Rimborso minor gettito IMU ai comuni colpiti dal sisma del 2016

È stato adottato il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° febbraio 2021, concernente il rimborso, per l’ammontare complessivo di 8.952.158,00 euro, ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dei minori gettiti dell’IMU, riferiti al secondo semestre 2020, derivanti dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati inagibili. L’importo complessivo è ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, per euro 8.680.705,00, agli enti di cui all’allegato A) al decreto individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e per complessivi euro 271.453,00 ai Comuni di Fermo, Monte Urano e Torre San Patrizio, individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016 così come specificato nell’Allegato B. L’attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l’anno 2020, sarà disposta con provvedimento successivo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rafforzata la vigilanza sulla Ricostruzione post sisma 2016

Considerata la forte semplificazione dell’attività edilizia introdotta nel 2020 con le nuove leggi e le Ordinanze del Commissario, cui sta seguendo una crescita consistente degli appalti, l’Autorità Anticorruzione, lo stesso Commissario Straordinario per la Ricostruzione e Invitalia, che agisce come centrale di committenza, hanno sottoscritto oggi un nuovo accordo che rafforza e al tempo stesso velocizza i controlli preventivi di legalità sugli appalti per la ricostruzione pubblica nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici 2016-2017. Una delle principali novità dell’accordo, redatto anche in base all’esperienza dell’Anac maturata sul campo in materia di vigilanza preventiva, riguarda il coinvolgimento dei Presidenti di Regione, in qualità di Vice-Commissari sia per il ruolo delle regioni nella ricostruzione delle aree interessate dal sisma, sia per la funzione di coordinamento verso i soggetti attuatori e delle centrali di committenza, ferma restando la funzione di coordinamento e supervisione del Commissario Straordinario. Per consentire una più efficace azione di supporto, anche a seguito dell’incremento delle procedure di gara registrato negli ultimi mesi, sono state individuate le nuove soglie del valore economico sopra le quali si svolgerà il controllo degli atti di gara: 350.000 euro per affidamento di lavori; 100.000 euro per affidamenti di servizi e forniture, compresi quelli di ingegneria e architettura, e la progettazione; 100.000 euro per i subappalti in caso di lavori di oltre 1 milione di euro. Potranno essere sottoposti a verifica preventiva anche schemi di bando per l’invito degli operatori economici riguardanti l’affidamento di servizi tecnici e lavori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta di soggiorno, per il MEF il gestore assume la qualifica di agente contabile

Il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all’incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, e successivamente deve trasmetterla al Comune. Il gestore non assume così la veste di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, un agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell’ente pubblico. È questa in sintesi la risposta del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia fornita a Telefisco 2021.
L’art 180, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, c.d. decreto Rilancio, introducendo un nuovo comma 1-bis all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno – o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale – al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Sia nel caso delle strutture ricettive, sia nel caso delle locazioni brevi, la novella normativa pone in capo a tale soggetto responsabile la presentazione della dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. È prevista anche una disciplina sanzionatoria, sia in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile (si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto), sia in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, laddove si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Alcune sezioni giurisdizionali della Corte dei conti ritengono che i gestori delle strutture ricettive restino agenti contabili anche dopo le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta di soggiorno dall’articolo 180 del Dl 34/2020 (Corte dei conti Sicilia sentenza 432 del 2 settembre 2020; Corte dei conti Toscana sentenze 273 del 30 settembre 2020 e 286 del 4 novembre 2020). In particolare, la Corte dei conti siciliana ha rilevato che anche nella ipotesi di omesso versamento di somme ricevute a titolo di imposta da soggetto qualificabile come responsabile d’imposta sia stata riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. sez. I Appello, sentenza 23 ottobre 2018, n. 410) e la qualifica in capo al responsabile medesimo di agente contabile, chiamato in giudizio per il maneggio di denaro, e non quale coobbligato al pagamento delle imposte (Sez. Appello Sicilia, sentenza 18 gennaio 2018, n. 9).
Il Mef, allineandosi all’interpretazione della Corte dei conti, ritiene che i gestori delle strutture ricettive continuano a rivestire la qualifica di agente contabile e che, quindi, si è in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi le caratteristiche dell’agente contabile, come delineate dall’articolo 178 del Rd 827 del 1924, conseguenti al maneggio di denaro riscosso per conto dell’Erario e ad esso destinato, con la conseguenza che esso acquisisce natura di pecunia pubblica.
Con la sentenza n. 30227/2020, la Corte di Cassazione, ricostruendo il quadro normativo, ha evidenziato come il legislatore abbia, invece, trasformato obblighi e attribuzioni del gestore che, in relazione al medesimo tributo, è gravato oggi di oneri completamente diversi. Nella previgente disciplina, il gestore assumeva la qualifica di agente contabile con obbligo di rendicontazione, incaricato del pubblico servizio di riscossione della tassa di soggiorno e versamento nelle casse comunali, anche in assenza di preventivo specifico incarico da parte della pubblica amministrazione (in genere attraverso regolamento comunale). Nella nuova veste, il gestore assume la figura di sostituto di imposta, responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio. In sostanza, il gestore, destinatario dell’obbligo tributario, deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte degli ospiti della struttura ricettiva, sui quali può esercitare diritto di rivalsa secondo modalità tipiche della figura del responsabile d’imposta di cui all’art. 64 TUIR e in particolare del suo comma 3 (“chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”). Risulta differente, altresì, il quadro sanzionatorio, in quanto l’omesso, parziale o ritardato versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore determina, ora, la concretizzazione di un illecito amministrativo e non anche la grave ipotesi di illecito penale del peculato d’uso (art. 314 c.p.). La Cassazione ha altresì evidenziato che la trasformazione della qualifica soggettiva del gestore e della condotta di omesso versamento dell’imposta, da reato penale a violazione amministrativa, si è prodotta solo per il futuro, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto, escludendo, in radice, che possa ulteriormente configurarsi il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro altrui.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo per le attività economiche e produttive delle aree interne e montane, le FAQ

Il DPCM 24 settembre 2020 recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020), ha ripartito tra i Comuni delle aree interne e montane italiane 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei territori. 3.101 i Comuni beneficiari, per un totale di 4.171.667 abitanti italiani coinvolti. Il Decreto lascia ampio margine di discrezione ai Comuni per le modalità di uso del fondo.
I Comuni possono utilizzare il contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, che:
a) svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
In risposta ad alcuni dubbi emersi circa l’utilizzo dei contributi, l’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato le risposte alle FAQ in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Selezione responsabile di servizio ai sensi dell’art. 110, comma 1 del TUEL

Con deliberazione n. 5/2021, la Corte dei conti, Sez. Abruzzo, in risposta ad un ente (avente popolazione di 1200 abitanti) in merito alla possibilità di ricorrere ad una selezione ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel, da destinare alla copertura della posizione di responsabile del servizio del settore tecnico, ribadisce che nel rispetto della previsione dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni soddisfano le esigenze connesse al fabbisogno ordinario mediante assunzioni esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo le procedure di reclutamento previste dal precedente articolo 35. Le assunzioni previste dall’articolo 110 comma 1 del Tuel (ipotesi di copertura di posti «di ruolo» di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione) hanno un loro specifico regime, con limiti assunzionali propri, desumibili dalle stesse disposizioni, la cui concreta individuazione e verifica non può che essere attribuita alle responsabili valutazioni dell’Ente. La definizione in concreto dei limiti assunzionali in esame è rimessa alle valutazioni generali dell’Ente chiamato a gestire il fabbisogno di personale a tempo determinato in sede regolamentare complessivamente considerato nei limiti previsti dall’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pari al 20 per cento del personale a tempo indeterminato e ciò in quanto la previsione del limite del 30 per cento della dotazione organica prevista dall’articolo 110 comma 1 del Tuel vale esclusivamente per le qualifiche dirigenziali (gli incarichi di cui all’art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000 sono esclusi dal limite del lavoro flessibile previsto dall’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010). Da ciò discende che per gli incarichi di contratto non dirigenziali, in assenza di una norma derogatoria ai principi generali, si applica l’articolo 23, comma 1, del suddetto d.lgs. n. 81 del 2015.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION