Affidamento di servizi di ingegneria e architettura: ANAC avvia la Consultazioni del Bando tipo

Predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione lo Schema di Bando tipo n. 2/2023 – “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

Nella redazione del documento di consultazione sono emerse numerose questioni problematiche per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura a causa di vuoti normativi, assenza di coordinamento normativo e difficoltà interpretative. Nel documento di consultazione l’Anac ha inserito specifiche indicazioni per cercare soluzioni interpretative a tali criticità, pur ritenendo che in alcuni casi siano necessari interventi normativi. Oltre al documento in consultazione, è pubblicato anche lo schema di questionario.

Gli Stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni entro il 1° marzo 2024 alle ore 23:59 seguendo le istruzioni della Consultazione on line. La consultazione è stata predisposta in ottemperanza all’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: è illegittimità la clausola territoriale del disciplinare della gara

Con la delibera n. 1/2024, l’ANAC ha messo in discussione la legittimità della cosiddetta clausola territoriale del disciplinare della gara, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione di idoneità professionale, la disponibilità dell’impianto di destino entro un raggio di 10 km dalla sede operativa. Destinataria una società di servizi comunali della Lombardia, incaricata del conferimento dei rifiuti organici raccolti sul territorio bergamasco e bresciano. L’Autorità, a seguito dell’esposto di un operatore economico, ha aperto un’istruttoria sulla gara verificando l’illegittimità del disciplinare, in particolare per il requisito prescritto di disporre di un impianto a distanza massima di 10 chilometri dalla sede operativa.

La clausola è ritenuta da Anac “illegittima e limitativa della concorrenza”. “Allo stato e sulla base dei più recenti approdi giurisprudenziali – scrive l’Autorità-, il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono un portato). Sicché, ove nell’ambito dell’evidenza pubblica sia necessario integrare i due principi, la clausola territoriale appare declinabile quale criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione”. Nel caso specifico, la disponibilità del sito di conferimento entro il raggio di 10 km, previsto quale requisito di partecipazione condizionante l’accesso alla procedura selettiva, appare illegittima e all’evidenza limitativa della concorrenza in quanto, la clausola territoriale pare poter assumere rilievo esclusivamente quale elemento premiale. “Infatti, – scrive Anac – anche laddove la stazione appaltante avesse voluto introdurre la clausola di territorialità quale requisito di partecipazione, la stessa sarebbe comunque illegittima in considerazione della sua lesività in concreto per la concorrenza”.

Altre criticità segnalate dall’Autorità riguardano il criterio selettivo previsto dal disciplinare di gara. Infatti, sebbene il criterio prescelto sia quello del minor prezzo, la formula prevista dal disciplinare valorizza la distanza del sito di conferimento rispetto al sito operativo, oltre al minor prezzo offerto. Tale previsione appare illegittima. La valorizzazione del criterio della distanza dal sito di conferimento determina un confronto qualitativo tra le diverse offerte, introducendo, di fatti, un criterio premiale nell’ambito della formula relativa all’applicazione del punteggio economico, non più limitato al solo elemento prezzo, e mascherando, per l’effetto, un più opportuno ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

L’Autorità, nel raccomandare una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce degli ulteriori vizi evidenziati, in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, ha assegnato alla società 20 giorni di tempo per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, procederà all’impugnazione della documentazione di gara esaminata.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gare d’appalto e contributo Anac, gli importi per l’anno 2024

È stata pubblicata in G.U. n. 9 del 12.01.2024 la delibera ANAC del 19 dicembre 2023, recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024”, che definisce l’importo del contributo dovuto all’Autorità da stazioni appaltanti, operatori economici e SOA.

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’ANAC, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti, di cui all’art. 1, lettera a), dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 1, lettera l), dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
c) le società organismo di attestazione, di cui all’art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.
Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo , il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it – entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell’ANAC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

Modalità e i termini per il versamento del contributo:

  • Stazioni appaltanti: il pagamento della contribuzione va fatto entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
  • Operatori economici: il pagamento rappresenta condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente e va fatto utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall’Autorità. Gli OE sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
  • SOA: la contribuzione dovuta va pagata entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall’Autorità.  È possibile chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi novanta giorni dall’approvazione del bilancio. Il versamento totale della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31 dicembre
    2024.

Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.  Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura
di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

 

 

La redazione  PERK SOLUTION

Anac, Appalti digitali e flussi finanziari. Ogni trasferimento di denaro deve essere tracciato

Con la delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, Anac ha fornito aggiornamenti sullatracciabilità dei flussi finanziari delle stazioni appaltanti alla luce della digitalizzazione del 1º gennaio 2024.

Nel caso di affidamenti tra amministrazioni pubbliche (di regola esenti dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità), qualora si verifichino trasferimenti di denaro al di fuori del perimetro pubblico, detti movimenti devono essere tracciati. Si tratta, ad esempio, del caso in cui vengano disposti subappalti o subaffidamenti in favore di soggetti privati.

Analogamente, nel caso di prestazioni svolte in regime di amministrazione diretta, è stato precisato che laddove siano effettuati acquisti di materiali o di beni oppure siano previsti affitti o noli, i pagamenti disposti in favore di terzi devono essere assoggettati a tracciabilità e, quindi, occorre acquisire il Cig.

Con riferimento ai servizi sociali, le indicazioni introdotte precedentemente sono state aggiornate al nuovo quadro normativo di riferimento, inoltre è stato chiarito che il regime semplificato di acquisizione del Cig previsto per tali affidamenti fa salva l’applicazione degli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati e di strumenti di pagamento tracciabili ed è stata precisata la modalità di applicazione della normativa in materia di tracciabilità nel caso di contributi erogati agli enti del terzo settore.

È stato ritenuto utile precisare, inoltre, le modalità di applicazione della normativa sulle concessioni demaniali, distinguendo le ipotesi in cui vi sia una prevalenza della componente servizi e quindi l’oggetto della concessione sia qualificabile come concessione di servizi e non di beni. Con riferimento a tali fattispecie è stato chiarito che, al di là del termine utilizzato, è opportuna l’applicazione della normativa sulla tracciabilità (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicità legale dei bandi di gara, ecco come fare tramite la Banca Dati Anac

Dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla Banca Dati Anac tramite pubblicazione sulla “piattaforma per la pubblicità legale degli atti”.
Questa è sostituiva della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a tutti gli effetti, compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati.

La nuova disciplina della pubblicità legale, che è parte del più ampio sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, si applica inderogabilmente a decorrere dal 1° gennaio 2024 a tutte le gare il cui avvio non si è perfezionato entro il 31 dicembre 2023.

Con il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024 Anac ha fornito indicazioni per l’assolvimento degli obblighi in ambito nazionale:

a) Le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea entro il 31 dicembre 2023 assolvono efficacemente gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la pubblicazione sula Gazzetta Ufficiale italiana. Per queste gare, gli effetti giuridici dell’atto pubblicato continuano a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta.

b) Le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato solo inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma non anche pubblicato su Gazzetta Ufficiale europea entro tale data rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale, e sono pertanto tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la Banca Dati Anac.
Per tale motivo, per queste gare, la pubblicazione del bando su Gazzetta Ufficiale dopo il 1° gennaio 2024 non è conforme al nuovo Codice Appalti, e risulta inidonea ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale.  Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla Banca Dati Anac dei dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la Banca Dati stessa.

c) Le procedure di gara soggette ai soli obblighi di pubblicazione a livello nazionale il cui bando è stato solo inviato alla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2023 ma non anche pubblicato entro tale data, rientrano anch’esse nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e sono pertanto tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la Banca Dati Anac.  Anche in questo caso le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla Banca Dati Anac dei dati necessari alla pubblicazione a livello nazionale tramite interoperabilità con la Banca Dati stessa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Comuni e digitalizzazione degli appalti: l’acquisizione dei Cig è contestuale all’invio della richiesta

Anac, con comunicato del 12 gennaio 2024, in virtù delle criticità riscontrate in questa prima fase di applicazione della digitalizzazione dell’ecosistema dei contratti pubblici, in particolare al processo di acquisizione del CIG per affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro, ricorda che con il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, è stato chiarito che l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma dell’Autorità, è disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.
Ciò significa che fino a tale data, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, il Cig potrà essere acquisito, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell’affidamento, anche tramite l’interfaccia web messa a disposizione direttamente dall’Autorità tramite la piattaforma contratti pubblici – PCP.

Riguardo i supposti tempi di attesa per l’acquisizione del Cig, derivanti da messaggi fuorvianti presenti in alcune piattaforme, Anac conferma che la piattaforma rilascia il Cig contestualmente all’invio della richiesta.

In relazione alle difficoltà riscontrate nell’accesso a piattaforme certificate di altre regioni, si rammenta che, previo accordo, è possibile avvalersi di una delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato. L’elenco delle piattaforme digitali certificate è consultabile nel Registro Piattaforme Certificate.

Riguardo l’accesso tramite Spid, si ricorda che in base alla normativa vigente è il sistema che consente a cittadini e imprese di accedere con un’unica username e password a tutti i servizi online delle Pubbliche amministrazioni, in maniera semplice e sicura, da qualsiasi dispositivo. Anche l’Autorità ha adottato questa modalità, insieme ad altri strumenti equivalenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti, interfaccia web esteso anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro

L’interfaccia web per gli appalti e tutti i contratti pubblici messa a disposizione dalla piattaforma Anac viene estesa anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024. Lo ha deliberato il Consiglio dell’Autorità Anticorruzione, nella seduta del 10 gennaio 2024, approvando un Comunicato del Presidente.

“Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici”. “Le disposizioni impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tale previsione è funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell’operatore economico per le verifiche previste”.

Il codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall’applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi. Le nuove previsioni rappresentano una rivoluzione nel mondo della contrattualistica pubblica che, superata l’inziale fase di necessario adeguamento, apporterà notevoli benefici in termini di semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione delle procedure, con evidente e apprezzabile risparmio di costi e tempi.

L’Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell’Autorità e sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Caro materiali: nuova istruttoria per i contributi. In riesame le istanze I° e II° semestre 2022

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato l’avvio di un’istruttoria supplementare sui contributi caro materiali per il I° e II° semestre 2022, in risposta ai pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate e al parere formulato dall’Avvocatura Generale dello Stato. L’obiettivo principale è la determinazione dell’importo del contributo da assegnare alle stazioni appaltanti. Ciò include non solo l’aggiornamento dei prezzari, ma anche l’inclusione dell’IVA dovuta da queste stazioni, seguendo le modalità e le aliquote previste per l’originario contratto di appalto.

La Direzione Generale competente condurrà un riesame delle istanze presentate, al fine di integrare i contributi già erogati o in corso di erogazione con ulteriori importi, proporzionali all’IVA dovuta dalle stazioni appaltanti relative ai contratti di appalto ammessi all’erogazione dei contributi.

Per rendere il processo il più agevole possibile, il ministero ha delineato due scenari specifici:
1.    Per le stazioni appaltanti che hanno già comunicato l’aliquota IVA durante la presentazione dell’istanza e sono state ammesse al contributo, la revisione dell’istanza sarà automatica.
2.    Per le stazioni appaltanti che non hanno comunicato l’aliquota IVA e sono state ammesse al contributo, sarà possibile presentare un’istanza di integrazione dal 12 gennaio al 12 febbraio effettuando l’accesso alle relative piattaforme:

Tramite tale procedura di integrazione le stazioni appaltanti potranno dichiarare il solo importo dell’aliquota IVA corrispondente al contributo ammesso all’erogazione. Una volta completate queste attività, le stazioni appaltanti coinvolte saranno informate dell’importo aggiuntivo che sarà liquidato in relazione all’IVA applicabile al contratto di appalto.

È importante sottolineare che le decisioni già adottate o in corso di adozione dal Ministero in merito alla liquidazione dei contributi parametrati al maggiore importo derivante dall’applicazione dei prezziari aggiornati restano inalterate.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare il ministero attraverso le seguenti e-mail di riferimento:

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti, fino al 30 giugno 2024 si può verificare autenticità garanzia fideiussoria anche via Pec

Fino al 30 giugno 2024 sarà possibile verificare anche via Pec – e non soltanto sul sito Internet del soggetto emittente – l’autenticità della polizza presentata in gara a garanzia dell’offerta. Lo ha stabilito l’Anac con la delibera n. 606 del 19 dicembre 2023.
Dopo le interlocuzioni con le Associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari, ANIA e ABI,  e con le Autorità di vigilanza del settore, Banca d’Italia e IVASS, sono emerse due problematiche: da un lato, “la seria difficoltà, allo stato diffusa tra gli operatori interessati, di consentire la verifica telematica della garanzia fideiussoria in tempo reale mediante accesso diretto ai relativi siti internet”; dall’altro il fatto che “allo stato, non risultano operanti piattaforme in grado di consentire l’emissione e la gestione delle polizze fideiussorie”.

Per questa ragione, “preso atto delle difficoltà” Anac ha individuato “una soluzione transitoria”, ossia la verifica via Pec, “da applicare per il tempo strettamente necessario a consentire l’evoluzione dei sistemi verso l’uso di piattaforme interoperanti con le piattaforme di e-procurement o lo sviluppo di siti internet accessibili alle stazioni appaltanti”.

 

Le indicazioni di Anac fino al 30 giugno 2024

L’operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono agli stessi siti per le verifiche di competenza. Inoltre, per consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l’operatore economico, all’atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l’indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L’indirizzo Internet o l’eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall’operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti, o gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l’operatore economico acquisisce l’impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all’IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondazione commercialisti: Linee guida per la redazione del PEF nelle procedure di partenariato pubblico-privato

La Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti ha pubblicato un documento che approfondisce la tematica dell’elaborazione del piano economico-finanziario nell’ambito delle procedure di partenariato pubblico-privato e rappresenta un aggiornamento delle linee guida pubblicate nel 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale Commercialisti, che si è reso necessario soprattutto in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

L’elaborato fa riferimento a recenti provvedimenti emanati dagli standard setter di riferimento (principalmente ANAC, MEF e Ragioneria Generale dello Stato), oltre che ad alcune significative pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato gli argomenti in oggetto, valutando anche argomenti molto specifici che necessitano di spiccate competenze tecniche: dalla gestione dei rischi al costo del capitale, dalla redditività alla sostenibilità finanziaria, ai fini di un adeguato utilizzo del PPP è necessario l’intervento di figure altamente specializzate che riescano a gestire al meglio gli investimenti in oggetto, trovando il giusto equilibrio tra le esigenze dei diversi attori in campo.

 

La redazione PERK SOLUTION