Sicurezza informatica: AgID avvia indagine presso le amministrazioni

Al via la survey sul livello di Cyber Security Awareness nella PA. L’iniziativa di AgID, contenuta nel Piano triennale per l’informatica nelle PA 2020-2022, nasce per incrementare la consapevolezza dei rischi cyber nella Pubblica amministrazione.
I servizi digitali erogati dalla PA sono cruciali per il funzionamento del sistema Paese. La minaccia cibernetica cresce continuamente, in quantità e qualità, ed è determinata anche dall’evoluzione delle tecniche di ingegneria sociale volte a ingannare gli utenti finali dei servizi digitali pubblici.
Per poter programmare e calibrare le opportune azioni di supporto e sostegno alla sicurezza preventiva, è necessario disporre di una baseline per rilevare il livello medio di conoscenza e consapevolezza relativo alla tematica.
Per questo motivo AgID, nell’ambito del Piano Triennale per l’informatica nella PA 2020-2022, ha avviato una survey sul livello di Cyber Security Awareness nella PA che coinvolgerà i Responsabili della Transizione al Digitale (RTD), i quali riceveranno apposito invito via e-mail per partecipare all’indagine.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INAIL, Sorveglianza sanitaria eccezionale

L’INAIL, con apposito comunicato (di seguito riportato) informa che a decorrere dal 5 novembre 2020 è di nuovo disponibile, per i datori di lavoro interessati, il servizio telematico per l’inoltro delle richieste di visita medica per Sorveglianza sanitaria eccezionale, in vigore sino al 31 dicembre 2020. I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.
Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.
Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:
– Spid;
– Inps;
– Carta nazionale dei servizi (Cns);
– Inail, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.
Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Differimento delle consultazioni elettorali per l’anno 2020

Pubblicato in G.U. n. 278 del 7 novembre 2020 il D.L. n. 148/2020 recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali.
In considerazione dell’attuale scenario epidemiologico per il Covid-19, le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono state rinviate e si dovranno svolgere entro il 31 marzo 2021, con l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino alle nuove elezioni è prorogata la durata della gestione commissariale straordinaria.
Limitatamente all’anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo; le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali delle regioni a statuto ordinario si dovranno svolgere entro il 31 marzo 2021; fino al rinnovo dei Consigli metropolitani e dei consigli provinciali, è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Decadenza automatica degli incarichi conferiti dall’ente sciolto per infiltrazione criminale

La disciplina relativa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare è dettata agli articoli da 143 a 146 del TUEL. Come sottolineato dalla Corte costituzionale, questa particolare ipotesi di scioglimento rappresenta una misura governativa straordinaria che è funzionale all’esigenza di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o similare (sentenza n. 182 del 2014). In particolare, ai sensi dell’art. 143, comma 6, è previsto che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’art. 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria, di cui all’art. 144, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
Lo scioglimento degli organi di un Comune non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio ma preventivo, con eminente finalità di salvaguardia dell’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata e la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata (Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5970).
Tale natura preventiva si comunica anche alle conseguenze a valle dello scioglimento degli organi comunali, tra i quali si pone la risoluzione degli incarichi di dirigente o funzionario a tempo determinato di cui all’art. 110, nonché degli incarichi di revisore dei conti e dei rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa.
Infatti, il legislatore, attraverso l’ampia dizione del dispositivo normativo, ha inteso disporre lo scioglimento di tutti quei rapporti di servizio non rientranti nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. Va inoltre notato che lo scioglimento automatico riguarda tutti i pregressi incarichi, indipendentemente dal tempo in cui furono conferiti, dall’organo che lo fece, dalle modalità di selezione dei soggetti cui l’incarico fu affidato. La scelta della Commissione straordinaria di non avvalersi della facoltà di confermare l’incarico è connotata da elevatissimo tasso di discrezionalità, e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non nei casi di palese illogicità e irragionevolezza.  È quanto ribadito dal TAR Campania, sentenza del 20 ottobre 2020, n. 4640.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Monitoraggio dell’attuazione dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Con apposito comunicato, l’ANAC informa che a partire dal 2 Novembre sulla Piattaforma online per l’acquisizione dei Piani Triennali sono stati aggiunti i moduli grazie ai quali è possibile inserire i dati relativi al monitoraggio dell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Le informazioni di dettaglio e le guide all’uso delle nuove funzionalità sono disponibili nella pagina di accesso al servizio https://servizi.anticorruzione.it/ptpc/.
Sarà data successiva comunicazione riguardante la disponibilità della Relazione Annuale che viene automaticamente generata dal sistema a fronte della compilazione di tutti i moduli.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Covid-19, il Dpcm del 3 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure restrittive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, che entreranno in vigore dal 5 novembre e saranno efficaci sino al 3 dicembre 2020. Il provvedimento sospende lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
Le pubbliche amministrazioni dovranno limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Le P.A. dovranno, quindi, assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rimborso al sindaco degli oneri per i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi

In merito alla possibilità per il Comune di rimborsare al Sindaco, libero professionista (avvocato) che non ha sospeso l’attività, gli oneri per i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, che ha sostenuto a proprio carico dal 2014 fino ad oggi, alla luce dell’art. 86, comma 2, del TUEL, la Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 269/2020, ha ribadito che la disciplina possa trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste dal primo comma dell’art. 86 in un ente avente la popolazione ivi prevista (nel caso dei comuni, sindaco, assessori se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei consigli se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti), si astenga del tutto dall’attività lavorativa (circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare in costanza di mandato amministrativo). Perché ricorra l’obbligo del versamento da parte dell’ente degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa. L’orientamento consolidato della magistratura contabile è quello di ritenere che il riferimento effettuato dall’art. 86, comma 2, al “titolo previsto dal comma 1” debba essere collegato non solo all’oggetto del pagamento (gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), ma anche alla ragione che causalmente lo giustifica. Quest’ultima è da rinvenirsi nel sostegno che l’ordinamento vuole assicurare a favore di chi opti per l’esclusività dell’incarico di amministratore, opzione che, in quanto tale, non può essere differentemente disciplinata per il lavoratore dipendente rispetto a chi non riveste tale posizione. Pertanto, la mancanza di un istituto, quale è l’aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, pubblici o privati e, finanche, la pratica difficoltà di verificare il mancato esercizio contemporaneo di professioni, arti e mestieri, da parte dell’amministratore locale, non può essere argomento per sostenere che l’art. 86, commi 1 e 2, TUEL, abbia ad oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che si abbia riguardo ai lavoratori dipendenti (comma 1) o a quelli non dipendenti (comma 2).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il termine d’impugnazione del regolamento comunale decorre dalla pubblicazione della relativa delibera

Il termine d’impugnazione del regolamento comunale decorre dalla data di pubblicazione della relativa delibera all’Albo pretorio, a norma dell’art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). È quanto ribadito dal TAR Lombardia, Sez. III, sentenza 16 ottobre 2020, n. 1947. Circa il regime di pubblicazione dei regolamenti degli Enti Locali (e conseguente disciplina del decorso dei termini di impugnazione), recente giurisprudenza ha chiarito che nell’ambito dell’Ordinamento degli Enti locali e della disciplina del relativo potere regolamentare di cui al d.lgs. 267/2000, se lo Statuto dell’Ente locale non prevede diversamente, vanno tenuti distinti il regime di pubblicazione della delibera di approvazione del regolamento che è regolata dagli artt. 124 e 134 ed il regime di entrata in vigore del regolamento, che è disciplinato dall’art. 10 delle preleggi (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 11 marzo 2020, n. 3179). Nella stessa pronuncia si precisa che i termini di impugnazione della delibera che approva il Regolamento decorrono dalla pubblicazione all’Albo (T.A.R. Potenza, Sez. I, 10 luglio 2014, n. 452; T.A.R. Lecce, Sez. I, 29 aprile 2014, n. 1128).
Nel caso di specie, lo Statuto del Comune intimato prevede una esplicita disciplina della pubblicazione e della esecutività del regolamento, essendo previsto che “I Regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono ripubblicati all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore contestualmente al primo giorno di  pubblicazione”. Lo Statuto, quindi, differenzia la fase di esecutività della delibera di approvazione del Regolamento, che dipende dal compimento della pubblicità ex art. 124 t.u.e.l. da quella della entrata in vigore del Regolamento stesso (che viene fatta coincidere con il primo giorno della seconda pubblicazione).
Il TAR Lombardia condivide la tesi difensiva del Comune, secondo la quale la seconda pubblicazione non è integrativa dell’efficacia della delibera di approvazione del regolamento stesso, ma è rivolta ad una mera pubblicità notizia (sostitutiva del regime della vacatio legis di cui all’art. 10 delle Preleggi), come tale non comportante il differimento dei termini di impugnazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riunioni in modalità a distanza, Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio

Con la circolare prot. n. 14553 del 27 ottobre 2020 il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per le Autonomie – fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità alle riunioni degli organi collegiali degli enti locali della disposizione di cui all’art. 1, lett. d), punto 5, del D.P.C.M. 18 ottobre 2020 (con la quale si stabilisce, tra l’altro, che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni”), confermata dal recente DPCM 24 ottobre 2020.
Di seguito i chiarimenti forniti:

  • fino al 31 gennaio 2021 (data di scadenza dello stato di emergenza) è vigente la previsione di cui all’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che dà facoltà agli enti locali di tenere le sedute con la modalità della videoconferenza, anche laddove ciò non sia previsto dal relativo regolamento di funzionamento dell’organo collegiale, purché sia assicurata l’osservanza delle misure tecniche indicate nella medesima disposizione, idonee a garantire la trasparenza, la tracciabilità, la pubblicità e la regolarità della riunione, attraverso la regolamentazione provvisoria demandata al presidente del consiglio, ove previsto, o al sindaco;
  • nell’espressione “riunioni delle pubbliche amministrazioni” non sembrano annoverabili quelle degli organi collegiali di promanazione elettiva. Infatti, vanno tenuti presenti, ai fini della individuazione del perimetro applicativo della disposizione introdotta dal D.P.C.M. 18.10.2020, i principi di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione attraverso cui si svolge l’azione della pubblica amministrazione degli enti locali. Ai consigli e alle giunte di questi ultimi sono, evidentemente, attribuite esclusivamente funzioni deliberative nonché di indirizzo e di controllo;
  • in considerazione dell’attuale andamento della diffusione del contagio da COVID-19, fermo restando che non si riscontra un obbligo normativo, l’ente locale deve valutare con attenzione l’opportunità di tenere le sedute dei consigli e delle giunte, così come le riunioni degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, da remoto e non in presenza, assicurando la pubblicità della seduta degli organi assembleari;
  • nel caso in cui non si ricorra alla modalità della videoconferenza e la riunione si svolga in presenza, devono essere messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistervi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION