Compensi ai componenti interni delle commissioni di concorso: assoggettamento al limite di spesa

Con la deliberazione n. 171/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti si è pronunciata su una richiesta di parere avanzata da un’Unione di Comuni, volta a chiarire se i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, qualora tali incarichi siano svolti da dipendenti interni, debbano essere qualificati come trattamento economico accessorio, con conseguente obbligo di imputazione ai fondi del salario accessorio e assoggettamento ai limiti di spesa previsti dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

La Sezione regionale afferma che i compensi spettanti ai componenti dovuti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego, quando gli incarichi siano rivestiti da dipendenti interni, costituiscono componenti del trattamento economico di natura accessoria. Essi remunerano, infatti, attività aggiuntiva, temporanea e specifica, svolta in ragione dell’ufficio ai sensi dell’art. 3, c. 12, della L. n. 56 del 2019, e non si configurano come emolumenti estranei al rapporto di lavoro. La loro natura accessoria discende dal fatto che si tratta di compensi variabili, non legati in modo permanente alla posizione giuridica del dipendente, ma correlati allo svolgimento di un incarico determinato nel tempo e conferito in ragione dell’ufficio. La precisa collocazione contrattuale di tali compensi all’interno delle diverse voci del trattamento accessorio e dei fondi è rimessa alla disciplina dei contratti collettivi nazionali di comparto e alla contrattazione integrativa.

In una prospettiva di corretta gestione della finanza pubblica e di trasparenza contabile, è coerente che essi siano imputati ai fondi del salario accessorio per il personale non dirigenziale e agli analoghi fondi per la dirigenza. Questa scelta consente una gestione più trasparente delle risorse, favorisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e rende più agevole il monitoraggio della spesa.

La Sezione evidenzia, altresì, che i compensi in parola rientrano nel perimetro delle “risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” ai sensi dell’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, e risultano pertanto assoggettati al relativo limite complessivo. La conclusione si fonda sul carattere onnicomprensivo del tetto al trattamento accessorio, più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, e sull’assenza di qualsiasi deroga legislativa espressa o di presupposti per l’esclusione quali risorse etero-finanziate neutrali, secondo i criteri ricostruiti dalle Sezioni riunite nella del. n. 51 del 2011, dalla Sezione delle Autonomie nelle del. n. 2 del 2013, n. 20 e n. 23 del 2017 e n. 18 del 2024, e da ultimo dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia nella del. n. 90 del 2025.

La deroga di cui all’art. 3, c. 14, della L. n. 56 del 2019, che esclude l’applicazione dell’art. 24, c. 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai dirigenti componenti delle commissioni di concorso, incide esclusivamente sul principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non determina, di per sé, l’esclusione dei relativi compensi dal tetto di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017. Il tetto continua a trovare applicazione nei confronti dell’intero trattamento accessorio, ivi inclusi i compensi per le commissioni di concorso, sia per il personale dirigenziale che per quello non dirigenziale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Rientrano nel limite del tetto del salario accessorio i proventi da CDS destinati al potenziamento dei servizio di PL

Le risorse di cui all’articolo 208 del Codice della strada destinate alla erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale non sono escluse dal limite di spesa previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, ai sensi dell’art. 1 comma 124, della legge 207 del 2024, in quanto non rientranti nella nozione di welfare integrativo e non espressamente oggetto di indicazione di irrilevanza ai fini del rispetto di quel vincolo di spesa. Le risorse di cui all’art 208 destinate alla erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale possono essere escluse dal limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 nella misura e secondo le modalità indicate nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2019.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 373/2025/PAR, ciò in quanto tali attività non risultano direttamente collegate a recuperi di efficienza, incrementi di entrate o risparmi di spesa attribuibili a specifiche tipologie di personale, né generano un effetto finanziariamente neutro sul bilancio.

La Sezione non ha tuttavia escluso la possibilità, astrattamente ammissibile, che l’ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la parte di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente. In tale scenario, l’utilizzo delle sole maggiori entrate effettivamente realizzate dal personale determinerebbe un impatto del tutto neutro sul bilancio, non comportando un incremento della spesa complessiva. Qualora tali risorse fossero finalizzate a remunerare prestazioni aggiuntive funzionali al potenziamento dei servizi di sicurezza, la fattispecie risulterebbe estranea al divieto dell’art. 23, comma 2, poiché rispettosa della sua ratio. Solo entro questi stringenti presupposti è consentita l’esclusione dal limite di spesa per gli incentivi connessi agli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo dedicati alla sicurezza urbana e stradale.

La redazione PERK SOLUTION

I proventi da sanzioni stradali destinati al welfare della Polizia Locale restano fuori dal tetto del trattamento accessorio

Con la deliberazione n. 281/2025/PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – ha chiarito che le risorse destinate al welfare integrativo del personale di Polizia Locale, quando finanziate con i proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del Codice della strada, non sono soggette al limite del trattamento accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Le risorse destinate al welfare integrativo hanno natura non retributiva ma assistenziale-previdenziale, come già affermato dalla giurisprudenza contabile (Sezione Autonomie n. 17/2024/QMIG). L’art. 1, c. 124, l. 207/2024 ha stabilito che, in via generale, anche le risorse per il welfare integrativo concorrono al limite dell’art. 23, salvo che si tratti di fondi “riconosciuti a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”.

L’art. 208, c. 4, lett. c), d.lgs. 285/1992 prevede che una quota pari al 50 per cento (ovvero in diversa misura ex comma 5 dello stesso art. 208) dei proventi da sanzioni stradali spettanti agli enti locali possa essere destinata, tra l’altro, a misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente ai Corpi e ai Servizi di Polizia municipale.

Quand’anche si dovesse ritenere che la destinazione delle risorse al welfare integrativo del personale di Polizia locale non possa ritenersi impressa da una specifica disposizione di legge, integrando la detta finalità una delle possibili destinazioni che le amministrazioni locali possono imprimere ai proventi da sanzioni stradali, l’art. 98, c. 1, lett. b), del contratto collettivo relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto a novembre 2022, recependo l’art. 208, c. 4, lett. c), abilita espressamente le amministrazioni locali a devolvere i proventi anche a finalità assistenziali del detto personale, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 82 del contratto collettivo (cfr. Sezione delle Autonomie n. 5/2019/QMIG, che valorizza, ai fini del vincolo sulle risorse – seppure in relazione alle finalità previste dal comma 5 bis dell’art. 208 – la fonte contrattuale).

Ne consegue, quindi, che dette risorse possano ritenersi tuttora escluse dal limite normativo previsto dall’art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017.

 

La redazione PERK SOLUTION

Cessione della capacità assunzionale e deroga ai limiti di spesa del personale nelle Unioni di Comuni

Con la Deliberazione n. 143/2025/PAR della Sezione regionale di controllo per il Veneto, nell’affrontare il coordinamento tra la disciplina della capacità assunzionale introdotta dal D.L. 34/2019 (e dal D.M. 17 marzo 2020) per i Comuni “virtuosi” e il regime speciale delle Unioni di Comuni, ha evidenziato che l’Unione può assumere autonomamente, applicando la regola del 100% turnover ex L. 208/2015 (spazi propri), ovvero con spazi ceduti dai Comuni “virtuosi” (art. 32, comma 5, TUEL). In tale ipotesi, all’Unione si trasferiscono anche i corollari del regime comunale: a) deroga ai commi 557-quater e 562 (art. 7, co. 1, D.M. 17/3/2020); b) adeguamento del tetto del trattamento accessorio (art. 33, co. 2, D.L. 34/2019, ult. periodo). Tale ultima interpretazione risulta, infatti, coerente con il senso sotteso all’art. 5, comma 3, dello stesso D.M. che – come già specificato – concede addirittura spazi in più ai piccoli comuni (ovvero con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), affinché siano utilizzati per l’Unione alla quale aderiscono (ma attraverso l’istituto del «comando»).

La Sezione precisa che anche le assunzioni attraverso cessione di spazi assunzionali potranno avvenire soltanto a condizione che i comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria ai fini dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, oltre che delle disposizioni generali sul contenimento della spesa di personale.

Del resto, una lettura in tal senso orientata si porrebbe anche a salvaguardia del principio di necessario coordinamento della finanza pubblica, sotteso alla finalità, evidenziata dalla Sezione delle Autonomie con la pronuncia n. 4/2021/QMIG – attraverso il rinvio alla sentenza n. 22/2014 della Corte Costituzionale – finora perseguita dal legislatore, di incentivare le Unioni di comuni “orientate ad un contenimento della spesa pubblica, creando un sistema tendenzialmente virtuoso di gestione associata di funzioni (e, soprattutto, di quelle fondamentali) tra Comuni, che mira ad un risparmio di spesa sia sul piano dell’organizzazione amministrativa, sia su quello dell’organizzazione politica”.

A sua volta, la Sezione di controllo della Toscana, con la citata deliberazione n. 158/2023, ha ribadito che “laddove la cessione abbia luogo a beneficio di Unioni di Comuni, come previsto dal ridetto art.32 Tuel, il Comune, in virtù dell’art.7, comma 1, D.M. 17 marzo 2020, non debba includere i relativi importi nel computo del limite di spesa di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal momento che per il Comune la cessione della capacità assunzionale equivale, quoad effectum, alla avvenuta utilizzazione della stessa mediante assunzione diretta, tenuto conto che una volta ceduta la capacità assunzionale non può più essere utilizzata dal Comune cedente”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Superamento trattamento accessorio personale: i chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato

Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha pubblicato una nota operativa con le indicazioni sull’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni”) sul trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni.

La norma prevede che, a decorrere dall’anno 2025 – al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente – le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possano incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di
posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

La facoltà potrà essere esercitata nel presupposto che:

  • sia rispettata la citata disciplina introdotta dall’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, basata sulla sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicati dai relativi decreti attuativi del 3 settembre 2019 per le regioni a statuto ordinario, del 17marzo 2020 per i comuni e dell’11 gennaio 2022 per le province e le città metropolitane;
  • sia assicurato l’equilibrio pluriennale di bilancio come da asseverazione dall’organo di revisione.

Ai fini della quantificazione del valore massimo delle risorse incrementali del fondo, la nota chiarisce che occorra prendere a riferimento per ciascuna delle quattro categorie e delle aree professionali il valore complessivo degli stipendi tabellari lordo dipendente corrisposti dagli enti al personale effettivamente in servizio, comprensivi della tredicesima mensilità, in applicazione dei diversi ordinamenti professionali e delle strutture della retribuzione previsti, rispettivamente, per il periodo gennaio-marzo 2023 e per il periodo aprile-dicembre 2023, dal CCNL del triennio 2019-2021. Nel valore complessivo degli stipendi tabellari va considerata anche la relativa spesa per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato. Non va computata, invece, la spesa sostenuta per l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell’articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021, in quanto rappresenta una anticipazione sui miglioramenti contrattuali del CCNL.

Il valore massimo che la componente stabile del Fondo, maggiorata della quota destinata alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, può assumere è determinato moltiplicando per 0,48 la spesa sostenuta per gli stipendi tabellari nell’anno 2023. Al fine di determinare il valore massimo delle risorse incrementali da destinare al Fondo, vanno sottratti i seguenti importi:

  • valore della componente stabile del Fondo dell’anno 2025, ridotto delle decurtazioni operate al fine di assicurare il rispetto del limite finanziario di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Tra le predette decurtazioni non sono comprese quelle temporanee finalizzate alla attuazione dei piani di recupero delle somme indebitamente corrisposte a seguito del superamento dei vincoli finanziari di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014;
  • importo per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione relativo all’anno 2025.

Le risorse incrementali di cui al citato articolo 14, comma 1-bis da destinare al Fondo sono, in coerenza con quelle che già alimentano il fondo, al netto degli oneri riflessi a carico degli enti.

Si precisa che l’ente potrà destinare all’incremento della componente stabile del Fondo dell’anno 2025 l’intero valore così determinato oppure frazionarlo in più annualità, destinando ad incremento della predetta componente importi annui inferiori al valore incrementale massimo consentito. Le risorse incrementali, in quanto alimentanti la componente stabile del Fondo, danno luogo a un onere permanente a carico del bilancio dell’ente e, pertanto, la nota richiama, al riguardo, la necessità che i relativi effetti vengano valutati sotto il profilo della sostenibilità finanziaria su un arco temporale adeguatamente lungo e correlato, quindi, al vincolo del rispetto dell’equilibrio di bilancio su base pluriennale.

Le maggiori risorse destinate al trattamento accessorio in attuazione di quanto previsto dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, vanno considerate ai fini dell’aggregato “spese di personale” di cui all’articolo 1, commi 557 e segg. della legge n. 296 del 2006.

Si chiarisce che le risorse aggiuntive, incrementando la componente stabile del Fondo, assumono natura strutturale e in quanto tali possono essere destinate a tutti gli istituti permanenti quali, ad esempio, il finanziamento dell’attribuzione dei differenziali stipendiali di cui all’articolo 14 del CCNL (Progressioni economiche all’interno delle aree) come previsto dal comma 2, lettera j), del citato articolo, e il finanziamento del welfare integrativo come previsto dall’articolo 82, comma 2, del citato CCNL. Inoltre, le risorse aggiuntive possono essere destinate anche all’incremento del trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione previsto dall’articolo 17 del CCNL Comparto funzioni locali del triennio 2019-2021, costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, il cui finanziamento è posto a carico del bilancio degli enti e non del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 67, comma 7, del CCNL Comparto funzioni locali – triennio 2016-2018.

L’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, sebbene non comprenda direttamente tra gli enti destinatari anche le Unioni di comuni, può essere applicato alle stesse in via indiretta, laddove i comuni possano cedere alle Unioni dei comuni a cui aderiscono una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge n. 25 del 2025, con la contestuale riduzione di pari importo di tale componente – certificata dall’organo di revisione – al fine di assicurare l’invarianza finanziaria complessiva, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei trattamenti economici accessori indicati dall’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Le risorse cedute alle Unioni di comuni sono computate, da parte dei rispettivi comuni cedenti, ai fini del rispetto dell’incidenza percentuale del 48 per cento e dei valori soglia di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019. Pertanto, la cessione di tali risorse determina una corrispondente riduzione delle capacità assunzionali dei comuni cedenti.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Sblocco salario accessorio: approvato l’emendamento al Decreto PA

Nel corso dell’esame di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, c.d. Decreto PA, è stato approvato l’emendamento che consente il superamento del blocco del salario accessorio dei dipendenti dei Comuni e Città Metropolitane, che ha causato l’aggravarsi della sperequazione retributiva tra il personale degli enti locali e quello delle altre PPAA.

Sarà infatti possibile aumentare il Fondo per il salario accessorio di una determinata percentuale stabilita dalla norma, incentivando così la produttività e favorendo percorsi di crescita professionale. In particolare, il nuovo comma 1-bis dell’art. 14, introdotto nel corso dell’esame referente, prevede che, a decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio.

L’incremento potrà essere effettuato  sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento.

La possibilità di aumentare i fondi sarà legata alla condizione finanziaria dei singoli enti; solo le amministrazioni in equilibrio o con bilanci solidi potranno effettivamente beneficiare della rimozione del tetto di spesa. Restano esclusi gli enti in dissesto e/o in piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dovranno indicare, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall’incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incarichi a contratto e limiti di spesa del personale

Con deliberazione 233/2024/PAR, la Corte dei Conti Lombardia ha risposto ad una richiesta di parere per una lettura coordinata tra il disposto di cui all’art. 110, comma 3, del TUEL e le norme afferenti la spesa per il personale.

Nello specifico, il Sindaco richiede: “conferma che la spesa correlata al predetto profilo vada considerata entro il limite di cui all’art. 1 co. 557 e 562 della L. 296/2006 (media spesa personale triennio 2011-2013)”;“se l’eventuale costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) correlato alla figura sia da considerarsi impattante anche ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 (quota salario accessorio complessivo dell’ente anno 2016)”;“se sia da calcolare al predetto fine (ossia impattante sul limite s.a. anno 2016) anche l’eventuale indennità ad personam che la giunta comunale intendesse eventualmente riconoscere al soggetto che verrà selezionato ad esito della necessaria preventiva procedura comparativa”.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, rende il parere come segue: può conclusivamente affermarsi che le suesposte considerazioni riscontrano in termini positivi il primo quesito formulato dall’Amministrazione civica nel senso di confermare che la spesa correlata alla sostituzione del responsabile dell’area tecnica mediante un’assunzione ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 va considerata entro il limite di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della l. n. 296/2006. Negli stessi termini si pone la soluzione al secondo quesito, in punto di impatto del costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) riferito alla figura assunta ex art. 110, comma 1, Tuel ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, a tenore del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (…)”.

In riscontro all’ultimo quesito attenzionato dall’Ente istante, la circostanza che tale indennità costituisca una voce di costo del trattamento economico fondamentale la rende ontologicamente differente dalle altre componenti accessorie e, per l’effetto, estranea al perimetro di applicazione dei limiti della spesa relativa al salario accessorio, permanendo unicamente i tetti complessivi imposti alla spesa per il personale ex art. 1, commi 557 e 562, della legge finanziaria n. 296/2006 (vd. altresì sentenza n. 95/2024 della Sezione giurisdizionale per il Veneto).

 

La redazione PERK SOLUTION

Gli incrementi sul fondo della retribuzione di posizione e di risultato non sono soggetti al limite del trattamento accessorio

Con l’orientamento applicativo AFL92, l’Aran fornisce chiarimenti in ordine all’incidenza delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sul trattamento accessorio, con particolare riferimento agli incrementi del fondo della retribuzione di posizione e di risultato.

L’Agenzia ricorda che per espressa previsione di legge (art. 11 DL. 135/2018) il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del D. Lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.

Ne consegue che gli incrementi disposti dall’art. 39 del CCNL 16.07.2024 non siano assoggettati al limite del trattamento accessorio dettato dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

 

La redazione PERK SOLUTION

Compensi spettanti ai dipendenti comunali, non avvocati, che assistono l’ente nei processi tributari

La Corte dei Conti Sezione Autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2024/QMIG, si è pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI con nota dell’11 giugno 2024 (prot. n. 26/VSG/SD-24), in merito ai limiti ex art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017 per la costituzione del fondo risorse decentrate, con riferimento ai compensi spettanti ai dipendenti comunali, non avvocati, che assistono l’ente nei processi tributari.

La Corte dei Conti, ha enuncia il seguente principio di diritto: «gli importi necessari alla liquidazione dei compensi ai dirigenti o dipendenti che abbiano assistito l’ente locale nel processo tributario, derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, non sono assoggettati ai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 in quanto si tratta di risorse etero-finanziate, previamente acquisite e ritualmente riscosse. Tali
risorse devono essere gestite, sulla base di una specifica norma regolamentare interna, intesa a disciplinare, nell’ambito delle indicazioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalità applicative dell’incentivo».

L’attività di difesa dinanzi alla Giustizia tributaria resa dal dirigente o funzionario può costituire un risparmio di spesa, anche in un ente locale munito di avvocatura interna, riducendo l’impegno del personale togato ed evitando il ricorso a professionisti esterni; inoltre, in caso di soccombenza, l’onorario liquidato dal giudice sarebbe ridotto del 20%. Al fine di superare i limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, devono però verificarsi entrambe le condizioni: che si tratti di risorse etero-finanziate e che siano utilizzate per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi.

Nel caso in esame, si tratta di incentivi ad personam etero finanziati, attraverso risorse aggiuntive per il bilancio dell’ente, da destinare specificamente a remunerare il dirigente o il dipendente che ha assistito l’ente locale in giudizio, solo a seguito di riscossione delle spese di lite liquidate in sentenza e dopo il passaggio in giudicato della stessa, secondo le modalità dettate in apposito regolamento interno che dovrà, altresì, prevedere sistemi per assicurare la neutralità finanziaria, tenendo indenne l’ente locale dal peso dei costi connessi.

Deve sempre sussistere una stretta correlazione tra le risorse recuperate a titolo di spese di giudizio liquidate in sentenza e il dirigente o funzionario che ha assistito l’ente nel medesimo contenzioso, osservando tutti gli altri limiti imposti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale vigente.

La redazione PERK SOLUTION

Il tetto al salario accessorio costituisce un limite complessivo unico

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 195/2024, in risposta ad un quesito volto ad appurare se il “tetto” al salario accessorio posto dall’art. 23, co. 2, del d. lgs. n. 75/2017 costituisca un limite complessivo unico, comprendente il fondo incentivante dipendenti, il fondo salario accessorio Segretario comunale e il fondo posizioni organizzative; ovvero se ciascuno dei fondi menzionati soggiaccia ad uno specifico limite, così che l’unica possibilità di incremento del fondo posizioni organizzative esistenti nei comuni privi di dirigenza fosse quella derivante dall’applicazione della deroga introdotta dall’art. 11-bis, co. 2, del D.L. n. 135/2018, si è pronunciata nel senso che “il tetto di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali)”.

La Sezione chiarisce che il riferimento “[al]l’ammontare complessivo delle risorse destinante annualmente al trattamento accessorio del personale”, contenuto nell’art. 23, comma 2, sopra citato, è da intendersi come comprensivo della somma di tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali). Sicché, il tetto di spesa previsto dalla norma non può che essere riferito alla spesa complessiva, e non a quella delle singole categorie (così, ex plurimis, le deliberazioni di Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 116 /2023/PAR; Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 277/2019/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 27/2019/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia nn. 115/2023/PAR e 121 /2023/PAR).

È in tale quadro che, com’è stato rilevato, «le Sezioni Riunite, in sede di certificazione del CCNL 2016-2018 (SS. RR. in sede di controllo n. 6/SSRRCO/CCN/18) hanno evidenziato come il fondo incentivante e le risorse per indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, sebbene distinti, siano strettamente collegati in un sistema di “vasi comunicanti”, in quanto un’eventuale crescita dell’uno può essere compensata dalla diminuzione dell’altro, sottolineando come la riduzione di risorse destinate alla retribuzione delle P.O. possa andare a vantaggio del fondo risorse decentrate, sempre nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. D’altro lato, “l’ipotesi speculare di incremento delle risorse destinate alla retribuzione delle P.O. – da cui consegue una decurtazione del fondo – costituisce materia di contrattazione decentrata”» (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 88/2023/PAR).

 

La redazione PERK SOLUTION