La Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ha fornito importanti chiarimenti operativi rivolti a tutti gli operatori del settore rifiuti, in merito agli obblighi di rendicontazione delle componenti perequative UR1, UR2 e UR3, previsti dalla regolazione ARERA.
Di seguito riepiloghiamo le principali indicazioni, con particolare attenzione alle scadenze e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni attraverso il Portale DataEntry Rifiuti.
Rendicontazione delle componenti UR1 e UR2 – Documenti emessi nel 2025
Ai sensi dell’art. 6.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 386/2023/R/rif e s.m.i., gli operatori del settore rifiuti sono tenuti a trasmettere alla CSEA la dichiarazione relativa all’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2.
In particolare, tutti i dati relativi ai documenti di riscossione emessi nel corso del 2025 dovranno essere rendicontati entro il 31 gennaio 2026, inviando la dichiarazione riferita all’“Anno di fatturazione” 2025 tramite il Portale DataEntry Rifiuti.
Il Portale è accessibile all’indirizzo:
https://dataentryrifiuti.csea.it/DataEntryRifiuti/login.html
Gestione di documenti riferiti a più annualità di competenza
Qualora, nel corso del 2025, siano stati emessi:
• documenti di competenza 2024 e
• documenti di competenza 2025,
sarà necessario compilare un Modello Unico UR distinto per ciascuna annualità di competenza.
Operativamente:
• per entrambi i modelli dovrà essere selezionato come Anno di fatturazione: 2025;
• per ciascun modello dovrà essere indicata la Delibera ARERA corrispondente all’annualità di competenza dei documenti emessi.
I modelli così compilati confluiranno automaticamente:
• nel Riepilogativo dell’anno di fatturazione 2025;
• nella Dichiarazione relativa al 2025.
Da tale riepilogo saranno determinati gli importi delle componenti perequative UR1 e UR2. Qualora tali importi risultino a debito, il versamento dovrà essere effettuato tramite IUV alla CSEA entro il 15 marzo 2026.
Componente UR3 e bonus sociale rifiuti
La CSEA precisa inoltre che la componente perequativa UR3, applicata nei documenti di riscossione emessi nel 2025, non dovrà essere rendicontata con la dichiarazione 2025.
La rendicontazione della UR3 avverrà infatti:
• unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti;
• con riferimento ai documenti emessi nel 2026;
• attraverso la dichiarazione relativa all’anno di fatturazione 2026,
che dovrà essere trasmessa alla CSEA entro il 31 gennaio 2027.
Recupero delle credenziali di accesso al Portale DataEntry Rifiuti
Infine, per gli operatori che non fossero più in possesso delle credenziali di accesso al Portale DataEntry Rifiuti, la CSEA ricorda che è possibile creare o modificare la password consultando il Capitolo 1 del
Manuale DataEntry Rifiuti.
Il Manuale è disponibile nella sezione Manuali del Portale, accessibile dal seguente link:
https://dataentryrifiuti.csea.it/DataEntryRifiuti/login.html