Incentivo funzioni tecniche al direttore dell’esecuzione in caso di affidamento a società mista

Con la deliberazione n. 101/2026, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, fornisce riscontro ad una richiesta di parere di un Ente in merito alla possibilità di riconoscere al direttore dell’esecuzione del contratto l’incentivo tecnico di cui all’articolo 45 del D. Lgs n. 36/2023 – Codice dei contratti – in caso affidamento di un servizio pubblico locale ad una società mista. Il Sindaco dubita di tale possibilità, sostanzialmente, per due ragioni. La prima deriverebbe dal fatto che l’articolo 174, comma 4, del Codice dei contratti esclude l’applicazione di tale disciplina in caso di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato rinviando al TUSP, ossia al D.Lgs n. 174/2016 ed alle altre norme speciali di settore. La seconda scaturirebbe dal fatto che l’articolo 17, comma 1, del TUSP, prevedendo che la selezione del socio privato abbia ad oggetto simultaneamente “la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista” escluderebbe l’applicazione della disciplina del Codice dei contratti, e quindi anche dell’articolo 45, restando i rapporti tra socio pubblico e società mista disciplinati dal solo TUSP. A corredo ed a supporto della tesi propugnata vengono richiamate la deliberazione n. 128/2025/PAR adottata da questa Sezione e due pareri dell’ANAC – parere funzione consultiva 3 luglio 2024, n. 36 e 7 aprile 2025, n. 9 –. In questi atti è stato affermato il principio che non è possibile riconoscere l’incentivo di cui all’articolo 45 del Codice dei contratti al personale della stazione appaltante in caso di affidamento diretto alla società in house – articolo 7, comma 2, del Codice dei contratti – ossia in caso di attività svolte in autoproduzione dalla società medesima e senza ricorso al mercato.

La Sezione ha evidenziato che al direttore dell’esecuzione, in caso affidamento di un servizio economico di interesse generale ad una società mista, sussistendone tutti i presupposti, può essere riconosciuto l’incentivo previsto e disciplinato dall’articolo 45 del D. Lgs n. 36/2023. La società mista si colloca nell’ambito della esperienza del partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, che identifica un’entità autonoma partecipata congiuntamente da una componente pubblica ed una privata, quando preposta all’esercizio di un’attività di produzione di un’opera o di un servizio di interesse generale ovvero a favore del soggetto pubblico – v. a tal fine, articolo 4, comma 1, lett. c), del TUSP. Secondo le linee emanate dalla Commissione europea, i requisiti caratterizzanti il contratto di partenariato sono: la durata medio-lunga della cooperazione; il finanziamento privato; la ripartizione di funzioni tra soggetto pubblico e quello privato; l’assunzione del rischio d’impresa spostata principalmente sul partner privato.

Non vi è, dunque, alcuna deroga al principio della concorrenza: la gara resta, seppur con una configurazione peculiare. È proprio questa differenza strutturale a incidere sulla possibilità di riconoscere gli incentivi tecnici. Nel caso delle società miste, infatti, si è in presenza di una vera e propria procedura di affidamento, disciplinata dal Codice dei contratti pubblici e dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica. Ne consegue che trovano applicazione anche le disposizioni in materia di incentivi per funzioni tecniche, previste dall’articolo 45 del Codice.

Sotto questo profilo, assume rilievo la figura del direttore dell’esecuzione del contratto, che nel nuovo assetto delineato dal d.lgs. n. 36 del 2023 riveste un ruolo centrale nella fase esecutiva. Non si tratta di una funzione meramente formale, ma di un presidio operativo e sostanziale, chiamato a garantire il corretto svolgimento del rapporto contrattuale sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile. Il direttore dell’esecuzione coordina le attività, verifica il rispetto delle prestazioni e contribuisce in modo diretto al raggiungimento del risultato contrattuale, in linea con i principi di efficienza, qualità e tempestività.

Proprio in ragione di tale ruolo, la Corte ritiene che, in presenza di una società mista e quindi di una procedura di affidamento soggetta alle regole del mercato, possa trovare applicazione la disciplina degli incentivi tecnici anche in favore del direttore dell’esecuzione, ferma restando la necessità di rispettare le condizioni previste dalla normativa.

Tra queste, assume particolare importanza la corretta imputazione delle risorse. Gli incentivi devono gravare sugli stanziamenti relativi alla specifica procedura di affidamento, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria. Ciò significa che non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma che le somme devono essere reperite all’interno delle risorse già destinate all’intervento. Inoltre, la disciplina richiede una duplice regolamentazione: da un lato, un atto generale dell’amministrazione che stabilisca la percentuale massima destinabile agli incentivi; dall’altro, un atto di natura negoziale che definisca la ripartizione concreta tra i soggetti coinvolti.

Gestione contabile e finanziaria di somme ereditarie amministrate dall’ente quale esecutore testamentario

Con deliberazione n. 75/2026, la Corte dei conti, Sez. Veneto, fornisce chiarimenti in merito  alla gestione contabile e finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, di somme ereditarie amministrate dall’ente quale esecutore testamentario.

In via preliminare, viene chiarito che l’ordinamento civilistico non esclude che una persona giuridica, quale un Comune, possa essere nominata esecutore testamentario. Ciò che rileva è la capacità di obbligarsi e di adempiere ai compiti connessi all’incarico, che si sostanziano nella cura dell’esatta esecuzione delle volontà del testatore. Ne consegue che l’ente locale può legittimamente accettare tale designazione, purché ciò avvenga mediante un atto amministrativo motivato, nel quale siano definite anche le modalità operative e individuata la persona fisica chiamata a rappresentare l’ente.

La Corte sottolinea, tuttavia, la netta distinzione tra accettazione dell’incarico di esecutore testamentario e accettazione dell’eredità. Quest’ultima richiede una valutazione autonoma e, per le persone giuridiche, deve avvenire necessariamente con beneficio di inventario. In assenza di tale accettazione, il Comune non diventa titolare dei beni ereditari, ma ne assume esclusivamente la gestione funzionale all’attuazione della volontà del de cuius.

Proprio da questa distinzione discende il nodo centrale della questione contabile. Le somme di denaro appartenenti all’asse ereditario, amministrate dal Comune in qualità di esecutore testamentario, non possono essere considerate risorse proprie dell’ente. Di conseguenza, non possono essere introitate nel bilancio comunale né gestite attraverso il sistema di tesoreria, nemmeno sotto forma di partite di giro.

La soluzione individuata si fonda sui principi dell’ordinamento contabile degli enti locali, in particolare sul principio di universalità del bilancio, che impone la rappresentazione unitaria di tutte le operazioni riconducibili all’ente, escludendo gestioni estranee o non di sua pertinenza. Nel caso dell’esecutore testamentario, infatti, l’ente opera senza alcuna autonomia decisionale sulle risorse, limitandosi a una funzione esecutiva vincolata alla volontà del testatore.

Per tale ragione, la gestione corretta delle somme ereditarie richiede l’utilizzo di un conto dedicato, esterno alla tesoreria comunale, accompagnato da una contabilità separata. Questo assetto consente di rispettare la natura privatistica dell’incarico e, al contempo, di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni, in vista dell’obbligo finale di rendiconto nei confronti degli eredi, previsto dal codice civile.

Sul piano procedurale, la Corte ribadisce inoltre la necessità che l’accettazione dell’incarico sia preceduta da uno specifico provvedimento amministrativo, corredato dei pareri previsti dalla normativa vigente. Qualora tale atto non sia stato adottato, l’ente è tenuto a intervenire con una ratifica formale, sanando così il profilo procedimentale.

Resta, invece, rimessa all’autonomia organizzativa del Comune l’individuazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento, in coerenza con lo statuto e con la ripartizione interna delle funzioni. amministrative.

Il quadro delineato evidenzia come l’assunzione dell’incarico di esecutore testamentario da parte di un ente locale, pur essendo giuridicamente ammissibile, richieda particolare attenzione sotto il profilo contabile e organizzativo. La corretta separazione tra patrimonio dell’ente e massa ereditaria rappresenta, infatti, un passaggio imprescindibile per garantire il rispetto dei principi di legalità finanziaria e di sana gestione delle risorse.

Polizza obbligatoria per chi gestisce risorse pubbliche: rinvio al 2027 e chiarimenti della Corte dei conti

Con deliberazione n. 102/2026, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, fornisce alcuni chiarimenti, in merito ad una richiesta di parere, circa l’interpretazione dell’art.1, comma 4-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, disposizione che prevede l’obbligo, per chiunque assuma un incarico comportante la gestione di risorse pubbliche di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave.

La disposizione, contenuta nella legge n. 1 del 2026 che ha innovato la disciplina della responsabilità amministrativa di cui alla legge n. 20 del 1994, sembrava destinata ad avere un impatto immediato e significativo sull’organizzazione degli enti locali. Tuttavia, il quadro normativo è stato rapidamente modificato: il cosiddetto “decreto Milleproroghe” (legge n. 26 del 27 febbraio 2026) ha infatti differito l’entrata in vigore dell’obbligo al 1° gennaio 2027, rinviando nel contempo l’adozione dei necessari provvedimenti attuativi.

Alla luce di tale intervento, la Corte dei conti ha fornito una prima fondamentale indicazione: allo stato attuale non sussiste alcun obbligo di stipula della polizza assicurativa per i soggetti che gestiscono risorse pubbliche. Il differimento normativo sospende, di fatto, l’operatività della nuova disciplina, lasciando temporaneamente invariato il regime vigente.

Il quesito del Sindaco si articolava in modo più specifico, interrogandosi sull’eventuale estensione dell’obbligo ai consiglieri comunali, sia nel caso in cui svolgano esclusivamente funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, sia nell’ipotesi in cui siano titolari di deleghe prive di poteri gestionali diretti. La Corte, pur non potendo entrare nel merito applicativo di una norma non ancora efficace, ha comunque ricostruito il perimetro soggettivo della responsabilità amministrativa secondo criteri ormai consolidati.

Il punto dirimente non è rappresentato dalla qualifica formale del soggetto, bensì dalla funzione concretamente esercitata. Rientrano nella giurisdizione contabile tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità – giuridica o materiale – di risorse pubbliche e siano in grado, attraverso la propria attività, di incidere sugli equilibri finanziari dell’ente. Si tratta di un criterio funzionale, che valorizza l’effettiva incidenza delle condotte sull’erario.

In questa prospettiva, gli organi politici, inclusi i consiglieri comunali, non sono automaticamente esclusi dall’area della responsabilità amministrativa. Tuttavia, la loro eventuale responsabilità si configura solo laddove le decisioni assunte, o le direttive impartite, abbiano un’incidenza concreta e causale sulla gestione delle risorse pubbliche, specie in presenza di dolo o colpa grave. Diversa è la posizione dei dirigenti e dei funzionari, per i quali la responsabilità si collega direttamente all’esercizio delle funzioni gestionali.

Proprio sulla base di questo criterio, la Corte lascia intendere che l’eventuale obbligo assicurativo, una volta divenuto efficace, sarà verosimilmente circoscritto ai soggetti titolari di funzioni gestionali in senso proprio, ossia a coloro che esercitano poteri di amministrazione attiva e gestione diretta delle risorse pubbliche. Resta invece più incerta, e comunque rimessa a futuri chiarimenti normativi o attuativi, l’estensione ai consiglieri privi di tali poteri.

Il parere evidenzia inoltre il mutato ruolo della funzione consultiva della Corte dei conti, profondamente inciso dalla riforma del 2026. L’introduzione di effetti esimenti dalla responsabilità per gli atti adottati in conformità ai pareri resi, unita alla previsione di termini stringenti per la risposta, rafforza la dimensione “operativa” della consulenza contabile, trasformandola in uno strumento di supporto concreto all’azione amministrativa.

Da un lato, gli enti locali non sono, allo stato, tenuti ad attivarsi per la stipula delle polizze assicurative; dall’altro, resta centrale il principio secondo cui la responsabilità per danno erariale continua a fondarsi sull’effettiva gestione delle risorse pubbliche e sull’incidenza delle condotte sugli equilibri finanziari. Un equilibrio che la futura disciplina attuativa sarà chiamata a definire con maggiore precisione, sciogliendo i nodi interpretativi ancora aperti.