Conferenza Regioni: 200 milioni per investimenti green di enti pubblici e locali

“Uno stimolo importante per permettere agli enti locali di accelerare la transizione ecologica, così come previsto anche dal PNRR, con investimenti vantaggiosi che avranno un impatto significativo sul territorio e sulle comunità”.
Accordo da 200 milioni di euro siglato dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a favore di investimenti green di enti pubblici e locali. Si favoriranno tutti gli investimenti di Enti Locali e Pubblici a livello nazionale per accelerare la transizione ecologica con progetti che mirano a promuovere la mobilità sostenibile, migliorare l’efficienza energetica negli edifici e proteggere l’ambiente contro futuri shock climatici.
E’ la prima operazione fra le due Istituzioni interamente dedicata agli investimenti green del settore pubblico. L’intesa porterà alla mobilitazione di 100 milioni di euro ciascuno nel 2023, a vantaggio delle amministrazioni pubbliche, in particolare di quelle locali, che potranno usufruire di tassi più accessibili. Si garantirà così  un sensibile risparmio economico per gli Enti che intendono investire in infrastrutture sostenibili. “L’operazione consentirà – spiega CDP – di raggiungere un numero significativo di pubbliche amministrazioni in tutta Italia, incluse quelle che tradizionalmente non si avvalgono dell’accesso diretto ai finanziamenti della Banca dell’UE, con un duplice beneficio: stimolare l’economia locale e il raggiungimento degli obiettivi del PNNR legati al Green Deal europeo”.
La linea di credito è rivolta, tra gli altri, a progetti green nell’ambito dell’edilizia scolastica e pubblica, della mobilità ciclistica, delle energie rinnovabili, del rimboschimento, smaltimento rifiuti e automezzi pubblici. Inoltre, grazie ad un ulteriore accordo fra le due Istituzioni, CDP si avvarrà dei servizi di advisory della BEI per aumentare la propria quota di finanziamenti a favore della sostenibilità ambientale, così come previsto anche dallo stesso Piano Strategico 2022-24. I servizi di consulenza della Banca dell’UE, sviluppati nell’ambito del ‘Green Gateway’, il programma lanciato dalla BEI e la Commissione Europea, contribuiranno a migliorare la valutazione dell’ammissibilità ed il monitoraggio dell’impatto dei progetti green e, al contempo, a rafforzare le conoscenze degli intermediari finanziari BEI nell’area della Tassonomia verde dell’UE.

Indagine Anac sul conflitto di interesse negli affidamenti diretti

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha condotto un’indagine sulla gestione del conflitto di interessi negli affidamenti diretti da parte di comuni e enti locali, avvalendosi delle informazioni della Banca Dati Anac. Diverse le criticità riscontrate. In alcuni casi, la dichiarazione è stata completamente omessa oppure è stata rilasciata “postuma”, solamente al fine di riscontrare la richiesta istruttoria dell’Autorità. In altri casi, è emerso che le dichiarazioni sono state rilasciate da soggetti diversi da quelli obbligati (esempio dal segretario comunale per conto del RUP oppure, addirittura, solo dall’affidatario, in luogo del personale della stazione appaltante).

Nella maggior parte dei casi, le dichiarazioni trasmesse all’Autorità sono firmate in analogico, anziché con firma digitale, e/o risultano non protocollate. In nessun caso è stata dichiarata una situazione di potenziale conflitto di interesse, ancorché la dichiarazione fosse presente, seppure con modalità non adeguate.
Le criticità riscontrate evidenziano per l’Autorità una sostanziale inadeguatezza nella gestione del conflitto di interesse da parte degli enti locali. La gestione del conflitto di interesse, oltre ad essere disciplinato espressamente dall’art. 42 d.lgs. 50/2016, costituisce una ordinaria misura di prevenzione della corruzione, prevista dal DPR 62/2013, oltre che dai piani di prevenzione della corruzione e dai piani integrati di attività e organizzazione delle singole amministrazioni.

