Indicazioni in merito alla indicizzazione delle pagine della sezione ‘Amministrazione trasparente’

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con comunicato del 1° luglio 2020 ha richiamato le amministrazioni e gli organismi indipendenti di valutazione al puntuale rispetto della normativa anche in materia di apertura dei dati e di indicizzazione delle pagine. L’Autorità ha constatato, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la prassi di alcune amministrazioni di adottare misure informatiche per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare le pagine della sezione “Amministrazione trasparente”, richiamando amministrazioni e OIV
L’utilizzo di filtri o soluzioni similari che impediscono la ricercabilità ed il riutilizzo delle informazioni è chiaramente contrario al perseguimento degli obiettivi generali della trasparenza amministrativa. Le disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 in materia di riutilizzabilità dei dati prevedono che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, siano resi disponibili anche a seguito di accesso civico, siano pubblicati in formato di tipo aperto e siano riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. La disponibilità dei dati in formato aperto è, pertanto, strettamente funzionale, non solo alla facilità di consultazione e riutilizzabilità, ma anche alla indicizzazione degli stessi, atteso che i dati pubblicati in formato non aperto ne impediscono la rintracciabilità tramite motori di ricerca web.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Trasparenza servizio rifiuti: dal 1° luglio le nuove regole ARERA

Dal 1° luglio prossimo i gestori del servizio rifiuti che servono territori con una popolazione residente totale superiore a 5.000 abitanti e i Comuni con oltre 5.000 abitanti che gestiscono in economia il servizio rifiuti o uno dei servizi tra il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, dovranno attuare le disposizioni in materia di trasparenza del servizio rifiuti previste da ARERA con la delibera 31 ottobre 2019 N. 444/2019/R/rif, successivamente modificata (limitatamente ai termini temporali) dalla delibera 12 marzo 2020 59/2020/R/com.
Per i gestori con bacini territoriali con meno di 5.000 abitanti (e quindi anche per i Comuni di minori dimensioni che gestiscono tali servizi in economia) il TITR si applicherà invece dal 1° gennaio 2021.
Dal punto di vista operativo, ricordiamo che il Testo Integrato in materia di Trasparenza del servizio Rifiuti individua puntualmente gli elementi informativi minimi che devono essere resi disponibili a tutti gli utenti (cioè a tutte le utenze domestiche e non domestiche tenute al pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva) attraverso:
– il sito internet del gestore del servizio integrato rifiuti (ovvero di ogni soggetto che eroga il servizio, ciascuno per la parte di propria competenza, incluso il Comune);
– i documenti di riscossione (avviso di pagamento / fattura);
– le comunicazioni (anche individuali) agli utenti, trasmesse con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di variazioni di rilievo delle condizioni di erogazione del servizio.
A tal riguardo, l’IFEL ha messo a disposizione degli Enti la seguente documentazione:

La pubblicazione dei dati sui buoni per la spesa alimentare

Con comunicato del 27 maggio 2020 il Presidente dell’ANAC ricorda che i buoni per la spesa alimentare erogati a causa dell’emergenza COVID-19 sono riconducibili agli atti di “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” previsti dall’art. 26 del D.lgs. 33/2013. Si tratta, infatti, di interventi di aiuto finanziario vincolato all’acquisto di generi alimentari di prima necessità per nuclei familiari che versano in situazione di difficoltà economico-finanziaria. Di conseguenza, i comuni sono tenuti a pubblicare, innanzitutto, i criteri e le modalità di erogazione dei buoni (art. 26, co. 1) sul sito web all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
Gli atti di concessione dei buoni per la spesa alimentare adottati dai Comuni (art. 26, co. 2) vanno invece pubblicati, sempre nella sotto sezione richiamata, solo ove di importo complessivamente superiore a mille euro in un anno nei confronti dello stesso beneficiario.
Il comunicato ricorda che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico degli interessati (cfr. art. 26, co. 4). I comuni, pertanto sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti idonei a tutelare il diritto alla riservatezza.
Al fine di limitare gli oneri per le amministrazioni, l’obbligo di pubblicazione può intendersi assolto anche attraverso un collegamento ipertestuale alla home page o pagina web ove risultano eventualmente già pubblicati i dati in questione, avendo cura di assicurare che i dati siano pubblicati secondo i criteri di qualità delle informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 (cfr. art. 6).
Fermi restando i dati da pubblicare obbligatoriamente, rimane salva la facoltà dei comuni di decidere di rendere trasparenti sul proprio sito istituzionale dati ulteriori e, in particolare, quelli aggregati relativi ai buoni spesa di importo inferiore ai mille euro e l’elenco degli esercizi commerciali presso cui spenderli.
Poiché la sospensione degli obblighi di pubblicazione è cessata il 15 maggio 2020 (art. 103, co. 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 – termine di sospensione non prorogato né dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 né dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34), l’Autorità invita le amministrazioni comunali a riprendere quanto prima la pubblicazione dei dati sui buoni spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le indicazioni ANAC sull’attuazione delle misure di trasparenza nella fase emergenziale

La sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi può essere applicata anche agli adempimenti in materia di trasparenza. Lo ricorda l’Autorità nazionale anticorruzione con un Comunicato del Presidente, nellìottica di alleviare gli oneri degli enti e delle amministrazioni impossibilitati a raccogliere i dati che devono essere oggetto di pubblicazione.
La proroga al 15 maggio stabilita dal decreto legge 18/2020 (art. 103, co. 1) non pregiudica tuttavia la possibilità di continuare a pubblicare i dati secondo le consuete modalità e in base a quanto previsto nella legge 190/2012, nel d.lgs. 33/2013 e nei piani anticorruzione. Tale opportunità è dunque rimessa alla valutazione delle singole amministrazioni.
Alla luce delle ripercussioni sull’attività legate all’emergenza sanitaria, l’Autorità ha inoltre deciso di rinviare fino al 15 maggio 2020 l’avvio di nuovi procedimenti di vigilanza sul rispetto delle misure di trasparenza, sia d’ufficio che su segnalazione. Decorso tale termine, l’Autorità riprenderà l’attività di vigilanza in modo graduale, tenendo conto delle dimensioni organizzative delle amministrazioni e degli enti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI, obblighi di Trasparenza: Nota di aggiornamento dell’IFEL

L’IFEL ha pubblicato una nota di aggiornamento delle tempistiche di applicazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 444 e nell’allegato Testo Integrato in materia di Trasparenza del servizio Rifiuti, che – in conseguenza dell’emergenza da COVID -19 – sono state differite da ARERA al 1° luglio 2020, per i gestori e i Comuni con una dimensione demografica maggiore di 5.000 abitanti, con la Delibera 2020 59/2020/R/com del 12 marzo scorso. I termini per l’applicazione delle disposizioni in ordine agli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all’utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani restano invece fissati al 1° gennaio 2021 per gestori e Comuni che hanno un bacino di popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Nella nota vengono descritti i principali adempimenti in materia di trasparenza del servizio rifiuti richiesti ai gestori del servizio integrato, ovvero a tutti i soggetti affidatari del servizio di raccolta e trasporto RT), di spazzamento e lavaggio strade (SL), di gestione tariffe e relazioni con gli utenti, incluso il Comune qualora esso gestisca la totalità o parte di tali servizi. La nota non fornisce, invece, un’interpretazione pedissequa delle prescrizioni dettate dall’Autorità, che potrà promanare solo da quest’ultima, in qualità di unica istituzione legittimata a fornire un’interpretazione autentica delle delibere in esame.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION