Linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato

La Corte dei conti, Sez Emilia-Romagna, con deliberazione n. 16/2024/INPR, ha approvato le linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato (art. 4, del D.Lgs. n. 149/2011). Come noto, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 e s.m.i., la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.
La relazione risponde al principio di accountability degli amministratori locali, chiamati a dare conto della gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative; essa si inserisce fra gli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico da parte dell’elettorato e risponde, pertanto, all’esigenza di consentire l’effettiva conoscenza della situazione dell’ente locale. Per agevolare gli enti nell’assolvimento del suddetto obbligo di rendicontazione, con D.M. del 26 aprile 2013, d’intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono stati approvati i tre allegati di schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (allegato A), per i Sindaci di Comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C).

La scansione procedimentale
Le tempistiche da rispettare differiscono leggermente, a seconda che ci si trovi: 1) nell’ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, ovvero 2) in quella di scioglimento anticipato. Nel primo caso, la relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale, deve essere sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e certificata dall’Organo di revisione dell’ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la stessa norma stabilisce che la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Nei tre giorni successivi alla data di certificazione – effettuata dall’Organo di revisione dell’ente locale – la relazione e la certificazione stessa devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La scadenza del mandato
La Sezione ribadisce che la data di inizio del mandato decorre dall’atto della proclamazione, verbale redatto dall’ufficio elettorale, effettuata dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio, ai sensi del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, «Testo unico delle 7 leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali». Di conseguenza, la scadenza del mandato andrebbe quindi individuata, innanzitutto, tenendo conto della fine dei cinque anni decorrenti dalla data della proclamazione. Assume rilevanza decisiva la proclamazione dei nuovi eletti. La data fissata per le nuove elezioni può infatti non coincidere con la naturale scadenza del precedente mandato, potendo collocarsi anche antecedentemente o posteriormente rispetto ad essa.

Decorrenza dei termini in caso di proclamazione dei nuovi eletti anteriore alla scadenza naturale del precedente mandato
Innanzitutto, può verificarsi il caso in cui la proclamazione dei nuovi eletti preceda il compimento del quinquennio del precedente mandato. In tal caso, i sessanta giorni andrebbero calcolati a ritroso dal momento in cui, proclamati i nuovi eletti, cessa il precedente mandato. La proclamazione degli eletti non è, tuttavia, una data certa determinabile a priori. La data certa è quindi unicamente quella delle elezioni. Prendendo atto di tali circostanze, la giurisprudenza della Corte dei conti ha ritenuto che, in caso di elezioni anteriori alla scadenza del mandato, il termine dei sessanta giorni antecedenti la scadenza del mandato deve essere calcolato a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative, fissate con decreto del Ministro dell’Interno.

Decorrenza dei termini in caso di proclamazione dei nuovi eletti posteriore alla scadenza naturale del precedente mandato
Nel caso di proclamazione dei nuovi eletti successiva alla scadenza naturale del precedente mandato, i sessanta giorni andrebbero calcolati a ritroso dal momento in cui, proclamati i nuovi eletti, cessa il precedente mandato. Quindi, in caso di elezioni posteriori alla scadenza naturale del precedente mandato, il termine entro cui il Sindaco deve sottoscrivere la
relazione di fine mandato coincide con il mero decorso dei cinque anni, a partire dalla data della sua elezione formalizzata con verbale di proclamazione (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 5/2021). Lo slittamento delle consultazioni determina una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del D.L. n. 293/1991 (conv. L. n. 444/1994).

