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Concessioni demaniali marittime: imposta di registro anche con versamento annuale

Con la risposta a interpello n. 72 del 9 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate, intervenendo sul tema del pagamento dell’imposta di registro per le concessioni demaniali marittime, ha evidenziato che alle concessioni amministrative aventi per oggetto «beni immobili appartenenti al demanio dello Stato», è applicabile l’articolo 3, comma 16, del d.l. n. 95 del 2012, per cui è possibile assolvere l’imposta di registro sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno.

La società istante fa presente di essere una società in house interamente partecipata dal Comune di X (di seguito Comune), con scopo sociale di erogazione
di servizi di interesse generale per conto dell’Amministrazione comunale, correlati all’impiego e alla tutela di beni immobili pubblici, funzionali all’attuazione delle politiche sulla mobilità e sullo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio. Il Comune si accinge ad assentire in favore della Società apposita
concessione demaniale marittima, avente ad oggetto spazi a mare e a terra costituenti il porto turistico di X, della durata di xx anni con canone concessorio annuo di euro xxx. Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 5 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, la Società dovrà provvedere al pagamento dell’imposta di registro nella misura del 2 per cento sul canone complessivamente pattuito per tutta la durata della concessione.

Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria, per le concessioni demaniali marittime:

  • non è obbligatorio il pagamento dell’imposta in un’unica soluzione sull’intera durata della concessione;
  • è possibile optare per il versamento annuale, calcolato sul canone dovuto per ciascun anno;
  • resta comunque valida la possibilità di versare l’imposta in un’unica soluzione sull’intero periodo concessorio.
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