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche realizzate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificate sotto la voce “DL 34/2019_art.30 comma 14 bis_eff energ e sviluppo sostenibile” (sezione anagrafica – “strumento attuativo”).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: il RUP è competente a disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), rientra nella competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti. È quanto ribadito dal TAR Sicilia, sezione III, con sentenza 30 luglio 2020, n. 1673. Tra i motivi di ricorso presentati dalla società ricorrente – operante nel settore della gestione dei rifiuti, che ha partecipato alla procedura aperta, indetta dall’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) denominato “Jato Ambiente”, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – lamenta la violazione e falsa applicazione art. 33 del d.lgs. n. 50/2016, nonché la violazione di legge art. 9, comma 20, l.r. n. 12 dell’11 luglio 2011 in relazione all’art. 31 d.lgs. n. 50/2016 ed al paragrafo 19 del disciplinare di gara. I giudici hanno rilevato che, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (che, peraltro, amplia la dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali, competenza che, nella sua qualità di dominus della gara, si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle imprese partecipanti (C.d.S., Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104; T.A.R. Venezia, Sez. I, 1° febbraio 2019, n. 128; T.A.R. Trieste, Sez. I, 29 ottobre 2019, n. 450). Tale assetto non muta per la Regione Siciliana in cui l’invocato art. 9, comma 20, della l.r. n. 12/2011 che riserva alla stazione appaltante la verifica dei requisiti carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, stante il pieno rinvio mobile alla disciplina statale contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 disposto dall’art. 24 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8 (cfr. parere n. 121/2018 del C.G.A.R.S.).
In ogni caso, deve rilevarsi come, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, permane sempre in capo alla stazione appaltante la doveroso verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, anche successivamente alla fase dell’aggiudicazione e fino alla stipula del contratto (C.d.S., Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1730), sicché, come evidenziato nelle difese dell’amministrazione resistente, non è predicabile in capo al ricorrente alcun legittimo affidamento sul consolidarsi di posizioni di vantaggio fondate sull’intervenuta aggiudicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Semplificazione: prime indicazioni operative per i Comuni

In attesa che si concluda il percorso di conversione del Decreto Semplificazione 2020, l’IFEL ha pubblicato un dossier a disposizione dei Comuni su alcune delle novità introdotte dal legislatore per semplificare e snellire le procedure burocratiche che, a seguito dell’emergenza da Covid-19, rallenterebbero lo sviluppo e la ripresa del Paese.
In 7 capitoli, il testo analizza le procedure in materia di norme derogatorie, appalti pubblici, affidamenti sotto e sopra-soglia e le nuove disposizioni relative alla normativa antimafia. Affronta inoltre l’analisi dell’iter per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti e le regole in materia di programmazione e di partenariato pubblico-privato.
La pubblicazione verrà resa definitiva dopo le modifiche al testo di legge in sede di conversione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione in legge DL Semplificazioni, gli emendamenti approvati

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato hanno concluso l’esame del ddl di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (A.S. 1883), E’ all’ordine del giorno dell’Aula, giovedì 3 settembre, alle 11, il seguito della discussione del provvedimento. Di seguito, pubblichiamo il testo con gli emendamenti approvati in Commissione al Senato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo progettazione enti locali, emanato il decreto di assegnazione dei contributi

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato del 1° settembre 2020, informa che è stato adottato il decreto, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 31 agosto 2020 ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di assegnazione del contributo per l’anno 2020 agli enti locali, che abbiamo trasmesso al Ministero dell’interno apposite richieste ritenute ammissibili e riportate nell’allegato 1 del decreto interministeriale, a fronte della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ex articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’art. 1, comma 10-septies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n. 160 del 2019, e in attuazione delle predette disposizioni è stata formata la graduatoria, contenuta nell’allegato 2 del suddetto decreto interministeriale. Si ricorda, inoltre, che l’art, 45, comma 1, lett. b), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 ha incrementato tali risorse di ulteriori 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020. Il Ministero dell’Interno provvederà alla individuazione degli enti beneficiari e alla successiva assegnazione delle risorse, secondo le modalità previste dal predetto art. 45 del D.L. n. 104/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, contributi a province e città metropolitane

È stato pubblicato in G.U. il DPCM del 7 luglio 2020 concernente i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui all’art. 1, comma 63 della legge n. 160/2019, nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, assegnate a Province e Città metropolitane per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico nelle scuole. Le risorse sono assegnate sulla base dei seguenti criteri utilizzati in pari misura e ponderazione:
a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia e città metropolitana, nella misura del 50%;
b) numero degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per scuole secondarie di secondo grado presenti nelle province e città metropolitane, nella misura del 50%.

Entro i 40 giorni successivi all’adozione del decreto interministeriale che individua gli importi spettanti, le province e le città metropolitane devono presentare al Ministero dell’istruzione l’elenco degli interventi che intendono realizzare nei limiti delle risorse a ciascuna spettante, individuati prioritariamente:
a) nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020;
b) nell’ambito degli interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
c) nell’ambito degli interventi resisi necessari a seguito delle indagini su solai e controsoffitti;
d) nell’ambito di ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

L’elenco degli interventi è approvato con decreto del Ministro dell’istruzione. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuati i termini di aggiudicazione dei relativi interventi.
Ricordiamo che il D.L. 104/2020 (art. 48) ha rimodulato l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane – in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 – e ha destinato la stessa autorizzazione di spesa anche alle scuole degli enti di decentramento regionale. In particolare, modificando ulteriormente l’art. 1, co. 63, della L. 160/2019 (già modificato, insieme con il co. 64, dal D.L. 162/2019 -L. 8/2020: art. 38-bis, co. 3, lett. b) e c)) ha destinato alle finalità indicate € 90 mln per il 2020, € 215 mln per il 2021, € 625 mln per il 2022, € 525 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024, € € 225 mln per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
Ha, altresì, previsto che le maggiori risorse disponibili per gli anni dal 2021 al 2024 siano ripartite tra gli enti beneficiari con decreto del Ministero dell’istruzione, sulla base dei criteri di riparto definiti con il DPCM di cui all’art. 1, co. 64, della L. 160/2019.
Il DPCM del 7 luglio 2020 non tiene conto, ovviamente, delle novità introdotte dal D.L. 104/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ICS, 100 milioni di euro per la realizzazione di interventi su impianti sportivi e piste ciclabili

L’Istituto per il Credito Sportivo con la pubblicazione dei bandi “Sport Missione Comune 2020” e “Comuni in pista 2020” mette a disposizione degli Enti Locali e delle Regioni un primo plafond di 100 milioni di euro complessivi di mutui a tasso fisso TOTALMENTE ABBATTUTO della durata di 15 o 20 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2020, per la realizzazione di interventi su impianti sportivi e sulle piste ciclabili, i ciclodromi e le loro strutture di supporto (https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi/).

SPORT MISSIONE COMUNE 2020
Il bando “Sport Missione Comune 2020” mette a disposizione un plafond di 80 milioni di euro che sarà successivamente incrementato in relazione ai contributi già stanziati per un importo di € 25.701.430,92, destinati al totale abbattimento degli interessi.
I progetti definitivi o esecutivi per i quali è possibile richiedere l’ammissione al contributo devono essere relativi a: costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole, ivi compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva.
I contributi per realizzare gli interventi ammessi possono essere utilizzati sui mutui contratti dagli enti beneficiari per:
– la realizzazione diretta delle opere:
– il cofinanziamento dei mutui di provvista BEI a totale carico dello Stato, nell’ambito del “Piano triennale di Edilizia Scolastica relativo al periodo 2018-2020”;
– cofinanziare i contributi regionali o nazionali o europei in conto capitale (Bandi regionali, Bando Sport e Periferie, contributi per investimenti di cui all’art. 1, comma 29, della L. 160/2019 “legge di bilancio 2020”, contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2020 di cui al Decreto interministeriale 30/12/2019 eco.);
– erogare i contributi agli investimenti, finanziati da debito, come definiti dall’alt. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
I beneficiari potranno distribuire i contributi in conto interessi ottenuti per azzerare il tasso di un mutuo a 20 anni anche su mutui di durata fino a 25 anni.
I piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti) potranno ottenere il totale abbattimento degli interessi, su uno o più mutui, sino all’importo massimo per singola iniziativa e complessivo di 2 milioni di euro, i Comuni medi (da 5.001 a 100.000,00 abitanti non capoluogo) le Unioni dei Comuni e i Comuni in forma associata sino all’importo massimo per singola iniziativa e complessivo di 4 milioni di euro e i Comuni capoluogo, i Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non capoluogo, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni sino all’importo massimo per singola iniziativa e complessivo di 6 milioni di euro.
Gli importi di mutuo eccedenti i predetti limiti saranno concessi a tassi agevolati da un contributo in conto interessi dello 0,70%.
Le istanze potranno essere presentate all’indirizzo PEC: sportmissionecomune2020@legalmail.it a partire dalle ore 10:00 del 14/05/2020 e non oltre le ore 24:00 del 05/12/2020.
 
COMUNI IN PISTA 2020
Il bando “Comuni in pista 2020” mette a disposizione 20 milioni di euro – che saranno successivamente incrementati in relazione ai contributi, già stanziati per un importo di € 4.053.553,25, destinati al totale abbattimento degli interessi dei mutui – per investimenti sulle piste ciclabili, i ciclodromi e le loro strutture di supporto in possesso delle caratteristiche previste dal punto 5 dell’Avviso Pubblico.
I beneficiari potranno distribuire le agevolazioni ottenute anche su mutui di durata fino a 25 anni. Ciascun Ente locale ammesso potrà godere del totale abbattimento degli interessi su mutui sino all’importo massimo per singola iniziativa o complessivo di 3 milioni di euro che raddoppia a 6 milioni di euro se il beneficiario è un’Unione di Comuni o Comuni in forma associata, un Comune capoluogo, una Città metropolitana o una Provincia. Gli importi di mutuo eccedenti i predetti limiti saranno concessi a tassi agevolati da un contributo in conto interessi dello 0,70%.
Le istanze potranno essere presentate all’indirizzo PEC icspisteciclabili2020@legalmail.it dalle ore 10:00 del 14/05/2020 alle ore 24:00 del 05/12/2020.
Ciascuna istanza dovrà essere relativa a un solo progetto o lotto funzionale e sarà esaminata con procedura a sportello e ammessa a contributo fino a esaurimento delle risorse stanziate.
I progetti, definitivi o esecutivi per essere ammessi a contributo devono essere muniti di parere favorevole rilasciato dal CONI. Le istanze presentate potranno contenere la semplice richiesta del parere al CONI che però dovrà essere necessariamente acquisito e trasmesso via PEC entro le ore 24:00 del 18/12/2020 (si consiglia di attivarsi il prima possibile per il rilascio del parere all’indirizzo web http://cis.coni.it).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Fondo per la demolizione di opere abusive, rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze

Con comunicato, pubblicato in G.U. n. 211 del 25 agosto 2020, il Ministero dell’Infrastrutture e dei Traporti informa che l’ordine cronologico di presentazione delle istanze potrà essere rilevante ai fini dell’ammissione al finanziamento. Per agevolare l’allestimento della documentazione per l’inoltro delle istanze, il fac-simile del modulo e relative istruzioni per la compilazione saranno reperibili, non appena disponibili, su apposita pagina web nel sito del Ministero, in cui sarà anche comunicata la data di avvio della presentazione telematica delle istanze. Ricordiamo che nella G.U. del 19 agosto 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2020 recante “Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive” (vedi ns. precedente news del 20 agosto 2020). In particolare, il decreto disciplina le modalità per l’erogazione ai comuni dei contributi per l’integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive a valere sul fondo di cui all’art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 20. La dotazione del fondo è di 10 milioni di euro. I contributi saranno concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, di cui all’art. 31 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. Il restante 50% è a carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i comuni già dispongano.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION