Con la FAQ 27 dell’8 giugno scorso, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito al trattamento contabile, nella fase pilota, dei trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti al 2025.
Il punto di partenza del ragionamento del MEF è il principio contenuto nell’ITAS 9, secondo cui un trasferimento vincolato non genera automaticamente un provento al momento dell’incasso. La rilevazione del ricavo avviene infatti soltanto quando l’ente soddisfa le condizioni previste dal finanziatore. Fino a quel momento il trasferimento assume la natura di una passività, in quanto l’amministrazione beneficiaria è ancora tenuta a realizzare l’investimento per il quale il finanziamento è stato erogato.
La FAQ distingue pertanto due situazioni differenti.
Nel primo caso, il trasferimento è stato riscosso prima del 1° gennaio 2025 ma l’investimento non è ancora stato realizzato o comunque l’obbligazione sottostante non è stata adempiuta. In questa ipotesi il contributo non può essere considerato un componente positivo di reddito e deve essere trattato come un debito non corrente per trasferimenti condizionati ricevuti da amministrazioni pubbliche. La logica sottesa è che, se gli ITAS fossero stati applicati fin dall’origine, il trasferimento sarebbe stato contabilizzato come passività e non come patrimonio netto o contributo agli investimenti. La fase pilota richiede quindi di ricostruire tale rappresentazione economico-patrimoniale mediante una specifica integrazione nel foglio 2 del modello di raccordo.
Nel secondo caso, invece, l’investimento è stato già realizzato prima del 1° gennaio 2025 e la condizione prevista dal trasferimento risulta integralmente soddisfatta. In tale circostanza il contributo avrebbe dovuto essere imputato a provento nell’esercizio in cui è stata completata la realizzazione dell’investimento. Non sussiste quindi alcuna obbligazione residua e non deve essere rilevata alcuna passività. L’effetto economico deve considerarsi già maturato negli esercizi precedenti e, pertanto, l’importo deve essere ricondotto ai “Risultati economici degli anni precedenti”, con corrispondente impatto sul patrimonio netto iniziale.
Nel modello di raccordo, per le aziende del Servizio sanitario nazionale la voce patrimoniale “Finanziamenti per investimenti” e per gli enti territoriali la voce “Contributi agli investimenti” risultano volutamente escluse dal raccordo automatico verso il nuovo piano dei conti. L’oscuramento di tali collegamenti non costituisce un’anomalia del modello ma una scelta metodologica precisa, in quanto tali poste non trovano corrispondenza diretta nel framework Accrual e vengono considerate automaticamente eliminate nel passaggio al nuovo sistema.
Ne consegue che l’ente deve intervenire esclusivamente nel foglio 2 mediante le integrazioni richieste dalla FAQ. Se il trasferimento finanzia un investimento ancora da realizzare, l’importo già presente tra i contributi agli investimenti deve essere ricostruito come debito non corrente per trasferimenti condizionati. Se invece l’investimento è già stato completato, il medesimo importo deve essere imputato ai risultati economici degli esercizi precedenti.





