ANAC, indagine conoscitiva sugli affidamenti connessi all’epidemia

Considerata la rilevanza socio-economica che gli effetti del periodo emergenziale hanno prodotto sul Paese, l’Autorità nazionale anticorruzione ha effettuato un’indagine conoscitiva sugli affidamenti nel periodo di picco del fenomeno di forniture e servizi sanitari connessi al trattamento ed al contenimento dell’epidemia da COVID 19. L’attività espletata in una prima fase di indagine è stata, pertanto, incentrata sulla raccolta di dati ed informazioni utili, ricavati da SIMOG sulla base di apposite query, al fine di condurre su di essi una prima analisi finalizzata ad un inquadramento dell’attività contrattuale svolta dalle stazioni appaltanti operanti in ambito sanitario sull’intero territorio nazionale tenendo conto della cornice normativa “speciale” che ha accompagnato tale periodo. Raccolti con tale modalità i dati relativi agli affidamenti di servizi e forniture si è quindi proceduto ed individuare, attraverso specifico campionamento, gli affidamenti da sottoporre, mediante specifica richiesta di informazioni da rivolgere alle stazioni appaltanti, ad un’analisi specifica più approfondita, oggetto della successiva ed attuale fase di attività finalizzata ad analizzare ed individuare profili di interesse connessi con i principi di efficienza ed economicità che devono caratterizzare l’azione amministrativa. Nel periodo di picco del fenomeno (1 marzo-30 aprile), la spesa complessiva a livello nazionale è stata pari a 5,8 miliardi. Dall’indagine sono emerse criticità che saranno oggetto di specifiche azioni di vigilanza da parte dell’Autorità, eventualmente anche di natura ispettiva.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio

L’art. 46 del D.L. n. 104/2020, Decreto Agosto, incrementa i fondi per favorire gli investimenti dei comuni relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dal comma 139 e seguenti della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018). Nello specifico, vengono anticipate le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, pari ad euro 2.650 milioni, per 900 milioni di euro all’anno 2021 e per 1.760 milioni di euro all’anno 2022.  Le maggiori risorse resesi disponibili saranno assegnate agli enti con decreto del Ministero dell’Interno, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, mediante scorrimento della graduatoria e previa verifica di eventuali rinunce. Gli enti beneficiari del contributo saranno individuati con comunicato del Ministero dell’interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I medesimi enti dovranno confermare l’interesse al contributo entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato; successivamente il Ministero dell’interno provvederà a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 2021.
La richiesta di contributo dovrà contenere, oltre alle informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera, anche il quadro economico dell’opera e il cronoprogramma dei lavori. Al fine di rafforzare i controlli sull’utilizzo delle risorse, si prevede che il Ministero dell’interno possa stipulare apposite convenzioni con altre Amministrazioni competenti ovvero con la Guardia di finanza, per la verifica delle spese sostenute. Inoltre, tenuto conto della situazione di emergenza ancora in atto, sono prorogati di tre mesi i termini per l’avvio dei lavori riferiti ai contributi assegnati nell’anno 2019 e 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 853 della legge 205/2017. In ultimo, si ricorda che con decreto del 5 agosto 2020 è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l’anno 2021.

 

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DL Agosto, Incremento risorse per progettazione enti locali

L’art. 45 del D.L. n. 104/2020, decreto Agosto, rafforza le misure già previste per gli interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali relativa a opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. In particolare, viene limitato fino al 2031 lo stanziamento inizialmente previsto per ciascuno degli anni dal 2020-2034 e si incrementano le risorse assegnate per gli anni 2020 e 2021 di 300 milioni di euro per ciascuno dei medesimi esercizi. Dette risorse sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, previa verifica di eventuali rinunce. Gli enti beneficiari del contributo saranno individuati con comunicato del Ministero dell’interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. I medesimi enti dovranno confermare l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato, e il Ministero dell’interno provvederà a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanarsi entro il 30 novembre 2020. Entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto occorre affidare la progettazione. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e controllo sulle attività di progettazione oggetto del contributo. Per quanto riguarda il contenuto della richiesta di contributo, la stessa dovrà contenere:

a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;

b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell’ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione;

c) le informazioni relative al quadro economico dell’opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l’ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.

 

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Demolizione delle opere abusive: In G.U. il decreto di riparto del fondo di 10 mln di euro

È stato pubblicato in G.U. n. 206 del 19 agosto 2020 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2020 recante “Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive”.
In particolare, il decreto disciplina le modalità per l’erogazione ai comuni dei contributi per l’integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive a valere sul fondo di cui all’art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 20.
Il contributo ha ad oggetto le spese connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del DPR  6 giugno 2001, n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie ai sensi della normativa vigente.
Le risorse attribuite al fondo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono utilizzate prioritariamente in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 m3 insistenti sulle seguenti aree:

  1. aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici;
  2. aree a rischio idrogeologico;
  3. aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;
  4. aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  5. aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla rete natura 2000.

Le risorse eventualmente disponibili all’esito dell’utilizzo prioritario ivi indicato, sono utilizzate in relazione alle medesime tipologie di abusi edilizi e aree, con riferimento a volumetrie pari o superiori a 250 m3 e inferiori a 450 m3.
Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse assegnate al fondo, alle richieste riguardanti gli abusi relativi a edifici o ampliamenti edilizi con volumetria inferiore a 250 m3 possono essere destinate eventuali risorse disponibili.
Le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico. Qualora l’ammontare delle risorse disponibili non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo nazionale per i contributi richiesti, a parità di volumetrie, si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.
Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante del comune o da un suo delegato, a pena di nullità, tramite il modulo elettronico reso disponibile nel sistema informatico del Ministero, entro la data indicata. Non sono ritenute ammissibili le domande presentate oltre il termine stabilito.
Le domande di concessione del contributo devono essere complete, a pena di nullità, degli elementi amministrativi e contabili concernenti gli interventi da eseguire, nonché dell’attestazione della copertura finanziaria per ciascun intervento proposto, nella misura del 50% del costo complessivo dello stesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anticipazione del prezzo dell’appalto: I chiarimenti interpretativi nella circolare del MIT

Il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso una circolare che contiene alcuni chiarimenti interpretativi circa l’art. 207 del D.L. n. 34/2020 relativo alle “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”.
Come noto, l’art. 207, al fine di riconoscere liquidità aggiuntiva a tutte le imprese che abbiano in corso di esecuzione appalti pubblici, interviene sull’istituto dell’anticipazione del prezzo previsto dall’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, introducendo (al comma 1), in via transitoria, la possibilità per la stazione appaltante di incrementare l’importo dell’anticipazione del prezzo, prevista a favore dell’appaltatore fino al 30 per cento, in luogo del limite del 20 per cento, nelle procedure disciplinate dal codice dei contratti e in particolare:

  1. nei casi di procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020);
  2. in caso di contratti senza pubblicazione di bandi avvisi, procedure in cui, alla medesima data di entrata in vigore del decreto, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
  3. in ogni caso per le procedure disciplinate dal codice dei contratti avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 30 giugno 2021.

Tale incremento potrà essere disposto nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Il successivo comma 2 del medesimo art. 207 prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 1 (sopra richiamati), l’anticipazione potrà essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque sempre nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche:

  • agli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista;
  • ovvero agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

