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Nessun incentivo per funzioni tecniche al Sindaco incaricato delle funzioni di RUP

Il Sindaco nominato responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 e contestualmente incaricato delle funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) non può percepire gli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati dall’art. 45 del D.LGS. n. 36/2023. È questo il principio affermato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 240/2026.

L’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 dispone che nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e laddove le relative funzioni non vengano attribuite al segretario comunale, anche al fine di operare un contenimento della spesa, è possibile attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti di natura tecnico gestionale.

Il principio generale di separazione tra indirizzo politico e gestione, cui l’art. 53 esplicitamente deroga in via assolutamente eccezionale, porta ad escludere certamente la possibilità che il componente dell’organo politico, nominato responsabile del servizio, possa percepire gli emolumenti e le indennità che il contratto nazionale di lavoro del personale delle funzioni locali riserva ai responsabili dei servizi, come l’indennità di elevata qualificazione. Ed è proprio in questo aspetto di non assimilazione economica che si realizza il contenimento della spesa voluto dal legislatore, tacendo tutte le altre forme di non percorribile equiparazione tra la figura del sindaco nominato responsabile del servizio e quella del lavoratore dipendente che svolge le medesime funzioni e che, in base alla disciplina contrattuale vigente, è incaricato di elevata qualificazione.

Se questo è vero per la funzione principale, ossia quella di responsabile di una unità organizzativa con i poteri di cui agli artt. 107 e 109 del TUEL, a maggior ragione deve escludersi che al Sindaco nominato RUP possano essere corrisposti gli incentivi di cui all’art. 45 del Codice dei contratti.

Inoltre, l’art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che il RUP sia nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente o, in caso di carenza di organico, tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, mentre l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 prevede che gli incentivi tecnici possano essere riconosciuti solo al “proprio” personale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Non è possibile, quindi, procedere alla liquidazione delle predette somme nei confronti dei componenti degli organi politici, nominati responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 qualora gli stessi svolgano attività di RUP o altra attività incentivabile ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti.

 

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