Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Sollecito del subentro

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 30 del 4 giugno 2021, sollecita i Comuni, indicati nell’elenco allegato  a dare seguito a quanto richiesto con la circolare del 27 gennaio e 16 marzo 2021, in merito alla necessità di concludere il processo di subentro delle anagrafi comunali nella Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), al fine di assicurare l’efficientamento delle Pubbliche Amministrazioni ed il miglioramento dei servizi al cittadino.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Approvato il nuovo Decreto Semplificazioni

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 maggio 2021, ha approvato un nuovo decreto-legge recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure.
Riportiamo di seguito il comunicato del Governo sulle principali novità del provvedimento.

Struttura della governance del PNNR
La governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è articolata su più livelli.

Responsabilità di indirizzo
La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene istituita una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.
La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza regionale o locale, nonché il Presidente della Conferenza, su questioni d’interesse di più Regioni o Province autonome. Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.
Viene istituita una Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che supporta le attività della Cabina di regia, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR entro il 31 dicembre 2026.
La Cabina di Regia, affiancata dalla Segreteria tecnica, assicura relazioni periodiche al Parlamento e alla Conferenza Unificata, e aggiorna periodicamente il Consiglio dei Ministri.
Presso la Presidenza viene anche istituita un’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione, con l’obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l’attuazione del Piano.
È istituito, poi, un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca scientifica e della società civile.
Il Tavolo svolge una funzione consultiva nelle materie connesse all’attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi

Monitoraggio e rendicontazione
Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l’attuazione del Piano.
Inoltre, presso il MEF è istituito un ufficio dirigenziale presso la Ragioneria dello Stato con funzioni di audit del PNRR e di monitoraggio anticorruzione.
Ogni Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR individua (o costituisce ex novo) una struttura di coordinamento che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR.

Realizzazione degli interventi
Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR.

Poteri sostitutivi
In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.
In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all’esecuzione ai progetti.
In caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica – se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni – propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
Se il dissenso, il diniego o l’opposizione provengono da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza.
Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi.
Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel decreto per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi trovano applicazione anche per gli investimenti finanziati con il Fondo complementare al PNRR.

Semplificazione procedure e rafforzamento capacità amministrativa
Il decreto prevede, inoltre, interventi volti ad accelerare e snellire le procedure e, allo stesso tempo a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica amministrazione in vari settori.

Valutazione di impatto ambientale (VIA)
Riduzione dei tempi: sono ridotti i tempi per la valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). La durata massima della procedura sarà di 130 giorni.
Commissione speciale: è istituita una apposita commissione tecnica per la VIA. La commissione è composta da un massimo di 40 persone nominate con decreto del Ministro. Lavoreranno a tempo pieno in modo da garantire efficienza e capacità produttiva.
Potere sostitutivo: è previsto l’esercizio di un potere sostitutivo nel caso di inerzia della commissione, oltre che dei dirigenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della cultura.
Soprintendenza speciale: per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti nel PNRR è istituita presso il ministero della Cultura una Soprintendenza speciale.

Fonti rinnovabili
Per accelerare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione sono semplificate le procedure autorizzative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili, la installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e, inoltre, la bonifica dei siti contaminati e il repowering degli impianti esistenti.

Superbonus
Per favorire l’efficientamento energetico degli edifici sono semplificate le procedure per l’accesso al Superbonus. L’accesso alla misura è esteso agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche.

Semplificazione delle procedure per le opere di impatto rilevante
Questo pacchetto di misure riguarda taluni progetti: l’alta velocità ferroviaria sulla tratta Salerno-Reggio Calabria, l’alta velocità/alta capacità sulla Palermo-Catania-Messina, il potenziamento della linea Verona-Brennero, la diga foranea di Genova, la diga di Campolattaro a Benevento, la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera nel Lazio e il potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste.
Per assicurare una procedura veloce è previsto che tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti (Conferenza dei servizi, valutazione di impatto ambientale, verifica archeologica, dibattito pubblico) vengano acquisiti sullo stesso livello progettuale, ossia sul progetto di fattibilità tecnico-economica per il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali. Un Comitato speciale all’interno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici indicherà le eventuali modifiche o integrazioni al progetto di fattibilità tecnico-economica che dovessero essere necessarie per rispettare le indicazioni contenute nei pareri e le autorizzazioni.

Premi e penali per l’esecuzione dei contratti legati al PNRR
Per l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Fondo complementare, saranno previsti “premi di accelerazione” per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale. Saranno anche previste penali dovute al ritardato adempimento, comprese tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille al giorno e da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, con un massimo del 20 per cento dell’ammontare stesso.

Subappalto
Dalla data di entrata in vigore del decreto:
• fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;
• dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia;
• il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.

Dibattito pubblico
Per assicurare la più ampia condivisione delle opere da realizzare, il decreto legge rafforza lo strumento del “dibattito pubblico” e le attività della Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il confronto con la società civile e gli enti territoriali.

Appalto integrato
Per gli interventi del PNRR è previsto un unico affidamento per la progettazione e l’esecuzione dell’opera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici.

Inserimento al lavoro di donne e giovani
Le aziende, anche di piccole dimensioni (sopra i 15 dipendenti) che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondi complementare e che risultino affidatarie dei contratti hanno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali. in caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione di penali e l’impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure. Nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali. Salve motivate ragioni, le stazioni appaltanti includono nel bando l’obbligo del partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto. Tra i criteri per partecipare alle gare vi è anche l’impegno a presentare la rendicontazione non finanziaria sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi.

Trasparenza e pubblicità degli appalti
Tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso l’impiego di piattaforme informatiche interoperabili; le commissioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli strumenti informatici. La banca dati degli operatori economici è accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC. All’interno della nuova banca dati, verrà istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara, rendendo in tal modo più semplice le attività di verifica e controllo da parte delle stazioni appaltanti. Queste ultime dovranno avere requisiti di qualità in termini di esperienza pregressa documentata, personale qualificato e strumentazione tecnica adeguata.

Primo rafforzamento del sistema delle stazioni appaltanti
Nelle more di una compiuta razionalizzazione, riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti, si vieta ai Comuni non capoluogo di affidare appalti per interventi del PNRR, dovendo ricorrere alle Unioni di Comuni, Consorzi, Città metropolitane, Province e Comuni capoluogo.

Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
Il decreto legge individua più puntualmente le competenze e le attività dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) eliminando possibili interferenze o sovrapposizioni con le attività per la sicurezza svolte dai concessionari o dagli enti gestori, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalla Commissione permanente per le gallerie istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In particolare, ANSFISA adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, e per il 2021 entro il 31 agosto, il programma annuale di vigilanza sulle condizioni di sicurezza di strade e autostrade, svolge attività ispettiva per la verifica della manutenzione da parte dei confessionari, effettua verifiche a campione sulle infrastrutture.

Fibra ottica e reti di comunicazione elettronica
Si semplifica il procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e si agevola l’infrastrutturazione digitale degli immobili con reti in fibra ottica.

Superamento del divario digitale
Al fine di agevolare il superamento del divario digitale si favorisce il sistema delle deleghe da parte di soggetti titolari di identità digitale.
È potenziato il sistema delle banche dati e dello scambio di informazioni tra le stesse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC: contratti pubblici transfrontalieri

Con il Comunicato del Presidente del 19 maggio scorso, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni operative alle stazioni appaltanti dei paesi membri per agevolare la partecipazione anche delle imprese italiane al mercato interno europeo.
L’Anac, infatti, ha attivato un collegamento diretto tra il sistema e-Certis – servizio informatico per l’identificazione della documentazione richiesta nelle procedure pubbliche di appalto nell’Unione europea – e il Casellario delle Imprese dell’Autorità.
Il collegamento consente l’accesso alle istruzioni operative che le stazioni appaltanti degli Stati membri possono utilizzare per acquisire le informazioni presenti nel Casellario informatico a carico dei concorrenti italiani.
Con questo atto l’Autorità intende agevolare la verifica dell’inesistenza delle cause di esclusione previste dalle norme europee (art. 57 della Direttiva 24/2014/UE) nei confronti delle imprese italiane che partecipino a gare transfrontaliere, garantendo la piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri offerenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

La variante urbanistica rende il terreno edificabile

Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. È quanto ribadito dalla Corte di Cass. Sez. V, Ord., (data ud. 17/12/2020) con ordinanza del 13/04/2021, n. 9633.
Due sono pertanto i principi fondamentali stabiliti dall’art. 36, comma 2 del D.L. n. 223 del 2006: da un lato un terreno può essere già considerato suscettibile di utilizzazione edificatoria a fini fiscali quando lo strumento urbanistico è stato anche solo adottato, non essendo necessaria la sua approvazione; dall’altro un terreno può essere già considerato suscettibile di utilizzazione edificatoria a fini fiscali quando ancora non è stato approvato lo strumento urbanistico attuativo (piano particolareggiato, piano di lottizzazione o strumenti equivalenti) e anche se non sia ancora possibile in concreto l’edificazione. La disposizione in commento è stata interpretata dalle Sezioni Unite nel senso che è irrilevante, ai fini fiscali, che il suolo sia immediatamente ed incondizionatamente edificabile. Ciò che rileva è, infatti, l’inizio della procedura di trasformazione urbanistica di un suolo, implicando quest’ultima anche una “trasformazione economica” dell’area oggetto di accertamento e residuando la sola esigenza di tenere concretamente conto della determinazione della base imponibile (Cass., S.U. n. 25506 del 2006).
In altri termini, il discrimen per determinare l’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale è determinato dall’inizio – e non dalla conclusione- del procedimento di trasformazione urbanistica nello specifico periodo d’imposta, computato al 1° gennaio di ogni anno, rimanendo impregiudicata la sola necessità valutare la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie dell’area (v. Cass., V, n. 12384 del 2016; Cass. n. 13263 del 2017).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per il tecnico comunale che non rilascia il certificato di destinazione urbanistica

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Puglia, con la sentenza n. 252/2021, ha riconosciuto la sussistenza del danno erariale nei confronti del tecnico comunale per il mancato rilascio del certificato di destinazione urbanistica di alcuni terreni ubicati nel comune, che ha determinato un aggravio di costi per l’ente per il pagamento delle le spese di lite a seguito di giudizio intrapreso dal soggetto richiedente. È evidente, per i giudici contabili, che qualora il certificato di destinazione urbanistica fosse stato rilasciato dopo la richiesta dell’interessato ovvero anche dopo la diffida dello stesso non vi sarebbe stato motivo di adire il giudice amministrativo per far valere l’inerzia del Comune e né sarebbe conseguita la condanna dell’ente al pagamento delle spese di lite.  La condotta del tecnico risulta gravemente colposa in quanto all’iniziale omissione nel rilascio del certificato si è aggiunta l’ulteriore omissione nell’attivarsi affinché fosse data esecuzione alla pronuncia del giudice amministrativo anche per ciò che riguardava la condanna alle spese di lite. In ordine alla quesitone del debito fuori bilancio, la Sezione ha osservato che per le spese di giudizio derivanti da sentenza di condanna non vi è discrezionalità di riconoscimento sicché il pagamento si impone in ogni caso per l’ente locale (cfr. art. 194, co. 1 lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). In tale prospettiva, nell’ottica di distinzione dei poteri di gestione amministrativa da quelli di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, come previsto dall’art. 107 del citato testo unico degli enti locali, spettava al responsabile attivarsi affinché venisse posto in essere il procedimento amministrativo utile al pagamento della spesa stessa. Nel caso di specie trattandosi di condanna al pagamento delle spese di giudizio contenuta nella sentenza del TAR, emessa a seguito dell’omesso rilascio di un certificato di destinazione urbanistica, era onere del responsabile del relativo Ufficio Tecnico, di occuparsi non solo di rilasciare il certificato di che trattasi ma anche di predisporre il procedimento per la liquidazione delle spese di giudizio e curare che lo stesso arrivasse a compiuta definizione. Essendosi, di contro, il tecnico disinteressato totalmente dal porre in essere adempimenti in tal senso, lo stesso è stato ritenuto responsabile anche per l’aggravio di oneri derivanti dalla mancata tempestiva liquidazione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, aggravio costituito dal pagamento delle spese di lite anche con riguardo al giudizio di ottemperanza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi ai Comuni per sedi di seggio alternative alle scuole

Con la Circolare n. 25/2021, il Viminale invita le Prefettura a sensibilizzare i sindaci sulla necessità di svolgere ogni opportuno intervento per individuare già in occasione delle prossime tornate elettorali, il maggior numero di immobili come sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali, allo scopo di evitare il ripetersi di interruzioni della didattica, tenuto anche conto delle gravi problematiche esistenti nelle scuole a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La Circolare ricorda che l’art. 23-bis del DL 22 marzo 2021, n. 41, come convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto, al comma 1, che in considerazione del differimento delle consultazioni elettorali per l’anno 2021, previsto dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, nonché del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19, al fine di ridurre i disagi per l’attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei comuni che, entro il 15 luglio 2021, individuano le sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. I criteri e le modalità di concessione dei contributi saranno stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo, con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021. A tal fine, i Comuni, entro il predetto termine del 15 luglio 2021, dovranno individuare e comunicare alle Prefetture le sedi extrascolastiche da adibire a seggi elettorali, indicando:
– la denominazione di ciascun edificio scolastico di originaria ubicazione;
– il numero dei seggi trasferiti;
– la cifra complessiva degli studenti la cui attività didattica non subirà interruzioni per effetto di tali trasferimenti;
-l’ubicazione delle nuove sedi (che potrebbero anche essere nell’ambito dello stesso istituto scolastico, ad es. palestre, consentendo comunque di non interrompere le attività didattiche);
– la quantificazione degli oneri necessari alloro adeguamento.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Enti sciolti per mafia, la relazione del ministro dell’Interno sulle attività delle Commissioni

Sono state in tutto 54 le Commissioni straordinarie che, nel 2020, hanno amministrato enti sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Si tratta, nello specifico, di 52 comuni, per una popolazione complessiva di 704.728 abitanti, e 2 Aziende sanitarie provinciali (ASP di Reggio Calabria e di Catanzaro). Tale numero ricomprende sia le gestioni commissariali avviate nel corso del 2020 sia quelle connesse a scioglimenti avvenuti in precedenza nonché le gestioni prorogate.
È quanto contenuto nella relazione del ministro dell’Interno, sull’attività svolta dalle Commissioni straordinarie, presentata al Parlamento.
La quasi totalità degli enti locali commissariati è concentrata nelle 4 Regioni di insediamento storico della criminalità organizzata: Calabria (21), Sicilia (14), Puglia (8) e Campania (7). Le restanti due realtà comunali si trovano in Basilicata (1) e Valle D’Aosta (1).
Lo scioglimento del consiglio comunale di Saint Pierre, disposto nel 2020, conferma la crescita del trend, registratasi negli ultimi anni, nei comuni del Nord Italia che, ora, salgono complessivamente a nove. Qui, cresce la presenza della criminalità organizzata attirata dalla possibilità di ampliare il proprio volume di affari, sfruttando, grazie alla penetrazione dell’economia legale, le condizioni economiche più vantaggiose, in special modo, nel settore degli appalti pubblici e dell’urbanistica.
La Relazione evidenzia come le Commissioni abbiano indirizzato le loro attività principalmente alla riorganizzazione dell’apparato burocratico, al miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza e alla trasparenza dell’azione amministrativa. Particolare attenzione è stata rivolta ai settori degli appalti pubblici, dell’urbanistica e dell’edilizia pubblica e privata per prevenire illeciti e abusi, ma anche per consentire l’utilizzo pubblico o per finalità sociali dei beni confiscati o sequestrati alle organizzazioni malavitose.
Diverse le iniziative delle Commissioni per migliorare le condizioni economiche degli enti amministrati, garantendo una gestione equilibrata della finanza locale. Tale attività è particolarmente rilevante se si tiene conto che dalle verifiche effettuate sui comuni sciolti per infiltrazione mafiosa nel corso del 2020 è emerso che circa un terzo degli stessi versa in condizioni di deficit finanziario. Dato significativo in quanto a livello nazionale gli Enti che hanno fatto ricorso a tali strumenti sono circa il 5% del totale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anci, le nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche

Sono state pubblicate le nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, aggiornate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 20 maggio us. Il documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing, da adottare nei diversi settori economici e ricreativi, ai fini di una ripresa delle attività compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. Il documento tiene conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Enti locali, legittimo lo scioglimento del Consiglio comunale dimezzato

È legittimo lo scioglimento del Consiglio comunale disposto a seguito della riduzione alla metà, per impossibilità di surroga, dei suoi componenti (art. 141, comma 1, lett. b), n. 4), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267], tale da rendere irraggiungibile il quorum legale necessario ai fini della valida costituzione dell’assemblea in prima convocazione. È quanto evidenziato dal TAR Campania, sez. I, con sentenza 17 maggio 2021, n. 3228. L’art. 141, comma 1, lett. b), impone lo scioglimento del consiglio comunale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per «riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio».  Nel caso di specie, il Consiglio comunale, composto formalmente da dodici consiglieri si è ridotto a soli cinque componenti, con conseguente impossibilità di riunirsi in prima convocazione ed esercitare le proprie funzioni, tra le quali provvedere alla surroga stessa dei consiglieri dimessi. Correttamente l’autorità prefettizia ha prima disposto la sospensione ed in seguito proposto lo scioglimento del Consiglio, preso atto delle dimissioni di sei degli undici consiglieri in carica in quel momento, e nell’impossibilità di surroga del consigliere per ripristinare almeno la compagine consiliare con la metà dei componenti, pari a sei.
Conforta al riguardo la lettura dell’art. 64 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, avente ad oggetto il “Numero legale”. La disposizione regolamentare, ai fini della correttezza delle sedute, al paragrafo 1, precisa che: “Per le riunioni in prima convocazione la seduta non è valida se non è presente la metà dei Consiglieri assegnati al comune”. Il paragrafo 2 aggiunge che: “Quando la prima convocazione sia andata deserta, il numero legale per la seconda convocazione è raggiunto solo se è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco. Le delibere sono valide purché intervenga un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco”.
Secondo i giudici amministrativi, la predetta disposizione regolamentare va letta alla luce della previsione contenuta all’art. 38, comma 2, d.lgs. 267/2000, secondo cui: “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUION

 

Surroga del consigliere dimissionario in caso di rinuncia al subentro

Il Ministero dell’Interno, in riscontro ad una richiesta di parere in ordine alla procedura da adottare per la surroga di un consigliere dimissionario (in particolare, il consiglio comunale in oggetto avrebbe preso atto della manifestazione di volontà di rinuncia al subentro da parte di uno dei candidati non eletti nella medesima lista), ha evidenziato che, non avendo il legislatore previsto una specifica disciplina, la rinuncia preventiva alla carica non richiede particolari formalità e potrà essere presentata con qualsiasi modalità, purché nel rispetto dei principi generali che regolano la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione, dettati dalle norme sulla semplificazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000). E’ al consiglio comunale che la problematica deve essere rimessa atteso che tale organo deve pronunciarsi sulla sussistenza o meno in capo ai suoi componenti di cause ostative a far parte del collegio. Sul punto esiste un pacifico orientamento giurisprudenziale, confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3091 del 23 maggio 2018, secondo il quale “l’accettazione della candidatura alle elezioni non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, che può essere rinunciato attraverso un’autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità d’accettazione, fermo però restando che, per la stessa esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale – anche in considerazione che la rinuncia alla candidatura può incidere sull’ammissibilità della lista e, più in generale, sulla posizione di altri candidati – tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature, in caso contrario la rinuncia esplicando effetti non sulla composizione della lista, ma solo sul diritto all’elezione del rinunciatario”. La non vincolatività dell’accettazione della carica ha carattere di principio generale dell’ordinamento, come affermato da una giurisprudenza risalente e consolidata: “Se un principio generale vige in materia, è quello, già enucleato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 28 aprile 1950 n. 528), secondo il quale l’accettazione del mandato politico (ed amministrativo), e così pure della candidatura, non crea vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che, per il fatto stesso di non essere giuridicamente obbligatorio, può essere sempre rinunziato”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION