ANAC, Trasporto pubblico locale in house: Criticità e mancanza di concorrenza

Con il recente atto approvato dal Consiglio il 29 settembre 2025, l’ANAC ha espresso importanti rilievi sulla gestione esclusiva dei servizi di trasporto su strada di una importante Città metropolitana portuale del Nord Italia.

L’istruttoria avviata da ANAC a seguito di un esposto dettagliato ha portato a conclusioni severe. Il modello gestionale in house, in questo contesto, si è rivelato inefficiente e diseconomico, con conseguente aggravio per la finanza pubblica. Le perdite della società affidataria sono state sistematicamente compensate da trasferimenti dell’ente metropolitano, determinando una traslazione dei costi di inefficienza direttamente sulla collettività.

Dalla ricostruzione è emerso che la gestione in capo alla società non si è rilevata economica; la società ha, infatti, ricevuto diversi contributi pubblici che, a margine dei contributi versati per le sopravvenute situazioni di emergenza collegate alla pandemia da Covid19 o per l’aumento dei prezzi dei carburanti a seguito dell’inflazione, hanno comportato un aumento della spesa pubblica di gestione. Al quadro delineato si aggiunge l’attuale situazione di difficoltà economico/finanziaria in cui versa la società.

“La società – scrive l’Autorità – non è stata in grado, autonomamente, di sopportare i costi di gestione economico-finanziaria rendendo necessari, diversi interventi economici per garantire le prestazioni contrattuali. Per cui, ricordando che l’in-house rappresenta un’articolazione funzionale della pubblica amministrazione, la cui relativa spesa viene ad essere conteggiata ai fini della determinazione degli aggregati rilevanti innanzi all’Ue e degli obblighi eurounitari in materia di contabilità, l’Ente affidante (Città Metropolitana) è chiamato a rivalutare il modello di gestione prescelto, dimostratosi oltremodo dispendioso, optando per l’apertura di confronto informale con il mercato in modo da verificare, in corso d’opera e pro futuro, la presenza di alternative qualitativamente migliori e meno onerose”.

“E’, pertanto, necessario – specifica l’Autorità – che l’Amministrazione competente effettui valutazioni appropriate sulle attuali modalità di gestione del servizio, tenuto conto che la società in house non ha operato in modo adeguato garantendo una gestione efficiente e competitiva, aprendo la strada ad una crisi d’impresa”.

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Aggiornato il Bando Tipo n.1 per l’affidamento di servizi e forniture

Anac ha provveduto all’aggiornamento del “Bando tipo n. 1/2023 – Schema di disciplinare – Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024.

Con l’occasione l’Autorità è anche intervenuta su parti del bando che non sono state toccate dal Correttivo, per apportare modifiche utili a risolvere problemi interpretativi e applicativi emersi in sede di prima applicazione del Codice e per meglio chiarire le modalità attuative di alcuni nuovi istituti.  Contestualmente è stato anche aggiornato lo schema della domanda di partecipazione.

Data la consistenza degli interventi, l’attività di revisione del bando e della domanda di partecipazione è stata condotta con l’ausilio del gruppo di lavoro già costituito per la redazione della prima versione del bando, di cui fanno parte Consip, Invitalia, i rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e la Fondazione IFEL.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da maggio ad agosto 2025

L’Anac, con comunicato del 23 settembre 2025, informa che le stazioni appaltanti che abbiano effettuato procedure di affidamento nel periodo maggio-agosto 2025 sono tenute al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Sul Portale dei pagamenti di Anac sono presenti gli avvisi di pagamento pagoPA per adempiere a tale obbligo. Il dettaglio delle gare afferenti agli avvisi è disponibile sul servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

Da settembre 2025, come ulteriore canale di notifica, saranno inviate da parte dell’Autorità al responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA) e ai contribuenti stazione appaltante, anche delle comunicazioni e-mail di avvenuta generazione degli avvisi.

Si ricorda che dal 2025 le stazioni appaltanti sono chiamate ad un impegno ancora più stringente nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a seguito della delibera di autofinanziamento n. 598/2024. Le novità riguardano sia l’ampliamento dell’ambito di applicazione del contributo, sia le modalità di notifica e pagamento, con l’obiettivo di rendere più trasparente ed efficiente la riscossione.

Tutte le stazioni appaltanti dovranno assolvere all’obbligo contributivo relativo agli anni precedenti qualora non avessero ancora provveduto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incarichi affidati in modo continuativo a tre avvocati in violazione del principio di rotazione

Con la delibera n. 335 del 23 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha posto l’attenzione su una vicenda che solleva questioni di rilievo nel rapporto tra amministrazioni pubbliche e affidamenti di servizi professionali: il ricorso sistematico e pluriennale da parte di un Comune a tre avvocati esterni per la gestione del contenzioso.

ANAC ha chiarito che l’affidamento dei servizi legali costituisce un appalto di servizi quando ha carattere continuativo o periodico. Solo gli incarichi conferiti occasionalmente e in relazione a specifiche controversie possono essere qualificati come contratti d’opera professionale. Il Comune, invece, ha proceduto a un’esternalizzazione stabile e reiterata, corrispondendo ai tre professionisti un compenso mensile predeterminato, assimilabile alla retribuzione annua prevista dal CCNL Funzioni locali, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità delle prestazioni.

L’operato dell’Ente si pone in contrasto con i principi cardine del Codice dei contratti pubblici:

  • economicità ed efficacia, poiché i compensi non sono legati al risultato o all’impegno effettivo;
  • imparzialità e parità di trattamento, in quanto l’affidamento esclusivo a tre legali ha impedito l’accesso ad altri professionisti;
  • trasparenza, proporzionalità e pubblicità, assenti nelle procedure di scelta;
  • soprattutto, il principio di rotazione, sistematicamente disatteso.

ANAC ha evidenziato come siano stati conferiti oltre 2.100 incarichi ai medesimi professionisti, determinando una rendita di posizione in loro favore e frustrando il favor partecipationis, che costituisce uno degli obiettivi primari della disciplina sugli appalti. La gestione dell’area legale dal 2011 a oggi appare, secondo l’Autorità, in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost. L’assenza di un’Avvocatura comunale adeguatamente strutturata ha contribuito a giustificare un’esternalizzazione totale che, invece, dovrebbe essere limitata a fattispecie particolari richiedenti professionalità specialistiche.

 

La redazione PERK SOLUTION

Proroga dei contratti pubblici: giurisdizione e differenza tra proroga «contrattuale» e «tecnica»

La proroga prevista dall’articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attualmente dall’articolo 120, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) pertiene all’esercizio del potere autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto che deve essere motivato e che può avvenire a determinate condizioni, tale che ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.

Va distinta la proroga «contrattuale» che trova la sua fonte nella lex specialis di gara o nel contratto e consiste in una circostanza negoziale già preventivata a monte dall’amministrazione, dalla proroga «tecnica» che, viceversa, ricorre nel caso in cui, in assenza di specifica previsione nei documenti di gara, la durata del contratto venga modificata successivamente dall’amministrazione per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, da bandire prima della originaria scadenza contrattuale.

In motivazione la sezione ha precisato che la proroga «tecnica» ha carattere di temporaneità e di imprevedibilità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un operatore economico ad un altro. Sulla differenza tra proroga e rinnovo del contratto si veda: Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2024, n. 5051; sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1635; 8 agosto 2018, n. 4867, secondo cui: i) la proroga del contratto ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale; ii) il rinnovo realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale. È quanto ricordato dal T.a.r. per il Lazio, sezione I-ter, con sentenza 7 luglio 2025, n. 13307.

 

La redazione PERK SOLUTION

Criterio di aggiudicazione appalto di lavori con manodopera superiore al 50%

Nelle procedure negoziate per lavori di manutenzione ordinaria, anche qualora i costi della manodopera superino il 50% del valore dell’appalto, la stazione appaltante può legittimamente adottare il criterio del minor prezzo, non trovando applicazione il divieto di cui all’art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023. È quanto evidenziato dal MIT (parere n. 3589 del 23/06/2025).

Dalla lettura coordinata delle disposizioni emerge che:

  • L’art. 50, comma 4, pone come regola generale, per le procedure negoziate di lavori, la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta del criterio di aggiudicazione, salvo il limite previsto dall’art. 108, comma 2.
  • L’art. 108, comma 3, introduce un vincolo specifico all’applicazione del criterio del minor prezzo solo per i servizi ad alta intensità di manodopera, non estendendolo né alle forniture né, tantomeno, ai lavori.
  • L’assenza di un richiamo espresso ai lavori, anche quando caratterizzati da un’elevata incidenza della manodopera, impone un’interpretazione letterale e sistematica della norma, la quale deve ritenersi volutamente limitata ai servizi. In tal senso depone altresì la ratio della disposizione, che mira a tutelare la qualità delle prestazioni nei servizi ad alta intensità di personale, dove la variabile prezzo potrebbe incidere negativamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità del servizio stesso.

Pertanto, nei lavori pubblici, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, non opera alcun divieto normativo all’uso del criterio del minor prezzo, anche quando l’incidenza dei costi della manodopera superi il 50%.

Alla luce del quadro normativo e interpretativo sopra delineato, si ritiene che:

  • Nelle procedure negoziate per lavori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), la stazione appaltante può legittimamente scegliere il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in alternativa all’OEPV;
  • L’unico limite riguarda i casi previsti dall’art. 108, comma 2, che non ricomprendono i lavori di manutenzione ordinaria;
  • L’art. 108, comma 3, non trova applicazione ai lavori, essendo norma riferita esclusivamente ai servizi ad alta intensità di manodopera.

Ne consegue che, anche in presenza di un’incidenza dei costi della manodopera superiore al 50% dell’importo dei lavori, è pienamente legittimo l’utilizzo del criterio del minor prezzo.

La redazione PERK SOLUTION

HUB Contratti pubblici: online la nuova sezione “Programmazione”

Nell’HUB Contratti Pubblici, il portale dedicato al supporto operativo per le stazioni appaltanti, è ora disponibile la nuova sezione “Programmazione” all’interno della Bussola del RUP.

Lo spazio è interamente dedicato a una fase cruciale del ciclo di vita dei contratti pubblici: la programmazione, momento fondamentale per garantire efficacia, trasparenza e coerenza nell’acquisizione di lavori, beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

La nuova sezione offre contenuti mirati sul Programma Triennale dei Lavori Pubblici (PTLLPP) e sul Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi (PTABS), con particolare attenzione agli adempimenti previsti per i Responsabili Unici del Progetto (RUP) in questa fase.

Si tratta di uno strumento operativo pensato per affiancare le stazioni appaltanti nella corretta applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, facilitando la lettura e la gestione delle attività di programmazione (fonte MIT).

 

La redazione PERK SOLUTION

Illegittima la previsione che obbliga il concorrente a partecipare a tutti e tre i lotti

Con la delibera n. 287 del 23 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) è tornata a ribadire l’importanza del rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e accesso al mercato nelle procedure ad evidenza pubblica, sanzionando la clausola del disciplinare che imponeva ai concorrenti la partecipazione obbligatoria a tutti i lotti di una gara d’appalto.

L’intervento dell’Autorità si riferisce ad una procedura aperta telematica, indetta da una stazione appaltante di una regione del Sud Italia, avente ad oggetto l’esecuzione di interventi su un medesimo complesso edilizio destinato a Centri per l’Impiego, articolata in tre distinti lotti funzionali:

  • Lotto 1: adeguamento infrastrutturale (importo a base d’asta di €875.580);
  • Lotto 2: efficientamento energetico (€188.875);
  • Lotto 3: ristrutturazione, consolidamento statico e miglioramento sismico dell’ex Istituto Commerciale (€1.022.519).

Tuttavia, nonostante la suddivisione formale in lotti, il disciplinare prevedeva che la partecipazione fosse subordinata obbligatoriamente alla candidatura per tutti e tre i lotti, motivando tale vincolo con l’unitarietà dell’intervento, il coinvolgimento di più enti finanziatori e le stringenti tempistiche legate alla programmazione PNRR.

Anac ha qualificato tale previsione come illegittima, in quanto contraria alla disciplina contenuta nell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti “al fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese” e vieta espressamente l’artificioso accorpamento di prestazioni. In particolare, il comma 3 della disposizione prevede che l’Amministrazione deve motivare l’eventuale mancata suddivisione e indicare i criteri seguiti nella determinazione dei lotti. Nel caso di specie, la previsione dell’obbligo di partecipazione a tutti i lotti, pur in presenza di una loro formale suddivisione, ha realizzato un accorpamento di fatto, elusivo della ratio pro-concorrenziale sottesa alla normativa nazionale ed europea.

L’Autorità ha richiesto l’annullamento dell’intera procedura, comprensiva di bando, disciplinare e atti consequenziali, concedendo alla stazione appaltante un termine di 15 giorni per l’adeguamento, con avvertenza di possibile impugnazione in caso di inadempienza. L’orientamento espresso rafforza un principio già consolidato nella giurisprudenza e nella prassi regolatoria: la corretta dimensione dell’oggetto dell’appalto è uno strumento essenziale per favorire la concorrenza, promuovere la partecipazione delle PMI e garantire l’equità e l’efficienza del mercato degli appalti pubblici.

La redazione PERK SOLUTION

Finanza di progetto, sintesi del piano economico finanziario

Il parere prot. n. 3568/2025 del 23 giugno, emesso dal Servizio supporto giuridico del MIT, fornisce un chiarimento importante sull’applicazione dell’art. 193, comma 8, del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) in tema di sintesi del piano economico-finanziario (PEF) da porre a base di gara. L’art. 193 comma 8 prevede che una volta approvata una proposta di finanza di progetto relativa all’affidamento in concessione di lavori o servizi la stessa, unitamente agli elaborati che la compongono, sia posta a base di gara. Tra tali elaborati è inclusa una “sintesi del piano economico finanziario”.

L’Ente istante ha chiesto se tale sintesi possa essere rappresentata da un documento composto unicamente da tre prospetti (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) ciascuno dei quali riporti un limitato numero di voci (anche risultanti dall’aggregazione di due o più voci) e che, in ogni caso, contenga i valori dei principali indicatori di convenienza economica e sostenibilità finanziaria (ad es. T.I.R. progetto, T.I.R. equity, DSCR max/min/medio,LLCR, ecc.).

Secondo il MIT, una sintesi composta solo da tre prospetti aggregati (conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario) con poche voci non è ritenuta sufficiente, se non accompagnata da un minimo livello di articolazione delle informazioni economico-finanziarie, dati che consentano un’effettiva valutazione dell’equilibrio del progetto. In termini generali la sintesi del piano economico finanziario di cui all’art. 193, comma 8 deve contenere, oltre agli indici di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, le voci dei costi e dei ricavi con un grado di dettaglio sufficiente affinché gli altri operatori economici partecipanti alla gara possano formulare un’offerta consapevole.

 

La redazione PERK SOLUTION

Non è incostituzionale l’esclusione dalla gara in caso di violazioni di obblighi fiscali superiori a 5.000 euro

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2025, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo numero 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), ove si prevede che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse sono «gravi», e quindi causano l’esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto, se comportano un omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, attualmente pari a 5.000 euro.

Come precisa la sentenza, tale importo non è sproporzionato, in quanto la soglia richiamata esprime un certo grado di significatività del debito fiscale, al di sopra del quale il legislatore nella sua discrezionalità ha ritenuto di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici. La misura si rivela anche non manifestamente irragionevole, in quanto essa contempera l’esigenza di trattare con estrema severità, come richiesto dalle norme europee, i concorrenti che hanno commesso violazioni fiscali definitivamente accertate con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di violazioni di importo non significativo.

La Corte ha concluso affermando che spetta al legislatore, nell’osservanza delle norme dell’Unione europea, valutare l’opportunità di prevedere una diversa soglia di esclusione per le violazioni fiscali definitivamente accertate. Spetta altresì al legislatore, nella misura in cui ciò corrisponda alle esigenze del buon andamento dell’amministrazione, considerare la possibilità di non escludere dalla partecipazione alla gara l’operatore economico che abbia commesso una violazione di importo superiore alla soglia di rilevanza, qualora provveda a pagare tempestivamente il debito fiscale rimasto inadempiuto.

 

La redazione PERK SOLUTION