Soggetti tenuti alla sottoscrizione finale della relazione di fine mandato in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale
La norma di cui al c. 3, dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, relativa al caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, non indica i soggetti tenuti alla sottoscrizione della relazione di fine mandato; pertanto, questi vanno individuati considerando le vicende che conseguono allo scioglimento dei Consigli. L’art. 53 del T.U.E.L. specifica che: «In caso, di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e del presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente». Nei casi in esame, pertanto, è agevole ricondurre l’obbligo di sottoscrizione della sottoscrizione della relazione di fine mandato in capo al Vicesindaco e al Vicepresidente della Provincia, nella veste di vertice politico dell’ente di cui ha assunto le funzioni di Sindaco o di Presidente fino alle nuove elezioni.  In caso di scioglimento anticipato degli organi dell’ente, con conseguente nomina di un Commissario, la relazione di fine mandato costituisce un atto proprio del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’Organo consiliare e, pertanto, la sottoscrizione della stessa spetta al soggetto che ha ricoperto la carica di Sindaco o Presidente della Provincia prima dello scioglimento.
L’unico caso in cui l’obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato sussiste in capo al Commissario consegue all’annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali, in quanto esso toglie efficacia alla stessa instaurazione del rapporto di servizio onorario, perché non avvenuta conformemente alle procedure e alle forme di legge (Corte conti, Sez. Aut., Del. n. 18/ 2021/QMIG).  Nel caso, invece, di scioglimento anticipato degli organi democratici dell’ente locale, il termine di riferimento è la data delle elezioni (art. 4, comma 3, D.lgs. n. 149/2011 e art. 2 della L. n. 182/1991), e la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta e certificata «entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni».

Impianto sanzionatorio
L’art. 4, c. 6, del D.Lgs. 149/2011 prevede che «In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente». La sanzione è contemplata, pertanto, solo in due casi: la mancata «redazione e pubblicazione» (deve intendersi: da parte del Sindaco) e/o la mancata predisposizione (da parte del Responsabile o Segretario) della relazione di fine mandato. La verifica degli ulteriori presupposti per l’applicazione della sanzione resta in capo all’ente stesso, mentre alle Sezioni regionali spetta esclusivamente l’accertamento del presupposto sanzionatorio oggettivo della mancata redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato.

 

 

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Rendicontazione risorse centri estivi 2023 entro il 30 giugno 2024

È online la piattaforma per la rendicontazione delle risorse a valere sul Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori 2023 (centri estivi). Così come previsto dall’art. 2 del decreto del 24 luglio 2023 del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (registrato presso la Corte dei conti in data 23 agosto), il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede a monitorare i trasferimenti e l’utilizzo delle risorse finanziarie nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della seguente documentazione trasmessa informaticamente da ciascun comune, entro il 30 giugno 2024:

  1. copia degli atti con i quali sono state impegnate e pagate le somme;
  2. dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto, che ciascun comune deve realizzare, comprensivi delle informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti. A tal fine, i comuni, accedendo al sito del Dipartimento tramite un’apposita piattaforma telematica utile per le azioni di monitoraggio dell’utilizzo delle risorse, invieranno la scheda di rilevazione predisposta dallo stesso Dipartimento congiuntamente con ANCI.

 

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Fondi PNRR: Delibera di Giunta per ricognizione progetti non nativi PNRR

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 74/2024, nell’ambito dell’esame dei rendiconti esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022 di un Comune, ha richiesto all’ente lo stato di attuazione dei progetti finanziati con fondi PNRR e di confermare l’assenza di progetti a valere su finanziamenti non nativi PNRR, visto il rilievo del revisore in ordina alla mancata adozione della deliberazione di ricognizione.

A tal riguardo, la Sezione ricorda che gli investimenti non nativi PNRR sono soggetti alle stesse regole di rendicontazione previste per i progetti nativi e devono essere oggetto di specifica ricognizione da parte degli enti attuatori (n. 16/SEZAUT/2023/FRG, p. 28). Nel Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR, allegato alla circolare MEFRGS
n. 29 del 26.7.2022, prot. 201590 è specificata l’opportunità di un atto formale con il quale l’ente prenda atto che il progetto sarà trattato come progetto PNRR, assumendosi tutti gli obblighi previsti dalla normativa per enti attuatori.

 

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Organo di revisione: Pareri in merito al Piano triennale dei fabbisogni di personale e ai debiti fuori bilancio

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili ha pubblicato ha pubblicato due bozze di parere dei revisori dei conti degli enti locali sul piano triennale dei fabbisogni di personale e sui debiti fuori bilancio. I modelli di verbale proposti consentono all’organo di revisione di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti; inoltre, di predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e, se necessario, ampliare le verifiche.

Così operando, il revisore non dovrebbe rispondere di eventuali errori non rilevati o non riscontrati nella misura in cui abbia dato evidenza, nell’apposita relazione, delle criticità procedurali che fisiologicamente potrebbero generare, nella contabilità e nella gestione dell’Ente locale, errori del tipo non rilevato.

 

 

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Decreto Mef di Assegnazione definitiva FOI 2023 su procedura semplificata, secondo semestre

Pubblicato in G.U. n. 65 del 18.03.2024 il decreto del Ministero dell’economia e finanze  del 1° marzo 2024 recante “Fondo opere indifferibili 2023. Procedura semplificata, secondo semestre. Assegnazione definitiva”. In attuazione dell’art. 1, comma 370, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dell’art. 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, sono approvati gli allegati, di seguito riportati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, che contengono gli interventi di cui ai decreti del Ragioniere dello Stato n. 175 dell’11 luglio 2023 e n. 220 del 5 dicembre 2023, di seguito individuati:

  • allegato 1: interventi per i quali è stata completata la procedura di verifica e l’intervento con riguardo ai quali si provvede all’assegnazione definitiva delle risorse del Fondo, per complessivi euro 89.164.747,32 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR;
  • allegato 2: interventi per i quali non è stata completata la procedura di verifica ma con riferimento ai quali è stato riscontrato l’avvio della procedura di affidamento dei lavori nel periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023 per complessivi euro 30.713.097,43, di cui euro 30.183.155,79 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed euro 529.941,64, per interventi degli enti locali finanziati dal PNC;
  • allegato 3: interventi per i quali in mancanza dei requisiti, non viene confermata l’assegnazione delle risorse con l’indicazione delle relative risorse finanziarie, per complessivi euro 95.891.831,01, di cui euro 93.596.106,10 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed euro 2.295.724,91 per interventi degli enti locali finanziati dal PNC;
  • allegato 4: riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per Amministrazioni statali istanti;
  • allegato 5: elenco dei 61 interventi di titolarità del Ministero dell’istruzione che vengono eliminati dall’allegato 1 del decreto RGS n. 211 del 2023, per complessivi euro 9.500.900,84, e che pertanto vengono resi disponibili.
  • allegato 6: elenco aggiornato degli interventi ricompresi nell’allegato 1 al decreto RGS n. 211 del 2023, per i quali è stata disposta l’assegnazione del Fondo per complessivi euro 71.128.708,86.

Con riferimento agli interventi di cui al predetto allegato 2, al fine della definitiva assegnazione, le amministrazioni titolari dei programmi, entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale devono indicare con nota formale, per ogni intervento, le informazioni relative alle procedure di affidamento dei lavori e al fabbisogno finanziario, previsti al comma 1 dell’art. 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2023. Il mancato invio dei dati richiesti equivale a rinuncia da parte dell’ente.

Per gli interventi ricompresi nell’allegato 3, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi
programmi di investimento provvedono ad annullare la preassegnazione dandone comunicazione agli enti locali attuatori.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (23 marzo 2024), la RGS provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l’indicazione delle risorse assegnate definitivamente. Gli enti locali, entro i successivi 10 giorni, sono tenuti ad aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario.

 

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Stabilizzazione LSU: erogazione contributo annualità 2024 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti​, indicati nell’elenco n.1, i pagamenti del contributo, relativo all’annualità 2024, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili. L’importo totale erogato, pari a € 766.938,15, riguarda i Comuni delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Lazio e Molise.

Si ricorda che a decorrere dal 2008, ogni anno, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, ai Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti – che sono stati ammessi a finanziamento con appositi provvedimenti della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione – è erogato un incentivo annuo per ogni lavoratore socialmente utile della platea storica a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione e, limitatamente al territorio della Regione Calabria, anche per ogni lavoratore di pubblica utilità, stabilizzato attraverso l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

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