Al riguardo, la circolare fornisce specifici chiarimenti sull’interpretazione della norma, per risolvere alcune criticità insorte in sede applicativa e oggetto di segnalazioni inviate al MIT.
In particolare, viene chiarito che l’ambito di applicazione della misura temporanea prevista dal comma 2 dell’art. 207 deve intendersi esteso non solo alle ulteriori procedure disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016, ma più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche pattuizioni contrattuali. Inoltre, va ritenuta l’applicabilità in via generale della previsione in esame anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie ed a quelli indetti nei settori speciali.
Con riferimento alla disponibilità delle somme da impiegare per l’anticipazione, la circolare chiarisce che il legislatore abbia inteso porre un vincolo all’erogabilità del beneficio con gli stanziamenti annuali annuali previsti nel quadro economico dell’intervento. Non può invece ritenersi che debba farsi riferimento a uno specifico capitolo di spesa destinato all’anticipazione del corrispettivo, anche qualora l’amministrazione lo abbia istituito nel proprio bilancio, essendo evidente che tale interpretazione renderebbe la disposizione inapplicabile laddove un tale capitolo non vi sia, e a fortiori per i contratti risalenti a epoca anteriore all’introduzione nel sistema dell’anticipazione del corrispettivo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare: 853 mln di euro per l’edilizia residenziale

Via libera dalla Conferenza Unificata al Decreto interministeriale della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, sottoscritto di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanza e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali per il Turismo,  che mette a disposizione una dotazione complessiva di oltre 853 milioni di euro da destinare al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare.
Si tratta di risorse che serviranno a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, al fine di contribuire al miglioramento della coesione sociale e della qualità della vita dei cittadini.
L’ente locale, nonché soggetto beneficiario e attuatore del progetto, ovvero Regioni, Città metropolitane, Comuni sede di città metropolitane, Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e Comuni con più di 60.000 abitanti, potrà presentare fino a tre proposte progettuali, per un contributo massimo riconoscibile per ogni proposta ammessa a finanziamento pari a 15 milioni di euro. I progetti dovranno essere presentati entro 120 giorni dalla pubblicazione del bando che avverrà ai primi di settembre, così da poter avere un parco progetti entro la fine dell’anno.
Verrà assicurato il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione di appartenenza del soggetto proponente e il 34% delle risorse complessive sarà prioritariamente destinato a interventi collocati nelle regioni del Mezzogiorno.
Sarà compito dell’Alta Commissione, istituita in seno al Mit senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la collaborazione funzionale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Struttura tecnica di Missione, valutare che i progetti rispondano ai criteri stabiliti dall’avviso pubblico, in termini di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, in base al modello urbano di Smart City, inclusiva e sostenibile.
Con queste risorse si punta ad intervenire concretamente nelle aree periferiche particolarmente esposte al disagio abitativo e socioeconomico, al fine di incrementare legami di vicinato e inclusione sociale, ma anche di valorizzare il territorio con soluzioni ecosostenibili di bioarchitettura che possano trasformare queste aree urbane in buone pratiche nell’ambito della sicurezza sismica, della gestione della raccolta dei rifiuti e del riciclo dell’acqua.
Infine, alle risorse del Programma, potranno andarsi ad aggiungere ulteriori finanziamenti da destinare a proposte definite ‘Pilota’, progetti ad alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi, fino a 100 milioni di euro, con eventuali ulteriori risorse del Recovery Fund, laddove gli interventi di riqualificazione rispondano anche alle indicazioni europee e nazionali, relativamente all’attuazione del Green Deal e della Digital Agenda.

 
Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Porti, 900 mln euro per interventi infrastrutturali, prioritari e immediatamente cantierabili

Via libera dalla Conferenza Unificata al Decreto del MIT che stanzia 906 milioni di euro da destinare a 23 opere proposte dalle Autorità di Sistema portuale e che il Ministero ha ritenuto meritevoli di finanziamento.
Una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti rende noto che una prima tranche di 794 milioni, a valere sulle risorse complessivamente già disponibili nel Fondo investimenti, verrà utilizzata per i primi 20 interventi strutturali ritenuti prioritari e immediatamente cantierabili, nonché rispondenti ai criteri di sostenibilità ambientale, di messa in sicurezza e completamento di opere già parzialmente finanziate. La seconda parte, pari a 112 milioni di euro, sarà assegnata nel prossimo mese di settembre, a seguito del riparto del Fondo Investimenti 2020.
In particolare, alle Autorità portuali ricomprese nelle regioni settentrionali sono stati destinati finanziamenti per 308 milioni di euro circa: 200 milioni riguarderanno solo la Toscana con opere marittime e dragaggi della darsena Europa del porto di Livorno, 41 milioni per i porti liguri di Savona, Genova e La Spezia e 26 milioni per il porto di Venezia; alle Autorità portuali del centro Italia competono altri 244 milioni di euro: in particolare nelle Marche 40 milioni sono destinati alla realizzazione di una nuova banchina e all’allungamento del bacino di carenaggio del porto di Ancona, nel Lazio 69 milioni di euro riguardano interventi di viabilità nel porto di Civitavecchia e ulteriori 30 milioni il nuovo porto commerciale di Fiumicino, in Campania 20 mln sono destinati ad interventi di riqualificazione nell’area monumentale del porto di Napoli;  infine alle Autorità portuali delle regioni del Sud Italia  spetta un finanziamento di 354 milioni di euro, pari al 39% del totale: di questi 147 milioni riguarderanno solo la Puglia con riguardo ad interventi nei porti di Taranto, Bari e Barletta.
Nella definizione delle risorse si è inoltre considerato il principio di riequilibrio territoriale in favore delle regioni del Mezzogiorno e delle regioni colpite dal sisma, per un volume complessivo di stanziamenti più che proporzionale alla popolazione residente.

 

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Decreto “Semplificazioni”: Nota ANCI sulle misure per i Comuni

Pubblichiamo la nota preliminare ANCI relativa alle misure per i comuni contenute nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
In materia di finanza locale, si segnala, in particolare, l’articolo 17 che riguarda la stabilità finanziaria degli enti locali (delibera del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, termini per l’attuazione del dissesto guidato, accertamento della “grave e reiterata violazione” del Piano di riequilibrio).
Il provvedimento contiene inoltre norme in materia di: appalti, edilizia, sisma, autorità portuali, semplificazioni procedimentali, stato di emergenza, utilizzo del digitale nell’azione amministrativa, innovazione, attività di impresa e investimenti pubblici, ambiente.

 

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Edilizia scolastica, le indicazioni operative del MIUR

Il Ministero dell’istruzione, con nota prot. n. 26365 del 3 agosto 2020, informa che, in attuazione del decreto del Ministero Istruzione n. 77/2020 di riparto delle risorse, in fase di registrazione alla Corte dei Conti, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure per l’affidamento dei lavori, servizi o forniture per l’adeguamento degli spazi scolastici in sicurezza.
Le risorse saranno erogate a favore di  Comuni con popolazione  scolastica  superiore ai  10 mila  studenti, alle Città Metropolitane e Provincie come  da Allegato 1, in acconto nella misura del 50% dell’importo spettante all’avvenuta registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti; la restante somma residua all’atto della presentazione del rendiconto dell’acconto erogato e della presentazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo e delle dichiarazioni di cui modello allegato 2. La documentazione deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata: dgefid@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 15 ottobre 2020 al fine di consentire il monitoraggio (art. 265, comma 9, del dl n. 34, convertito nella L.  n. 77).
Le spese ammissibili per gli interventi finanziati riguardano i lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico, nonché per opere murarie, impianti e sistemazioni esterne; acquisto di beni durevoli, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tensostrutture o strutture modulari per la realizzazione di nuovi spazi; interventi edilizi di adeguamento di edifici pubblici per la creazione di nuovi spazi utilizzabili per la didattica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Adeguamento spazi e aule: Accesso dei RUP alla gestione finanziaria

Il MIUR ha pubblicato le istruzioni per l’accesso dei RUP alla gestione finanziaria del PON adeguamento spazi ed aule. Si ricorda che non è prevista una scadenza per il caricamento delle schede, ma le schede progettuali e l’ulteriore documentazione richiesta dovranno essere caricate su piattaforma GPU con tempistiche compatibili con il completamento degli interventi e la rendicontazione degli stessi non oltre il 31 dicembre 2020. L’avvio delle procedure per l’affidamento degli interventi è ammesso già dalla data della nota di autorizzazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION