È stata inviata ai prefetti la circolare a firma del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, contenente indicazioni per l’attuazione del decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 10, dello stesso giorno), recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, adottato di seguito, (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 11, del 15 gennaio 2021), con il quale sono state introdotte misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Coronavirus.
Nell’illustrare le nuove prescrizioni, la circolare richiama il ruolo e il compito dei prefetti rinnovando l’esigenza di garantire la rigorosa osservanza delle norme vigenti attraverso la predisposizione di mirati servizi di controllo del territorio, soprattutto con riferimento alle aree urbane – specialmente quelle interessate da affollamento nelle ore serali e notturne (la cosiddetta movida) -, nei luoghi di transito e lungo le principali arterie stradali.
La circolare ricorda anche le misure introdotte dal decreto-legge n.2/2021 sia in tema di consultazioni elettorali che di permessi e titoli di soggiorno.
Per quanto riguarda le consultazioni elettorali da svolgersi nell’anno 2021, nel dettaglio l’articolo 4 del decreto prevede che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgeranno entro il 20 maggio.
Entro la stessa data si terranno le consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli comunali sciolti in base all’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per il 22 e 23 novembre 2020. Per questa ragione, è stata prorogata la durata delle relative gestioni commissariali straordinarie.
Corte dei conti, danno da disservizio e danno all’immagine
La falsa attestazione della presenza in servizio, attuata dal pubblico dipendente mediante l’omesso utilizzo del badge durante i periodi di assenza, con conseguente assenza ingiustificata dal posto di lavoro, integra una fattispecie di danno da disservizio, che nel caso di specie è consistito nel pregiudizio arrecato all’Ente dai maggiori costi sostenuti per l’attivazione (e conclusione) del procedimento disciplinare apertosi nei confronti del dipendente, con conseguente distrazione di risorse ed energie lavorative dell’Amministrazione dal perseguimento dei fini propri e senza alcuna utilità per l’Ente danneggiato. Sussiste, altresì, danno dall’immagine cagionato dal medesimo dipendente (che abbia falsamente attestato la propria presenza in servizio), a prescindere dal livello di diffusione della notizia dell’illecito tramite i “mass media”, che nel caso di specie è stata divulgata solo all’interno dell’Amministrazione, poiché tale ultimo aspetto incide sulla misura del danno e non sulla sua intrinseca sussistenza. Il danno all’immagine è azionabile da parte del Pubblico ministero contabile senza che le false attestazioni siano state accertate con sentenza penale irrevocabile di condanna. La quantificazione del danno all’immagine va effettuata in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., applicando gli indicatori di lesività elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia. Per contro, non sussiste danno patrimoniale contestato dalla Procura erariale per la falsa attestazione in servizio del medesimo dipendente, quando l’Ente di appartenenza abbia posto in essere, tempestivamente, iniziative volte ad evitare il perpetrarsi dell’illecito, quali la disposta sospensione per tre mesi dal servizio, impedendo, conseguentemente, una possibile compensazione del “debito orario” mensile e/o giornaliero con le ore di presenza illecitamente attestate dal dipendente e l’erogazione del compenso a titolo di straordinario per le ore predette. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, con sentenza n. 313/2020.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Proroga dello stato di emergenza e misure di contenimento del contagio
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 gennaio 2021, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Inoltre, è stato approvato, nella medesima seduta, un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.
Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
- qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.
In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.
In considerazione del permanere dell’emergenza e dell’evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale:
- le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021;
- le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria;
- i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.
Indicazioni sulle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020
Con la Circolare n. 1/2021, la Direzione centrale della Finanza Locale fornisce ulteriori indicazioni sulle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020. In merito alle spese per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale (art. 34 bis del DL n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020) viene precisato che le somme ricevute dagli enti, essendo equiparate a contributi straordinari, non dovranno essere rendicontate ai sensi dell’art. 158 del TUEL, secondo quanto previsto dall’art. 112-bis, introdotto dalla legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020). Le eventuali eccedenze percepite rispetto alle spese effettivamente sostenute per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali, potranno essere impiegate per ulteriori attività che abbiano la medesima finalità di prevenzione e contrasto all’emergenza COVID, anche nel corso del corrente anno 2021. Con riferimento alle spese delle Sezioni elettorali ospedaliere e seggi speciali costituiti nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 viene chiesto ai Comuni di fornire il numero complessivo delle sezioni elettorali ospedaliere COVID-19 e dei seggi speciali COVID-19 istituiti alla data delle consultazioni (solo la presenza di reparti COVID-19 costituiti nelle strutture sanitarie determina il presupposto per il diritto alla maggiorazione del 50 per cento a favore dei componenti dei seggi), nonché il numero complessivo dei volontari di protezione civile nominati quali componenti dei seggi speciali e gli eventuali oneri relativi ai rimborsi spettanti. Per quanto riguarda, infine, le modalità di inserimento e riparto delle spese relative alle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero, la circolare – nel rinviare all’articolo 17 comma 3 della legge n. 136/1976, all’ articolo 1-bis, comma 3, del D.L. n. 26/2020 (L. n. 59/2020, nonché alla circolare n. 15 del 24 luglio 2020 – precisa che il relativo importo, dopo le necessarie verifiche del caso, andrà inserito nell’apposita funzione prevista nell’applicativo di raccolta degli esiti dei controlli sui rendiconti elettorali presentati dai Comuni.
Le comunicazioni relative ai dati richiesti dovranno essere spedite esclusivamente via PEC all’indirizzo: finanzalocale.prot@pec.interno.it.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Fondo Innovazione, entro il 15 gennaio 2021 la presentazione delle domande
Si ricorda che PagoPA Spa, in convenzione con il Dipartimento per la Trasformazione digitale, e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) hanno promosso un Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi economici ai Comuni italiani, risorse previste nel Fondo per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, istituito con il Decreto Rilancio. Tali contributi sono intesi quale supporto a beneficio dei singoli Comuni, chiamati a espletare le attività necessarie per:
• rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID;
• portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA;
• rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO.
Possono partecipare e richiedere il contributo (Allegato 2) tutti i Comuni italiani che, come previsto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n.76/2020), devono effettuare o completare la migrazione alla piattaforma pagoPA, l’adesione al sistema SPID e l’integrazione all’App IO, fatta eccezione per i Comuni che sono ricompresi in accordi Regionali con finalità analoghe a quelle individuate dall’Avviso Pubblico.
La domanda di adesione deve essere trasmessa entro il 15 gennaio 2021 tramite l’apposita procedura online. I contributi sono subordinati al raggiungimento di specifici obiettivi e calcolati in base all’assegnazione del Comune ad una fascia demografica. Il Comune ammesso all’Avviso, potrà avvalersi del supporto di Partner Tecnologici Pubblici o Privati per conseguire gli obiettivi di adozione e integrazione delle piattaforme abilitanti (Allegato 1).
Il contributo potrà essere richiesto in due fasi distinte, in base all’obiettivo di adozione e integrazione delle piattaforme abilitanti raggiunto:
– entro il 31 marzo 2021 per l’erogazione del 20% del contributo per le attività concluse entro il 28 Febbraio 2021 – La relativa modulistica sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 1° febbraio 2021;
– entro il 31 gennaio 2022 per l’erogazione dell’80% del contributo per le attività concluse entro il 31 dicembre 2021 – La relativa modulistica sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 30 luglio 2021.
Alle richieste di erogazione del contributo seguirà una fase istruttoria (Allegato 3) che consisterà nella verifica del completamento delle attività e del raggiungimento degli obiettivi.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Permuta immobiliare, il ricorso alla trattativa privata ha carattere eccezionale e residuale
È illegittimo il provvedimento con il quale il Comune ha proceduto, mediante trattativa privata, alla permuta di un proprio bene, previa sdemanializzazione dello stesso, con altro di proprietà del controinteressato e contestualmente previsto la costituzione di una servitù ad uso pubblico su un pezzo di terreno di proprietà del ricorrente. È quanto stabilito dal TAR Veneto, Sez. I, sentenza 5 gennaio 2021, n. 13.
I giudici rilevano che l’alienazione di beni pubblici debba essere, di norma, preceduta dall’instaurazione di procedure competitive tra più aspiranti all’acquisizione del medesimo bene; il ricorso alla trattativa privata ha, invece, carattere eccezionale e residuale (la regola è, dunque, la gara, mentre la trattativa privata è l’eccezione). Al riguardo, l’art. 192 D.lgs. 267/2000 prescrive che la determina a contrarre debba essere preceduta dall’indicazione delle modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e delle ragioni che ne sono alla base. Inoltre, l’art. 12, comma 2, della l. n. 127/1997 dispone che i Comuni e le Province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile e sempre che siano assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato. Ai sensi dell’art. 41 del RD 827/1924 la trattativa privata costituisce modalità di alienazione ammissibile solo nei casi ivi espressamente previsti.
Nel caso di specie l’Amministrazione non ha adeguatamente motivato (difetto di motivazione) in ordine alle ragioni per le quali ha deciso di procedere alla stipula di un contratto di alienazione (permuta) di un terreno comunale mediante trattativa privata; e ciò benché alla stessa amministrazione comunale fossero pervenute relativamente al terreno di cui trattasi altre manifestazioni d’interesse.
Tale modus operandi, caratterizzato dalla mancata esternazione delle eccezionali ragioni che giustificano il ricorso alla trattativa privata e dall’assenza di ogni forma di pubblicità della decisione di cedere a terzi l’immobile, rende illegittimo l’atto impugnato, che deve essere pertanto annullato, tenuto, altresì, conto che con esso l’Amministrazione ha previsto la costituzione di una servitù di passaggio sul fondo di proprietà del ricorrente senza notiziarlo, in alcun modo, dell’avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2021
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato la circolare n. 6 dell’11 dicembre 2020, avente ad oggetto: “Articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2021”.
Con decreto n. 247 in data 1° dicembre 2020, in corso di registrazione, è stato fissato nella misura di – 1,85% l’adeguamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime ovvero l’aggiornamento delle stesse per l’anno 2021.
La misura minima di canone, prevista da comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di € 2.500 (duemilacinquecento) a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le tabelle contenenti le misure unitarie dei canoni di cui
all’articolo 1, comma 251, lett. b) punto 1) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono state rielaborate sugli importi di base anno 1998 ai quali applicare gli aggiornamenti ISTAT maturati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio con note prot. nn. 2009/389°/DAO/CO/BD del 10 febbraio 2009 e 2009/22570/DAO-CO/BD in data 27 maggio 2009.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Divieto di definizione di criteri ulteriori all’ISEE per valutare la situazione economica
È illegittimo il Regolamento comunale per il sostegno economico ai “progetti di vita” a favore delle persone con disabilità, nella parte in cui ha individuato le componenti economiche degli interventi a carico dell’utente non solo sulla base e in proporzione al suo ISEE socio-sanitario, ma anche ponendo a fondamento un criterio economico aggiuntivo, individuato nelle “entrate effettivamente disponibili”. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 10 dicembre 2020, n. 7850.
La Sezione che ha chiarito che non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale nell’adozione del regolamento comunale che disciplina l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, e precisamente, in violazione della disciplina statale dettata con DPCM 5 dicembre 2013, regolamento concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE. Il Comune non dispone di discrezionalità, né di potere normativo con riguardo alla valutazione di capacità economica del richiedente e/o della famiglia sganciata dall’ISEE. Le entrate reddituali o le evidenze patrimoniali non calcolate ai fini ISEE, oltre che la presenza di sola pensione di invalidità o dell’indennità di accompagnamento, non possono costituire indicatori della situazione reddituale del richiedente e divenire criteri ulteriori di selezione, accanto all’ISEE, volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, né divenire mezzo per l’ampliamento di tali platee, come vorrebbe il Comune.
Il Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 2 del DPCM n. 159/2013 l’ISEE, è l’unico “strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, utilizzabile ai fini dell’ammissione alle prestazioni e della misura della contribuzione che grava sull’assistito. Nell’ indicatore confluiscono vari elementi rilevanti in modo bilanciato redditi e altre entrate, anche patrimoniali, detratte spese e franchigie, tenuto conto del nucleo familiare ristretto o ordinario, a seconda del tipo di prestazione e dell’età del disabile (maggiorenne o minorenne).
Il sistema così costruito è volto a fornire a tutte le persone con disabilità servizi usufruibili sulla base di una valutazione onnicomprensiva delle disponibilità economiche, basato su criteri certi, predeterminati e uniformi, a garanzia di equità e imparzialità nell’azione amministrativa.
L’art. 2, comma 1, DPCM n. 159/2013, seppure ammette che possano essere introdotti altri criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia, tuttavia, categoricamente, fa salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, con ciò escludendo che possano essere utilizzati altri parametri di valutazione della condizione economica del richiedente quali criteri selettivi.
In presenza di ISEE pari a zero, appare dunque illegittima l’imposizione di una contribuzione, ancorché minima, a carico del richiedente.
L’ISEE rappresenta “livello essenziale delle prestazioni”, con la conseguenza che le leggi regionali e i regolamenti comunali devono considerare vincolanti le sue prescrizioni. L’ISEE costituisce l’unico strumento per la corretta misurazione della condizione economica del nucleo familiare e, poiché include la componente reddituale, ivi comprese somme reddituali esenti da imposta in quanto “reddito disponibile”, e la componente patrimoniale (in ciò il Decreto legge 201/2011, di cui il DPCM 159/2013 è attuazione, ha migliorato il carattere selettivo del precedente indicatore) lo strumento realizza l’equità nell’accesso alle prestazioni sociali.
Di conseguenza, un ISEE nullo non può che significare l’impossibilità dell’interessato di partecipazione al budget del “progetto di vita”.
Il principio costituzionale di uguaglianza e il criterio di proporzionalità impongono una valutazione differenziata a seconda delle diverse situazioni personali dei richiedenti che rispetti adeguatamente e in modo sostanzialmente equo il rapporto tra disponibilità economica, come fotografata dall’ISEE, e compartecipazione personale.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Sicurezza: primo monitoraggio dei portali istituzionali della PA
L’AgID ha condotto un’indagine sul corretto utilizzo del protocollo HTTPS e dei livelli di aggiornamento delle versioni dei CMS dei portali istituzionali di tutte le amministrazioni censite in IPA, nell’ambito delle azioni sulla sicurezza contenute nel Piano triennale per l’informatica nelle PA 2020-2022.
Partendo dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni IPA, nelle prime settimane del mese di dicembre 2020 sono stati monitorati 21.682 portali istituzionali primari, escludendo gli eventuali sotto-domini presenti.
Le risultanze di questo primo monitoraggio sono rese note sul sito del Cert-AgID, struttura che fornisce all’interno di AgID il supporto su tutti i temi riguardanti trasversalmente gli aspetti di sicurezza informatica. L’attività è effettuata con lo scopo di ridurre i rischi di eventuali attacchi cyber e al contempo aumentare il livello della consapevolezza di tali rischi all’interno delle proprie organizzazioni. Dai risultati del monitoraggio effettuato è emerso che il 67% dei domini hanno gravi problemi di sicurezza; il 22% dei domini sono mal configurati; solo il 9% sono sicuri. Nel corso del 2021 il Cert-AgID continuerà a monitorare l’utilizzo del protocollo HTTPS e delle versioni dei CMS per intraprendere un percorso utile alla mitigazione dei problemi riscontrati.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
PagoPA obbligatorio ma non esclusivo
I pagamenti alle pubbliche amministrazioni possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione tramite la piattaforma, sino alla loro integrazione in quest’ultima. I comuni, allo stato attuale, possono utilizzare per la riscossione delle proprie entrate, anche in modo alternativo secondo le scelte operate per le più opportune ragioni, tutti i sistemi di incasso previsti dall’articolo 2- bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193”. È il chiarimento fornito dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, sulle questioni sollevate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e riproposte dall’ANCI.
L’Antitrust, infatti, con la segnalazione n. S4007 del 5 novembre 2020, aveva evidenziato come il susseguirsi di modifiche e deroghe normative concernenti la piattaforma pagoPA, avesse generato incertezza e condotto alcune Amministrazioni Pubbliche ad un utilizzo esclusivo di tale sistema, escludendo altre modalità ammesse per i versamenti, tra cui la domiciliazione bancaria per il pagamento della TARI. Escludere una modalità di pagamento senza che essa sia stata al contempo integrata nel sistema pagoPA vuol dire, secondo l’Autorità, “impedirne l’uso tout court”.
Rimane comunque fermo l’obbligo, anche per i comuni, di integrare nei propri sistemi di incasso la piattaforma pagoPA entro il 28 febbraio 2021, onde consentire ai cittadini di effettuare i pagamenti dovuti con uno qualsiasi dei mezzi di pagamento elettronici messi a disposizione tramite detta piattaforma. Tale obbligo, che ha portata generale, mira al raggiungimento degli obiettivi delineati nella “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” e trova conferma proprio nell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. “ Semplificazioni”) che, nel differire alla cessazione del periodo di emergenza da Covid-19, per i comuni con popolazione inferiore
a 5000 abitanti, gli adempimenti introdotti dallo stesso decreto-legge, ha implicitamente ribadito che i comuni, sebbene con diversa cadenza temporale a seconda della popolazione, hanno l’obbligo di integrare la piattaforma pagoPA nei propri sistemi di incasso.