L’Irap sugli incentivi funzioni tecniche deve essere considerata un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente

L’Irap sugli incentivi funzioni tecniche deve essere considerata un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente. È quanto evidenziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel parere n. 3358 del 3/4/2025.

Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l’Irap che trova copertura nel quadro economico. L’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 fa espressamente riferimento soltanto agli oneri previdenziali e assistenziali ricomprendendoli nell’ammontare complessivo da destinare agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni indicate nell’allegato I.10. Pertanto, l’accantonamento del 2% è previsto per coprire gli incentivi economici e gli oneri previdenziali e assistenziali ma non include l’IRAP.

L’imposta deve essere considerata come un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente. L’art. 5 dell’allegato I.7 vigente, nel disciplinare il quadro economico dell’intervento, inserisce alcune voci dell’incentivo di cui all’art. 45 al punto 8), poi, al successivo punto 10), inserisce “spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice”, riservando infine al punto 18) “IVA ed eventuali altre imposte”. Pertanto, nel contemperamento dei diversi interessi in gioco, ossia non gravare il personale dipendente di un carico fiscale per legge imposto sull’Ente e di contro salvaguardare le esigenze di finanza pubblica, che tra l’altro già ispirano – meglio innervano – la disciplina di cui si discorre, anche in applicazione dell’art. 228 del Codice dei contratti pubblici, il ministero conferma che le poste a titolo di Irap debbano trovare copertura all’interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare nella quota del 20 % destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, non potendo rientrare nella quota dell’80 % pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Nei piccoli Comuni il Sindaco può ricoprire l’incarico di Responsabile Unico di Progetto (RUP)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), con il parere n. 3349/2025, ha chiarito che il sindaco di un Comune con meno di 5.000 abitanti, che ricopre l’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico può ricoprire anche il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (Rup).

L’art. 15 del D.lgs. 36/2023 prevede che il RUP debba essere individuato tra i dipendenti (assunti anche a tempo determinato) della stazione appaltante in possesso di adeguati requisiti di competenza, esperienza e professionalità. Tuttavia, la qualifica di dipendente della stazione appaltante, inteso in senso formale come rapporto di lavoro subordinato con l’ente, non sembra essere un requisito imprescindibile. Infatti, anche a seguito delle recenti modifiche introdotte con il decreto n. 209/2024, la stessa disposizione ammette in via residuale la possibilità di nominare RUP un dipendente appartenente a un’altra pubblica amministrazione, il che dimostra che il criterio dirimente per l’assunzione del ruolo non è la qualifica del rapporto di lavoro, bensì il collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante tale da consentirgli di esercitare le funzioni gestionali connesse agli affidamenti pubblici, in particolare la titolarità di poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura.

Ciò posto, l’art. 53, comma 10, della legge n. 388/2000 introduce una deroga espressa al principio generale del pubblico impiego sulla separazione tra indirizzo politico e gestione, consentendo agli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo (sindaco o assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura gestionale. Tale previsione costituisce dunque un’eccezione al principio per cui il RUP deve essere scelto tra i dipendenti della stazione appaltante (o di altre amministrazioni pubbliche), poiché consente che il sindaco, qualora gli siano attribuite funzioni gestionali ai sensi di un’apposita disciplina regolamentare, possa esercitare poteri tipici della dirigenza, compresi quelli relativi alla gestione degli appalti pubblici (cfr. art. 107, comma 3, lett. a del TUEL).

Pertanto, se il regolamento dell’ente ha recepito tale impostazione e se il sindaco, in qualità di responsabile dell’area tecnica, esercita effettivamente funzioni di gestione amministrativa e tecnica, non vi sono ostacoli a ritenere che possa essere individuato come RUP ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, in quanto egli opera nell’ambito di un rapporto di servizio con la stazione appaltante e dispone dei poteri di spesa e gestione richiesti per l’esercizio del ruolo. A conferma di ciò, il medesimo art. 15, comma 2, D.lgs. 36/2023 prevede che in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento (che, nel caso di specie, è proprio il sindaco).

 

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Centri estivi: Avviso finanziamento attività socio-educative in favore dei minori anno 2025

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia intende finanziare, anche per il 2025, i comuni delle diciannove regioni italiane per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori, per un ammontare complessivo di 60 milioni di euro, da ripartire sulla base della popolazione minorile residente. Le iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2025, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, devono essere finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

I comuni interessati devono manifestare l’interesse a beneficiare del finanziamento relativo all’anno 2025 ESCLUSIVAMENTE attraverso la nuova piattaforma dedicata. Tutti i comuni che non abbiamo già provveduto, sono invitati a registrarsi sulla piattaforma per esprimere il proprio interesse a beneficiare del finanziamento: a tale fine, è possibile seguire le semplici istruzioni illustrate nel manuale.

L’interesse al finanziamento dovrà essere espresso a partire dalle ore 12 di martedì 8 aprile sino alle ore 23.59 di giovedì 8 maggio 2025, PENA LA NON INCLUSIONE del comune tra i soggetti beneficiari. Non saranno accettate differenti modalità per manifestare l’interesse da parte dei comuni.

In caso di problemi di carattere tecnico relativi all’accesso alla piattaforma, è possibile inviare una e-mail a assistenzapiattaforme@governo.it. Per eventuali informazioni o richieste di chiarimenti, è possibile scrivere a dipofam.centriestivi@governo.it. Le predette caselle di posta elettronica sono monitorate in orario d’ufficio.

 

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Il Vademecum Anci con gli adempimenti per la tornata elettorale di maggio

Anci ha pubblicato un Vademecum con lo scopo di fornire uno strumento di consultazione e guida alle amministrazioni comunali coinvolte nel prossimo appuntamento elettorale che, come previsto dal decreto 24 marzo 2025 del Ministro dell’interno si terrà nelle giornate di domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio 2025 (nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario) con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno.

Il Vademecum offre un quadro definito dei compiti e delle procedure da seguire per la presentazione delle liste elettorali, nonché delle modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, ponendo particolare attenzione alle normative vigenti in materia di comunicazione istituzionale e trasparenza elettorale. Inoltre, per i soli Comuni che andranno al voto il 25 e 26 maggio, delinea un calendario dettagliato degli adempimenti da rispettare, con specifiche date e scadenze, al fine di garantire una gestione efficace e organizzata delle attività pre e post-elettorali. In aggiunta, l’Appendice contiene il quadro normativo di riferimento, che consente alle amministrazioni di orientarsi nel complesso panorama legislativo che regola le elezioni comunali.

 

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