Partecipazioni delle PA: Al via il censimento e la rilevazione della revisione periodica per l’anno 2023

Con comunicato del 20 febbraio 2025, il Dipartimento del tesoro informa che fino all’11 giugno 2025 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) riferiti alla data del 31/12/2023.

Le amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016 devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it:

– i dati relativi ai piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2023, adottati entro il 31/12/2024, nonché alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);

– le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi al 31/12/2022 (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014).

Le amministrazioni pubbliche dovranno, comunque, trasmettere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2022, secondo le modalità di seguito descritte:

– le amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;

– le amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (camere di commercio, università, unioni di comuni, comunità montane, consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;

– gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezione.controllo.enti@corteconticert.it;

– le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it;

– gli ordini e i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuova funzionalità ReGiS per la gestione e visualizzazione dei trasferimenti finanziari

Con comunicato del 21 febbraio 2025, il Ministero dell’interno informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, comma 42 e seguenti (legge n.160/2019) – Rigenerazione urbana; articolo 21 decreto-legge n.152/2021 – Piani Urbani Integrati; articolo 1, comma 29 e seguenti (legge n.160/2019) – Piccole Opere; articolo 1, comma 139 e seguenti (legge n.145/2018) – Medie Opere, che è stata implementata una nuova funzionalità nel sistema ReGiS che permette una maggiore trasparenza nella gestione dei trasferimenti finanziari.

A partire dal mese di febbraio 2025, tutti i dettagli relativi ai trasferimenti sono consultabili direttamente all’interno della piattaforma, accedendo alla sezione ”Anagrafica progetto – Gestione spese – Trasferimenti”.

Si precisa, pertanto, che tali informazioni non saranno più pubblicate sul sito della finanza locale, come fatto in precedenza. Gli utenti autorizzati potranno visualizzare i dati completi dei trasferimenti attraverso il percorso indicato, garantendo così una gestione più efficiente e trasparente delle risorse finanziarie. Questa implementazione consente agli Enti di monitorare in tempo reale lo stato dei trasferimenti e di accedere a tutte le informazioni correlate al CUP.

Si segnala che la visualizzazione dei trasferimenti sulla piattaforma è subordinata al caricamento dei dati di pagamento da parte dell’Amministrazione. Pertanto, si invitano gli enti a non inviare richieste di chiarimenti e/o solleciti riguardo ai trasferimenti, in quanto i tempi di visualizzazione sono condizionati dalla necessità di elaborare in modo massivo i dati di pagamento relativi a tutti gli enti coinvolti. Una volta completata l’elaborazione, tutti i dati saranno trasferiti sul sistema ReGiS.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo demolizione opere abusive: assegnati i contributi

È stato pubblicato in G.U. n. 40 del 18-02-2025, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 dicembre 2024, concernente “Assegnazione di contributi ai comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive”.

Il provvedimento approva l’allegata graduatoria degli interventi di demolizione delle opere abusive, con i relativi importi ammissibili al contributo, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 26, della legge 205/2017. In particolare, sono stati ammessi al contributo i primi trentotto interventi, per un importo dei contributi pari ad euro 2.133.909,55, un costo complessivo degli interventi pari ad euro 4.340.379,95 e una volumetria complessiva di 91.694,04 mc in venticinque comuni e dodici regioni, di cui alla proposta di graduatoria degli interventi con i
relativi importi ammissibili al contributo contenuta nel verbale n. 2 del responsabile del procedimento prot. n. 50925 del 23 dicembre 2024, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Esenzioni IMU zone sismiche: anticipazione rimborso ai Comuni minor gettiti seconda rata 2024

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 gennaio 2025, corredato dell’allegato A, recante: “Anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla seconda rata 2024, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, previsto dall’articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, registrato alla Corte dei conti l’11 febbraio 2025 al n.498.

Ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è attribuito l’importo complessivo di 8.008.942,68 euro – riferito alla seconda rata dell’anno 2024 – a titolo di rimborso dei minori gettiti derivanti dall’esenzione
dall’imposta municipale propria (IMU), disposta dall’articolo 48, comma 16, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016.

L’importo è ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, per euro 7.861.884,59 agli enti individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, e per complessivi euro 147.058,09 ai Comuni di Fermo, Foligno, Grottazzolina, Monte Urano e Torre San Patrizio, individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, così come specificato nell’Allegato A, che fa parte integrante del decreto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Consiglio dei ministri approva il Decreto Legge PA 2025

È stato approvato dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 19 febbraio 2025, il testo del Decreto legge PA 2025, che prevede misure necessarie e urgenti volte, da un lato, a rendere il settore pubblico più attrattivo per le giovani generazioni e, dall’altro, a garantire la funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Secondo quanto evidenziato dal Ministro per la PA, il provvedimento si articola in tre parti: reclutamento, organizzazione e funzionalità per rispondere in modo concreto alle esigenze delle nostre amministrazioni e rafforzare il rapporto con gli utenti, cittadini e imprese.

Tra i numerosi interventi, emerge la disposizione che consente a Regioni, Province, Città Metropolitane ed Enti locali di assumere, come funzionari, diplomati degli ITS Academy. L’obiettivo è quello di attrarre le nuove generazioni al settore pubblico e, allo stesso tempo, dotare le amministrazioni di personale tecnico qualificato. I giovani, assunti a tempo determinato, potranno proseguire il loro percorso professionale dopo aver conseguito la laurea e una valutazione positiva del lavoro svolto. Per sostenere il percorso formativo, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa tra le amministrazioni coinvolte e il Dipartimento della funzione pubblica, gli interessati potranno ottenere un contributo economico grazie al progetto “PA 110 e lode”.

A questo si aggiunge la necessità di garantire una maggiore efficienza per lo svolgimento dei concorsi. Infatti, in considerazione della nuova e imponente fase di reclutamento – ripresa dopo il blocco del turnover – e dell’esigenza di assumere profili sempre più qualificati, si prevede un rafforzamento delle competenze della Commissione RIPAM a cui è affidata la fase di selezione del personale pubblico.

Sulla stessa materia dei concorsi pubblici si prevedono disposizioni volte a chiarire la disciplina in merito all’utilizzo delle graduatorie vigenti. Si stabilisce che, per contenere gli effetti derivanti dal turnover, per le graduatorie del 2024 e del 2025 è sospesa l’applicazione della norma “taglia idonei”, che permette di valorizzare un numero maggiore di persone che hanno partecipato e superato le prove di concorso, risparmiando sui tempi e costi elevati di nuovi concorsi.

Un’attenzione particolare è dedicata al funzionamento degli enti locali. Vengono riassegnate le risorse già stanziate e non utilizzate da quei comuni che hanno fatto domanda per accedere al contributo relativo alla spesa da sostenere per i Segretari comunali. Inoltre, sono previste misure specifiche in materia di personale nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 e per quelli dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi da maggio 2023.

Sempre con una attenzione al personale pubblico, tra le altre misure, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per adeguare le retribuzioni del personale a contratto assunto all’estero. Prevista, poi, una graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori delle amministrazioni centrali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Revisione prezzi: nelle gare di appalto ammessa anche la revisione in diminuzione

Nelle gare d’appalto i prezzi possono essere rivisti anche in diminuzione sulla base del quadro normativo di riferimento. “La misura revisionale trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della contabilità finale dell’appalto, la necessità di adeguare l’importo dell’appalto”. È quanto evidenziato da ANAC nel parere in funzione consultiva n. 4 del 12 febbraio 2025.

Nel caso di specie, un Comune ha formulato un quesito in ordine alle disposizioni dell’art. 26 del d.l. 50/2022, con riferimento al meccanismo di adeguamento dei prezzi del contratto d’appalto, come disciplinato, in particolare, dai commi 1, 6-bis e 6-ter della norma. Più in dettaglio, il tema riguarda il caso in cui l’applicazione in concreto del meccanismo di adeguamento prezzi dia luogo, a seguito dalla differenza tra l’importo complessivo del SAL determinato sulla base dei prezzi aggiornati e quello dovuto in base ai prezzi contrattuali, ad un importo “in diminuzione” da addebitare, dunque, nella misura dell’80% o 90%, all’impresa appaltatrice.

Anac ha evidenziato che “Il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all’articolo 26 del d.l. 50/2022, deve ritenersi “obbligatorio” in presenza delle condizioni ivi indicate”. La stazione appaltante è obbligata ad effettuare l’indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma. Fermo l’obbligo di applicare tale misura straordinaria, in presenza delle specifiche condizioni ivi stabilite ed entro i limiti disposti, la stessa trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della contabilità finale dell’appalto, la necessità di adeguare l’importo complessivo del contratto.

 

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Corte Costituzionale: Inammissibile la questione sull’esenzione ICI degli immobili ecclesiastici a uso misto

Con la sentenza n. 20/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo numero 504 del 1992 sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte.

Il giudice a quo aveva censurato la norma – con riferimento al regime ICI, quindi per le annualità anteriori al 2012 – sul presupposto che essa, riguardo agli immobili ecclesiastici a “uso misto” (in parte religioso e in parte commerciale), ma unitariamente accatastati, non avrebbe consentito, ai fini dell’esenzione d’imposta, lo «scorporo delle superfici», in base alla loro effettiva destinazione. Tale omissione, determinando la tassazione anche delle porzioni immobiliari destinate ad attività di culto, avrebbe comportato la violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 7, terzo comma, dell’Accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense, quest’ultimo escludendo ogni imposizione tributaria per le attività religiose degli enti ecclesiastici.

La Corte costituzionale ha giudicato inadeguata la ricostruzione del quadro normativo operata dal rimettente e inesatta l’individuazione del parametro dallo stesso effettuata. Sotto il profilo ricostruttivo, il giudice a quo ha attribuito alla norma pattizia del 1984 una portata esonerativa immediata, come se essa si riferisse alle attività religiose in sé, mentre tale norma si limita a equiparare, per gli effetti tributari, l’attività di culto-religione a quella di beneficenza-istruzione; inoltre, il rimettente non ha tenuto conto dell’incidenza del diritto dell’Unione europea, viceversa determinante nello sviluppo della normativa interna sulla tassazione immobiliare degli enti non commerciali; infine, l’ordinanza di rimessione non ha chiarito se il fabbricato di causa fosse all’epoca frazionabile, sì da consentire, ancor prima che l’onere di frazionamento fosse formalizzato nel regime dell’IMU (imposta subentrata all’ICI), quello «scorporo delle superfici» la cui possibilità è oggetto della questione.

Riguardo al parametro, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità costituzionale sulle disposizioni del Concordato lateranense, e sulle modificazioni ad esso apportate, viene ricondotto dalla propria giurisprudenza non all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, bensì all’articolo 7, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del quale i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica «sono regolati dai Patti Lateranensi».

 

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Accantonamento al FGDC. La PCC riattiva il ricalcolo dello stock e del ritardo

IFEL, con comunicato del 20 febbraio 2025, informa che dal 21 febbraio e fino al 28 febbraio la PCC aggiornerà gli indicatori al 31 dicembre 2024 previsti dalla legge n. 145 del 2018, riguardanti il FGDC.

La Fondazione ha ricevuto molte segnalazioni relative al blocco della funzione per la comunicazione dello stock di debito al 31 dicembre 2024 presente nella Piattaforma dei Crediti Commerciali – PCC. Il blocco, di fatto, non riguardava solo la funzionalità di comunicazione vera e propria dello stock, ma anche quella di ricalcolo dello stock e dell’indicatore di ritardo a seguito delle registrazioni, effettuate dagli Enti dopo il 31 gennaio 2025, sui pagamenti pregressi.

Le segnalazioni, che IFEL ha condiviso con la Ragioneria Generale dello Stato, hanno evidenziato come il persistere del blocco avrebbe, di fatto, vanificato lo sforzo di “allineamento” della PCC con le contabilità locali profuso da molti Comuni nel mese di febbraio. Allineamento che risulta essenziale per consentire alla piattaforma di calcolare correttamente gli indicatori che fanno scattare l’obbligo di accantonamento al Fondo di Garanzia per i debiti commerciali – FGDC.

Anche a regime, l’aggiornamento degli indicatori terminerà il 28 febbraio di ciascun anno. Rimane comunque bloccata la possibilità di effettuare la comunicazione dello stock oltre il termine di legge del 31 gennaio, anche in considerazione del fatto che l’importo comunicato dagli Enti alla piattaforma non rileva ai fini dell’accantonamento al FGDC.

 

La redazione PERK SOLUTION