In conclusione, devono richiamarsi tutte le stazioni appaltanti al puntuale rispetto della normativa in tema di conflitto di interessi, intesa anche quale misura di prevenzione del rischio corruttivo, in particolare riferimento agli affidamenti diretti, caratterizzati dalla sostanziale assenza di confronto competitivo. In questo contesto, si ricorda in particolare alle stazioni appaltanti la necessità di raccogliere per ogni affidamento le dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interesse del responsabile unico del procedimento. Queste dichiarazioni dovranno essere protocollate all’atto dell’accettazione dell’incarico e conservate dalla stazione appaltante, che dovrà provvedere a controllarne a campione la veridicità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Eventi calamitosi: rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile

È stato pubblicato in G.U. n. 8 del 11-01-2023 il decreto legge n. 11 gennaio 2023, n. 3 recante “Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”. Il provvedimento prevede misure urgenti per garantire la continuità, la tempestività, la semplificazione e l’efficacia dell’attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016.

A tale riguardo, è previsto che le disposizioni speciali dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ove di maggiore favore, si applichino anche alle procedure connesse all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Limitatamente agli interventi per le aree del terremoto del 2016 nell’ambito del PNC al PNRR, si prevede che, in caso di nomina di un commissario ad acta, la relativa scelta deve ricadere sul Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Si dispone, inoltre, che il fondo regionale di protezione civile, previsto dall’art. 45 del D.lgs. n. 1 del 2018 sia rifinanziato per l’anno 2023 per l’importo di 10 milioni di euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Opere Indifferibili 2023. Procedura semplificata

Con comunicato del 12 gennaio 2023, il Ministero dell’interno informa che l’articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, ha previsto, per l’anno 2023, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell’importo di cui al citato decreto.

Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Pertanto, vi rientrano gli enti locali attuatori degli interventi relativi alle seguenti misure del PNRR di competenza del Ministero dell’interno:

M2C4 I2.2 (Medie opere): contributo ex articolo 1 comma 139 ss. L. 145/2018 (decreti di assegnazione del 23/02/2021 e 08/11/2021);
M5C2 I2.1 (Rigenerazione urbana): contributo ex articolo 1 comma 42 ss. Legge n.160/2019 (decreto di assegnazione del 30/12/2021);
M5C2 I2.2 (Piani urbani integrati): contributo ex articolo 21 decreto-legge n. 152/2021 (decreto di assegnazione del 22/04/2022 e successive modifiche).
A tal proposito, con gli elenchi allegati al presente comunicato sono stati individuati gli enti potenzialmente beneficiari del contributo in esame che devono confermare l’interesse alla preassegnazione accedendo all’apposita piattaforma Regis. Nello specifico:

Allegato 1 relativo all’articolo 1 comma 139;
Allegato 2 relativo all’articolo 1 comma 42;
Allegato 3 relativo all’articolo 21.
La mancata conferma di interesse all’ulteriore importo assegnato entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nel sito istituzionale comporta la rinuncia automatica alla preassegnazione. In quest’ultimo caso, l’ente locale avrà comunque la possibilità di accedere alla procedura ordinaria di cui ai commi 375 e seguenti.

Si provvederà a formalizzare le relative preassegnazioni definitive con decreto del Ragioniere generale dello Stato relativo per i soli enti, che entro la data prevista, avranno provveduto a confermare l’interesse al contributo attraverso le modalità sopra indicate. Il predetto decreto costituisce titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio.

Procedura ordinaria 2023

Si fa presente che all’esito della procedura semestrale semplificata e sulla base delle risorse che si rendono disponibili, possono accedere al Fondo gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:

  • gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
  • gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55;
  • gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:
    1. dal Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n.234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all’articolo 1, comma 423, della citata legge n.234 del 2021;
    2. dall’Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25;
    3. dal commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell’accordo di programma per la realizzazione degli 4. interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.169 del 24 novembre 2020;
    4. gli interventi per i quali sia stata presentata, per l’anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
    5. limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggirare la soglia dei contratti con affidamenti diretti plurimi viola il Codice degli appalti

Parcellizzare lavori di appalti di manutenzione al fine di aggirare la soglia prevista dalla norma, e quindi procedere con affidamenti periodici plurimi, viola la legge e i principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli affidamenti. Inoltre, denota da parte delle amministrazioni pubbliche che procedono in tale direzione una incapacità o non volontà di programmazione pubblica corretta dei lavori. E’ quanto ha ribadito ancora una volta l’Autorità Nazionale Anticorruzione, intervenendo sulla violazione ripetuta e sistematica del Codice degli Appalti da parte di un  Comune, negli anni dal 2019 al 2021.

Anac intima al Comune di prendere atto dei rilievi sollevati a fronte di un’approfondita istruttoria, e di mettersi in regola al più presto, fornendo trenta giorni di tempo per la risposta. Il ricorrere di possibili irregolarità da parte del Comune, con il continuo spezzettamento degli appalti e il pressoché costante utilizzo degli affidamenti diretti, era stato segnalato anche alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti.

L’Autorità ha fatto poi presente all’Ente che l’affidamento dei servizi di committenza ausiliaria ad Asmel violava il Codice dei contratti. “Le attività di committenza ausiliare diverse da quelle inerenti alla gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata – scrive Anac -, devono essere affidate conformemente al Codice dei contratti, con le procedure previste in relazione alle varie soglie individuate per le diverse tipologie di affidamento, qualora non siano svolte da una centrale di committenza in collegamento con la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, riapertura piattaforma di monitoraggio e di rendicontazione

Il Ministro dell’istruzione e del merito informa, con nota del 4 gennaio 2023, che a partire dal 10 gennaio e fino al 10 febbraio p.v. verrà riaperta la piattaforma di verifica della rendicontazione e monitoraggio (GIES) relativamente alla gestione procedurale degli interventi di edilizia scolastica finanziati nell’ambito del programma c.d. “Fondo Comma 140” ex art. 25, comma 1 e 2-bis del D.L. 50 del 2017 e art. 1, comma 140, legge 232 del 2016.

Gli Enti avranno la possibilità di caricare le richieste per la validazione dei QTE rimodulati attraverso la compilazione del format, consultabili sul sito istituzionale del ministero.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2023: Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche

I commi da 369 a 379 della legge di bilancio 2023 recano alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del DL 17 maggio 2022, n. 50, attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione. L’incremento in questione è pari a: 500 milioni di euro per l’anno 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l’anno 2025, 3000 milioni di euro per l’anno 2026 e di 3500 milioni di euro per l’anno 2027.

A valere sulle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR nonché dal PNC è preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell’importo di cui al citato decreto. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il
5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l’inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici
individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini.

Entro i successivi venti giorni gli enti locali dovranno accedere all’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. Come indicato nella nota esplicativa di ANCI, i Comuni e le Città Metropolitane sono invitate, a partire dal 10 gennaio p.v., a controllare gli elenchi pubblicati sui siti internet delle Amministrazioni Statali finanziatrici dei propri interventi (a valere su risorse Pnrr o PNC ) al fine di verificarne l’inserimento dell’investimento e relativo CUP di cui sono soggetti attuatori e, nel caso di mancata presenza in elenco, ad attivarsi immediatamente per chiederne un’integrazione entro il 30 gennaio p.v., termine entro il quale, attraverso la Piattaforma Regis, occorre confermare la preassegnazione delle risorse. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e dà diritto all’accesso al Fondo con una procedura ordinaria di cui ai commi 375 e seguenti.

Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottarsi rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 (per il primo semestre) e il 15 luglio 2023 (per il secondo semestre) è approvato l’elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata la conferma di accettazione della preassegnazione. Tale decreto costituisce titolo per l’assegnazione delle risorse in bilancio nonché per l’avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti debbono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle “somme a disposizione” indicate nel quadro economico degli interventi e che possano utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente incarichi ai condannati per reati contro la Pubblica amministrazione

Il divieto di attribuzione degli incarichi ai condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica amministrazione vale anche nell’ipotesi in cui la pena sia stata sospesa. Lo ha ribadito Anac nella nota del presidente del 7 dicembre 2022.

L’inconferibilità degli incarichi in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrrazione non rientra nella categoria delle sanzioni (penali o amministrative) ma riguardi uno status oggettivo nel quale si trova chi è stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati contro la PA previsti dal codice penale. Sono vietati quindi l’attribuzione o il mantenimento degli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e negli enti di diritto privato in controllo pubblico e degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. La sentenza infatti è la prova che il condannato non è idoneo ai poteri pubblici.

Quanto alla durata del periodo di inconferibilità, Anac precisa che il divieto di attribuzione degli incarichi decorre dal primo atto certo in cui l’amministrazione manifesta la propria conoscenza della situazione di inconferibilità. In altre parole, il calcolo della durata dell’inconferibilità parte dal momento in cui il dipendente raggiunto dalla sentenza di condanna sia stato effettivamente allontanato dall’incarico. Nel caso in esame, l’amministrazione è venuta a conoscenza della causa di inconferibilità il 28 maggio 2021, tuttavia l’incarico è stato annullato solo il 28 luglio 2021, due mesi dopo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per partecipare a una gara d’appalto i professionisti devono essere iscritti al proprio Ordine

Per partecipare ad una gara d’appalto, i professionisti devono essere iscritti presso il proprio ordine professionale. La documentazione di gara che non preveda tale iscrizione non è conforme alla legge. L’iscrizione è necessaria per poter verificare i requisiti di idoneità professionale. E’ quanto ha chiarito Anac nel parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022, approvato in seguito a una richiesta di chiarimenti presentata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle D’Aosta (Oappc).

L’articolo 83, comma 3 del codice appalti, ricorda l’Autorità, sancisce che i concorrenti alle procedure di gara al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale “devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali”. La ratio della norma è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico: ne discende pertanto che la previsione della lex specialis in esame non risulti conforme alla disciplina di riferimento, oltre a rappresentare nel caso di specie un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste, cioè quelle legali e quelle di tipo tecnico.

Fascicolo virtuale, le indicazioni ANAC sulla verifica dei certificati di qualità

Con un Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio lo scorso 20 dicembre, Anac ha indicato le modalità di verifica dei certificati di qualità rilasciati da organismi accreditati, che saranno adottate presumibilmente a decorrere dal 1° settembre 2023. Sussiste piena equivalenza tra le certificazioni ISO 9001/2015 emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA e quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. Tale equivalenza può essere affermata anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Comunicato del Presidente non introduce nuovi requisiti ma fornisce anticipazioni sulle modalità di verifica delle certificazioni di qualità rilasciate da enti accreditati da organismi stranieri, che saranno adottate nel prossimo futuro. Ciò proprio per consentire agli operatori economici di organizzarsi per tempo, assicurandosi che la certificazione di qualità ottenuta da detti enti sia regolarmente inserita nel database IAF.

Anac, constatata la recente realizzazione di un database mondiale delle certificazioni dei sistemi di gestione da parte di IAF, intende avvalersi di tale disponibilità offrendo alle autorità pubbliche la possibilità di verificare i certificati rilasciati da organismi accreditati per i sistemi di gestione. Non appena sarà possibile l’interoperabilità con la banca dati, il fascicolo virtuale dell’operatore economico permetterà la verifica dei certificati rilasciati da organismi accreditati ISO/IEC 17021-1 in ambito IAF MLA per i sistemi di gestione esclusivamente tramite IAFCERTSEARCH. La verifica sarà effettuata attraverso l’utilizzo dell’integrazione API che consente lo svolgimento di verifiche e la ricezione di avvisi in tempo reale. A decorrere da tale momento, i certificati non presenti sul database IAF non potranno essere verificati ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture bandite in Italia.
Gli operatori economici dovranno assicurarsi che le attestazioni agli stessi rilasciate da parte di organismi accreditati in ambito IAF MLA siano correttamente inserite nel database IAF.

Fino al momento in cui sarà disponibile la nuova funzionalità sul fascicolo virtuale dell’operatore economico, le verifiche dei certificati in oggetto, ivi compresa l’inesistenza di provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza delle certificazioni suindicate, possono essere effettuate dalle stazioni appaltanti e dalle SOA con le modalità attualmente in uso.

 

La redazione PERK SOLUTION