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Divieto di definizione di criteri ulteriori all’ISEE per valutare la situazione economica

È illegittimo il Regolamento comunale per il sostegno economico ai “progetti di vita” a favore delle persone con disabilità, nella parte in cui ha individuato le componenti economiche degli interventi a carico dell’utente non solo sulla base e in proporzione al suo ISEE socio-sanitario, ma anche ponendo a fondamento un criterio economico aggiuntivo, individuato nelle “entrate effettivamente disponibili”. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 10 dicembre 2020, n. 7850.
La Sezione che ha chiarito che non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale nell’adozione del regolamento comunale che disciplina l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, e precisamente, in violazione della disciplina statale dettata con DPCM 5 dicembre 2013, regolamento concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE. Il Comune non dispone di discrezionalità, né di potere normativo con riguardo alla valutazione di capacità economica del richiedente e/o della famiglia sganciata dall’ISEE. Le entrate reddituali o le evidenze patrimoniali non calcolate ai fini ISEE, oltre che la presenza di sola pensione di invalidità o dell’indennità di accompagnamento, non possono costituire indicatori della situazione reddituale del richiedente e divenire criteri ulteriori di selezione, accanto all’ISEE, volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, né divenire mezzo per l’ampliamento di tali platee, come vorrebbe il Comune.
Il Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 2 del DPCM n. 159/2013 l’ISEE, è l’unico “strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, utilizzabile ai fini dell’ammissione alle prestazioni e della misura della contribuzione che grava sull’assistito. Nell’ indicatore confluiscono vari elementi rilevanti in modo bilanciato redditi e altre entrate, anche patrimoniali, detratte spese e franchigie, tenuto conto del nucleo familiare ristretto o ordinario, a seconda del tipo di prestazione e dell’età del disabile (maggiorenne o minorenne).
Il sistema così costruito è volto a fornire a tutte le persone con disabilità servizi usufruibili sulla base di una valutazione onnicomprensiva delle disponibilità economiche, basato su criteri certi, predeterminati e uniformi, a garanzia di equità e imparzialità nell’azione amministrativa.
L’art. 2, comma 1, DPCM n. 159/2013, seppure ammette che possano essere introdotti altri criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia, tuttavia, categoricamente, fa salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, con ciò escludendo che possano essere utilizzati altri parametri di valutazione della condizione economica del richiedente quali criteri selettivi.
In presenza di ISEE pari a zero, appare dunque illegittima l’imposizione di una contribuzione, ancorché minima, a carico del richiedente.
L’ISEE rappresenta “livello essenziale delle prestazioni”, con la conseguenza che le leggi regionali e i regolamenti comunali devono considerare vincolanti le sue prescrizioni. L’ISEE costituisce l’unico strumento per la corretta misurazione della condizione economica del nucleo familiare e, poiché include la componente reddituale, ivi comprese somme reddituali esenti da imposta in quanto “reddito disponibile”, e la componente patrimoniale (in ciò il Decreto legge 201/2011, di cui il DPCM 159/2013 è attuazione, ha migliorato il carattere selettivo del precedente indicatore) lo strumento realizza l’equità nell’accesso alle prestazioni sociali.
Di conseguenza, un ISEE nullo non può che significare l’impossibilità dell’interessato di partecipazione al budget del “progetto di vita”.
Il principio costituzionale di uguaglianza e il criterio di proporzionalità impongono una valutazione differenziata a seconda delle diverse situazioni personali dei richiedenti che rispetti adeguatamente e in modo sostanzialmente equo il rapporto tra disponibilità economica, come fotografata dall’ISEE, e compartecipazione personale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION