Al via il sistema Integrato del Territorio per la consultazione delle banche dati catastali

A decorrere dal 1° febbraio 2021 sarà attivato progressivamente sull’intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali il catasto è gestito, per delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il sistema tecnologico denominato Sistema Integrato del Territorio (SIT), per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Agenzia delle Entrate relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, nonché in materia di anagrafe immobiliare integrata. È quanto previsto nel provvedimento del 25 gennaio 2021 adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Gli atti catastali, gli elaborati planimetrici e i documenti tecnici d’ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico sono visionabili da chiunque, per via telematica o presso l’ufficio. Le visure per via telematica sono effettuate tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia, salvo il pagamento dei tributi speciali catastali. consultazione delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare ovvero di chi possa dimostrare di agire per conto di questi. L’accesso alle planimetrie catastali è in ogni caso consentito per l’esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e sicurezza nazionale, di polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria, nonché di gestione delle emergenze e delle funzioni in ambito di protezione civile. La consultazione è inoltre consentita ai Comuni per i controlli urbanistici e la gestione della fiscalità immobiliare locale e alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per motivate esigenze, connesse ai propri compiti istituzionali, fondate su idonea base giuridica. Per accedere alla base dei dati catastali, le pubbliche amministrazioni utilizzano i SMIDT, aderendo alle specifiche condizioni di servizio disponibili nel sito internet dell’Agenzia. Le tipologie dei servizi resi disponibili ai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni sono pubblicate sul sito dell’Agenzia. La pubblica amministrazione, all’atto dell’adesione ai SMIDT, attesta che la fruizione della base dei dati catastali è necessaria per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dalla stessa delegati, dei propri compiti istituzionali. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare i dati acquisiti all’interno dei propri sistemi informativi, per lo svolgimento, anche in forma associata, di compiti istituzionali, nonché integrarli, sotto la propria responsabilità, all’interno di servizi attinenti i medesimi compiti. La base dei dati catastali è resa disponibile ai Comuni, alle Comunità Montane e isolane e alle Unioni di Comuni attraverso gli appositi servizi telematici dell’Agenzia di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 6 dicembre 2006. Resta ferma la trasmissione ai Comuni da parte dell’Agenzia: dei file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione; dei tipi mappali e di frazionamento presentati con modello unico informatico catastale.
I servizi telematici inaugurati dal richiamato provvedimento del direttore dell’allora Agenzia del territorio, saranno presto accessibili anche alle altre Pa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Garante privacy, sanzione al Comune per la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali

Il Garante della protezione dei dati persoli, con ordinanza-ingiunzione del 15 gennaio scorso, ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad euro 10.000,00, per violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Nel caso di specie, è emerso che sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione dedicata all’Albo pretorio, era visibile e liberamente scaricabile la determinazione dirigenziale con la quale veniva disposta la liquidazione delle spese legali per un procedimento giudiziario in cui era stato parte il Comune medesimo; nello stesso atto risultavano riportati anche dati e informazioni personali del reclamante, con dettagliati riferimenti alle relative infermità per cause di servizio, come l’indicazione che lo stesso aveva «diritto all’equo indennizzo per XX». Dalle verifiche compiute sulla base degli elementi acquisiti, anche attraverso la documentazione inviata dal Comune, e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni, l’Ufficio del Garante ha accertato che il Comune con la pubblicazione integrale sito web istituzionale della suddetta determinazione, nella sezione dedicata all’Albo pretorio, abbia effettuato un trattamento non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incarico di revisore dei conti a dipendente pubblico

La valutazione dei presupposti ai fini dell’autorizzazione all’incarico di revisore ad un dipendente pubblico è rimessa all’ente locale – datore di lavoro, ove non vi sia conflitto di interessi con l’ente presso il quale si è dipendente ed al di fuori dell’orario di servizio. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di un dipendente pubblico di svolgere l’incarico di revisore dei conti presso altra amministrazione pubblica. Il Ministero ricorda che l’art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto dei principi costituzionali di cui agli artt. 97 e 98 della Cost., disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle PA con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali. Accanto al regime dell’incompatibilità assoluta opera il regime dell’autorizzazione, quando si verificano le ipotesi, in presenza delle quali la legge ammette lo svolgimento contestuale di attività lavorative, che si accompagnano a quella alle dipendenze di un’amministrazione pubblica. Non si può, dunque, affermare che esista un diritto del dipendente pubblico ad assumere incarichi esterni conferiti da altri soggetti, pubblici o privati che siano. Al contrario, esiste una volontà generale del legislatore di escludere la sussistenza di un tale diritto. È per questa ragione che è necessaria l’autorizzazione preventiva allo svolgimento di attività a beneficio di terzi. Tali disposizioni normative, inoltre, vanno lette in combinato disposto con l’art. 236 del TUEL, il quale disciplina i casi di incompatibilità e ineleggibilità all’incarico di revisore dei conti. Le ipotesi di incompatibilità sono tipiche e nominate dal legislatore e, pertanto, non possono essere derogate né estese per analogia ad altri casi che non siano quelli espressamente previsti dal legislatore medesimo. Ne consegue che un esame di eventuali ipotesi di cui trattasi deve essere effettuato in chiave di stretta interpretazione. In definitiva, con riferimento al caso di specie, risulta fondamentale l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, per la valutazione delle incompatibilità ex legis e per eventuali conflitti di interesse del caso concreto, ai sensi della legge n.190 del 2012 e con il decreto legislativo n. 39 del 2013. Per ulteriori chiarimenti, il Ministero dell’interno rimanda al Dipartimento della Funzione Pubblica l’eventuale approfondimento sul tema.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le modalità di affidamento dell’incarico professionale non mutano in ragione dell’importo

Con riferimento alle procedure di conferimento degli incarichi e alle forme di pubblicità non risulta conforme al dettato normativo la previsione del regolamento comunale, volta ad individuare due procedure differenziate a seconda dell’importo dell’incarico. A differenza di quanto avviene per gli appalti pubblici, infatti, le modalità di affidamento dell’incarico professionale non mutano in ragione dell’importo dell’incarico da conferire, ma devono essere sempre conformi alle regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione dell’incarico. Ne deriva che qualunque incarico, a prescindere dal suo importo, può essere conferito solo dopo una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità e, dunque, instaurata a seguito di un’adeguata pubblicizzazione dell’avviso relativo. Per tali ragioni è da escludere che, con riferimento agli incarichi di importo più contenuto, il comune possa limitarsi, in assenza di alcun riferimento alla doverosa pubblicizzazione della selezione ed alla garanzia della parità di accesso degli interessati, a ricorrere ad “apposita selezione comparativa”. Sono alcuni dei rilievi mossi dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, Deliberazione n. 3 del 21.01.2021, nell’espletamento delle funzioni di controllo sul Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni di un Comune.
La Sezione rammenta che, ai sensi del comma 6 dell’art. del D.Lgs. 165/2001, i presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo da parte delle PA riguardano:
a) l’oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’impossibilità oggettiva, preliminarmente accertata, di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione;
c) la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
d) la preventiva determinazione della durata, dell’oggetto e del compenso della collaborazione;
e) il ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;
f) la valutazione dell’organo di revisione per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
Le deroghe al principio concorsuale hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali “procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.
Quanto agli adempimenti relativi alla pubblicità degli incarichi esterni, la Sezione, nel richiamare quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 in merito alla individuazione delle informazioni che devono essere pubblicate e costantemente aggiornate, evidenzia la necessità del rispetto della tempistica prevista dall’art. 15, comma 4, del d.lgs. 33/2013, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Province, Riparto del contributo di 180 milioni di euro per l’esercizio delle funzioni fondamentali

Con comunicato del 25 gennaio, il Ministero dell’Interno informa che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 25 gennaio 2021, che prevede il riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo di 180 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, previsto dall’articolo 1, comma 838, della legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). I dati relativi ai contributi attribuiti a ciascuna provincia sono indicati nell’Allegato 1.

7.246 i Comuni che hanno richiesto di accedere al Fondo per l’innovazione

Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con apposito comunicato, informa che sono 7.246 i Comuni che hanno richiesto di accedere al Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Si tratta di un numero rilevante che rappresenta il 92% del totale dei Comuni che sono 7.904. I Comuni italiani si avviano quindi verso la digitalizzazione, come prevede il decreto legge su “Semplificazione e innovazione digitale”, adottando l’identità digitale Spid e la Carta d’identità elettronica per consentire l’accesso ai servizi, integrando la piattaforma pagoPa per i pagamenti elettronici e avviando la migrazione dei servizi nell’applicazione IO, per favorirne l’utilizzo anche da smartphone.
Le risorse messe a disposizione degli Enti ammontano a 43 milioni su un totale di 50 milioni dell’intero Fondo, che con l’ultima legge di bilancio è diventato strutturale. Le quote, assegnate ai Comuni in base alla popolazione residente, verranno erogare in due tranche, dopo la verifica dello stato di avanzamento dei processi di digitalizzazione: la prima, pari al 20%, per le attività concluse entro il 28 febbraio 2021; la seconda, per il restante 80%, entro il 31 dicembre 2021 a verifica delle attività avvenute.
La maggioranza dei Comuni, esattamente 5.560, ha richiesto di accedere al Fondo aderendo all’Avviso Pubblico promosso dal Dipartimento per la Trasformazione digitale il 15 dicembre 2020 e gestito da PagoPa S.p.A, in convenzione con l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs). Gli altri 1.686 Comuni hanno accesso al Fondo avendo aderito a specifici accordi regionali per la messa in atto dei processi. Le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Veneto e la Provincia Autonoma di Trento si sono fatte promotrici di iniziative per agevolare le amministrazioni comunali dei loro territori ad adottare ed integrare le piattaforme abilitanti Spid, pagoPa e AppIO.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Linee guida sul Sistema nazionale di certificazione delle competenze

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021 il Decreto 5 gennaio 2021 di adozione delle Linee guida che rendono operativo il Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Le Linee guida hanno una valenza strategica in quanto rappresentano il provvedimento che rende operativo il Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui all’articolo 4, comma 58, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e al citato Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, inserendosi nell’ambito del più ampio processo nazionale per il diritto individuale all’apprendimento permanente. In tale contesto il riconoscimento e la certificazione delle competenze, acquisite dall’individuo in contesti formali, non formali e informali, insieme alla realizzazione di reti territoriali e alla realizzazione della dorsale informativa unica mediante l’interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti, sono determinanti per favorire e sostenere un concreto incremento della partecipazione delle persone alla formazione, nonché una spendibilità delle competenze acquisite anche in contesti informali e non formali all’interno del mercato del lavoro.
La messa a regime dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, negli ordinamenti e nelle politiche, costituisce una leva strategica essenziale per l’innalzamento dei livelli di qualificazione e occupabilità, per la competitività e produttività delle imprese e delle professioni e per l’ammodernamento e l’efficacia dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro.
I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze saranno anche un importante fattore di innovazione dei sistemi educativi e formativi, favorendo la personalizzazione degli apprendimenti in contrasto all’insuccesso e alla dispersione e facilitando le transizioni dallo studio al lavoro attraverso una progettazione dell’offerta educativa e formativa arricchita e integrata dall’apporto di una più vasta compagine di soggetti, quali ad esempio le imprese e le associazioni professionali, gli enti espressione della bilateralità o le organizzazioni del volontariato e del terzo settore (Fonte Ministero Lavoro).

Le indicazioni ministeriali per l’applicazione del D.L. n. 2/2021 e del D.P.C.M. 14 gennaio 2021

È stata inviata ai prefetti la circolare a firma del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, contenente indicazioni per l’attuazione del decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 10, dello stesso giorno), recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, adottato di seguito, (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 11, del 15 gennaio 2021), con il quale sono state introdotte misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Coronavirus.
Nell’illustrare le nuove prescrizioni, la circolare richiama il ruolo e il compito dei prefetti rinnovando l’esigenza di garantire la rigorosa osservanza delle norme vigenti attraverso la predisposizione di mirati servizi di controllo del territorio, soprattutto con riferimento alle aree urbane – specialmente quelle interessate da affollamento nelle ore serali e notturne (la cosiddetta movida) -, nei luoghi di transito e lungo le principali arterie stradali.
La circolare ricorda anche le misure introdotte dal decreto-legge n.2/2021 sia in tema di consultazioni elettorali che di permessi e titoli di soggiorno.
Per quanto riguarda le consultazioni elettorali da svolgersi nell’anno 2021, nel dettaglio l’articolo 4 del decreto prevede che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgeranno entro il 20 maggio.
Entro la stessa data si terranno le consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli comunali sciolti in base all’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per il 22 e 23 novembre 2020. Per questa ragione, è stata prorogata la durata delle relative gestioni commissariali straordinarie.

Corte dei conti, danno da disservizio e danno all’immagine

La falsa attestazione della presenza in servizio, attuata dal pubblico dipendente mediante l’omesso utilizzo del badge durante i periodi di assenza, con conseguente assenza ingiustificata dal posto di lavoro, integra una fattispecie di danno da disservizio, che nel caso di specie è consistito nel pregiudizio arrecato all’Ente dai maggiori costi sostenuti per l’attivazione (e conclusione) del procedimento disciplinare apertosi nei confronti del dipendente, con conseguente distrazione di risorse ed energie lavorative dell’Amministrazione dal perseguimento dei fini propri e senza alcuna utilità per l’Ente danneggiato. Sussiste, altresì, danno dall’immagine cagionato dal medesimo dipendente (che abbia falsamente attestato la propria presenza in servizio), a prescindere dal livello di diffusione della notizia dell’illecito tramite i “mass media”, che nel caso di specie è stata divulgata solo all’interno dell’Amministrazione, poiché tale ultimo aspetto incide sulla misura del danno e non sulla sua intrinseca sussistenza. Il danno all’immagine è azionabile da parte del Pubblico ministero contabile senza che le false attestazioni siano state accertate con sentenza penale irrevocabile di condanna. La quantificazione del danno all’immagine va effettuata in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., applicando gli indicatori di lesività elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia. Per contro, non sussiste danno patrimoniale contestato dalla Procura erariale per la falsa attestazione in servizio del medesimo dipendente, quando l’Ente di appartenenza abbia posto in essere, tempestivamente, iniziative volte ad evitare il perpetrarsi dell’illecito, quali la disposta sospensione per tre mesi dal servizio, impedendo, conseguentemente, una possibile compensazione del “debito orario” mensile e/o giornaliero con le ore di presenza illecitamente attestate dal dipendente e l’erogazione del compenso a titolo di straordinario per le ore predette. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, con sentenza n. 313/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga dello stato di emergenza e misure di contenimento del contagio

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 gennaio 2021, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Inoltre, è stato approvato, nella medesima seduta, un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.
Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.
In considerazione del permanere dell’emergenza e dell’evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale:

  • le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021;
  • le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria;
  • i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.