È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio 2026 la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, adottata il 10 luglio 2026, che proroga fino al 30 giugno 2029 l’autorizzazione concessa all’Italia per l’applicazione dello split payment.
La decisione modifica la precedente Decisione di esecuzione (UE) 2017/784, sostituendo la scadenza del 30 giugno 2026 con quella del 30 giugno 2029. La proroga produce effetti dal 1° luglio 2026 e garantisce, pertanto, la continuità del meccanismo senza alcuna interruzione temporale. La decisione chiarisce espressamente che l’efficacia dal 1° luglio è necessaria per assicurare la prosecuzione ininterrotta della misura e la certezza giuridica per i soggetti interessati.
Per gli enti locali la decisione europea non introduce nuovi adempimenti e non modifica le modalità operative già applicate. Comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni e gli altri soggetti ricompresi tra le amministrazioni pubbliche continuano quindi ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali non risultano debitori d’imposta secondo le regole ordinarie dell’IVA.
La proroga europea deve essere coordinata con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. Il Testo unico si applicherà dal 1° gennaio 2027. Dalla stessa data l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 sarà abrogato e la disciplina dello split payment confluirà nell’art. 65 del D.Lgs. n. 10/2026, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società”.
La modifica ha carattere essenzialmente ricognitivo e di riordino normativo. Il nuovo art. 65 riproduce la disciplina della scissione dei pagamenti e stabilisce espressamente che essa si applica fino alla scadenza della misura speciale di deroga autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea.
Di conseguenza, allo stato della normativa vigente:
- fino al 31 dicembre 2026 il riferimento nazionale resta l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- dal 1° gennaio 2027 il riferimento sarà l’art. 65 del D.Lgs. n. 10/2026;
- l’autorizzazione europea consente l’applicazione del meccanismo fino al 30 giugno 2029.






