Quaderno ANCI sugli adempimenti in materia di albero della trasparenza

Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno n. 57, strumento gratuito di supporto tecnico giuridico arricchito da modelli e schemi operativi su un tema oggetto di innovazione normativa quali appunto gli adempimenti in materia di albero della trasparenza.

La Deliberazione ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 introduce tre nuovi schemi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione), con l’obiettivo di favorire una maggiore trasparenza all’interno delle pubbliche amministrazioni. L’intento principale è agevolare e uniformare l’inserimento di dati, documenti e informazioni obbligatorie nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti web, semplificandone la gestione per le PA.

Dal 13 novembre 2025, infatti, sarà obbligatorio utilizzare i nuovi schemi standard per la pubblicazione sui portali della trasparenza di Comuni e Città Metropolitane. Durante il periodo transitorio, l’ANAC sospenderà l’attività di vigilanza in riferimento alla mancata conformità ai tre schemi indicati, intesa come modalità di rappresentazione del dato. Tuttavia, ciò non significa che gli enti siano esonerati dal rispettare le prescrizioni dettate dagli artt. 4-bis, 13 e 31 del d.lgs. n. 33/2013. In altre parole, gli obblighi di pubblicazione previsti da tali articoli rimangono in vigore, ma l’ANAC non sanzionerà la mancata adozione degli schemi standard per la presentazione dei dati fino al termine del periodo transitorio.

Al termine dei 12 mesi, i dati dovranno essere pubblicati in conformità agli standard adottati da ANAC. A quel punto, l’Autorità potrà esercitare la propria attività di vigilanza, verificando il mancato utilizzo degli schemi. Il periodo transitorio concesso da ANAC per l’entrata in vigore dei nuovi schemi dovrà essere impiegato per compiere modifiche organizzative e gestionali sulle strutture amministrative: il quaderno operativo vuole offrire strumenti di analisi e sviluppo per adempiere al meglio ai nuovi obblighi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo per l’anno 2025 per il trasporto scolastico di studenti con disabilità

È stato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 21 marzo 2025, corredato della Nota metodologica, con l’allegato “Utenti e risorse aggiuntive”, recante: “Contributo pari a 100 milioni di euro, per l’anno 2025, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quale quota di risorse per incrementare il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica”, di cui all’articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2023, n.213.

In considerazione del contributo assegnato, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 2025 in termini di studenti con disabilità trasportati, come riportato nella colonna “Utenti del servizio trasporto studenti con disabilità aggiuntivi 2025” dell’allegato alla Nota metodologica. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia.

Tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera c) sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell’obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Accantonamento prudenziale a FCDE per i crediti verso altre amministrazioni pubbliche

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 67/2025, ha evidenziato che il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, punto 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Nulla vieta, però all’ente, di prevedere comunque un accantonamento prudenziale laddove si riscontrino ritardi nella riscossione di entrate derivanti da altre pubbliche amministrazioni.

La Sezione ricorda come l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui si sostanzia in una verifica delle ragioni del mantenimento delle poste attive (e passive) del bilancio, attraverso atti di ricognizione e di aggiornamento delle ragioni del credito, è attività propedeutica alla corretta determinazione del FCDE; tale accantonamento, infatti, è destinato a “sterilizzare” il rischio di dubbia esigibilità delle entrate e quindi ad evitare che le spese impegnate non abbiano idonea copertura finanziaria.

L’iscrizione di residui dovuti da pubbliche amministrazioni che, seppur non soggetti a svalutazione, costituiscono una criticità qualora risalgano a oltre due esercizi addietro, in quanto sintomo di rapporti dare-avere disfunzionali tra enti pubblici. La corretta stima del FCDE determina, infatti, la veridicità del risultato di amministrazione e preserva l’ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l’avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Utilizzo cassa vincolata anche per il pagamento delle spese di investimento

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 95/2025, affronta la gestione della cassa vincolata da parte degli enti locali, con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse per spese in conto capitale, evidenziando che l’utilizzo della cassa vincolata, erogata per una destinazione determinata, è ammesso, in presenza di obbligazioni esigibili e in mancanza di cassa libera, anche per pagare altre spese di investimento. Tale utilizzazione deve essere limitata temporalmente e si accompagna all’obbligo di ricostituzione della cassa vincolata entro il 31 dicembre, ovvero entro il più breve termine qualora debbano essere pagate obbligazioni relative all’intervento per il quale sono state erogate le somme confluite nella cassa vincolata.

La gestione della cassa vincolata ha subito significative modifiche a seguito della deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti. In essa si affermava che il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, si concretizza con l’approvazione degli strumenti di programmazione che operano la scelta tra destinazioni eterogenee o alternative.

Tuttavia, questa interpretazione ha generato difficoltà operative per gli enti locali, portando il legislatore a intervenire con il Decreto-Legge n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 95 del 4 luglio 2024. In particolare, l’articolo 6, comma 6-octies, ha stabilito che il vincolo di cassa deve essere applicato solo alle entrate derivanti da mutui, prestiti e contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione, eliminando il vincolo di cassa per le entrate che presentano un vincolo di competenza indicato dalla legge.

Per le spese di investimento, l’utilizzo della cassa vincolata non incontra particolari limiti e nell’eventualità, non infrequente, di ritardi nel trasferimento dei finanziamenti annuali o ultrannuali per spese di investimento, l’ente, anche al fine di rispettare la normativa sulla tempestività dei pagamenti, potrà utilizzare l’avanzo libero, se disponibile, e, nell’ipotesi di insufficienza di fondi liberi, la cassa vincolata. Per la Sezione, le norme in materia non prescrivono che il mandato debba essere riferito alla specifica spesa di investimento oggetto di vincolo; sarebbe, del resto, irragionevole – una vera e propria eterogenesi dei fini – se per pagare spese di investimento autorizzate e finanziate, a fronte di ritardi nei trasferimenti, l’ente locale, pur in presenza di fondi vincolati disponibili, dovesse ricorrere all’anticipazione di tesoreria pagando i relativi interessi per non incorrere in ritardi nei pagamenti, con probabile contenzioso e corresponsione di interessi moratori.

I vincoli di cassa sono preordinati a garantire il certo e puntuale adempimento delle obbligazioni da parte dell’ente e non possono essere intesi come un vincolo immanente, rigidamente correlato ad una specifica spesa di investimento; una simile limitazione dell’uso della liquidità finirebbe per snaturarne la funzione di garanzia del regolare e tempestivo adempimento delle obbligazioni per siffatta tipologia di spesa. Pertanto, l’ente per evitare il pagamento di interessi passivi, potrà utilizzare la cassa vincolata per pagare obbligazioni esigibili relative a spese di investimento.

Tale utilizzazione deve essere limitata temporalmente e si accompagna all’obbligo di ricostituzione della cassa vincolata entro il 31 dicembre ovvero entro il più breve termine qualora debbano essere pagate obbligazioni per l’intervento anticipatamente riscosso confluito nella cassa vincolata. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 195 TUEL, infatti, l’utilizzo di entrate vincolate presuppone l’adozione della deliberazione della giunta relativa all’anticipazione di tesoreria e vincola una quota corrispondente dell’anticipazione stessa.

 

La redazione PERK SOLUTION