Nuova procedura informatica per la presentazione delle richieste di iscrizione e variazione all’elenco ‘in house’

Da oggi 7 dicembre 2020 i Responsabili per l’Anagrafe delle Stazioni appaltanti hanno a disposizione una nuova procedura informatica che dovrà essere utilizzata sia per l’invio delle nuove domande di iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (art. 192 del Codice dei contratti pubblici), sia per l’invio delle richieste di variazione delle domande già inviate attraverso l’applicativo in uso.
Lo ha reso noto il Presidente dell’ANAC, con comunicato dello scorso 2 dicembre. Per facilitare l’utilizzo della nuova procedura sono stati predisposti appositi manuali utente che saranno disponibili sul portale dell’Autorità al seguente indirizzo web:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Elencoamministrazioni. Inoltre, è stata predisposta una soluzione di help on line che, tramite l’utilizzo di messaggi sequenziali forniti direttamente sulla piattaforma, guida l’utente, passo dopo passo, nella compilazione della propria domanda di iscrizione all’elenco o della domanda di variazione, specificando le singole azioni da compiere e le informazioni da inserire ed evidenziando gli eventuali errori procedurali commessi. Tale strumento di help on line è sempre disponibile, tuttavia è l’utente che può decidere se avvalersi del supporto o navigare liberamente, eseguendo le attività in maniera autonoma.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assegnazione risorse per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza

A decorrere dall’anno 2020, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto, in favore degli enti locali, contributi erariali, soggetti a rendicontazione, a fronte della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 31 agosto 2020, – diffuso sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale nella sezione “I DECRETI” e con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale – n. 220 del 4 settembre 2020, è stato già assegnato, fino a concorrenza dell’importo di 85 milioni di euro, che rappresenta lo stanziamento per l’annualità 2020, tale contributo agli enti locali, seguendo l’ordine di graduatoria approvato con lo stesso provvedimento.
Successivamente, l’articolo 45 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto, per il richiamato contributo, un ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate allo scorrimento della predetta graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020.

A seguito delle comunicazioni di conferma di interesse al contributo presentate dai Comuni interessati, il Ministero dell’Interno ha adottato, in data odierna, il decreto concernente l’assegnazione del contributo, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, previsto dal comma 51-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli enti locali assegnatari del contributo sono individuati nell’allegato A). Gli enti locali le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 971 alla posizione 4737 beneficiano, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2020. Gli enti locali le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 4738 alla posizione 9350 beneficiano, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2021. Sono esclusi dall’assegnazione del contributo gli enti locali titolari delle richieste riportate nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, per le quali non è stato confermato interesse al contributo. Gli enti locali, individuati dalla posizione n. 971 alla posizione 4737, assegnatari del contributo sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto.
Gli enti locali, individuati dalla posizione n. 4738 alla posizione 9350, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del successivo provvedimento di erogazione del contributo, che sarà adottato entro il 28 febbraio 2021.
In caso di inosservanza del termine, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti sarà effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati come “Sviluppo capacità progettuale”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per il conferimento di incarichi di consulenza legale in difetto dei presupposti di legge

Risponde del danno cagionato all’erario il dirigente pubblico che abbia conferito incarichi di consulenza a un soggetto esterno all’Amministrazione (nel caso di specie, a un avvocato) in difetto dei presupposti e delle condizioni stabiliti dalla legge. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, sezione I centrale d’appello, 2 dicembre 2020, sentenza n. 333.
Nel caso di specie è emerso che la Procura Regionale della Corte dei conti per la Puglia aveva convenuto in giudizio il direttore generale pro-tempore dell’Agenzia regionale delle attività irrigue e forestali per la Regione Puglia (ARIF), per sentirlo condannare al risarcimento del danno di euro 64.396,80 oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge, a cagione di incarichi di consulenza legale dallo stesso affidati a soggetti esterni all’Ente asseritamente in violazione di legge.
Secondo quanto riportato in citazione, gli incarichi si sarebbero rivelati dannosi in quanto conferiti senza che ricorressero i presupposti normativi di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, atteso che essi risultavano sostanzialmente immotivati e generici e con delibere di conferimento reiterate a fronte di procedure del tutto irregolari. La Procura aveva contestato al dirigente l’affidamento della medesima tipologia di incarichi per i quali non veniva esplicitato alcunché in ordine alle problematiche sottese alla attività stragiudiziale da porre in essere, né tantomeno in ordine alle diffide o istanze presentate all’ente idonee a dar vita a futuri contenziosi.
I giudici della Sezione d’appello, nel confermare la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 127/2019 – ravvisando nella condotta osservata dal dirigente l’elemento soggettivo della colpa grave per aver egli agito in spregio alle più elementari regole dell’agire amministrativo – hanno ricordato che la materia degli incarichi a consulenti esterni alla pubblica amministrazione, disciplinata dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, si inserisce in un contesto nel quale le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di svolgere i compiti istituzionali avvalendosi di personale interno, essendo tale regola espressione del principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa anche, e soprattutto, sotto il profilo dell’economicità della stessa.
In quest’ottica, gli incarichi di consulenza a soggetti esterni possono sì rappresentare un’opzione operativa percorribile, ma a condizione che ricorrano specifiche situazioni, ovvero:
• la carenza organica che impedisca, o renda oggettivamente difficoltoso, l’esercizio di una determinata funzione, da accertare per mezzo di una reale ricognizione condotta sulle professionalità in servizio;
• la complessità dei problemi da risolvere, che richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale interno;
• l’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico e la sua durata;
• la proporzione fra il compenso corrisposto al soggetto incaricato e l’utilità conseguita dall’Amministrazione.
Tali condizioni, che per la giurisprudenza (cfr. ex plurimis, Sez. II d’appello, sent. n. 625 del 2018 e sent. n. 327/2019) costituiscono altrettanti presupposti di legittimità, non solo devono coesistere, ma devono anche essere logicamente esplicitati nel provvedimento amministrativo di conferimento, in quanto indefettibilmente concorrenti a costituirne il supporto motivazionale. Pur con l’ovvia precisazione che un profilo di illegittimità formale non possa di per sé costituire fonte di danno erariale, non si può tuttavia revocare in dubbio che, soprattutto in una materia quale quella in esame in cui la condotta da osservare risulta delineata da ristretti ambiti normativi, l’assenza di questo o quel presupposto di legittimità del provvedimento appare chiaramente sintomatica di un comportamento contrario, o quantomeno non in linea, con il modello legale della corretta gestione amministrativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Questionario debiti fuori bilancio e disavanzi di amministrazione dell’esercizio 2019

La Corte dei conti comunica l’apertura dei termini per l’acquisizione, attraverso lapplicativo “Con.Te.”, dei dati relativi ai debiti fuori bilancio e ai disavanzi di amministrazione dell’esercizio 2019.
Al fine di acquisire i dati utili per riferire al Parlamento sui risultati della finanza locale, ai sensi dell’art. 13 del d.l. 22.12.1981, n. 786, convertito nella legge 26.02.1982, n. 51, come ogni anno, è richiesto a tutti gli enti locali (Città metropolitane, province e comuni) di procedere alla compilazione on-line del questionario debiti fuori bilancio 2019, disponibile sul sistema “Con.Te”. Gli enti dovranno adempiere entro il termine del 10 febbraio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PA: I numeri del monitoraggio sullo smart working

Un picco del 64% a maggio, dopo il 56% di marzo, primo mese di lockdown, e il 46% ancora nel settembre scorso, quando sono entrate in vigore le norme del decreto Rilancio secondo cui il lavoro agile non è più la modalità organizzativa ordinaria, come nella prima fase acuta dell’emergenza pandemica, ma va contemperato con il lavoro in presenza ben oltre le sole attività indifferibili, a garanzia della continuità dei servizi per cittadini e imprese.
Sono i numeri del monitoraggio sullo smart working nelle Pa, dati elaborati da FormezPA per conto della Funzione pubblica. Le amministrazioni rispondenti sono state ben 1.537 (circa 300mila i dipendenti rappresentati) per un periodo che va da gennaio al 15 settembre scorso, proprio il giorno in cui il lavoro agile ha smesso di essere la soluzione organizzativa ordinaria. Per dare una rappresentazione più fedele del fenomeno il monitoraggio non ha sostanzialmente riguardato settori in cui il lavoro agile è giocoforza marginale (sanità, forze dell’ordine, ecc.).
A gennaio i lavoratori pubblici in smart working erano appena l’1,7%. Successivamente, l’esplosione della pandemia ha portato ai picchi di maggio con percentuali oltre l’87% per le amministrazioni centrali. Il lavoro agile ha riguardato l’86% delle amministrazioni interpellate, dal 94% al 100% se parliamo degli enti sopra i 10 addetti. A maggio, le dipendenti donne attive da remoto hanno raggiunto il 66,3% contro il 60,3% degli uomini. A settembre il gap è diminuito: 47,6% contro 44,4%. In media, 48% contro 44%. A maggio il 57% del tempo di lavoro era mediamente in smart working, con punte di quasi l’80% nelle Pa centrali.
Un lavoratore su due in lavoro agile si è giovato di strumenti forniti dall’amministrazione; in particolare è stato rilevato un +7% sulla disponibilità di device da maggio a settembre. L’87% dei dirigenti adesso ha la firma digitale, mentre la digitalizzazione dei procedimenti è al 60%. Per il 70% delle amministrazioni, secondo il monitoraggio, c’è stato un salto nelle competenze digitali dei dipendenti. Per il 48% degli enti i dipendenti sono stati più responsabilizzati e orientati ai risultati. Il 54% delle amministrazioni ritiene invece che le spese siano diminuite, con punte oltre l’80% per il comparto università e ricerca e nella Pa centrale. Risparmi concentrati soprattutto nelle voci utenze e carta. Infine, su 2.681 dipendenti interpellati, per il 91% l’esperienza del lavoro agile è pienamente o abbastanza soddisfacente e il 73% ritiene che ci siano stati incrementi della produttività del lavoro.

Vedi anche: Report attuazione del lavoro agile nelle PA nel periodo gennaio-aprile 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL,Versamento del saldo IMU 2020 – Obblighi di pubblicazione delle delibere nel Portale del Mef

L’IFEL, con nota del 2 dicembre scorso, sui termini di inserimento delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’IMU nel portale del Mef, ricorda che la disciplina ordinaria (ora racchiusa nel co. 767, art.1, della legge di bilancio 2020) condiziona l’efficacia degli atti deliberativi alla loro pubblicazione entro il 28 ottobre, a cura del Mef, sul “Portale del federalismo fiscale” e, a questo fine, al fatto che gli atti stessi siano trasferiti al Mef da parte dei Comuni entro il 14 ottobre.
Nel corso del 2020, i termini ordinari di inserimento e di successiva pubblicazione delle delibere nel Portale del Mef hanno subito tuttavia delle modifiche, a seguito dei ripetuti rinvii dei termini di approvazione del bilancio di previsione, la cui ultima proroga è stata fissata al 31 ottobre dal DM Interno del 30 settembre 2020. Al nuovo termine del 31 ottobre sono stati collegati anche i termini di deliberazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ad opera dell’art. 138 del dl 34/2020, rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”.
Nel frattempo, i termini di invio e pubblicazione delle delibere al Mef erano già stati prorogati dall’articolo 107, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia), al 31 ottobre per l’inserimento delle delibere nel Portale del Mef e al 16 novembre per la loro pubblicazione a cura del Mef.
La coincidenza nel 31 ottobre del termine di approvazione delle nuove aliquote IMU con il termine di inserimento delle stesse nel Portale del Mef (31 ottobre), ha impedito il generalizzato rispetto di tale ultimo adempimento. Molti Comuni hanno inserito le delibere dopo il 31 ottobre, avendo approvato le delibere sulle aliquote a ridosso dell’ultima data disponibile. Si osserva, in proposito, che il sistema ha opportunamente consentito il caricamento delle delibere sul portale del Federalismo fiscale, anche oltre il termine formale di legge. Si è tuttavia determinata un’alea di incertezza circa l’efficacia dei provvedimenti contenenti le nuove aliquote IMU.
A questa incertezza sopperisce ora il decreto-legge n. 125 del 2020 (convertito in legge n. 159/2020 – G.U. n. 300 del 3/12/2020), che riapre formalmente i termini di inserimento, assicurando l’efficacia di tutte le delibere comunali. In particolare, l’articolo 1, comma 4-quinquies del dl 125, inserito nella fase di conversione, prevede i nuovi termini seguenti:
– 31 dicembre 2020 per l’inserimento delle delibere IMU da parte dei Comuni nel Portale del Mef;
– 31 gennaio 2021 per la loro pubblicazione, che dovrà avvenire a cura del Mef.
Inoltre, l’articolo 1, comma 4-sexies del dl 125 del 2020, conferma il termine per il versamento del saldo IMU al 16 dicembre, “da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze”. Pertanto, la normativa conferma che il saldo deve essere effettuato sulla base degli atti pubblicati e disponibili per la consultazione sul Portale del Mef, prescindendo dall’osservanza del previgente termine.
La norma non indica una data di riferimento precisa in base alla quale valga l’obbligo di considerare i dati pubblicati sul sito Mef. Appare tuttavia ragionevole che ai fini del calcolo del saldo IMU 2020, valga l’obbligo per i contribuenti e gli intermediari fiscali di considerare i dati pubblicati sul Portale Mef alla data del 16 novembre (termine di riferimento previgente), ferma restando ovviamente la facoltà di tener conto delle misure pubblicate successivamente ma in tempo utile per il pagamento del saldo, ovvero acquisite direttamente dai siti comunali. Viene così assicurato un lasso di tempo adeguato per la conoscenza dei provvedimenti, mentre le deliberazioni comunicate e pubblicate dal Mef entro i termini prorogati dal dl 125 costituiranno il riferimento per l’eventuale conguaglio da regolare entro il 28 febbraio 2021, ovvero per la richiesta di rimborso. Il comma 4-septies, infatti, considera l’ipotesi in cui le delibere vengano pubblicate successivamente – e comunque entro il 31 gennaio 2021 – prevedendo che l’eventuale differenza d’imposta ancora dovuta sarà versata, senza sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio 2021 e che, nel caso di una differenza negativa, il rimborso avverrà su richiesta del contribuente sulla base delle regole ordinarie (co. 724, della legge 147 del 2013).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION