ARERA, differimento termini trasmissione a CSEA della richiesta di anticipazione finanziaria

Con Deliberazione 28 luglio 2020 n. 299/2020/R/rif l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – al fine di rendere coerenti le tempistiche relative all’accesso agli strumenti di copertura dell’esposizione finanziaria con la modifica ai termini per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali e, quindi, anche degli atti deliberativi in materia di TARI apportate in sede di conversione del D.L. n. 34/2020 – ha ritenuto necessario apportare modifiche alla deliberazione 238/2020/R/RIF posticipando al 30 novembre 2020 (in luogo del 30 settembre) il termine, di cui al comma 4.4 della citata deliberazione, per la trasmissione alla CSEA della richiesta di anticipazione finanziaria da parte degli Enti territorialmente competenti. Conseguentemente risulta adeguato il termine del 31 ottobre 2020, previsto per l’erogazione ai gestori beneficiari degli importi oggetto di anticipazione, ovvero “entro il mese successivo alla ricezione da parte di CSEA della richiesta di anticipazione”.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La TARI è dovuta anche per i depositi delle strutture ricettive

Vanno assoggettati alla TARI, ai sensi dell’art. 62 del d. Igs. 16 novembre 1993, n. 507, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all’esercizio dell’impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 23 giugno 2020, n. 12301,
Spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni per le quali determinate superfici avrebbero diritto ad una riduzione dell’imposizione. Il contribuente, quindi, deve dare dimostrazione che, in relazione all’anno di imposizione, la specifica destinazione aziendale impressa ai depositi comporti una capacità produttiva di rifiuti, diversa (e minore) rispetto alle altre aree operative occupate dalla azienda alberghiera; e, comunque, dar conto della applicazione della tariffa meno onerosa con puntuale e congruo riferimento alle categorie o sottocategorie della normativa secondaria deliberata dall’Ente impositore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI, più flessibilità per Comuni e operatore per considerare gli effetti dell’emergenza

ARERA, nel confermare l’impianto di regole adottato lo scorso ottobre in materia di TARI, con la nuova delibera 238/2020/R/rif introduce elementi di flessibilità nel settore dei rifiuti, a cui gli Enti territorialmente competenti (ETC) possono far ricorso per favorire l’uscita dalla fase di emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus, garantendo la continuità di un servizio essenziale. La TARI, dunque, potrà essere calcolata tenendo conto della particolarità dell’anno in corso e delle condizioni determinate dal Covid sulle attività produttive. Gli Enti territorialmente competenti, nel definire le entrate tariffarie in applicazione delle regole previste dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), potranno considerare anche specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno 2020, dovuti alla gestione dell’emergenza (connesse ad esempio alle modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena), anche dando la possibilità di attivare forme di copertura a favore delle agevolazioni eventualmente previste per le utenze domestiche disagiate. Gli ETC che abbiano applicato una riduzione dei corrispettivi variabili, a sostegno delle utenze non-domestiche (delibera ARERA 158/2020), potranno richiedere un’anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l’anno 2020. L’importo potrà essere recuperato in tariffa nelle tre annualità successive. La parte finale della delibera è dedicata proprio alle modalità di accesso al Conto Covid che l’Autorità ha istituito presso CSEA, per compensare gli impatti finanziari che l’emergenza ha avuto sul sistema dei servizi pubblici energetici e ambientali. Al Conto possono accedere – con una richiesta dell’anticipazione finanziaria da presentare entro il 30 settembre 2020 – tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano applicato il Metodo Tariffario Rifiuti, indicando i gestori beneficiari delle richieste e gli elementi di continuità del servizio che ne hanno determinato l’esigenza. Per gli ETC che non intendano avvalersi di queste disposizioni, restano valide le eventuali determinazioni già assunte in materia di MTR e restano confermati i procedimenti finalizzati all’adozione delle determinazioni nei termini previsti dalla normativa vigente.
Per supportare gli operatori e gli enti competenti e per chiarire ulteriormente gli aspetti applicativi del MTR, ARERA ha pubblicato nel proprio sito una nuova sezione di FAQ.

Trasparenza servizio rifiuti: dal 1° luglio le nuove regole ARERA

Dal 1° luglio prossimo i gestori del servizio rifiuti che servono territori con una popolazione residente totale superiore a 5.000 abitanti e i Comuni con oltre 5.000 abitanti che gestiscono in economia il servizio rifiuti o uno dei servizi tra il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, dovranno attuare le disposizioni in materia di trasparenza del servizio rifiuti previste da ARERA con la delibera 31 ottobre 2019 N. 444/2019/R/rif, successivamente modificata (limitatamente ai termini temporali) dalla delibera 12 marzo 2020 59/2020/R/com.
Per i gestori con bacini territoriali con meno di 5.000 abitanti (e quindi anche per i Comuni di minori dimensioni che gestiscono tali servizi in economia) il TITR si applicherà invece dal 1° gennaio 2021.
Dal punto di vista operativo, ricordiamo che il Testo Integrato in materia di Trasparenza del servizio Rifiuti individua puntualmente gli elementi informativi minimi che devono essere resi disponibili a tutti gli utenti (cioè a tutte le utenze domestiche e non domestiche tenute al pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva) attraverso:
– il sito internet del gestore del servizio integrato rifiuti (ovvero di ogni soggetto che eroga il servizio, ciascuno per la parte di propria competenza, incluso il Comune);
– i documenti di riscossione (avviso di pagamento / fattura);
– le comunicazioni (anche individuali) agli utenti, trasmesse con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di variazioni di rilievo delle condizioni di erogazione del servizio.
A tal riguardo, l’IFEL ha messo a disposizione degli Enti la seguente documentazione:

IFEL, nota di commento alla delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020

L’IFEL ha pubblicato una nota di commento alla Delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 sull’ “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati alla luce dell’emergenza COVID-19”, che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza.

La nota contiene tutte le casistiche cui applicare le riduzioni proposte dall’Autorità e individua una serie di soluzioni per il calcolo delle riduzioni per ciascuna attività colpita dalla crisi finanziaria generata dall’emergenza sanitaria, con l’intento di comprendere nelle scelte comunali anche il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Allineamento termini approvazione tariffe e aliquote TARI e IMU e bilancio di previsione

L’art. 148 del DL Rilancio uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione. Infatti, il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI è attualmente fissato al 30 giugno (comma 4 dell’art. 107 del D. L. n. 18 del 2020 che interviene a prorogare il termine previsto dal comma 686-bis dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) mentre per l’IMU il comma 779 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha prorogato fino a giugno l’approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo.

 

Testo art. 148

Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, modello di simulazione dei costi efficienti del servizio rifiuti (MTR-ARERA)

L’IFEL rende disponibile per gli enti il modello di simulazione dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti, elaborato sulla base del metodo regolatorio contenuto nella delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e del relativo allegato MTR, e dei successivi aggiornamenti effettuati dall’Autorità, con la deliberazione n. 57 del 3 marzo 2020 e con la determina n. 2 del 27 marzo 2020.
Il modello ha una duplice finalità: a) guidare i Comuni, nel ruolo che in molti casi rivestono di “Enti territorialmente competenti” (ETC), nella predisposizione dei Piani Economico Finanziari (PEF), supportandoli nel reperimento delle informazioni necessarie e nell’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo; b) supportare i Comuni anche nei casi in cui non svolgano il ruolo di ETC, nella comprensione degli effetti dei parametri previsti dal MTR, parte dei quali di diretta competenza del Comune in quanto soggetto preposto alla determinazione delle tariffe da applicare alle diverse categorie di utenza.
Le soluzioni di calcolo adottate sono in linea generale condivise, pur non potendo escludersi diversi approcci su temi particolari, considerata la grande varietà di modelli gestionali in atto nei diversi territori. Il modello si attiene nel massimo grado possibile alle norme regolative indicate da ARERA nei provvedimenti sopra indicati e considera gli orientamenti espressi dalla stessa Autorità in seminari ed incontri svoltisi nei mesi scorsi.
Il Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio rifiuti si struttura in due file excel: le Tavole di input e il Modello di calcolo vero e proprio. A questi si accompagna un Manuale d’uso che ne facilita l’utilizzo.
I file in questione sono disponibili per il download tramite un link che sarà inviato via mail, previa registrazione con compilazione di un form, nelle more della realizzazione di un sistema di distribuzione più efficiente tramite il sito IFEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, agevolazioni tariffe TARI

Con Deliberazione del 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/rif, Arera fornisce indicazioni volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19. In particolare, il provvedimento prevede – nell’ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati – alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività) e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti).
(Vedi Allegati).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, i nuovi interventi ARERA sulla determinazione dei costi del servizio

Il nuovo metodo regolatorio ha determinato la necessità per i Comuni di adeguarsi in tempi rapidi ad una regolamentazione basata su meccanismi di considerazione e di calcolo dei costi del servizio che segna un radicale cambio di passo. Con le nuove scadenze dettate dall’articolo 107,commi 4 e 5, del dl “CuraItalia” (dl 18/2020), il termine per la deliberazione delle tariffe Tari e Tari corrispettivo è stato prorogato al 30 giugno e i Comuni possono approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019. In questo caso possono rimandare l’adozione del PEF 2020 secondo il metodo MTR-ARERA entro il 31 dicembre 2020.
Dal quadro delineato dalla delibera n.443 sono sorte delle criticità applicative, che ANCI/IFEL (e altre associazioni rappresentative) hanno sottoposto ad ARERA. Dagli approfondimenti con l’Autorità sono scaturiti due atti:

  • la deliberazione 3 marzo 2020, n.57, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
  • la determinazione n. 02/DRIF/2020, del 27 marzo 2020, contenente “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”.

A tal riguardo, l’IFEL ha predisposto delle slide che rappresentano in maniera sintetica tutte le principali novità contenute nei provvedimenti sopra richiamati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Incentivi IMU e TARI

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 46_2020 – a seguito di richiesta di parere concernente l’interpretazione dell’art. 1, comma 1091 della legge di bilancio n. 145/2018, e in particolare l’individuazione del termine entro il quale l’Ente deve adottare il bilancio di previsione al fine di poter procedere all’erogazione dell’incentivo al personale – ha ribadito, secondo l’oramai consolidato orientamento in materia, che l’erogazione degli incentivi al personale previsti dall’art. 1 comma 1091 della L. n. 145/2018 è possibile solo per quei Comuni che abbiano rispettato il termine del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione.
La norma richiamata dispone espressamente che i comuni che abbiano approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 …”. Appare evidente dallo stesso tenore letterale della norma che la facoltà di erogare il trattamento accessorio anzidetto non sia riconosciuta indistintamente a favore di tutti i Comuni, bensì a favore dei soli Comuni che abbiano adottato il bilancio di previsione ed il consuntivo “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Ammettere un’interpretazione estensiva dell’inciso normativo, tale da ricomprendere anche le ipotesi di approvazione del bilancio di previsione entro il diverso termine fissato con decreto ministeriale motivato significherebbe, infatti, frustrare lo spirito della norma, consentendo l’erogazione dell’incentivo da parte di tutti i Comuni che abbiano comunque approvato il bilancio, rispettando almeno uno dei due termini.