In G.U. la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026). Disposizioni di interesse per gli enti locali

È stata pubblicata nella G.U. n. 301 del 30.12.2025 la LEGGE 30 dicembre 2025 , n. 199 (legge di bilancio per il 2026). Tra gli interventi di interesse per gli enti locali evidenziamo:

  • Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 1, c. 3-4): I commi 3 e 4 riducono dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota dell’IRPEF, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro;
  • Carta «Dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (art. 1, commi 5-6): incrementano di 500 milioni di euro il Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
  • Interventi di rigenerazione urbana (art. 1, c. 23): modifica l’art. 5, comma 10, del DL n. 70/2011 al fine di ammettere gli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana di cui al comma 9 non solo per gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria ma anche per quelli per i quali il titolo in sanatoria sia stato “conseguito” anche ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326 (leggi sul condono edilizio);
  • Disposizioni sul computo del patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE (art.1, c. 32-34): si demanda ad un decreto ministeriale la determinazione di nuovi criteri di computo – al fine del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare – delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze, anche all’estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato;
  • Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali (art. 1, c. 102-110): La disposizione introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali (comma 102). Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente (comma 103), nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata (comma 104). I commi 105, 106 e 107 fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata. Il comma 108 disciplina l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. Il comma 109 estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale. Il comma 110 abroga l’articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
  • Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori (art. 1, c. 222-223): si istituisce un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni volte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.
  • Imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici (art. 1, c. 237): per il periodo di imposta relativo all’anno 2026, si introduce, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e aventi un determinato requisito di reddito, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento economico accessorio (ivi comprese le indennità di natura fissa e continuativa), fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 800 euro; l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali; il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a 50.000 euro;
  • Armonizzazione del trattamento accessorio del personale dei comuni (art.1, c. 238): si prevede che i comuni possano trasferire alle Unioni dei comuni, alle Comunità montane e alle Comunità isolane o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell’incremento delle risorse affluite, ai sensi dell’art. 14 comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69) alla componente stabile dei propri fondi, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall’organo di revisione;
  • Misure in materia di definizione e applicazione dei prezzari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori (art. 1, c. 487-494): si introducono disposizioni volte a garantire il monitoraggio dei costi delle opere pubbliche, la sostenibilità economica dei contratti e una maggiore omogeneità nella formazione dei prezzi su tutto il territorio nazionale. A tal fine è prevista l’adozione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, di un prezzario nazionale dei lavori pubblici, approvato con decreto del MIT. Il prezzario nazionale viene aggiornato annualmente e ha la funzione di supporto e coordinamento rispetto ai prezzari regionali e ai prezziari speciali, indicando anche le soglie di variazione dei prezzi applicabili a livello territoriale; eventuali scostamenti devono essere adeguatamente motivati dalle amministrazioni competenti. La norma disciplina, altresì, la revisione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori, inclusi quelli affidati a contraente generale, le cui offerte siano state presentate entro il 30 giugno 2023. Per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 fino alla conclusione dei lavori, gli stati di avanzamento sono aggiornati applicando i prezziari regionali o i prezziari speciali vigenti, anche in deroga alle clausole contrattuali originarie.
  • Fondo per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici (art. 1, c. 518): si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo da ripartire tra i comuni per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado;
  • Esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria (art. 1, c. 595): si riconosce anche per l’anno 2026 l’esenzione dall’imposta municipale propria (esenzione già prevista fino al 31 dicembre 2025) per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Si demanda ad un decreto ministeriale la determinazione dei criteri da adottare per il ristoro del minor gettito, da ripartire tra i territori delle due regioni interessate;
  • Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR (art. 1, c. 624): al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione della milestone M1C1-97ter del medesimo Piano, si modifica l’articolo 126, comma 2, del codice di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023. In particolare, si dispone che per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L’ammontare del premio è commisurato ai giorni di anticipo ed in proporzione all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, nei limiti delle somme disponibili che, a seguito dell’introduzione dell’inciso sopra riportato, potranno ricomprendere anche le economie derivanti dai ribassi d’asta nel limite del 50%.
  • Tavolo tecnico Mef-Interno-Anci su cancellazione e restituzione delle anticipazioni di liquidità (art. 1, c. 645): la norma dispone la costituzione di un tavolo tecnico presso il MEF per definire le modalità con cui determinati comuni possono beneficiare delle agevolazioni relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità.
  • Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio (art. 1, c. 646-648): si dispone lo spostamento al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento del termine per l’approvazione del bilancio consolidato degli enti territoriali e dei relativi enti e organismi strumentali, in sostituzione del termine ordinariamente fissato al 30 settembre, al fine di consentire una più adeguata istruttoria contabile e una migliore integrazione delle informazioni finanziarie. L’obbligo di invio del consolidato alla BDAP è fissato entro 7 giorni dal nuovo termine di approvazione. Conseguentemente, sono estese alle violazioni di invio del bilancio consolidato le sanzioni di cui al dl 113/2016 (blocco delle assunzioni fino all’avvenuta approvazione ed invio alla BDAP);
  • Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale comunale dell’IRPEF (art. 1, c. 650): si estende al 2028 le facoltà concesse alle Regioni in materia di termini e modalità dei provvedimenti sulle aliquote e scaglioni di riferimento per l’addizionale comunale all’IRPEF:
    – anche per il 2026 il termine per l’approvazione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote è fissato al 15 aprile;
    – è estesa al 2028, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, la disciplina che consente ai Comuni di determinare aliquote differenziate dell’addizionale in base ai previgenti quattro scaglioni di reddito;
    – è estesa al 2028 la previsione secondo cui, in caso di mancata deliberazione comunale di modifica degli scaglioni e delle aliquote, l’addizionale comunale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti nell’ente per l’anno precedente a quello di riferimento;
  • Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 1, c. 659): gli enti locali (Comuni, Città metropolitane, Province, Unioni di comuni) potranno calcolare lo stanziamento al FCDE nel bilancio di previsione in base alla capacità di riscossione dell’ultimo rendiconto, se dimostrano un miglioramento rispetto alla media del triennio precedente (incluso l’esercizio di riferimento). La prima determinazione del fondo sulla base dei risultati dell’ultimo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031. È tuttavia prevista la facoltà di anticiparla in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, sulla base del risultato del rendiconto 2025, provvedendo in corso d’anno alla rideterminazione dello stanziamento al FCDE derivante dal nuovo calcolo. L’aggiornamento consentirà anche di: i) garantire il monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni; ii) promuovere un maggiore livello di accuratezza nell’elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa; iii) favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, introducendo indicazioni sulle attività e tempistiche del processo di spesa;
  • Utilizzo risorse accantonate fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore (Art. 1, c. 660): si dispone la modifica dell’allegato 4/2, del D.Lgs. n.118 del 2011, al paragrafo 5.4.9 concernente il mantenimento nel Fondo pluriennale vincolato destinate al finanziamento di spese non impegnate per lavori pubblici sotto soglia, a condizione che siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento e sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Qualora nell’esercizio successivo, in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate confluiscono nella quota appropriata del risultato di amministrazione;
  • Riscossione delle entrate locali e AMCO Spa (Art. 1, c. 662): si introduce la possibilità, per gli enti locali, di decidere se affidare o meno il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad AMCO – Asset management company S.p.A., una società di proprietà del Mef che dovrebbe costituire il nuovo soggetto di riferimento nazionale per la riscossione degli enti locali. AMCO provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell’atto dell’affidamento. AMCO può costituire, con deliberazione dell’organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. Gli enti che non affidano la riscossione ad AMCO e che, al termine dei contratti con gli attuali soggetti affidatari della riscossione coattiva, presentano una percentuale di riscossione troppo bassa (sotto una soglia che sarà definita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze), saranno obbligati a ricorrere ad AMCO per la riscossione coattiva;
  • Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto (art. 1, c. 663): si prevede che l’ente locale in dissesto ridetermina il proprio risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all’Organismo straordinario di liquidazione, comprensivo del fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Si consente, in particolare, di ripianare in dieci anni, a quote costanti, l’eventuale disavanzo di amministrazione risultante da tale rideterminazione;
  • Utilizzo avanzo vincolato da parte degli enti in disavanzo (Art. 1, c. 664): si consente agli enti locali in disavanzo che rispettano il piano di rientro approvato per il recupero del disavanzo, di utilizzare, nell’esercizio in corso, e dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, l’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dalla legge. Il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro è attestato con parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione;
  • Tasso interesse Comuni in dissesto (Art. 1, c. 665): reca una disposizione all’interno dell’art. 248 (Conseguenze della dichiarazione di dissesto) del TUEL al fine di contenere la misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale, fissandola al tasso legale pro tempore vigente;
  • Interventi in materia di federalismo demaniale (art. 1, c. 666): prevede la non applicazione, a partire dal 1° gennaio 2026, della disposizione che prevede la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali che abbiano acquisito in proprietà, a titolo gratuito, beni immobili dello Stato utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni medesimi;
  • Aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria (art. 1, c. 672): per agevolare il rispetto della tempestività dei pagamenti, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, è mantenuto a cinque dodicesimi delle entrate correnti (rispetto alla regola ordinaria dei tre dodicesimi) anche per il triennio 2026- 2028;
  • Fondo per l’assistenza ai minori (art. 1, c. 673): si incrementa di 150 milioni per il 2026 la dotazione del fondo per l’assistenza ai minori, istituito dalla legge di bilancio per il 2025;
  • Fondo per l’armonizzazione dei trattamenti economici del personale dei comuni (art. 1, c. 674): si prevede che, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall’anno 2028 da destinare, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all’incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti;
  • Variazioni di bilancio tra i due Fondi perequativi di province e Città metropolitane (art. 1, c. 675): si autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le opportune variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno su cui sono iscritte le risorse relative ai due i Fondi, istituiti, uno per le province ed uno per le Città metropolitane, dai commi 783 e 784 della legge n. 178 del 2020, per il finanziamento delle funzioni fondamentali dei predetti enti;
  • Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva (art. 1, c. 677): La norma dispone che, a decorrere dall’anno 2026, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i
    regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
  • Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali (art. 1, c. 678-679): proroga al 2026 delle misure volte ad alleggerire gli oneri da indebitamento degli enti locali, consentendo anzitutto la rinegoziazione in fase di esercizio provvisorio e con delibera dell’organo esecutivo (anche nei casi di accordo con le banche con riferimento ai prestiti bancari) e, inoltre, estendendo al 2028 la facoltà per gli enti locali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni
    di rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto di titoli obbligazionari, includendo anche le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e altre forme di prestito;
  • Estinzione anticipata prestiti obbligazionari (Art. 1, c. 682): si stabilisce che l’estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari non debba avvenire esclusivamente mediante risorse derivanti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili, come previsto da una norma risalente nel tempo e tuttora vigente. La disciplina viene ora fatta rientrare in quella generale relativa ai prestiti, prevedendo quindi la possibilità di procedere all’estinzione anticipata utilizzando anche la quota libera dell’avanzo di amministrazione;
  • Incremento della tassa di soggiorno (art. 1, c. 683-684): si dà la possibilità, già prevista nell’anno 2025, di aumentare l’imposta di soggiorno, per i comuni presso i quali può essere istituita, anche nell’anno 2026. Analoga possibilità, con i medesimi limiti d’importo, è prevista con riferimento ai contributi di soggiorno istituiti da Roma Capitale e dal comune di Venezia;
  • Finanziamento dissesti (Art. 1, c. 685-686): Per l’anno 2026, viene disposta un’anticipazione fino all’importo massimo di 50 milioni, in luogo dei precedenti 25, ai comuni con popolazione inferiore a 20mila abitanti, invece dei precedenti 7mila, che abbiano deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata, in ogni
    caso a condizione che l’organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione. La restituzione dell’anticipazione potrà avvenire in un periodo massimo di 20 anni, a seconda dell’incidenza dell’importo anticipato sulla popolazione dell’ente;
  • Accesso al Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (art. 1, c. 687): si interviene sul “Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti” dedicato a erogare contributi ai Comuni condannati a erogare risarcimenti conseguenti a calamità naturali o a cedimenti strutturali verificatisi entro il 25 giugno 2016.
    In particolare, si prevede che le somme conservate sul Fondo in conto residui per gli anni 2023 e 2024 siano versate all’entrata del bilancio dello Stato e siano riassegnate al Fondo per il 2026. Tali risorse sono destinate ad erogare contributi, nel 2026, ai Comuni per le richieste di risarcimento che essi non abbiano soddisfatto per sole annualità 2023 e 2024. I Comuni possano richiedere contributi qualora l’ammontare complessivo dei risarcimenti – cumulando sia quelli 2023 che quelli 2024 – sia superiore al 40 per cento della “spesa corrente sostenuta”, in luogo della soglia del 50 per cento prevista dalla normativa vigente;
  • Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali (art. 1, c. 689): si dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2028 dell’applicazione delle disposizioni che prevedono il blocco dei trasferimenti erariali dovuti dal Ministero dell’interno agli enti locali, nel caso in cui l’ente non abbia rispettato i termini per l’adozione di determinati adempimenti contabili. La deroga riguarderebbe soltanto alcuni specifici trasferimenti, e precisamente quelli vincolati al raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale (quali lo sviluppo dei servizi sociali, il potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità) e i trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti;
  • Trasferimenti di risorse delle Province alle loro società in house in vista della relativa chiusura (art. 1, c. 690): In deroga all’art. 14 del TUSP, si dispone che le Province possano trasferire risorse finanziarie alle loro società in house che siano in fase di chiusura in esito al trasferimento di funzioni dalle Province ad altri enti. Le risorse trasferite non devono superare le somme strettamente necessarie a pagare i debiti delle società in house che si sono verificati a causa del prolungamento temporale delle procedure di trasferimento delle funzioni delle Province stesse agli enti subentranti, allo scopo ultimo di procedere alla chiusura delle società stesse;
  • Disposizioni continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni – Segretari comunali (art. 1, c. 691): proroga per un ulteriore periodo di 12 mesi della possibilità di assegnare la titolarità di sedi di Comuni fino a 5 mila abitanti ai segretari comunali di prima nomina, al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l’attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR;
  • Definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni – LEP (art. 1, c. 696-714): si forniscono definizioni e modalità attuative di alcuni LEP in un arco temporale di massima triennale, muovendo da esigenze di attuazione dell’art. 13 del d.lgs
    68/2011 e richiamando la necessità di stabilire per ciascun LEP “i costi e i fabbisogni standard, le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza dei servizi offerti”;
  • Rifinanziamento fondo morosi incolpevoli (Art. 1, c. 759): si incrementa di 2 milioni di euro il Fondo morosità incolpevole, portandolo a 22 milioni di euro per il 2026 e lo rifinanzia di 2 milioni di euro per l’anno 2027:
  • Misure in materia di investimenti territoriali (Art. 1, c. 830): si stabilisce che, nelle more dell’adeguamento della metodologia di determinazione dell’indicatore di virtuosità sulla base del quale viene distribuito alle regioni a statuto ordinario il dieci per cento dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. “federalismo amministrativo”, a decorrere dal 2027 i parametri relativi al surplus di spesa considerati nell’indicatore sono valutati con riferimento al conseguimento dell’equilibrio di bilancio, come definito dall’articolo 1, comma 785, legge n. 207 del 2024;
  • Maggiore flessibilità nell’utilizzo degli avanzi liberi (art. 1, c. 831-832): la norma inserisce una maggiore flessibilità nell’utilizzo degli avanzi liberi risultanti dal rendiconto della gestione. Ferme restando le priorità indicate dalla norma oggetto di modifica (art. 187, co. 2 del TUEL), relative all’impiego per copertura dei debiti fuori bilancio (lett. a) e per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d’anno (lett. b), si pone sullo stesso piano a livello di priorità le finalità previste dalle lettere c), d) ed e) (per gli investimenti, per le spese correnti a carattere non permanente e per l’estinzione anticipata di prestiti).
  • Iscrizione Albo dei segretari comunali (Art. 1, c. 833): la norma dispone che il Ministero dell’interno sia autorizzato ad iscrivere all’Albo dei Segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso-concorso indetto nel 2024;
  • Disposizioni per la contabilizzazione dei saldi di Province e Città metropolitane (art. 1, c. 834): si chiarisce la modalità di contabilizzazione nel bilancio degli enti degli importi dei contributi attribuiti a valere sui due fondi perequativi, istituiti, uno per le province ed uno per le Città metropolitane, dai commi 783 e 784 della legge n. 178 del 2020, nonché degli importi relativi al concorso alla finanza pubblica ancora a carico delle Province e delle Città metropolitane, ai sensi all’articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 e dell’articolo 1, comma 150-bis della legge n. 56 del 2014;
  • Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica e delle risorse Covid-19 eccedenti negli enti locali (art. 1, c. 835-839): la norma disciplina, a decorrere dal 2026, nuove modalità di recupero, da parte del Ministero dell’interno, sia dei contributi alla finanza pubblica sia delle risorse COVID-19 risultate eccedenti nei bilanci di comuni, province e città metropolitane, mediante
    trattenute operate prioritariamente sul fondo di solidarietà comunale o sul fondo sperimentale di riequilibrio (Città metropolitane e Province) e, in caso di incapienza, su altre risorse spettanti agli enti, fino all’applicazione delle procedure forzose di recupero, imponendo agli enti locali di registrare contabilmente tali operazioni accertando le risorse in entrata e impegnando in spesa i relativi concorsi e le restituzioni, con emissione di mandati versati in quietanza di entrata;
  • Disposizioni in materia di tributi locali (Art. 1, c. 853-858): recano disposizioni di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche.

Vedi nota sintetica ANCI

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato in G.U. il DL 31 dicembre 2025, n. 200, Milleproroghe 2026

E’ stato pubblicato in G.U. n. 302 del 31-12-2025 il decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, c.d. “Milleproroghe 2026”.

Di seguito alcune tra le principali previsioni.
– Sostegno a imprese e lavoro: proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). Prorogato al 31 marzo 2026 il termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di piccole e microimprese, inclusi i settori turismo e somministrazione.
– Sanità e sicurezza: prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale (“scudo penale”) degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco è estesa fino al 31 dicembre 2026.
– Famiglie e territorio: il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi è prorogato fino al 31 dicembre 2026. L’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è prorogata al 31 dicembre 2026.
– Misure economiche e regolatorie: sospeso anche per l’anno 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada. Prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020.

 

 

 

Decreto 24 dicembre 2025: proroga bilancio di previsione 2026/2028

Con il decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell’interno (G.U. n. 302 del 31-12-2025) è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026.

Con la lettera del 4 dicembre 2025 l’Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l’Unione province d’Italia (U.P.I.) hanno chiesto il differimento del predetto termine al 28 febbraio 2026, in considerazione, della incertezza sui contenuti e l’applicazione di norme già inserite nel disegno di legge di bilancio 2026, nonché della complessità degli adempimenti tecnici e di concertazione relativi alla determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo sperimentale di equilibrio.

Il paragrafo 9.3.6 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevede che “Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali
non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo spese assistenza minori allontanati dalla casa familiare: piano di riparto per singolo ente

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 19 novembre 2025, corredato dell’allegato A “Nota metodologica” e allegato B “Piano di riparto” recante: “Criteri e modalità di riparto, per l’anno 2025, del fondo con dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, istituito al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria”, di cui all’articolo 1, commi da 759 a 765, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituisce, presso il Ministero dell’interno, un fondo di 100 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, destinato a sostenere i comuni nelle spese per l’assistenza ai minori allontanati dalla famiglia su provvedimento dell’autorità giudiziaria. Le risorse sono attribuite ai comuni in cui il rapporto tra tali spese sociali e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale supera il 3%. Sono esclusi i comuni del Friuli-Venezia Giulia, nonché quelli della Sicilia e della Sardegna, per specificità legate al calcolo dei fabbisogni standard.

I comuni hanno comunicato le spese tramite dichiarazione telematica secondo le modalità definite dal decreto ministeriale del 16 aprile 2025: hanno aderito 2.615 enti, per una spesa complessiva dichiarata pari a 459,8 milioni di euro. Il Ministero ha applicato criteri di normalizzazione per correggere anomalie, introducendo un tetto al costo giornaliero, eliminando richieste duplicate e verificando la coerenza con i dati di bilancio. Tali controlli hanno ridotto la spesa riconosciuta a 454,2 milioni di euro ed escluso 244 comuni che non superavano la soglia del 3%.

Ai fini del riparto, la normativa impone di considerare sia l’incidenza della spesa sui fabbisogni standard sia le esigenze dei comuni di piccola dimensione. La spesa è stata quindi depurata della quota minima già coperta dai fabbisogni (3 punti percentuali), ottenendo una spesa netta di 344,9 milioni di euro, normalizzata rispetto all’incidenza mediana. Applicando il limite delle risorse disponibili, il procedimento genera un importo teorico di 143,2 milioni di euro, successivamente riparametrato al plafond effettivo di 100 milioni di euro annui.

Allegato B. Piano di Riparto