HUB Contratti pubblici: online la nuova sezione “Programmazione”

Nell’HUB Contratti Pubblici, il portale dedicato al supporto operativo per le stazioni appaltanti, è ora disponibile la nuova sezione “Programmazione” all’interno della Bussola del RUP.

Lo spazio è interamente dedicato a una fase cruciale del ciclo di vita dei contratti pubblici: la programmazione, momento fondamentale per garantire efficacia, trasparenza e coerenza nell’acquisizione di lavori, beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

La nuova sezione offre contenuti mirati sul Programma Triennale dei Lavori Pubblici (PTLLPP) e sul Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi (PTABS), con particolare attenzione agli adempimenti previsti per i Responsabili Unici del Progetto (RUP) in questa fase.

Si tratta di uno strumento operativo pensato per affiancare le stazioni appaltanti nella corretta applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, facilitando la lettura e la gestione delle attività di programmazione (fonte MIT).

 

La redazione PERK SOLUTION

Illegittima la previsione che obbliga il concorrente a partecipare a tutti e tre i lotti

Con la delibera n. 287 del 23 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) è tornata a ribadire l’importanza del rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e accesso al mercato nelle procedure ad evidenza pubblica, sanzionando la clausola del disciplinare che imponeva ai concorrenti la partecipazione obbligatoria a tutti i lotti di una gara d’appalto.

L’intervento dell’Autorità si riferisce ad una procedura aperta telematica, indetta da una stazione appaltante di una regione del Sud Italia, avente ad oggetto l’esecuzione di interventi su un medesimo complesso edilizio destinato a Centri per l’Impiego, articolata in tre distinti lotti funzionali:

  • Lotto 1: adeguamento infrastrutturale (importo a base d’asta di €875.580);
  • Lotto 2: efficientamento energetico (€188.875);
  • Lotto 3: ristrutturazione, consolidamento statico e miglioramento sismico dell’ex Istituto Commerciale (€1.022.519).

Tuttavia, nonostante la suddivisione formale in lotti, il disciplinare prevedeva che la partecipazione fosse subordinata obbligatoriamente alla candidatura per tutti e tre i lotti, motivando tale vincolo con l’unitarietà dell’intervento, il coinvolgimento di più enti finanziatori e le stringenti tempistiche legate alla programmazione PNRR.

Anac ha qualificato tale previsione come illegittima, in quanto contraria alla disciplina contenuta nell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti “al fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese” e vieta espressamente l’artificioso accorpamento di prestazioni. In particolare, il comma 3 della disposizione prevede che l’Amministrazione deve motivare l’eventuale mancata suddivisione e indicare i criteri seguiti nella determinazione dei lotti. Nel caso di specie, la previsione dell’obbligo di partecipazione a tutti i lotti, pur in presenza di una loro formale suddivisione, ha realizzato un accorpamento di fatto, elusivo della ratio pro-concorrenziale sottesa alla normativa nazionale ed europea.

L’Autorità ha richiesto l’annullamento dell’intera procedura, comprensiva di bando, disciplinare e atti consequenziali, concedendo alla stazione appaltante un termine di 15 giorni per l’adeguamento, con avvertenza di possibile impugnazione in caso di inadempienza. L’orientamento espresso rafforza un principio già consolidato nella giurisprudenza e nella prassi regolatoria: la corretta dimensione dell’oggetto dell’appalto è uno strumento essenziale per favorire la concorrenza, promuovere la partecipazione delle PMI e garantire l’equità e l’efficienza del mercato degli appalti pubblici.

La redazione PERK SOLUTION

Finanza di progetto, sintesi del piano economico finanziario

Il parere prot. n. 3568/2025 del 23 giugno, emesso dal Servizio supporto giuridico del MIT, fornisce un chiarimento importante sull’applicazione dell’art. 193, comma 8, del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) in tema di sintesi del piano economico-finanziario (PEF) da porre a base di gara. L’art. 193 comma 8 prevede che una volta approvata una proposta di finanza di progetto relativa all’affidamento in concessione di lavori o servizi la stessa, unitamente agli elaborati che la compongono, sia posta a base di gara. Tra tali elaborati è inclusa una “sintesi del piano economico finanziario”.

L’Ente istante ha chiesto se tale sintesi possa essere rappresentata da un documento composto unicamente da tre prospetti (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) ciascuno dei quali riporti un limitato numero di voci (anche risultanti dall’aggregazione di due o più voci) e che, in ogni caso, contenga i valori dei principali indicatori di convenienza economica e sostenibilità finanziaria (ad es. T.I.R. progetto, T.I.R. equity, DSCR max/min/medio,LLCR, ecc.).

Secondo il MIT, una sintesi composta solo da tre prospetti aggregati (conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario) con poche voci non è ritenuta sufficiente, se non accompagnata da un minimo livello di articolazione delle informazioni economico-finanziarie, dati che consentano un’effettiva valutazione dell’equilibrio del progetto. In termini generali la sintesi del piano economico finanziario di cui all’art. 193, comma 8 deve contenere, oltre agli indici di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, le voci dei costi e dei ricavi con un grado di dettaglio sufficiente affinché gli altri operatori economici partecipanti alla gara possano formulare un’offerta consapevole.

 

La redazione PERK SOLUTION

Non è incostituzionale l’esclusione dalla gara in caso di violazioni di obblighi fiscali superiori a 5.000 euro

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2025, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo numero 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), ove si prevede che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse sono «gravi», e quindi causano l’esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto, se comportano un omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, attualmente pari a 5.000 euro.

Come precisa la sentenza, tale importo non è sproporzionato, in quanto la soglia richiamata esprime un certo grado di significatività del debito fiscale, al di sopra del quale il legislatore nella sua discrezionalità ha ritenuto di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici. La misura si rivela anche non manifestamente irragionevole, in quanto essa contempera l’esigenza di trattare con estrema severità, come richiesto dalle norme europee, i concorrenti che hanno commesso violazioni fiscali definitivamente accertate con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di violazioni di importo non significativo.

La Corte ha concluso affermando che spetta al legislatore, nell’osservanza delle norme dell’Unione europea, valutare l’opportunità di prevedere una diversa soglia di esclusione per le violazioni fiscali definitivamente accertate. Spetta altresì al legislatore, nella misura in cui ciò corrisponda alle esigenze del buon andamento dell’amministrazione, considerare la possibilità di non escludere dalla partecipazione alla gara l’operatore economico che abbia commesso una violazione di importo superiore alla soglia di rilevanza, qualora provveda a pagare tempestivamente il debito fiscale rimasto inadempiuto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gara per la raccolta e trasporto rifiuti da 80 milioni: ANAC ne dispone l’annullamento per gravi illegittimità

Con la delibera n. 284 del 23 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ordinato l’annullamento integrale di una procedura di gara del valore di oltre 80 milioni di euro, indetta da un capoluogo del Mezzogiorno per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, unitamente ai servizi accessori di igiene urbana. L’intervento dell’Autorità è scaturito da plurime segnalazioni di operatori economici che hanno evidenziato gravi vizi nel disciplinare di gara.

Dall’istruttoria condotta è emerso un quadro di illegittimità diffusa nella documentazione di gara, tale da compromettere in modo irreparabile i principi di legalità, concorrenza e parità di trattamento. ANAC ha pertanto invitato la stazione appaltante a rieditare la procedura entro 30 giorni, avvertendo che, in caso di inottemperanza, provvederà autonomamente all’impugnazione degli atti.

Le criticità riscontrate investono in particolare l’impianto dei requisiti di partecipazione:

  • Certificazioni di qualità richieste a pena di esclusione: è illegittima la clausola che impone la dimostrazione del possesso delle certificazioni in fase di offerta. L’Autorità ha ribadito che tale documentazione, ove prevista, deve essere esibita in fase di esecuzione e non può rappresentare una condizione per l’ammissione alla gara.

  • Fatturato specifico triennale: viene censurata la previsione che limita la dimostrazione dell’esperienza pregressa a un arco di soli tre anni. Secondo ANAC, la restrizione temporale viola il principio di proporzionalità, laddove il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) consente un riferimento temporale fino a dieci anni, ampliando la platea dei concorrenti e favorendo una più effettiva concorrenza.

  • Clausola territoriale sul deposito/cantiere: la richiesta di disporre già in sede di gara di una sede operativa nel territorio comunale è stata considerata una indebita barriera all’accesso, in contrasto con l’art. 10 del D.Lgs. 36/2023 e con la giurisprudenza consolidata in materia.

  • Possesso preventivo di mezzi e attrezzature: la lex specialis prevedeva, a pena di esclusione, il possesso di tutte le dotazioni tecniche già al momento della presentazione dell’offerta. Tale previsione è stata ritenuta irragionevole, essendo sufficiente, ai fini della gara, la dimostrazione della disponibilità futura o della capacità di approvvigionamento.

Il parere dell’ANAC assume rilievo anche sotto il profilo sistemico. L’Autorità ha chiaramente evidenziato come le clausole in questione determinino un effetto restrittivo della concorrenza non giustificato dalla complessità o dal carattere specialistico dell’appalto. La presenza di automatismi escludenti, non espressamente previsti dalla normativa, e l’imposizione di oneri non proporzionati rappresentano gravi violazioni dei principi di trasparenza, massima partecipazione e tutela della concorrenza. L’annullamento disposto da ANAC riguarda non solo il disciplinare di gara, ma anche il bando e tutti gli atti conseguenziali eventualmente adottati. La stazione appaltante è chiamata a rielaborare la documentazione tenendo conto delle osservazioni contenute nella delibera e dei parametri normativi attuali. In particolare, si raccomanda:

  • la revisione dei requisiti di partecipazione secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza;

  • la rimozione di tutte le clausole discriminatorie o territorialmente limitative;

  • il rispetto delle modalità di comprova previste dal Codice, senza anticipazioni indebite in fase di gara.

L’Autorità ha lasciato aperta la possibilità per l’amministrazione di rieditare la procedura, purché conformemente ai rilievi espressi. In caso contrario, si riserva di tutelare l’interesse pubblico in sede giurisdizionale.

La redazione PERK SOLUTION

Criticità nel caricamento su piattaforma, non basta l’avviso di proroga solo sul sito istituzionale

In data 2 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il parere di precontenzioso n. 268, che interviene in modo puntuale su una tematica particolarmente delicata nella prassi delle gare pubbliche: la legittimità delle modalità di comunicazione della proroga dei termini, quando questa si rende necessaria per superare criticità tecniche della piattaforma telematica di gara.

Il parere trae origine dall’istanza presentata da un operatore economico, partecipante a una procedura di affidamento del servizio di pulizie. La società lamentava che, a causa di un malfunzionamento della piattaforma MePA, non era stato possibile caricare tutta la documentazione richiesta a pena di esclusione. In tale contesto, la stazione appaltante aveva disposto una proroga di 10 giorni, comunicandola però esclusivamente mediante avviso sul proprio sito istituzionale, senza utilizzare la PEC o pubblicarla su “Acquistinretepa”, come invece previsto dalla lex specialis.

ANAC ha affermato che, quando intervengano modifiche sostanziali alla procedura – come nel caso di una proroga finalizzata a superare una disfunzione tecnica della piattaforma – non è sufficiente limitarsi a una comunicazione attraverso il sito dell’ente. Deve invece essere assicurata la medesima forma di pubblicità impiegata per la pubblicazione del bando, in ossequio ai principi di trasparenza, parità di trattamento e massima partecipazione. Il principio, già consolidato in giurisprudenza, trova un’ulteriore conferma: la pubblicazione sul sito istituzionale ha valore solo sussidiario e non può surrogare le comunicazioni specificamente previste dalla legge di gara. ANAC ha giudicato inadeguata e non legittima la condotta dell’amministrazione che ha omesso l’invio di PEC e l’aggiornamento della piattaforma di e-procurement.

Tale modalità comunicativa ha determinato una disparità di trattamento, con vantaggio per quegli operatori che, non avendo ancora presentato offerta, hanno potuto beneficiare delle modifiche alla piattaforma e della proroga non correttamente notificata. Al contrario, i soggetti che avevano adempiuto tempestivamente (ma in condizioni tecnicamente impossibili da soddisfare pienamente) si sono trovati penalizzati da una informazione incompleta e tardiva. In sostanza, l’asimmetria informativa generata dalla gestione irregolare della proroga ha prodotto un effetto discriminatorio, in contrasto con l’art. 30 del D.Lgs. 36/2023 (principi di buon andamento, concorrenza e parità di accesso).

La redazione PERK SOLUTION

Stazioni appaltanti e subappalti, obbligo di controllare la tracciabilità dei flussi finanziari

Con l’adunanza del 14 maggio 2025, l’ANAC ha approvato sette provvedimenti a seguito di un’indagine condotta con la Guardia di Finanza su appalti finanziati dal PNRR e PNC, evidenziando diffuse criticità nell’attuazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010). In particolare, è stato rilevato:

  • l’assenza o incompletezza della documentazione obbligatoria (fatture e bonifici privi di CIG/CUP);
  • irregolarità fiscali nella deduzione di costi non giustificati dall’esecuzione contrattuale;
  • debolezze strutturali nei controlli esecutivi, soprattutto sui subappalti e sub-affidamenti.

L’ANAC ricorda che l’obbligo di tracciabilità riguarda l’intera filiera dell’appalto e coinvolge direttamente le stazioni appaltanti, che devono prevedere nel contratto clausole stringenti per l’appaltatore e richiedere la documentazione dei pagamenti ai subcontraenti. Sono raccomandati anche controlli a campione sull’effettiva circolazione dei flussi finanziari.

L’appaltatore, quale soggetto dominante della filiera, resta responsabile in prima istanza, ma la stazione appaltante è chiamata ad esercitare un ruolo attivo e strutturato di verifica e monitoraggio, anche attraverso il RUP, il direttore lavori e il coordinatore per la sicurezza.

L’intervento dell’Autorità sottolinea l’importanza della legalità finanziaria nella fase esecutiva degli appalti, elemento essenziale per garantire l’efficacia degli investimenti pubblici e il corretto utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche: pubblicato il decreto per le istanze della III finestra temporale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2025 il Decreto direttoriale n. 135, con cui il Ministero delle Infrastrutture ha approvato l’elenco delle istanze ammissibili al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, presentate nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2024 (III finestra temporale).

Si tratta di un passaggio amministrativo rilevante, che consente a numerose stazioni appaltanti, in particolare enti locali, di accedere a risorse finalizzate a garantire la continuità e il completamento di interventi infrastrutturali già avviati, evitando interruzioni dovute a squilibri economici, imprevisti progettuali o aggiornamenti normativi.

Alla liquidazione delle somme relative alle richieste delle stazioni appaltanti indicate nella tabella 1 di cui all’art. 1 si provvederà con successivi decreti di impegno e pagamento, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino al limite massimo di spesa previsto dalla legge, solo laddove le risorse siano disponibili. La Ragioneria generale dello Stato provvede per i CUP riferiti ai progetti PNRR e PNC ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l’indicazione delle risorse
assegnate. Gli enti locali, entro i successivi 10 giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei
costi.

La redazione PERK SOLUTION

Garanzie finanziarie negli appalti pubblici: la nuova Comunicazione congiunta di ANAC, Banca d’Italia e IVASS

Con la Comunicazione congiunta del 18 luglio 2025, ANAC, Banca d’Italia e IVASS aggiornano le indicazioni operative in materia di garanzie finanziarie e polizze fideiussorie, rivolgendosi in modo specifico alle Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti beneficiari nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. L’intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da un rischio ancora significativo di acquisizione, da parte delle stazioni appaltanti, di garanzie false o rilasciate da operatori non autorizzati, un fenomeno che continua a destare allarme, anche in relazione all’ingente flusso di investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il documento fornisce istruzioni aggiornate su come verificare, con rigore e tempestività, la legittimità delle garanzie presentate nei procedimenti di gara. In particolare, le amministrazioni sono invitate a:

  • accertare l’autorizzazione dell’operatore economico al rilascio di garanzie e polizze fideiussorie, consultando gli elenchi ufficiali (come quelli tenuti da IVASS per le imprese assicurative e da Banca d’Italia per gli intermediari finanziari);
  • porre attenzione ai segnali di contraffazione documentale, inclusi firme false, numerazioni seriali non coerenti, o contenuti standardizzati e anomali;
  • adottare procedure interne di controllo, anche in sede di verifica dei requisiti di ammissione o al momento della stipula contrattuale.

Le tre Autorità sottolineano che la diligenza nella verifica delle garanzie non può essere considerata un adempimento meramente formale. Essa rappresenta una tutela essenziale dell’interesse pubblico, soprattutto in una fase storica in cui i contratti pubblici rappresentano il canale privilegiato per l’attuazione degli investimenti strategici, nazionali ed europei. L’appello è rivolto anche alle imprese partecipanti alle gare, che sono chiamate a garantire l’autenticità e regolarità delle garanzie presentate, evitando il ricorso a operatori non autorizzati o a pratiche elusorie che possono comportare conseguenze gravi, anche in termini di esclusione dalla procedura.

La nuova Comunicazione aggiorna e sostituisce quella del 28 maggio 2020, confermandone l’impianto generale ma rafforzando l’attenzione sugli strumenti di prevenzione e controllo, anche alla luce delle criticità emerse negli ultimi anni. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia istituzionale di vigilanza preventiva e integrata, volta a garantire la legalità, la trasparenza e la sicurezza delle operazioni contrattuali nel settore pubblico.

In un periodo di intensa attuazione del PNRR e di progressivo rinnovamento della normativa sugli appalti, la capacità delle stazioni appaltanti di riconoscere e respingere garanzie non valide rappresenta un elemento chiave per la regolarità dell’azione amministrativa e la tutela dell’interesse collettivo. La Comunicazione congiunta di ANAC, Banca d’Italia e IVASS si configura, pertanto, come uno strumento tecnico e giuridico di riferimento, a supporto della professionalità e della responsabilità degli operatori pubblici e privati coinvolti nelle procedure di gara.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contratti pubblici, da ANAC nuova disciplina delle sanzioni per irregolarità nella fase di esecuzione contrattuale

Con la Delibera n. 262 del 3 giugno 2025, approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025, è stato aggiornato il regolamento che disciplina l’attività di vigilanza dell’Autorità sui contratti pubblici. L’intervento regolamentare dà concreta attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 222, comma 3, lettera b) del nuovo Codice dei contratti pubblici, attribuendo all’ANAC il potere sanzionatorio in relazione a irregolarità verificatesi nella fase esecutiva dei contratti. Tali irregolarità sono ora esplicitamente individuate e classificate nel nuovo testo regolamentare, con l’obiettivo di rafforzare il sistema dei controlli e garantire la corretta esecuzione e la qualità delle prestazioni contrattuali.

Il regolamento stabilisce con precisione le modalità di contestazione delle violazioni, che dovrà avvenire entro 90 giorni dall’acquisizione delle informazioni necessarie. Il relativo procedimento sanzionatorio, condotto in contraddittorio secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981, può essere avviato d’ufficio o a seguito di segnalazione. In presenza dei presupposti normativi, il procedimento può concludersi con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra un minimo di 500 euro e un massimo di 5.000 euro, come previsto dal Codice.

In allegato al regolamento aggiornato è stato inserito un elenco esemplificativo delle condotte sanzionabili, che comprende omissioni, inadempienze, carenze, ritardi, violazioni di obblighi o divieti, situazioni di inerzia o comportamenti illegittimi. Alcune di queste violazioni si aggiungono a quelle già previste dalla precedente Delibera n. 270 del 20 giugno 2023. L’entità della sanzione sarà determinata caso per caso, tenendo conto di diversi fattori, quali:

  • la gravità dell’infrazione;

  • l’elemento soggettivo (dolo o colpa);

  • le iniziative assunte per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

  • il valore economico del contratto interessato;

  • gli effetti dannosi prodotti;

  • le eventuali giustificazioni fornite;

  • l’eventuale recidiva del comportamento.

È inoltre prevista una riduzione dell’importo sanzionatorio qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla contestazione: in tal caso si applica il minimo edittale, o il doppio del minimo se vengono contestate più violazioni. Le sanzioni saranno irrogate nei confronti dei responsabili individuati, ferma restando la responsabilità solidale dell’ente di appartenenza. Infine, le disposizioni sanzionatorie introdotte si applicano esclusivamente ai contratti pubblici derivanti da procedure di affidamento avviate successivamente all’entrata in vigore del regolamento aggiornato, incluse quelle mediante affidamento diretto.

Regolamento aggiornato e il relativo Allegato

La redazione PERK SOLUTION