ANCI, deposito nucleare, sostenere proroga dei termini consultazione dei Comuni

L’Anci, sostenendo le istanze del Coordinamento dei Comuni interessati al deposito scorie nucleari, invita i deputati impegnati nella conversione del decreto Milleproroghe a votare l’emendamento che proroga i termini per segnalare criticità da parte dei Comuni sullo stesso deposito. Due emendamenti bipartisan presentati in Commissione Affari Costituzionali e Bilancio alla Camera e segnalati dai gruppi sono di fondamentale importanza per permettere ai territori di partecipare compiutamente al processo di consultazione avviato con la pubblicazione della carta Cnapi. Anci e il Coordinamento ritengono necessaria la modifica del termine attuale previsto dall’art. 27 del decreto legislativo 31 del 15 febbraio 2010, per consentire ai Comuni di entrare nel merito di valutazioni tecniche complesse rispetto alla prima mappatura dei siti, anche in considerazione della rilevanza delle infrastrutture che si andrebbero a realizzare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, entro il 15 febbraio 2021 la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione 2020

Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo (effettuato entro il 15 dicembre 2020) – ivi inclusi coloro il cui versamento è uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro – sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 15 febbraio 2021, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica Operatori dell’Autorità.
La deliberazione del 6 ottobre 2020 n. 358/2020/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. In base alla deliberazione dell’Autorità su citata n. 358/2020/A, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2020 è pari:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,31 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio.

Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:

  • spazzamento e lavaggio delle strade;
  • raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  • gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
  • trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  • trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
  • spedizione transfrontaliera.

Nella deliberazione n. 358/2020/A l’Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l’esercizio 2019.
Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti. La dichiarazione, invece, deve essere resa anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto poiché inferiore alla soglia di 100,00 (cento/00) euro nonché dai Comuni esentati dal versamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Miniambiente, riformati i criteri ambientali minimi per i servizi di pulizia e sanificazione nella PA

Sono stati firmati dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa i nuovi criteri ambientali minimi (CAM) per i servizi di pulizia e sanificazione per la pubblica amministrazione, che rivedono i criteri degli anni passati e introducono importanti novità, sia sotto l’aspetto ambientale e salutare, sia sotto l’aspetto dell’occupazione green per tutta la PA.
“Dopo l’emergenza Covid il mondo dei servizi di pulizia e sanificazione in meno di un anno sono stati rivoluzionati e c’era l’urgenza di stabilire nuovi criteri – spiega il ministro Costa –. C’è stata un’esplosione dei servizi nell’ambito ospedaliero e rsa, contrapposta ad una riduzione delle attività nelle mense e negli uffici per via dello smart working. Parliamo di un settore che conta su un valore della produzione di più di 16,5 miliardi, di cui circa 7,2 miliardi solo per il comparto pubblico, con oltre 35mila aziende e più di 470mila dipendenti, di cui il 70% donne. Secondo le stime degli operatori del settori i soli servizi di sanificazione sono cresciuti di almeno il 50% nell’ultimo anno. Con i nuovi CAM da oggi ogni ufficio pubblico, incluse caserme, scuole e soprattutto ospedali, dovranno dotarsi di servizi di pulizia e sanificazione ecosostenibili”. I nuovi criteri, inoltre, valorizzeranno le imprese che offrono migliori condizioni di lavoro agli addetti, ai quali sarà richiesta una maggiore preparazione su efficienza e sostenibilità per diventare veri lavoratori verdi. “Una strada ulteriore per fare rendere sempre di più tutte le professioni dei veri green jobs” aggiunge il ministro Costa.
I CAM stabiliti col decreto appena firmato si prefiggono, infatti, come principali obiettivi ambientali quelli della riduzione delle sostanze pericolose e dell’efficienza nell’uso delle risorse, inclusa l’energia, con un’attenzione verso la formazione green dei lavoratori. Le nuove regole per i servizi di pulizia prescrivono specifiche tecniche e clausole contrattuali che prevedono, per esempio, l’uso esclusivo di prodotti detergenti con marchio ambientale Ecolabel. L’uso dei detergenti e dei disinfettanti, inoltre, sarà razionalizzato obbligatoriamente con sistemi dosatori o grazie ad una formazione specifica dei dipendenti, i quali dovranno essere formati ad un utilizzo più efficiente delle risorse anche in ordine ad altre competenze “green”, per ridurre al minimo l’impatto ambientale delle attività di pulizia o per ottimizzare il ciclo di vita di utensili e attrezzi di lavoro. Le macchine che saranno usate per tutte queste attività dovranno rispondere, secondo i CAM, a criteri di ecodesign e dovranno essere più efficienti nell’uso delle risorse idriche ed energetiche.
Altrettanta attenzione dovrà essere riservata a quei prodotti ausiliari per l’igiene come gli elementi tessili in microfibra piatti, che, sulla base di evidenze scientifiche, siano in grado di ridurre il consumo di acqua e di detergenti del 95%. Nel caso di servizi resi presso edifici ed ambienti ad uso sanitario, per assicurare una migliore qualità generale del servizio, fondamentale anche per ridurre le infezioni correlate all’assistenza, i criteri specifici sono stati individuati in condivisione con il ministero della Salute. Con l’entrata in vigore del decreto tutte le PA dovranno affidarsi ad aziende di pulizie che rispettino questi criteri e prevederli nei relativi bandi pubblici per le gare d’appalto.
“Per aiutare le Pubbliche amministrazione nell’applicazione dei CAM per gli acquisti pubblici verdi, il cosiddetto “green public procurement” – spiega infine Sergio Costa – a partire dal 2020 il ministero ha previsto, tramite Sogesid, un’azione di formazione dedicata ai dipendenti pubblici e l’erogazione di un’assistenza ad hoc per le PA finalizzata alla facilitazione della predisposizione di capitolati e bandi di gara”.

 

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Consiglio di Stato: criterio di approvazione dello statuto comunale

Il Consiglio di Stato, con Parere n. 129 del 1° febbraio 2021, ha fornito dei chiarimenti in merito a delle questioni interpretative poste dal Ministero dell’Interno, ovvero: a) se il sindaco debba essere computato nella determinazione del numero di voti necessario per l’approvazione dello statuto e delle modifiche statutarie; b) quale sia il criterio di arrotondamento che si debba applicare nel caso in cui, nel calcolo del quorum richiesto, la divisione dia come resto un numero con frazioni decimali (se “il criterio dell’arrotondamento per eccesso anche in caso di cifra decimale inferiore o pari a 5, sia da intendersi quale criterio prevalente, nel caso in cui il quorum sia prescritto per la validità della deliberazione”). Secondo il Ministero non vi è uniformità né nella normativa, né nell’interpretazione giurisprudenziale e applicativa, sia riguardo al numero esatto dei consiglieri per la determinazione del quorum (considerata la possibilità che il calcolo matematico della maggioranza richiesta produca dei resti con decimali, atteso il diverso numero dei membri in relazione alla fascia demografica di appartenenza del comune), sia riguardo alla posizione del sindaco, se debba o meno essere computato per la validità della seduta e/o della votazione.
In base al principio per cui ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit, occorre attenersi rigorosamente alla lettera della legge (e degli statuti e dei regolamenti comunali, tenendo conto anche dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta dall’art. 114 Cost.). Se in alcuni articoli del TUEL è specificato che il sindaco non va computato tra i consiglieri assegnati, è da concludere che, negli altri casi, il TUEL presupponga che tra i consiglieri assegnati sia da comprendere il sindaco. Pertanto, l’art. 6, comma 4, del TUEL, che richiede per l’approvazione dello statuto e per le modifiche statutarie in prima seduta il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deve interpretarsi nel senso che ai fini del predetto quorum debba computarsi anche il sindaco, in quanto non espressamente escluso dalla disposizione normativa.
In merito al criterio di calcolo dell’arrotondamento nel caso in cui la maggioranza richiesta per la deliberazione sia definita dalla norma indicando una frazione (un terzo, due terzi, etc.) del numero complessivo dei componenti (che è variabile in funzione della classe demografica di appartenenza dell’ente locale) e il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, la Sezione chiarisce che, in assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso, si debba procedere all’arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore. Tale soluzione è preferibile sotto un duplice profilo. Innanzitutto quando la divisione riguarda numeri interi non frazionabili (i membri dell’organo), l’arrotondamento alla cifra intera inferiore (se la frazione è inferiore a 0,50) finirebbe per portare il numero reale dei componenti richiesti al di sotto della soglia minima voluta dalla norma (“almeno un quarto”, ad esempio: se la norma prevede che una certa procedura venga attivata da almeno un quarto dei componenti e i componenti sono 13, allora 13/4= 3,25, sicché per soddisfare il requisito minimo – non meno di 3,25 – e nell’impossibilità di dividere numeri interi non frazionabili, la procedura potrà ritenersi regolarmente attivata solo se promossa da 4 – e non da 3 – componenti). Sotto un secondo profilo, la linea interpretativa che si affida alla ricerca della ratio sottesa alla norma che richiede quorum speciali rischia di condurre ad esiti opinabili e incerti, come tali fortemente sconsigliabili in una materia quale quella in esame, che richiede per quanto possibile soluzioni nette e certe, che non lascino spazio a soverchi dubbi applicativi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dichiarazione di accessibilità, il monitoraggio dell’AGID

AgID ha svolto un’analisi su numero e tipologia di amministrazioni che hanno provveduto a pubblicare le dichiarazioni di accessibilità dei propri siti web
Il tema dell’accessibilità degli strumenti informatici è di grande rilevanza, come da ultimo richiamato anche dalla Legge 120/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (Decreto Semplificazioni) all’art.29.
Le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici indicano alle PA di pubblicare la dichiarazione del livello di accessibilità dei propri siti web e app. L’Agenzia per l’Italia Digitale ha effettuato un primo monitoraggio relativo al numero e alla tipologia di amministrazioni che hanno provveduto a pubblicare le dichiarazioni di accessibilità riguardanti i siti web.
A fine 2020, 8.586 amministrazioni hanno pubblicato 9.931 dichiarazioni di accessibilità, relative sia ai siti istituzionali che a quelli tematici (servizi, progetti, iniziative).
Entro il 23 settembre 2021 tutte le amministrazioni dovranno pubblicare le dichiarazioni per tutti i propri siti web e app. Dall’analisi dei dati trasmessi, le PA hanno dichiarato quanto segue:
– il 59% delle dichiarazioni indica il sito come “parzialmente conforme”;
– il 36% delle dichiarazioni indica il sito come “conforme”;
– il 5% delle dichiarazioni indica il sito “non conforme”.
Lombardia, Veneto, Campania ed Emilia Romagna hanno pubblicato il maggior numero di dichiarazioni di accessibilità. Quasi tutte le scuole hanno pubblicato le dichiarazioni; fra i ministeri un quinto ha provveduto.
AgID ha appositamente sviluppato un’applicazione on line per consentire alle PA di pubblicare le dichiarazioni secondo il modello definito dalla Commissione europea.

Guida alla compilazione della dichiarazione di accessibilità

Sanzionata la società in house per la mancata adozione del PTPCT

Con delibera n. 7 del 7 gennaio 2021, l’ANAC ha disposto l’irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.500 nei confronti dell’Amministratore unico della Società in house del Comune, per la mancata adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). L’Autorità ha verificato che nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune, nella sottosezione “Enti controllati – Società partecipate”, con riferimento alla Società, risultava pubblicato: il verbale di nomina dell’Amministratore Unico della Società; la deliberazione di modifica dello Statuto della Società e lo schema di convenzione tra il Comune e la Società; modifica dello Statuto. L’Ufficio dell’Autorità ha ulteriormente verificato che nel sito istituzionale della Società non risultava adottato il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022. È emerso altresì che la Società non ha effettuato alcuna ulteriore attività dopo la contestazione dell’ANAC, avvenuta il 1.10.2020 (avvio del procedimento sanzionatorio), periodo durante il quale la Società non ha nemmeno avviato le procedure necessarie per adottare il Piano di cui trattasi.
Il mancato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, integra – a parere dell’ANAC – a un comportamento omissivo tale da giustificare un aggravamento della sanzione (art. 8 comma 2 lett. a) Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità), riconoscendo la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2020-2022, nella misura di 1.500 euro, nei confronti del soggetto obbligato, da identificarsi nell’Amministratore Unico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Possibile provvedere alla copertura assicurativa per i c.d. verificatori interni dei progetti

La Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 6/2021 – chiamata a fornire un parere in merito alla disciplina attualmente applicabile nei confronti dei verificatori c.d. interni ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 – ha valutato in termini positivi la facoltà per l’ente locale di provvedere, accollandosi i relativi oneri, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile dei verificatori c.d. interni, vale a dire del personale a cui viene assegnato un incarico tecnico che si compendia nell’attività di accertamento della rispondenza degli elaborati di progetto e della loro conformità alla normativa vigente, secondo le specifiche dettate al riguardo dal d. lgs. n. 50/2016 e nelle Linee guida Anac n. 1 del 2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Il fondamento giuridico in ordine alla possibilità di stipulare la polizza in questione risiede nell’art. 43 del CCNL per il personale del comparto Regioni e autonomie locali (oggi comparto Funzioni locali) del 14 settembre 2000, riservato alla disciplina della “Copertura assicurativa”, limitatamente all’ipotesi di danno prodotto dal dipendente con colpa lieve, rispetto al quale si giustifica l’interesse dell’ente all’assicurazione dato che, in tal caso, il comune è esposto all’obbligo del risarcimento senza potersi rivalere nei confronti del dipendente che, di converso, sarà tenuto a titolo di responsabilità erariale c.d. indiretta nelle differenti ipotesi di danno causato con dolo e colpa grave. Resta, poi, prerogativa dell’ente locale valutare l’esistenza e la consistenza del rischio che con l’assicurazione si intende coprire e di verificare, avvalendosi anche degli orientamenti applicati espressi in materia dall’ARAN, la riconducibilità del personale incaricato per l’attività di verifica ex art. 26 del d. lgs. n. 50/2016 alle specifiche categorie professionali previste dalla contrattazione collettiva ai fini della copertura assicurativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Il consigliere comunale deve giustificare la propria assenza alle sedute dell’assemblea

In tema di decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute dell’assemblea, ex art. 43, comma 4, del TUEL, il consigliere ha l’onere di giustificare la propria assenza, ma non anche di dimostrarne la riconducibilità a un impedimento assoluto. Le ragioni a tal fine addotte non sono sindacabili dal Consiglio comunale, a meno che esse siano palesemente infondate. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 19 gennaio 2021, n. 573. Le norme sulla decadenza dalla carica di consigliere comunale non prevedono che, oltre alla giustificazione dell’assenza, il consigliere sia onerato della dimostrazione di un impedimento assoluto a presenziare alle sedute del Consiglio. Non si può attribuire al Consiglio comunale un potere di natura discrezionale, che troverebbe fondamento nel fatto che la norma non ricollega la decadenza per assenze ingiustificate a eventi tipizzati, per cui spetterebbe all’organo consiliare, cui è attribuito il potere di dichiarare la decadenza del consigliere, la «valutazione discrezionale delle giustificazioni prodotte dall’interessato in merito agli impedimenti dallo stesso addotti, in esito ad un procedimento finalizzato alla tutela del corretto funzionamento degli organi rappresentativi, suscettibile di essere compromesso dal comportamento di disinteresse per la carica manifestato da uno dei suoi componenti. Le circostanze che giustificano l’esercizio del potere di decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che la decadenza comporta all’esercizio di un munus publicum e per la possibilità di un uso distorto del potere da parte del Consiglio comunale, per ragioni di scontro politico (ferma restando, occorre aggiungere, la possibilità del Consiglio comunale di sindacare i casi in cui le ragioni addotte dal consigliere siano ictu oculi prive di qualsiasi spiegazione logica ovvero non siano supportate da alcuna documentazione o dimostrazione dei fatti affermati).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

L’esercizio della potestà certificativa del segretario comunale consente l’efficacia del verbale di consiglio

L’esercizio della potestà certificativa del segretario comunale, attestando l’impedimento temporaneo alla firma del sindaco/presidente, consente l’efficacia del verbale, il quale potrà essere soggetto ad approvazione del consiglio comunale dopo l’apposizione della firma da parte dello stesso sindaco. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno in merito alle “indicazioni operative” per la validità delle delibere di consiglio comunale adottate in una seduta di consiglio, attesa l’impossibilità della sottoscrizione dei verbali da parte del sindaco/presidente a causa di un impedimento temporaneo. Al riguardo, si osserva che l’articolo 38 del decreto legislativo n.267/00 al comma 2 dispone che “il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento”, mentre il successivo comma 3 prevede che “i consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa”. Nessuna particolare indicazione è contenuta nel citato decreto legislativo in ordine alla sottoscrizione delle deliberazioni e dei verbali, essendo invece prevista, all’art. 124 la sola obbligatorietà della pubblicazione delle deliberazioni all’albo pretorio. Occorre, pertanto, rinviare alle disposizioni interne di cui l’ente si è dotato, in virtù proprio del rinvio di cui all’art.38, nonché alle disposizioni di carattere generale. Nel caso di specie, l’articolo 34 del regolamento consiliare, al comma 7, stabilisce che “il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente delle adunanze e dal Segretario comunale”. Come ritenuto dal T.A.R. Lazio-Sez.I con sentenza 10 ottobre 1991 n.1703, “il verbale, … non attiene al procedimento deliberativo, che si esaurisce e si perfeziona con la proclamazione del risultato della votazione, ma assolve ad una funzione di mera certificazione dell’attività dell’organo deliberante”. Tale strumento “ha l’onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza l’eventuale difetto di una minuziosa descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni espresse. D’altra parte deve aggiungersi che il verbale della seduta di un organo collegiale, quale il consiglio comunale, costituisce atto pubblico che fa fede fino a querela di falso dei fatti in esso attestati” (conforme Consiglio di Stato, Sez.IV, 25/07/2001, n.4074). Si ricorda, altresì, che la deliberazione consiliare ha una autonomia rispetto al verbale di seduta e che la “cura della verbalizzazione” delle sedute del consiglio e della giunta sono riservate, ai sensi dell’art.97, comma 4, del citato decreto legislativo n.267/00, direttamente al segretario comunale. La manifestazione di volontà del consiglio comunale, infatti, necessita, ad substantiam, di una esternazione costituita dal processo verbale, redatto dal segretario dell’ente, il quale pone in essere, mediante la verbalizzazione, un’attività strumentale di documentazione dell’atto (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 26 settembre 1984, n.278). Il punto dell’approvazione dei verbali delle sedute precedenti è inserito, per prassi costante, tra i primi argomenti posti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale ed è, come già detto, finalizzato unicamente all’attestazione che gli stessi verbali riportino fedelmente quanto già deliberato dal consiglio. Secondo la giurisprudenza, non è richiesta la redazione del verbale durante la seduta, essendo sufficiente che avvenga in un tempo successivo e non sia protratta a tempo indefinito (cfr. Consiglio di Stato, sez.IV, 28 gennaio 1975, n.60). Del resto, l’eventuale omissione di tale adempimento non è impeditiva dell’efficacia ovvero della stessa esistenza della delibera consiliare e, conseguentemente, proprio la potestà certificativa del segretario comunale – anche mediante l’attestazione dell’impedimento temporaneo del sindaco/presidente – consentirebbe l’efficacia del verbale in parola, il quale potrà essere soggetto ad approvazione del Consiglio comunale dopo l’apposizione della firma da parte dello stesso sindaco.

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR): sollecito al subentro per i comuni ritardatari

Con la Circolare n. 1/2021 il Ministero dell’Interno, Direzione centrale per i Servizi Demografici, in vista della piena attuazione del processo di trasformazione digitale del Paese sollecita i Comuni, inadempimenti agli obblighi previsti dall’art. 62 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), di procedere con le operazioni per il subentro completo in ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente. In tale contesto, anche le Prefetture sono chiamate a svolgere ogni attività di impulso e di monitoraggio circa lo stato di avanzamento delle operazioni di subentro, comunicando entro il 22 febbraio 2021 le risultanze e le eventuali criticità riscontrate per l’adozione di interventi mirati. La completa implementazione dell’ANPR, oltre a determinare una semplificazione delle procedure anagrafiche (consentendo di richiedere certificati presso tutti i comuni e non solo in quello di residenza e di effettuare un cambio di residenza in maniera più semplice e immediata), promuove l’efficientamento delle pubbliche amministrazioni (che potranno disporre dei dati necessari per le proprie finalità istituzionali accedendo ad un’unica banca dati) ed il miglioramento dei servizi al cittadino.

All.1 – Elenco comuni subentranti
All.2 – Istruzioni operative

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION