Anac: Generazione avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da novembre a dicembre 2025

Le stazioni appaltanti che hanno svolto procedure di affidamento nel periodo novembre–dicembre 2025 devono provvedere al versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Gli avvisi di pagamento pagoPA sono disponibili sul Portale dei pagamenti ANAC.
Il dettaglio delle gare incluse in ciascun avviso può essere consultato tramite il servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

ANAC invierà inoltre una comunicazione e-mail di avvenuta generazione degli avvisi al Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) e ai soggetti contribuenti.

Si ricorda infine l’obbligo di regolarizzare eventuali contributi relativi a periodi precedenti non ancora versati. Per le gare pubblicate tramite il sistema SIMOG, è ancora possibile utilizzare il servizio Riscossione, con pagamento tramite MAV.

ANAC: Lavori supplementari non previsti in gara, il concessionario non può averne l’affidamento diretto

I lavori di ammodernamento e adeguamento del Centro di Raccolta Rifiuti di un Comune, non espressamente previsti e individuati nella concessione e per i quali è stato riconosciuto specifico finanziamento pubblico, devono essere affidati a terzi con le procedure di aggiudicazione disciplinate dal Codice. È quanto evidenziato da ANAC, con parere in funzione consultiva n.49, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 26 novembre 2025.

Il punto di partenza dell’analisi di ANAC riguarda la natura e l’oggetto della concessione in essere, qualificabile come concessione di servizi, avente ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio rifiuti. All’interno della documentazione di gara (piano industriale, piano economico-finanziario ed elenco prezzi unitari) non risultano inclusi interventi di realizzazione, manutenzione o adeguamento dei Centri di Raccolta. Secondo ANAC, essi non appaiono riconducibili alla categoria dei lavori supplementari, che il Codice dei contratti pubblici ammette solo in presenza di ragioni sopravvenute e nella misura in cui risultino strettamente necessari a garantire la prestazione originaria.

Nel caso esaminato, i lavori presentano invece caratteri di autonomia rispetto all’oggetto della concessione, tanto più che per essi è stato riconosciuto uno specifico finanziamento pubblico in favore del Comune. Tale circostanza rafforza la separazione tra il rapporto concessorio esistente e gli interventi edilizi programmati. L’eventuale affidamento diretto al concessionario, comprensivo anche della progettazione, solleverebbe seri profili di criticità sotto il profilo della legittimità, configurandosi come una modifica non consentita del rapporto concessorio.

ANAC evidenzia come una simile soluzione rischierebbe di alterare lo schema tipico della concessione, determinando una indeterminatezza dell’oggetto dell’affidamento. In particolare, risulta problematica la previsione, contenuta nel disciplinare tecnico, di far realizzare al concessionario lavori pubblici “a domanda” dell’ente, senza che tali prestazioni siano state considerate:

  • nella determinazione del valore complessivo della concessione;
  • nell’individuazione dei requisiti di partecipazione;
  • nella corretta allocazione dei rischi;
  • nel mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio.

Tali omissioni compromettono la trasparenza e la concorrenzialità della procedura a monte, ponendosi in contrasto con i principi e le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Ne consegue che, gli interventi estranei all’oggetto originario, soprattutto se finanziati autonomamente, non possono essere inglobati nel rapporto concessorio attraverso affidamenti diretti, pena la violazione delle regole di evidenza pubblica.

La redazione PERK SOLUTION

Affidamento di servizi di ingegneria, no a clausole che subordinano l’erogazione dei compensi

Negli atti di indizione delle procedure per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura non è ammissibile inserire clausole che subordinino l’erogazione dei compensi all’ottenimento di un finanziamento. In linea con i principi generali applicabili agli affidamenti pubblici, i corrispettivi dovuti per tali servizi devono essere riconosciuti indipendentemente dall’esito della domanda di finanziamento.

Il chiarimento è stato fornito da ANAC con deliberazione del Consiglio, che ha disposto la pubblicazione di una nuova FAQ nella sezione dedicata all’art. 66 del Codice dei contratti pubblici, relativa agli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

ANAC ha inoltre precisato che non è consentito affidare congiuntamente la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e gli altri livelli di progettazione. Il DOCFAP, ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato I.7 al Codice, deve infatti essere redatto preliminarmente al Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), nel rispetto del quadro esigenziale di cui all’articolo 1 del medesimo Allegato. Il DIP, a sua volta, è predisposto dal RUP ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del Codice e costituisce il presupposto per la definizione dei successivi livelli progettuali.

L’articolo 3 dell’Allegato I.7 stabilisce inoltre che il DIP, coerente con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, individua caratteristiche, requisiti ed elaborati necessari per ciascun livello della progettazione. Il rispetto di tale sequenza procedurale, espressamente prevista dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo Allegato I.7, esclude pertanto la possibilità di affidare il DOCFAP contestualmente ad altri livelli progettuali, qualora lo stesso sia affidato a soggetti esterni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gare a prezzo fisso, l’impresa deve indicare separati costi di manodopera e oneri sicurezza

Nelle procedure di affidamento da aggiudicare a prezzo fisso trova applicazione l’articolo 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, che impone agli operatori economici di indicare separatamente, nell’offerta economica e a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendale. L’obbligo non si applica esclusivamente alle forniture senza posa in opera e ai servizi di natura intellettuale.

Sul punto è intervenuta ANAC, che con una FAQ pubblicata nella sezione dedicata all’art. 108 ha chiarito come tale adempimento sia richiesto anche nelle gare a prezzo fisso, nonostante l’assenza di un ribasso economico. Il chiarimento è coerente con quanto già precisato nella Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, aggiornato con Delibera ANAC n. 365/2025.

La finalità della previsione è consentire alla stazione appaltante di verificare che l’operatore economico, pur presentando un’offerta complessivamente non ribassata, non intenda compensare l’equilibrio economico dell’appalto riducendo le risorse destinate alla manodopera o agli oneri di sicurezza rispetto a quanto stimato dalla stazione appaltante, imputando tali riduzioni ad altre voci di costo o all’utile d’impresa.

Ne consegue che l’indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza costituisce un requisito essenziale dell’offerta economica anche nelle gare a prezzo fisso, a tutela della trasparenza e del rispetto delle condizioni di lavoro e di sicurezza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incarichi di progettazione a titolo gratuito: ammessi solo in casi eccezionali e motivati

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con nota a firma del Presidente approvata dal Consiglio il 22 ottobre 2025, ha ribadito che non è consentito affidare incarichi di progettazione a titolo gratuito, se non in casi eccezionali e adeguatamente motivati.

Il richiamo si fonda sull’articolo 8, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici, che vieta in via generale le prestazioni d’opera intellettuale gratuite. Tale divieto mira a evitare che, nel mercato delle libere professioni, un operatore economico possa ottenere un vantaggio competitivo a discapito di altri, in particolare in vista delle successive procedure di gara per i livelli di progettazione successivi.

Il caso esaminato dall’Autorità riguarda l’affidamento di un servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. ANAC ha rilevato che, nella determinazione di affidamento, non risultano documentate le verifiche sul possesso dei requisiti del soggetto incaricato. L’Autorità ha ricordato che, anche in presenza di un incarico gratuito, non possono essere disattesi i principi di legalità, trasparenza e concorrenza, né l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi sancito dall’articolo 3 della legge n. 241/1990.

Nel caso specifico, la determina non conteneva motivazioni sufficienti a giustificare l’eccezionalità dell’affidamento gratuito, né elementi tali da configurare una deroga legittima al principio generale di onerosità delle prestazioni professionali. ANAC ha preso atto della situazione di dissesto finanziario dell’Ente e delle precisazioni fornite in merito alla reale gratuità dell’incarico, ma ha sottolineato che tali circostanze non bastano, da sole, a superare il divieto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Impianti sportivi, Anac: I casi in cui è possibile l’affidamento diretto della gestione

Con il parere n. 33 dell’8 ottobre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) chiarisce i confini entro cui un’amministrazione può procedere all’affidamento diretto della gestione di un impianto sportivo, derogando alla regola dell’evidenza pubblica.

La possibilità esiste, ma solo al ricorrere di condizioni rigorose. In particolare, l’affidamento diretto è ammesso soltanto quando una unica associazione o società sportiva senza fini di lucro presenti di propria iniziativa al Comune una proposta di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento di un impianto sportivo non più funzionale.

La proposta deve essere corredata da un progetto preliminare e da un piano di fattibilità economico-finanziaria, e deve perseguire finalità di aggregazione e inclusione sociale e giovanile. Il valore dell’affidamento deve restare sotto la soglia comunitaria prevista dall’art. 14 del Codice dei contratti pubblici. Sul piano della trasparenza, l’ente locale è tenuto a pubblicare il progetto sul proprio sito istituzionale, assicurando la conoscibilità dell’iniziativa.

L’Anac sottolinea che la norma ha carattere eccezionale e comporta una deroga motivata all’evidenza pubblica, applicabile solo in presenza delle circostanze previste dall’art. 5 del D.Lgs. 38/2021, da esplicitare in modo puntuale nell’atto di affidamento.

Il presidente di Anac, Giuseppe Busìa, ha ricordato che l’intento dell’Autorità è andare incontro alle piccole realtà sportive di valore comunitario, senza sacrificare i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, preannunciando ulteriori iniziative interpretative per armonizzare la disciplina con il D.Lgs. 36/2023 e le direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza di progetto, non è possibile attribuire punteggio zero all’offerta economica

Con il parere di precontenzioso n. 374 del 2025, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 1° ottobre, l’ANAC, intervenendo sulla procedura di gara promossa da un Comune per la concessione in partenariato pubblico-privato (PPP) relativa alla progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cremazione comunale, per un importo complessivo di oltre 25 milioni di euro, ha ritenuto non conforme al quadro normativo la clausola della lex specialis che attribuiva un punteggio pari a zero alla componente economica dell’offerta, rendendola irrilevante ai fini dell’aggiudicazione. Una scelta che, secondo ANAC, si pone in contrasto con la natura stessa della finanza di progetto e con gli articoli 185 e 193 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

Nel richiamare l’ente concedente all’annullamento in autotutela del bando e del disciplinare di gara, l’Autorità ha ribadito che nelle procedure di project financing è indispensabile un bilanciamento tra la componente tecnico-qualitativa e quella economico-finanziaria dell’offerta. Pur riconoscendo la discrezionalità dell’amministrazione nel definire il peso del punteggio economico, l’Autorità ha chiarito che tale parametro non può essere nullo, poiché la sostenibilità finanziaria e il trasferimento del rischio operativo costituiscono elementi essenziali del PPP.

L’esclusione totale della componente economica, infatti, non solo svilisce la natura del contratto di concessione, ma vanifica il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pregiudicando la possibilità di valutare la reale sostenibilità del piano economico-finanziario.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicazione in caso di mancata redazione dei programmi triennali dei lavori e degli acquisti e servizi

Con il parere n. 3689 del 2/10/2025, il servizio Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce chiarimenti in merito alla pubblicazione del provvedimento con cui l’Ente prende atto della mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per assenza dei presupposti, nonché per l’analogo programma triennale dei lavori.

Le modalità di pubblicazione in caso di mancata redazione dei programmi triennali sono disciplinate dal comma 8 – art. 5 dell’All.I.5 del D.Lgs.36/2023 per il programma triennale dei lavori pubblici e, dal comma 4 – art. 7 dell’All.I.5 del D.Lgs.36/2023 per il programma di triennale degli acquisti di beni e servizi.

Le norme citate testualmente recitano: “ Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”

“Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, per assenza di acquisti di beni e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza di progetto, non è possibile attribuire punteggio zero all’offerta economica

Con il parere di precontenzioso n. 374 del 1° ottobre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta con fermezza sulla procedura di gara avviata da un Comune per la concessione, in partenariato pubblico-privato (PPP), della progettazione, costruzione e gestione economico-funzionale di un impianto di cremazione dal valore di oltre 25,7 milioni di euro.

L’Autorità ha infatti invitato l’ente concedente ad annullare in autotutela il bando e il disciplinare di gara, nonché gli eventuali atti consequenziali, a seguito dell’emersione di una grave criticità: la lex specialis prevedeva un punteggio pari a zero per la componente economica dell’offerta, rendendola del tutto irrilevante ai fini della selezione del concessionario.

Secondo Anac, tale impostazione “non è coerente con la natura stessa della finanza di progetto” e risulta in contrasto con gli articoli 185 e 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che richiedono un equilibrato bilanciamento tra qualità tecnico-progettuale e sostenibilità economico-finanziaria delle proposte.

Nel merito, l’Autorità ha definito “contraddittoria e incoerente” la scelta del Comune di escludere qualsiasi peso alla componente economica, pur riservandosi di effettuare la verifica di anomalia dell’offerta. Come sottolineato nel parere, la discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei criteri di valutazione “non può spingersi fino a sterilizzare completamente l’elemento economico”, che rappresenta parte integrante e qualificante della logica concessoria e del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle operazioni di project financing, infatti, il piano economico-finanziario (PEF) non è un mero allegato tecnico, ma il documento che esplicita la sostenibilità complessiva dell’intervento, i flussi di cassa attesi, la remunerazione del capitale privato e, in definitiva, il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.
Rendere irrilevante tale componente – osserva l’Autorità – svilisce la ratio stessa del partenariato pubblico-privato, che si fonda proprio sull’equilibrio tra interesse pubblico e convenienza economica dell’investimento.

 

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Affidamenti diretti e incarichi di progettazione, i rilievi mossi da Anac

Con un Atto a firma del Presidente del 9 settembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha segnalato gravi irregolarità nelle procedure di affidamento diretto di tre incarichi di progettazione, banditi da un Comune per interventi di riqualificazione del territorio comunale.

L’Autorità ha innanzitutto rilevato una errata individuazione della categoria di progettazione, originariamente classificata come relativa a parchi urbani e opere di riqualificazione paesaggistica, mentre gli interventi risultano riconducibili prevalentemente a opere stradali e idrauliche. Tale incongruenza, secondo ANAC, non solo incide sulla corretta determinazione dei corrispettivi, ma può anche compromettere la verifica del possesso dei requisiti tecnici e professionali da parte dei progettisti incaricati.

Ulteriori criticità riguardano la mancanza di documentazione a supporto delle verifiche sui requisiti generali e sulle esperienze professionali pregresse dei progettisti, elementi che avrebbero dovuto essere puntualmente riscontrati e conservati agli atti.

Particolarmente censurata è poi la scelta del Comune di suddividere l’intervento unitario in tre distinti incarichi di progettazione, senza una motivazione tecnica adeguata. Tale frazionamento, osserva ANAC, si pone in contrasto con il divieto di artificioso frazionamento degli appalti, avendo di fatto consentito l’utilizzo improprio dello strumento dell’affidamento diretto in luogo di una procedura di maggiore trasparenza e competizione, che sarebbe stata necessaria in considerazione del cumulo degli importi.

 

La redazione PERK SOLUTION