Collocare piante e opere di verde pubblico non costituisce appalto di lavori ma di forniture

Se un affidamento ha ad oggetto la fornitura e collocazione di piante con allestimento degli impianti di irrigazione, non si tratta di un appalto di lavori ma è un appalto di forniture, anche se ci sono lavori funzionali all’installazione. Lo ha precisato l’ANAC con il parere di precontenzioso N. 389 del 6 settembre 2023.

Di fronte a un’impresa che contestava l’operato della stazione appaltante, l’Autorità ha ribadito la legittimità del bando di gara per l’affidamento della fornitura con posa in opera di verde pubblico e relativa installazione di impianti di irrigazione, arredi e attrezzature per parchi gioco. Nel bando erano richiesti requisiti tarati sulle sole forniture analoghe eseguite nel triennio precedente. La motivazione risiedeva nella prevalenza economica dei lavori rispetto alle forniture. L’impresa esclusa sosteneva, invece, che la stazione appaltante dovesse richiedere ai fini della partecipazione il possesso della qualificazione Soa (società organismo di attestazione) nella categoria adeguata.

Per Anac, al contrario, lavori richiesti erano finalizzati esclusivamente alla collocazione delle forniture al fine di renderle fruibili secondo la loro destinazione d’uso. Nei casi in cui i lavori costituiscano opere indispensabili al corretto funzionamento del bene acquistato dalla stazione appaltante e la causa del contratto di appalto sia inequivocabilmente diretta a consentire alla stazione appaltante di disporre del bene e a servirsene al meglio, l’appalto è qualificabile come appalto di fornitura con posa in opera. Viceversa, laddove la causa del contratto è costituita dalla realizzazione di una nuova opera pubblica, prevale la configurazione del contratto come appalto di lavori (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo opere pubbliche: Pubblicato decreto MIT di approvazione istanze II finestra 2023: 1° luglio – 31 luglio

È stato pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto dipartimentale n. 190 dell’8 settembre 2023 (registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2023 n. 2920) di approvazione dell’elenco delle istanze ammissibili per l’accesso al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» (articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50/2022) – con i relativi importi – inoltrate dalle stazioni appaltanti nella II finestra temporale dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023.

Sono risultate ammissibili n. 2913 istanze, per un ammontare complessivo, comprensivo di IVA, a valere sulle risorse del Fondo, pari a euro 458.441.797,74. Il Ministero provvederà alla liquidazione delle somme relative alle istanze approvate con successivi decreti di pagamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovo codice degli appalti: Assicurazione dipendenti interni

Con il parere n. 2163 il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture fornisce chiarimenti in merito all’art. 45, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che “…una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale “.

Si chiarisce che le figure interne per le quali vige tale assicurazione obbligatoria sono quelle indicate al comma 2 dell’art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell’allegato I.10, se presenti all’interno della stazione appaltante. Le spese per l’assicurazione sono a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell’intervento.

 

Normativa di riferimento
Articolo 45.  Incentivi alle funzioni tecniche

1.  Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2.  Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. E’ fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3.  L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4.  L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

5.  Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6.  Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a)  la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
b)  l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
c)  l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7.  Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a)  per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
b)  per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c)  per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8.  Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2.

 

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Possibile riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche anche nel caso di contratti di concessione

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 187/2023, nel fornire riscontro ad un Comune ha evidenziato che l’art. 45 del D.lgs 36/2023 può essere applicato anche ai contratti di concessione, a valere sugli stanziamenti previsti, per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci degli enti concedenti.

Gli enti concedenti sono definiti secondo quanto previsto dallo stesso D.lgs. n. 36/2023 nelle definizioni ad esso allegate e all’art. 174 comma 2. Il valore della concessione (tipologia di contratto definito dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato come figura contrattuale “di default” del partenariato pubblico-privato) deve essere presente e stimato, secondo le modalità previste dall’art. 179 del D.lgs n. 36/2023, al momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione.

Inoltre, l’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, sebbene non faccia più esplicita menzione al “regolamento” che era, invece, espressamente previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, al comma 3, con riferimento alle modalità applicative per il riconoscimento degli incentivi, statuisce che i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, “sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”. Anche il nuovo codice, quindi, sembra lasciare spazi che possono essere colmati dall’esercizio della potestà regolamentare delle pubbliche amministrazioni.

 

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L’iscrizione nel registro degli indagati non è più causa di esclusione dalle gare d’appalto

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 397 del 6 settembre 2023, ha chiarito che la mera iscrizione nel registro degli indagati non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. Pertanto non comporta più l’esclusione dalle gare d’appalto.

Rispondendo a una richiesta di parere di un Comune siciliano, riguardo i requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici con particolare riferimento all’illecito professionale grave, l’Anac ha fornito indicazioni specifiche sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023.
In particolare Anac ha provveduto ad individuare le differenze tra la disciplina in tema di illecito professionale grave dettata dal Codice Appalti del 2016 e quella introdotta dal Codice Appalti di quest’anno.

Tra gli aspetti di maggior rilievo del nuovo Codice la tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito professionale (limitato, sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g) ed h) del comma 3 dell’art. 98) e dei mezzi di prova utili per la valutazione della sussistenza dell’illecito stesso, superando in tal modo l’impostazione precedente che consentiva di valutare ogni condotta penalmente rilevante idonea ad incidere sulla affidabilità e sull’integrità della impresa concorrente.

Nell’ambito della tipizzazione introdotta perde, quindi, rilevanza la mera iscrizione nel registro degli indagati, probabilmente per esigenze di coordinamento del Codice Appalti con la riforma recata 150/2022 che ha introdotto (tra l’altro) nel codice di procedura penale la nuova disposizione dell’art. 335-bis, che così recita: «La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito».

 

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Proroga termine conclusione consultazione contratto tipo di rendimento energetico

È stato posticipato al 30 settembre 2023 il termine per la conclusione della consultazione sul contratto tipo di rendimento energetico per gli edifici pubblici.

Il contratto tipo di prestazione energetica, una guida per le amministrazioni pubbliche impegnate a realizzare interventi di efficientamento per edifici pubblici. In particolare, il contratto sarà di supporto alla Pubblica amministrazione nella predisposizione di contratti di rendimento energetico secondo le procedure del partenariato pubblico privato e alla luce dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.

Il nuovo codice dedica una disposizione specifica, l’articolo 200, ai contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica, prevedendo che in tali contratti, i ricavi di gestione dell’operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell’efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all’ente concedente a cura dell’operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.

I soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sui documenti in consultazione esclusivamente mediante la compilazione del Questionario on line sul sito di Anac.

 

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Avviso C.S.E. 2022: Prorogato al 29 settembre il termine per esecuzione progetti e presentazione istanze accredito

Con il decreto direttoriale n. 434 del 27 luglio, relativamente ai progetti finanziati a valere sull’Avviso pubblico del 4 ottobre 2022 n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2022 denominato “C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica”, il Ministero dell’ambiente ha prorogato alla data del 29 settembre 2023 i termini per l’esecuzione delle prestazioni e per la presentazione dell’istanza di accredito da parte delle Amministrazioni comunali.

Il decreto regola, inoltre, le condizioni e le modalità di concessione di ulteriori proroghe ai termini sopra indicati   per le Amministrazioni Comunali che provvedendo al pagamento delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti finanziati con risorse proprie.

L’Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica è finalizzato al finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica che eventualmente includano anche interventi per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili degli edifici delle Amministrazioni comunali dell’intero territorio nazionale attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

L’Avviso C.S.E. 2022 finanzia interventi da realizzare attraverso l’acquisizione tramite MePA delle seguenti categorie di prodotti:
  • impianti fotovoltaici
  • impianti solari termici
  • impianti a pompa di calore per la climatizzazione
  • sistemi di relamping
  • chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare
  • generatori a combustibile gassoso e a biomassa, a condensazione
L’Amministrazione comunale per ciascun intervento deve essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) realizzata precedentemente all’avvio della procedura di acquisto dei prodotti sopra indicati. Anche l’APE può essere acquistato sul Mercato Elettronico e godere del contributo previsto dall’Avviso. Gli interventi ammissibili dovranno garantire la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, dei consumi energetici degli edifici oggetto di intervento come desumibile dall’Attestato di prestazione energetica.
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Esclusione operatore economico dalla procedura di gara in caso di indagini penali pendenti

L’ANAC, nel dare riscontro ad una richiesta di parere di un Comune circa la possibilità di aggiudicare un contratto d’appalto all’operatore economico a carico del quale, dal certificato dei carichi pendenti, sia risultata la presenza di un procedimento penale in corso (nella fattispecie, citazione diretta in giudizio per il reato di lesione personale colposa grave), ha evidenziato che la stazione appaltante può valutare di escludere un operatore economico da una gara o da una concessione se ci sono indagini penali pendenti o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società o una misura cautelare interdittiva come il divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Anac ricorda che secondo il codice appalti, “costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena” per uno dei reati indicati nell’articolo 80 del codice appalti. Tuttavia, la disciplina in materia di contratti pubblici non esclude comunque che determinati fatti di rilievo penale possano rappresentare un grave errore professionale, prescindendosi in ogni caso dalla sussistenza di una pronuncia giudiziale passata in giudicato.

È discrezione della stazione appaltante valutare quanto la pendenza di un procedimento penale a carico dell’aggiudicatario incida sull’affidabilità dell’operatore economico. I requisiti di partecipazione “devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”.

 

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Vige la regola dell’anonimato nei concorsi di progettazione

La regola dell’anonimato nei concorsi di progettazione, stabilita dal Codice dei contratti, deve essere garantita al momento della valutazione degli elaborati progettuali, che non devono essere in alcun modo riconducibili all’autore degli stessi. Non è invece in contrasto con il principio dell’anonimato conoscere il nominativo dei concorrenti da parte della commissione giudicatrice al momento dell’accettazione dell’incarico. Anzi, risulta fondamentale per verificare la sussistenza di conflitti d’interesse. L’importante è che l’esame degli elaborati progettuali avvenga in forma anonima, analogicamente alla disciplina dei concorsi pubblici.

È quanto precisato dall’Anac con la delibera n. 358 del 20 luglio 2023, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune, il quale gestisce i concorsi con una piattaforma web. Questa consente di gestire l’intero iter concorsuale, garantendo l’anonimato fino al momento della proclamazione dei vincitori. Tale piattaforma web, però, consentendo il totale anonimato dei concorrenti, non permette ai membri della commissione giudicatrice di conoscere i partecipanti fino al momento della graduatoria finale dei selezionati. Di qui l’impossibilità per i membri di commissione di effettuare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, come richiesto dalla legge, al momento dell’accettazione dell’incarico.

L’Autorità ha pertanto precisato che i membri della commissione giudicatrice devono conoscere al momento dell’accettazione l’elenco dei partecipanti, dichiarando eventuali incompatibilità. Successivamente, inizia la procedura anonima garantita dalla piattaforma, con la selezione dei vincitori senza possibilità di collegamento dei concorrenti agli elaborati progettuali.

 

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ANCI, decreti Mef-Rgs FOI: Assegnazione definitiva I semestre e ripartizione ordinaria II semestre 2023

Anci rende noto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato due comunicati stampa sul Fondo opere indifferibili: il primo comunicato del 14 agosto 2023 riguarda i decreti del Ragioniere Generale dello Stato n. 183 del 3 agosto 2023 e n. 185 dell’8 agosto 2023 pubblicati sul sito del Mef-RGS con cui vengono assegnate definitivamente risorse pari a 2,4 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili alle opere pubbliche delle stazioni appaltanti che hanno avviato le procedure di affidamento nel periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023. Il primo decreto assegna definitivamente risorse per la procedura “semplificata” primo semestre 23 (già oggetto di preassegnazione nei mesi scorsi) mentre il secondo assegna definitivamente risorse per quella “ordinaria”, sempre nel primo semestre 23. Ciò a seguito delle verifiche sull’avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2023.
Il secondo comunicato del 16 agosto 2023 riguarda il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 187 dell’11 agosto 2023 che ripartisce le risorse, relative con procedura “ordinaria” del FOI del II semestre 2023, alle stazioni appaltanti che avviano le procedure di affidamento di opere pubbliche nel periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2023. I decreti e i relativi allegati sono consultabili sul sito del Mef in modo da assicurare la diffusione delle informazioni relative alle risorse assegnate.

 

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