Fase Pilota Accrual: Contabilizzazione dei trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti al 2025

Con la FAQ 27 dell’8 giugno scorso, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito al trattamento contabile, nella fase pilota, dei trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti al 2025.

Il punto di partenza del ragionamento del MEF è il principio contenuto nell’ITAS 9, secondo cui un trasferimento vincolato non genera automaticamente un provento al momento dell’incasso. La rilevazione del ricavo avviene infatti soltanto quando l’ente soddisfa le condizioni previste dal finanziatore. Fino a quel momento il trasferimento assume la natura di una passività, in quanto l’amministrazione beneficiaria è ancora tenuta a realizzare l’investimento per il quale il finanziamento è stato erogato.

La FAQ distingue pertanto due situazioni differenti.

Nel primo caso, il trasferimento è stato riscosso prima del 1° gennaio 2025 ma l’investimento non è ancora stato realizzato o comunque l’obbligazione sottostante non è stata adempiuta. In questa ipotesi il contributo non può essere considerato un componente positivo di reddito e deve essere trattato come un debito non corrente per trasferimenti condizionati ricevuti da amministrazioni pubbliche. La logica sottesa è che, se gli ITAS fossero stati applicati fin dall’origine, il trasferimento sarebbe stato contabilizzato come passività e non come patrimonio netto o contributo agli investimenti. La fase pilota richiede quindi di ricostruire tale rappresentazione economico-patrimoniale mediante una specifica integrazione nel foglio 2 del modello di raccordo.

Nel secondo caso, invece, l’investimento è stato già realizzato prima del 1° gennaio 2025 e la condizione prevista dal trasferimento risulta integralmente soddisfatta. In tale circostanza il contributo avrebbe dovuto essere imputato a provento nell’esercizio in cui è stata completata la realizzazione dell’investimento. Non sussiste quindi alcuna obbligazione residua e non deve essere rilevata alcuna passività. L’effetto economico deve considerarsi già maturato negli esercizi precedenti e, pertanto, l’importo deve essere ricondotto ai “Risultati economici degli anni precedenti”, con corrispondente impatto sul patrimonio netto iniziale.

Nel modello di raccordo, per le aziende del Servizio sanitario nazionale la voce patrimoniale “Finanziamenti per investimenti” e per gli enti territoriali la voce “Contributi agli investimenti” risultano volutamente escluse dal raccordo automatico verso il nuovo piano dei conti. L’oscuramento di tali collegamenti non costituisce un’anomalia del modello ma una scelta metodologica precisa, in quanto tali poste non trovano corrispondenza diretta nel framework Accrual e vengono considerate automaticamente eliminate nel passaggio al nuovo sistema.

Ne consegue che l’ente deve intervenire esclusivamente nel foglio 2 mediante le integrazioni richieste dalla FAQ. Se il trasferimento finanzia un investimento ancora da realizzare, l’importo già presente tra i contributi agli investimenti deve essere ricostruito come debito non corrente per trasferimenti condizionati. Se invece l’investimento è già stato completato, il medesimo importo deve essere imputato ai risultati economici degli esercizi precedenti.

Opere pubbliche: Emanato il decreto sul fondo prosecuzione degli interventi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto direttoriale n. 54 del 30 aprile 2026 relativo al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, lo strumento destinato a sostenere la continuità degli interventi e a fronteggiare gli effetti dell’aumento dei costi che incidono sulla realizzazione delle opere. Il provvedimento si inserisce nel complesso sistema di compensazione degli extracosti derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, confermando la centralità del Fondo quale strumento di tenuta finanziaria dei contratti pubblici di lavori.

A fronte di 905 richieste presentate nella prima finestra temporale 2025, riferita alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio al 31 maggio 2025, il MIT ha ritenuto ammissibili 860 istanze, per un importo complessivo pari a 695.894.516,44 euro, comprensivo di IVA. Il decreto precisa che l’inserimento nella tabella degli ammessi non determina automaticamente il diritto alla liquidazione delle somme. L’erogazione resta infatti subordinata alla capienza degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 7007, relativo al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, e sarà disposta con successivi decreti di impegno e pagamento.

Il MIT ribadisce l’impostazione già maturata a seguito della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39/E del 13 luglio 2022 e del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 22 agosto 2022. Le somme riconosciute all’appaltatore per adeguamento prezzi sono considerate integrazione dell’originario corrispettivo contrattuale e, pertanto, rilevanti ai fini IVA secondo l’aliquota prevista per il contratto di appalto. Conseguentemente, anche la maggiore IVA può essere ammessa a contributo, poiché il relativo onere grava sulla stazione appaltante al momento del pagamento dei maggiori corrispettivi.

 

IFEL: La natura tributaria del CUP e i nuovi adempimenti per i Comuni

Come noto, la Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza 1° maggio 2026, n. 12225, ha statuito che “il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, comma 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria”.
Si tratta di un arresto largamente prevedibile come segnalato da IFEL fin dall’emanazione del nuovo prelievo, anche in considerazione di precedenti pronunce della Corte costituzionale sulla natura dei prelievi patrimoniali poi assorbiti dal CUP.

A tal riguardo, l’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento che ripercorre i passaggi salienti della sentenza della Suprema corte, individua le conseguenze applicative e propone le necessarie azioni che dovranno essere implementate dai Comuni a seguito della dichiarazione della natura tributaria del CUP.