Enti Locali, firmato il contratto 2025-2027: aumenti medi fino a 152 euro e nuove regole sull’IA

L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni Locali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2025-2027. Il contratto si applica a 403.617 dipendenti di Regioni, enti locali, Camere di commercio e degli altri enti del comparto e copre, sia per la parte giuridica sia per quella economica, il triennio dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

Il rinnovo è finanziato con risorse che, a regime dal 1° gennaio 2027, ammontano a circa 989 milioni di euro annui, al lordo degli oneri riflessi, erogati attraverso tre incrementi progressivi con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del triennio. Gli incrementi sono destinati agli stipendi tabellari, con effetti su tutti gli istituti collegati, e comprendono l’anticipazione già corrisposta ai sensi della legge di bilancio 2025. A regime, l’incremento medio complessivo è pari a 152 euro lordi mensili per tredici mensilità per il personale dei Comuni e a 141 euro lordi mensili per tredici mensilità per il personale degli altri enti del comparto. Gli arretrati medi ammontano a circa 1.136 euro.

A queste risorse si aggiungono quelle specificamente destinate ai Comuni dalla legge di bilancio 2026. L’articolo 1, comma 674, ha istituito nello stato di previsione del ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2027 e di 100 milioni di euro annui a regime dal 2028. Le risorse sono finalizzate all’incremento del trattamento accessorio, anche nella componente fissa e ricorrente, del personale non dirigenziale dei Comuni. La ripartizione tra gli enti sarà definita con decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. In continuità con il precedente contratto, il rinnovo valorizza le componenti fisse della retribuzione, dallo stipendio tabellare all’indennità di comparto, e garantisce l’utilizzo delle risorse aggiuntive previste dalla legge di bilancio a favore dei Comuni.

Le principali innovazioni
Il contratto introduce, per la prima volta nella contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, un titolo interamente dedicato all’intelligenza artificiale, contenuto negli articoli 14-16. Le nuove disposizioni disciplinano l’utilizzo dei sistemi di IA, le garanzie per il personale e la formazione necessaria per un uso responsabile delle nuove tecnologie. In coerenza con l’impianto già adottato per le Funzioni Centrali, i criteri generali di funzionamento dei sistemi di IA che incidono sul rapporto di lavoro entrano tra le materie di confronto sindacale. L’intelligenza artificiale viene così ricondotta al presidio contrattuale anziché essere lasciata alla sola decisione unilaterale dell’amministrazione.

Altre novità
• la regolamentazione della figura del social media e digital manager, in attuazione del decreto-legge 25/2025;
• un meccanismo di copertura economica in caso di vacanza contrattuale: a partire dall’anno successivo alla scadenza sarà riconosciuta un’anticipazione pari al 30% dell’inflazione Ipca misurata sugli stipendi tabellari, che salirà al 50% dopo sei mesi;
• l’Organismo paritetico per l’innovazione, sede stabile di confronto sui processi di transizione digitale e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli enti;
• un Osservatorio paritetico di comparto istituito presso Aran, senza nuovi oneri per la finanza pubblica;
• il welfare integrativo – assistenza sanitaria integrativa, sostegno alle famiglie e previdenza complementare – come leva di attrattività del lavoro pubblico;
• maggiori flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con priorità per i soggetti più fragili e per chi svolge un ruolo di cura;
• l’incremento dell’indennità di comparto e la semplificazione delle regole del Fondo risorse decentrate.

Illegittima la notifica dell’accertamento IMU a ciascun erede in solidarietà passiva

In tema di IMU, l’avviso di accertamento notificato a ciascun erede per l’intero ammontare del debito del defunto, come se questo fosse automaticamente responsabile anche per gli altri, è illegittimo. Per i tributi locali, infatti, non vige la solidarietà passiva tra gli eredi; ciascun coerede, in applicazione della disciplina civilistica generale, risponde esclusivamente in proporzione alla propria quota ereditaria (ex artt.752 e 1295 del c.c.). La responsabilità solidale di cui all’art.65 del D.P.R n.600 del 29 settembre 1973 opera solo per le imposte sui redditi e non può essere estesa analogicamente ad altri tributi poiché tale norma non ha carattere procedurale ma sostanziale e come tale non può operare oltre il suo ambito tipico.
Questo è il principio ribadito, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia (tra tutte l’ordinanza n.11097 del 28 aprile 2025) ,dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sentenzan. 2686/2026, che ha respinto l’appello proposto dall’ente comunale confermando la sentenza di primo grado che aveva statuito l’onere per il Comune di emettere un nuovo avviso di accertamento ricalcolando l’imposta gravante sul coerede ricorrente in proporzione alla quota ereditaria dello stesso.
Nel caso di specie il Collegio laziale, anche in virtù del principio della chiarezza degli atti tributari, ha ritenuto illegittima la notifica da parte del Comune di Roma dell’avviso di accertamento a ciascun erede per l’intero importo quand’anche l’ente creditore lo abbia fatto, come in fattispecie, con l’intento, di ritenerli obbligati in sede di esecuzione ognuno per la propria quota.

Fondo per enti locali, infrastrutture e interventi sociali: definite le modalità di erogazione e rendicontazione

Il Ministero dell’interno ha disciplinato le modalità operative per l’erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione di una parte delle risorse del Fondo istituito dalla legge di Bilancio 2026 a sostegno degli enti locali e degli interventi territoriali in ambito economico, sociale, sanitario, infrastrutturale, sportivo e culturale.

Le disposizioni sono contenute nel decreto della Direzione centrale per la Finanza locale del 21 luglio 2026, adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Le risorse sono assegnate in favore dei soggetti beneficiari individuati nelle Tabelle A allegate ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con le Amministrazioni interessate, del 10 aprile 2026 e del 23 aprile 2026, adottati in attuazione dell’articolo 1, comma 773, della legge n. 199 del 2025.

Adempimenti dei soggetti beneficiari

Entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso concernente il decreto – tale termine ha carattere ordinatorio – i soggetti beneficiari dovranno trasmettere con nota avente come specifico oggetto “Contributo_Comma_772”, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale della Direzione Centrale per la Finanza Locale finanzalocale.prot@pec.interno.it, l’apposito Template Dichiarativo reso disponibile con il presente comunicato pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Al riguardo, si fa presente, che all’interno del medesimo Template, i campi evidenziati in rosso, sono obbligatori.

Monitoraggio ed erogazione delle risorse

Per gli interventi in conto capitale relativi ad investimenti, il monitoraggio sarà effettuato attraverso il sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche – MOP della Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Rendicontazione, controlli e revoca

La Direzione Centrale per la Finanza Locale conserva il potere di controllo e verifica in ordine all’utilizzo delle risorse assegnate.

Il soggetto beneficiario decade dall’assegnazione del finanziamento, che deve intendersi pertanto revocato, nei casi previsti dal decreto, tra cui la mancata realizzazione, in tutto o in parte, delle attività previste, la mancata comunicazione di variazioni o aggiornamenti, la presentazione di dichiarazioni mendaci, la rendicontazione carente o irregolare, ovvero l’esito negativo delle attività di controllo e verifica.

In caso di decadenza, revoca o rinuncia al finanziamento, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle risorse ricevute, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Per gli enti locali, salvo restituzione da parte dell’ente, il Ministero dell’interno provvede al recupero delle risorse secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Allegati:

Template dichiarativo contributo comma n.772

Ritardi nei pagamenti commerciali: tasso di interesse al 2,40%

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha fissato al 2,40% il tasso di riferimento applicabile alle transazioni commerciali nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026. Il dato è stato pubblicato nella G.U. n. 163 del 16 luglio 2026, in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

La disciplina riguarda i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nell’ambito delle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora, salvo che il debitore dimostri che il ritardo non gli è imputabile.

Per le pubbliche amministrazioni il nuovo tasso assume particolare rilievo anche ai fini del monitoraggio dei tempi di pagamento e della prevenzione degli oneri derivanti dai ritardi nella liquidazione delle fatture.