La sentenza n. 1202 del 12 marzo 2026 del TAR Lombardia affronta il tema della legittimità della scelta di un Comune di non procedere allo scorrimento di una graduatoria concorsuale, optando invece per altre modalità di reclutamento del personale.
Il Collegio richiama innanzitutto l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013 e, soprattutto, la successiva norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 25/2025, evidenziando come quest’ultima qualifichi il concorso pubblico quale strumento ordinario e prioritario di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni. Trattandosi di disposizione interpretativa con efficacia retroattiva, essa incide anche sulle procedure in corso e sui rapporti non ancora esauriti.
Alla luce di tale quadro normativo, il TAR afferma che non è più sostenibile l’orientamento giurisprudenziale che riconosceva una preferenza per lo scorrimento delle graduatorie. Ne consegue che la scelta dell’amministrazione di indire un nuovo concorso o ricorrere ad altre modalità di reclutamento non richiede più una motivazione particolarmente stringente, venendo meno l’obbligo motivazionale rafforzato precedentemente affermato, tra l’altro, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011.
Il giudice ribadisce inoltre che gli idonei non vantano un diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento, ma al più una posizione di interesse legittimo, già prima dell’intervento normativo del 2025. Quanto al caso concreto, il TAR ritiene legittima la scelta del Comune, che aveva motivato, già in atti precedenti al DUP, la decisione di non scorrere la graduatoria, evidenziando sopravvenute esigenze organizzative e la necessità di reclutare personale già formato e immediatamente operativo, anche tramite mobilità. Tali esigenze sono ritenute oggettive e coerenti con il fabbisogno dell’ente.






