Anac: Corretta identificazione del contratto negli atti di gara

Con il Comunicato del Presidente n. 2 del 10 febbraio 2026, il Consiglio di ANAC ha fornito alle stazioni appaltanti indicazioni operative puntuali a fronte delle numerose segnalazioni pervenute e delle richieste di chiarimento in merito alla corretta individuazione del contratto collettivo da indicare nella documentazione di gara.

L’Autorità ha precisato che, tra i contratti collettivi strettamente correlati alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, la scelta deve ricadere sui contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A tal fine, le stazioni appaltanti sono chiamate a:

  • individuare i CCNL assunti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali come riferimento per la predisposizione delle tabelle ministeriali di determinazione del costo medio del lavoro;
  • qualora l’appalto riguardi un settore privo di specifiche tabelle ministeriali, richiedere al medesimo Ministero di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative applicabile alle prestazioni oggetto di affidamento.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici impone espressamente che, sin dagli atti di gara e nella decisione di contrarre, venga indicato il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto o della concessione. In particolare, l’articolo 11, comma 1, stabilisce – quale regola generale – l’obbligo di applicare un CCNL che presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

  • sia vigente nel settore e nell’ambito territoriale in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali;
  • sia stato sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • presenti una stretta connessione con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione, anche se svolta in via prevalente dall’operatore economico.

L’obbligo di indicazione del CCNL non opera, di norma, nei casi in cui tale previsione risulti inconferente rispetto alla natura del contratto, come nelle forniture senza posa in opera o nei servizi aventi carattere esclusivamente intellettuale.

I criteri sopra richiamati trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche per l’individuazione dei contratti collettivi riferiti a prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie rispetto a quella principale, qualora tali attività – ove riconducibili alla medesima categoria omogenea – assumano un’incidenza pari o superiore al 30 per cento dell’importo complessivo.

Il Codice delinea inoltre il percorso metodologico che le stazioni appaltanti devono seguire per verificare la stretta correlazione tra ambito di applicazione del CCNL e prestazioni oggetto dell’affidamento. In particolare:

  • occorre preliminarmente individuare il contratto collettivo maggiormente coerente con l’oggetto dell’appalto e con le attività che l’operatore economico sarà chiamato a svolgere, anche in via prevalente;
  • successivamente, è necessario definire l’ambito applicativo del CCNL in relazione ai sottosettori nei quali risultano classificati i contratti collettivi nazionali depositati presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito dal CNEL.

Calcolo dell’incentivo per le funzioni tecniche nei contratti di concessione

Con il parere n. 4023 del 5 febbraio 2026 il servizio di supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell’incentivo per le funzioni tecniche nei contratti di concessione. Nel caso di concessione, il concessionario non percepisce alcun corrispettivo da parte dell’Amministrazione; potrebbe sorgere il problema di quale considerare base di calcolo per gli incentivi tecnici.

Sul punto, il Ministero richiama la deliberazione del 21.09.2023 n. 187 della Corte dei conti, che ha risposto alla domanda di un Ente, che esponeva un caso analogo a quello in argomento. La Corte ha chiarito che, “ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. 36/2023, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione (o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione) ed è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione.”. Dal disposto normativo si ricava, pertanto, che il valore della concessione deve essere presente e stimato nel momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione. Sarà pertanto in capo alla stazione appaltante calcolare il quantum dell’importo da destinare all’incentivo sulla base della propria disciplina della corresponsione degli incentivi.

Appalti, anticipazione del prezzo: il termine di 15 giorni ha natura ordinaria

Il termine di quindici giorni previsto dall’articolo 125 del decreto legislativo 36/2023 per l’erogazione dell’anticipazione negli appalti di lavori non ha natura perentoria. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dal Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 4027 del 5 febbraio 2026, in risposta a un quesito relativo alla possibilità di liquidare l’anticipazione anche dopo un significativo lasso di tempo dalla consegna dei lavori.

Il caso prospettato riguarda un operatore economico che, a oltre tre mesi dall’avvio del cantiere e senza aver richiesto stati di avanzamento, ha depositato soltanto in quel momento la polizza fideiussoria necessaria per ottenere l’anticipazione. Il dubbio era se, superato il termine dei quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, il diritto all’anticipazione dovesse considerarsi definitivamente perso.

