Con deliberazione n. 184/2026, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, si è espressa in merito alla corretta determinazione del valore della concessione su cui calcolare gli incentivi tecnici, di cui all’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023.
La Corte dei conti evidenzia che gli incentivi tecnici previsti dal nuovo Codice dei contratti pubblici debbano essere letti alla luce del principio del risultato introdotto dal d.lgs. n. 36/2023. La finalità della disciplina è quella di favorire la reinternalizzazione di attività tecniche e professionali tradizionalmente affidate a soggetti esterni, così da incrementare efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, valorizzando al contempo le competenze del personale interno. In tale prospettiva, gli incentivi non possono essere riconosciuti sulla base di meri adempimenti formali o automatismi retributivi, ma devono essere strettamente collegati alla concreta qualità delle prestazioni rese e al raggiungimento dei risultati attesi. La corresponsione del beneficio economico richiede quindi una valutazione sostanziale dell’attività svolta dal personale coinvolto nelle diverse fasi del ciclo dell’appalto o della concessione.
Richiamando l’articolo 1, comma 4, del Codice, la Corte sottolinea che il principio del risultato costituisce criterio prioritario sia per l’esercizio del potere discrezionale delle amministrazioni sia per l’attribuzione degli incentivi al personale tecnico e amministrativo. Da ciò deriva un preciso obbligo in capo alle stazioni appaltanti: predisporre adeguati strumenti regolamentari e sistemi di programmazione e valutazione capaci di collegare l’erogazione degli incentivi all’effettivo merito e ai risultati conseguiti.
Con riferimento alla determinazione dell’incentivo, viene ribadito che l’articolo 45 del Codice non stabilisca importi fissi, ma individua soltanto un limite massimo pari al 2% dell’importo posto a base della procedura di affidamento. La concreta misura dell’incentivo, così come i criteri di riparto tra le diverse figure professionali, è rimessa all’autonomia regolamentare e negoziale dell’ente.
Particolarmente rilevante è il chiarimento relativo alle concessioni. Secondo la Corte, il valore da assumere come base di calcolo degli incentivi non coincide con il solo canone concessorio, ma deve essere determinato ai sensi dell’articolo 179 del Codice dei contratti pubblici, prendendo in considerazione il fatturato complessivo stimato del concessionario per l’intera durata del rapporto, comprensivo di tutti i vantaggi economici derivanti dalla gestione. La delibera precisa inoltre che gli enti possono prevedere modalità alternative di remunerazione delle funzioni tecniche e possono anche correlare l’erogazione degli incentivi agli incassi effettivamente realizzati dal concessionario, purché tale scelta sia disciplinata espressamente nel regolamento interno.
Ciò significa che il valore della concessione deve essere parametrato al fatturato complessivo stimato del concessionario per l’intera durata del rapporto, al netto dell’IVA, includendo tutti gli elementi economicamente rilevanti: corrispettivi, vantaggi finanziari, sovvenzioni, opzioni contrattuali e ulteriori componenti suscettibili di concorrere alla determinazione del valore economico dell’operazione. La Corte richiama sul punto anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il valore della concessione non può essere ancorato esclusivamente al canone corrisposto all’amministrazione concedente, ma deve tenere conto del complessivo volume d’affari generato dalla gestione del servizio nei confronti dell’utenza.
L’effetto pratico di tale impostazione è particolarmente rilevante. Nei contratti concessori di maggiore valore economico, infatti, la base di calcolo degli incentivi potrebbe raggiungere importi considerevoli. Proprio per questo motivo la Corte evidenzia come gli enti possano valutare l’adozione di differenti sistemi remunerativi, purché disciplinati in maniera puntuale dal regolamento interno.
La Corte ribadisce poi che gli incentivi possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività tassativamente indicate nell’Allegato I.10 del Codice. Non è quindi consentita alcuna estensione analogica delle funzioni incentivabili. L’erogazione resta subordinata all’effettivo svolgimento di attività tecniche concretamente accertate. Sul piano finanziario, viene richiamato il principio di invarianza finanziaria previsto dall’articolo 228 del Codice, secondo cui gli incentivi non devono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti devono pertanto garantire la copertura delle relative spese all’interno delle risorse già stanziate nei quadri economici degli interventi, compresi gli oneri IRAP.
Infine, la Corte chiarisce che la definizione dei tempi di liquidazione degli incentivi rientra nella discrezionalità dell’ente, purché ogni pagamento sia preceduto dalla verifica dell’attività effettivamente svolta e siano previsti meccanismi di recupero delle somme eventualmente erogate in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.