L’articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti stabilisce che, negli appalti di lavori, l’anticipazione è corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, che coincide con la consegna dei lavori, anche quando l’esecuzione sia avviata in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. Il legislatore, dunque, collega espressamente il pagamento dell’anticipazione a un momento preciso: l’effettivo avvio dell’esecuzione. Il Ministero richiama proprio questo collegamento funzionale tra anticipazione e inizio della prestazione. L’anticipazione non è una somma svincolata dall’andamento dell’appalto, ma uno strumento finanziario pensato per sostenere l’avvio del cantiere, garantendo liquidità iniziale all’appaltatore affinché possa far fronte ai costi di organizzazione, mobilitazione e prime lavorazioni. In altre parole, l’anticipazione vive in rapporto diretto con l’effettivo inizio dell’intervento. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa. Senza la polizza, la stazione appaltante non può procedere al pagamento. Se la garanzia viene depositata tardivamente, si crea uno scostamento rispetto alla scansione temporale ordinaria, ma non per questo si determina automaticamente la perdita del diritto.

L’anticipazione può essere erogata anche oltre il termine di quindici giorni dalla consegna dei lavori, purché siano rispettate alcune condizioni sostanziali. Occorre verificare il tempo effettivamente trascorso dall’avvio dell’appalto, l’articolazione del cronoprogramma, il concreto sviluppo delle attività di cantiere e, soprattutto, le ragioni addotte dall’appaltatore per il ritardo nel deposito della garanzia. Se il cantiere è effettivamente avviato, le lavorazioni procedono in linea con i tempi contrattuali e il ritardo non è indice di inerzia o di inadempimento imputabile all’appaltatore, l’erogazione può ritenersi compatibile con la ratio della norma.

La risposta ministeriale, quindi, non introduce una deroga al sistema, ma ne chiarisce la logica applicativa. Il termine dei quindici giorni resta la regola ordinaria; tuttavia, non assume carattere decadenziale automatico. L’elemento decisivo non è il mero dato cronologico, ma la coerenza tra anticipazione e fase di effettivo avvio dell’esecuzione. Se tale nesso funzionale permane, l’anticipazione conserva la sua giustificazione.

 

Immobile a privato in cambio di opere pubbliche solo se il valore è adeguato

Un ente locale non può trasferire a un operatore privato la proprietà di un immobile di valore superiore rispetto ai costi delle opere pubbliche che quest’ultimo si impegna a realizzare nell’ambito di un partenariato pubblico-privato. È questo il principio ribadito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Parere in funzione consultiva n. 57, approvato il 3 febbraio 2026 in risposta alla richiesta di chiarimenti di un Comune.

La disciplina vigente consente che i bandi di gara prevedano, quale forma di corrispettivo totale o parziale per la realizzazione di opere pubbliche, il trasferimento all’operatore economico della proprietà di beni immobili appartenenti all’ente concedente. Tuttavia, tale possibilità è subordinata a una condizione essenziale: il valore di mercato degli immobili ceduti deve essere commisurato ai costi sostenuti dal privato per l’esecuzione delle opere, senza poterli superare. Secondo la disciplina di cui all’art. 202 del codice dei contratti, risulta quindi esclusa la cessione di beni pubblici che, pur non più destinati a finalità di interesse generale, presentino un valore eccedente rispetto all’impegno economico assunto dall’aggiudicatario per la realizzazione dei lavori.

Nel caso sottoposto all’Autorità, il Comune prospettava la cessione di un terreno a un soggetto privato, a fronte dell’impegno di quest’ultimo a realizzare interventi di miglioramento del lungomare cittadino, ulteriori opere compensative e il riconoscimento all’amministrazione di una quota degli utili derivanti dalla futura vendita delle unità residenziali costruite sull’area ceduta, secondo quanto previsto dal piano economico-finanziario. L’operazione, tuttavia, presenta due profili di criticità: squilibrio di valore (il bene pubblico oggetto di trasferimento risulterebbe di valore superiore rispetto alle opere pubbliche che il privato si obbliga a realizzare); trasferimento del rischio sulla parte pubblica (il recupero dell’eventuale eccedenza di valore sarebbe legato alla vendita degli immobili residenziali realizzati dal privato, circostanza incerta che finirebbe per gravare sostanzialmente sull’amministrazione).

Durc di congruità negli appalti pubblici di lavori edili: le indicazioni di ANAC

Con Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità il 17 dicembre 2025, l’ANAC ha fornito importanti chiarimenti operativi alle stazioni appaltanti in merito alla corretta applicazione del decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143, con specifico riferimento agli appalti pubblici di lavori nel settore edile.

Il punto di partenza ribadito dall’Autorità è la natura obbligatoria della verifica di congruità dell’incidenza dei costi della manodopera per tutti gli appalti pubblici di lavori edili, indipendentemente dall’importo dell’affidamento.
Lo strumento attraverso cui tale verifica si concretizza è il cosiddetto Durc di congruità, introdotto dal D.M. n. 143/2021 con finalità di tutela sostanziale del lavoro: garantire il rispetto dei contratti collettivi di settore, contrastare il lavoro irregolare e prevenire fenomeni di dumping contrattuale.

Il procedimento di verifica della congruità

Il controllo è demandato alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente e si articola in una sequenza procedurale definita:

  1. Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) – L’impresa affidataria trasmette alla Cassa Edile i dati del cantiere mediante il portale Edilconnect della CNCE, indicando valore complessivo dell’opera, quota dei lavori edili, soggetto committente ed eventuali imprese subappaltatrici o sub-affidatarie.

  2. Richiesta della certificazione – Tramite il medesimo portale può essere richiesta l’attestazione di congruità, che la Cassa Edile rilascia entro dieci giorni dall’istanza, presentata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e comunque prima del saldo finale.

  3. Verifica economica – La Cassa Edile confronta il costo del lavoro dichiarato con le percentuali minime di incidenza della manodopera stabilite dall’Accordo collettivo di settore. In presenza di corrispondenza, viene rilasciato il Durc di congruità.

Esiti della verifica e regolarizzazione

L’attestazione può concludersi:

  • con esito positivo, mediante rilascio del certificato di congruità;

  • con esito negativo, qualora emerga uno scostamento rispetto alle percentuali minime.

Se lo scostamento è pari o inferiore al 5%, l’attestazione può comunque essere rilasciata previa dichiarazione motivata del direttore dei lavori.
Diversamente, quando la differenza supera il 5%, l’impresa dispone di 15 giorni per regolarizzare versando il costo della manodopera mancante. In caso di mancata regolarizzazione, la Cassa Edile procede all’iscrizione dell’impresa nella Banca nazionale delle imprese irregolari, con conseguente impossibilità di ottenere il saldo finale dei lavori.

Soggetti legittimati e momento della richiesta

Le disposizioni normative non prevedono deroghe né in relazione ai soggetti legittimati a richiedere il Durc di congruità né con riguardo al momento della richiesta.
La certificazione deve essere domandata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione dell’ultimo SAL e prima del pagamento finale.

Ne consegue che, anche nell’ipotesi di pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante, permane l’obbligo per l’amministrazione di acquisire dall’appaltatore principale l’attestazione di congruità della manodopera.
Resta infatti in capo all’impresa affidataria l’onere di inserire tutti i dati di cantiere nel portale Edilconnect e, correlativamente, la legittimazione a richiedere il rilascio del Durc di congruità.

Contratto misto di concessione e appalto, si applica la disciplina dei settori ordinari

Con il Parere in funzione consultiva n. 56, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, l’ANAC interviene sul regime giuridico dei contratti misti che combinano elementi di concessione e di appalto pubblico, offrendo un chiarimento interpretativo di particolare rilievo per le stazioni appaltanti.

Il principio affermato dall’Autorità è netto: la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici per gli appalti nei settori ordinari trova applicazione solo quando la componente riconducibile all’appalto pubblico raggiunga o superi la soglia di rilevanza europea indicata dall’articolo 14 del d.lgs. 36/2023. Diversamente, qualora tale componente sia di valore inferiore alla soglia, il contratto misto resta assoggettato alla disciplina propria delle concessioni, contenuta nel Libro IV, Parte II, del Codice, con conseguente applicazione, per gli affidamenti sotto soglia, dell’articolo 187.

Il parere trae origine dalla richiesta formulata da un Consiglio regionale del Nord Italia, che aveva avviato sul MePA una trattativa diretta per l’affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e alimenti, nonché di erogatori d’acqua comprensivi della fornitura di bombole di CO₂, per un importo complessivo inferiore a 140.000 euro.

La stazione appaltante aveva qualificato l’operazione come contratto misto, ravvisando:

  • una componente di concessione di servizi, relativa all’installazione e gestione dei distributori automatici;
  • una componente di appalto, riferita all’installazione e gestione degli erogatori d’acqua con fornitura di CO₂.

Nonostante tale qualificazione, l’amministrazione aveva ritenuto applicabile la disciplina dell’appalto, procedendo mediante affidamento diretto. Un operatore economico ha tuttavia contestato tale impostazione, sostenendo che l’oggetto prevalente fosse riconducibile alla concessione e che, pertanto, dovesse essere applicata la procedura negoziata prevista dall’articolo 187 del Codice.

Nel dirimere la questione, l’ANAC richiama il criterio generale secondo cui, nei contratti misti contenenti elementi di concessione di servizi e di contratto di forniture, l’oggetto principale deve essere individuato in base al valore stimato più elevato delle prestazioni considerate. La lettura coordinata dell’articolo 14, comma 21, e dell’articolo 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023 conduce dunque a ritenere che la disciplina degli appalti nei settori ordinari operi soltanto se la componente di appalto superi la soglia pertinente.  In caso contrario, il contratto conserva la natura di concessione e resta regolato dalle disposizioni del Libro IV del Codice, con applicazione delle specifiche modalità di affidamento previste per le concessioni sotto soglia.

Il chiarimento dell’ANAC assume rilievo sistematico, poiché ribadisce la centralità del criterio del valore economico della prestazione prevalente nella qualificazione dei contratti misti e contribuisce a delimitare l’ambito di utilizzo dell’affidamento diretto negli scenari in cui coesistano modelli negoziali differenti. Ne deriva un rafforzamento delle garanzie di corretta qualificazione giuridica dell’affidamento e, più in generale, della coerenza applicativa del d.lgs. 36/2023 nel settore delle concessioni di servi

Opere pubbliche: nuova finestra per l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica che è aperta una nuova finestra temporale per l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
Dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026, le Stazioni Appaltanti possono presentare le istanze di accesso al Fondo relative alle lavorazioni eseguite, contabilizzate e annotate dal Direttore dei lavori nel libretto delle misure nel periodo compreso tra il 1° giugno 2025 e il 31 dicembre 2025.

Come per la prima finestra temporale, aperta nel luglio 2025, le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo sono disciplinate dal decreto n. 106 dell’8 maggio 2025.

L’istanza di accesso alle risorse del Fondo deve essere inserita, a pena di esclusione, sulla piattaforma dedicata: https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it

Le richieste compilate sulla piattaforma devono essere scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o da un delegato) della Stazione Appaltante e trasmesse all’indirizzo PEC adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it entro i termini previsti per la finestra temporale di riferimento, a pena di esclusione.

Affidamenti del servizio di gestione dei canili: le indicazioni di ANAC

Progettazione carente, programmazione assente, uso improprio degli affidamenti diretti e tariffe incongrue: sono queste le principali criticità riscontrate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione negli affidamenti del servizio di gestione dei canili, emerse sia in sede di vigilanza sia nei procedimenti di precontenzioso. Viste le numerose criticità riscontrate, sia in sede di vigilanza che in sede di precontenzioso, negli affidamenti di gestione dei canili, con delibera n.527 approvata dal Consiglio del 17 dicembre 2025 Anac ha deciso di fornire alle amministrazioni precise indicazioni al riguardo.

Le verifiche svolte dall’Autorità hanno messo in evidenza problematiche ricorrenti che denotano una gestione spesso approssimativa del servizio. In particolare, Anac ha rilevato:

  • una progettazione scorretta o del tutto assente, preceduta da una programmazione inadeguata;
  • il mancato utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di assistenza veterinaria, qualificabili come prestazioni di natura intellettuale;
  • un ricorso illegittimo e improprio all’affidamento diretto, spesso accompagnato da artificiosi frazionamenti del valore del servizio;
  • la determinazione di tariffe giornaliere per cane incongrue, insufficienti a garantire standard adeguati di benessere animale;
  • un utilizzo distorto dell’istituto dei servizi analoghi ex art. 76, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023;
  • il ricorso reiterato e non giustificato alla proroga tecnica, in contrasto con la sua natura eccezionale.

Anac richiama le amministrazioni a valutare, in via preliminare, se sussistano le condizioni per:

  • attivare forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi del Codice del Terzo settore;
  • oppure procedere mediante procedure di evidenza pubblica assoggettate al d.lgs. n. 36/2023.

La differenza non è meramente procedurale, ma sostanziale: mentre il Codice dei contratti pubblici è ispirato al principio di concorrenza, gli istituti del Terzo settore si fondano sul paradigma dell’amministrazione condivisa, orientata alla solidarietà e alla collaborazione per il perseguimento dell’interesse generale. La scelta deve dunque essere coerente con la natura del servizio, le finalità perseguite e il livello di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

Anac ribadisce con forza l’obbligo di adottare il programma triennale dei servizi e i relativi aggiornamenti annuali, in modo da addivenire, in via preventiva, alla corretta individuazione delle risorse disponibili, dei bisogni da soddisfare e degli interventi da realizzare. Una programmazione ponderata sulle effettive esigenze dell’amministrazione costituisce, infatti, uno strumento fondamentale per limitare il ricorso agli istituti della proroga e/o dell’affidamento diretto.

Risulta imprescindibile una progettazione accurata, anche se, per i servizi, articolata in un unico livello. La documentazione di gara deve chiarire in modo puntuale se l’affidamento riguarda un canile sanitario, un canile rifugio o entrambe le strutture, l’oggetto del servizio e le prestazioni richieste, il luogo e le modalità di esecuzione, evitando discrasie tra fase di gara e fase esecutiva.

Particolare attenzione è riservata alla determinazione della tariffa giornaliera per cane, che deve essere congrua e idonea a garantire il sostentamento e il benessere animale. Anac suggerisce criteri di parametrazione basati su dimensione dell’animale; età (cuccioli o adulti); grado di aggressività. Una tariffa sottostimata compromette inevitabilmente la qualità del servizio e si pone in contrasto con l’interesse pubblico tutelato.

L’Autorità richiama le amministrazioni a un uso rigoroso degli strumenti previsti dall’ordinamento:

  • è vietato il frazionamento artificioso del servizio per rientrare nelle soglie dell’affidamento diretto;
  • i servizi analoghi possono essere affidati solo se previsti sin dal primo affidamento e devono essere computati nel valore globale del contratto;
  • la proroga tecnica resta un istituto eccezionale, ammesso solo per il tempo strettamente necessario a concludere una nuova procedura, in presenza di ritardi oggettivi e insuperabili.

Infine, Anac sottolinea la rilevanza della fase esecutiva, quale momento decisivo per l’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico. Nei documenti di gara e nei contratti devono essere chiaramente disciplinati i ruoli e le responsabilità dei soggetti preposti ai controlli; le modalità di verifica dell’esecuzione; la possibilità di effettuare ispezioni periodiche, anche a sorpresa.

Condotta illecita dell’impresa se modifica il contratto di lavoro indicato nella gara

La dichiarazione resa in sede di gara in ordine al Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato costituisce un elemento essenziale dell’offerta economica e vincola l’operatore economico anche nella fase esecutiva del contratto. Ne consegue che l’aggiudicatario non può, dopo l’affidamento e l’avvio dell’esecuzione, modificare unilateralmente il CCNL dichiarato, invocando un presunto errore. Una simile condotta è illegittima e può integrare un grave illecito professionale.

È questo il principio affermato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere di precontenzioso n. 11, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, intervenuta in relazione alla procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e uscite didattiche. Il Comune ha sottoposto ad ANAC diversi quesiti concernenti l’applicazione del CCNL da parte del Consorzio aggiudicatario e dell’impresa indicata come subappaltatrice, con particolare riferimento alla successiva richiesta di autorizzazione al subappalto, poi negata dalla Stazione appaltante.

In fase di gara, l’operatore economico aveva dichiarato di applicare il medesimo CCNL individuato dalla lex specialis e di aver formulato l’offerta economica nel pieno rispetto delle condizioni previste da tale contratto. Tuttavia, dopo l’aggiudicazione e a seguito delle verifiche svolte dalla Stazione appaltante, il Consorzio ha sostenuto di aver commesso un errore, affermando di applicare in realtà CCNL diversi e proponendo un’armonizzazione dei trattamenti economici solo in un momento successivo.

Secondo ANAC, tale comportamento non può ritenersi legittimo. Un operatore economico che si impegna in gara ad applicare un determinato CCNL non può successivamente modificare la dichiarazione resa, incidendo su un elemento che ha concorso alla formazione dell’offerta economica e, potenzialmente, all’esito della procedura.

L’Autorità ha chiarito che spetta alla Stazione appaltante valutare se la condotta dell’operatore integri un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della SA, nonché valutare l’adozione dei conseguenti provvedimenti, incluso l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione.

ANAC precisa che il Comune, previo contraddittorio con l’operatore economico, può valutare l’incidenza concreta della dichiarazione resa in gara sull’aggiudicazione e la sua idoneità ad influenzarne l’esito. A tal fine, rileva che la dichiarazione circa l’applicazione di un unico CCNL ha comportato l’omissione delle verifiche di congruità dell’offerta e di equivalenza delle tutele previste dall’art. 110 del Codice, verifiche che il RUP avrebbe dovuto effettuare qualora fosse stata dichiarata l’applicazione di CCNL differenti.

L’eventuale esito negativo di una verifica di equivalenza può costituire ulteriore elemento di valutazione, fermo restando che la decisione finale è rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante e deve essere assunta alla luce dei parametri fissati dall’art. 98 del Codice dei contratti pubblici.

Non serve qualificazione dell’amministrazione se c’è affidamento diretto dell’impianto sportivo

La qualificazione dell’amministrazione non è richiesta in assenza di una selezione comparativa strutturata. Il principio vale anche per le concessioni quando l’ordinamento consente l’affidamento diretto. Come chiarito dall’ANAC con atto approvato dal Consiglio dell’Autorità il 22 dicembre 2025, tale requisito non opera in modo generalizzato, ma trova applicazione esclusivamente nei casi in cui l’affidamento presupponga lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata.

Ne consegue che, laddove l’ordinamento consenta il ricorso all’affidamento diretto, la qualificazione dell’amministrazione non è richiesta, indipendentemente dall’importo dell’affidamento, purché siano rispettate le condizioni previste dal Codice o da altre disposizioni normative vigenti. Il principio assume portata generale e risulta applicabile non solo agli appalti, ma anche alle concessioni, nelle ipotesi in cui il legislatore consenta l’individuazione dell’affidatario senza l’espletamento di una procedura competitiva.

Il chiarimento dell’Autorità trae origine da una richiesta di parere avanzata da un ente locale in relazione all’affidamento diretto della riqualificazione e della gestione gratuita di impianti sportivi ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 5 del Codice dei contratti pubblici. ANAC ha confermato la possibilità per l’ente locale di procedere autonomamente all’affidamento diretto, anche in assenza della qualificazione come stazione appaltante, ribadendo che il requisito della qualificazione non è richiesto quando non si realizza una “gara” in senso proprio.

L’Autorità ha tuttavia puntualizzato con attenzione i presupposti applicativi della disciplina, circoscrivendone l’ambito operativo. In particolare:

  • sotto il profilo soggettivo, la disposizione è applicabile esclusivamente nel caso in cui una associazione o società sportiva senza fini di lucro presenti all’ente locale una proposta di intervento;
  • unicità della proposta: all’ente deve pervenire una sola proposta riferita allo specifico impianto sportivo;
  • contenuto della proposta: la stessa deve essere corredata da un progetto preliminare e da un piano di fattibilità economico-finanziaria;
  • oggetto dell’intervento: l’impianto deve essere suscettibile di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento, risultando non più adeguato sotto il profilo funzionale;
  • finalità sociali: l’utilizzo dell’impianto deve essere orientato alla promozione dell’aggregazione e dell’inclusione sociale e giovanile;limite economico: il valore dell’affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 14 del Codice.

Solo in presenza congiunta di tali condizioni l’ente locale può procedere all’affidamento diretto senza necessità di qualificazione.

Il parere ANAC si inserisce coerentemente nel nuovo assetto normativo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto correttivo al Codice (d.lgs. n. 209/2024). In particolare, l’articolo 62, come novellato, richiede la qualificazione della stazione appaltante per lo svolgimento delle “gare” di importo superiore alle soglie di autonomia individuate dal comma 1.

Il passaggio terminologico dal concetto di “procedure” a quello più circoscritto di “gare” assume rilievo interpretativo decisivo. Tale scelta lessicale rafforza l’orientamento secondo cui il legislatore ha inteso subordinare l’obbligo di qualificazione esclusivamente allo svolgimento di procedure comparative strutturate, escludendolo nei casi di affidamento diretto legittimamente consentiti.