Esenzione dalla TARI per gli immobili comunali detenuti da terzi

In tema di TARI, l’esenzione spettante al Comune, relativamente agli immobili di sua proprietà, non si estende a coloro che, a qualunque titolo, abbiano la detenzione degli stessi. Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con sentenza del 30/12/2022, n. 959/3, infatti, la ratio dell’esenzione è giustificata dalla coincidenza in un unico soggetto della qualità di titolare dell’imposizione fiscale e di beneficiario della stessa. Ciò non si verifica in tutti gli altri casi, per i quali, invece, vale il principio comunitario (art. 15 direttiva 2006/12/CE art. 14 direttiva 2008/98/CE), per cui chi utilizza un bene suscettibile di produrre rifiuti ne paga la relativa imposta (“chi inquina, paga”). E’ questa la conclusione a cui sono pervenuti i giudici liguri che hanno ritenuto infondate le ragioni della società ricorrente riguardo alla debenza del tributo in questione.

 

La redazione PERK SOLUTION

IFEL: Schema di modifiche del regolamento TARI per il 2023

Con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022 ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022).

Le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano certamente un obiettivo cui tendere, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA (ivi incluso il potere sanzionatorio), ma occorre anche contemperare i nuovi obblighi con quello che risulta attuabile sia sulla base della legge, e sia delle risorse umane e finanziarie a disposizione dei Comuni. In questa prospettiva si colloca lo spirito dello schema di regolamento IFEL, introdotto da una nota descrittiva, che compie lo sforzo di riconciliare, per quanto e laddove possibile, il rispetto delle prescrizioni regolatorie con la legge speciale che governa l’ambito tributario di riferimento e con il conseguente potere regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie che si spinge fino a prevalere sulle norme legislative specifiche, fatti salvi, ovviamente, i limiti espressamente imposti in quanto riservati alla legge e relativi alla determinazione delle fattispecie imponibili, dell’aliquota massima e dei soggettivi passivi (art.52, d.lgs 446/1997).

 

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TARI: Per l’esenzione degli edifici di culto non rileva l’accatastamento dei locali in cat. E/7

Ai fini della esenzione Tari, occorre accertare non solo che i locali appartengano ad una comunità religiosa, quale che sia il culto da essa esercitato purché non contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento, ma anche che nei locali per i quali è richiesta l’esenzione la comunità si riunisca per esercitare il culto e non ad altri fini. Detta verifica deve eseguirsi in concreto e non in astratto e pertanto non è sufficiente la classificazione catastale dei locali come edifici destinati al culto, né si può presumere che tutti i locali così classificati siano effettivamente destinati al culto. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18137 del 6-6-2022.
È necessario che si accerti se effettivamente la parte contribuente abbia dichiarato che i locali siano destinati al culto nella denuncia originaria o in quella di variazione, e che tale effettiva destinazione sia stata debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; con la precisazione che la mancanza del primo di questi requisiti e cioè la denuncia o la variazione non è emendabile in giudizio, mentre in caso di contestazione lo è il secondo requisito e cioè la prova della effettiva destinazione dei locali (Cass. 2125/2017; Cass. 21011/2021; Cass. 14037/2019; Cass. 31460/2019).
Nel caso di specie, è risultato che in difetto di regolare denuncia da parte della Associazione religioso – dal momento che la denuncia D.Lgs. n. 503 del 1997, ex art. 70, era stata compilata da un soggetto non avente titolo e senza indicare la destinazione d’uso dei locali – il Comune abbia proceduto ad accertare sulla base di rilievi planimetrici quali fossero i locali effettivamente adibiti al culto. Si tratta di un accertamento in fatto che non può essere posto in discussione e che non possa neppure essere contrastato in virtù del rilievo che l’intero edificio sia stato accatastato in E/7, perché una interpretazione coerente con le Direttive Europee impone di accertare se in concreto i locali sono adibiti ad un uso incompatibile con la produzione di rifiuti.
Ciò non interferisce in alcun modo con il diritto fondamentale al libero esercizio del culto, posto che non si vuole mettere in discussione la libertà religiosa, tutelata dalla nostra Costituzione nonché dalle norme sovranazionali e convenzionali, quanto ribadire il diverso principio che chi intende beneficiare di una esenzione fiscale deve offrire la prova della sussistenza dei suoi presupposti (Cass. 04/10/2017, n. 23228); e in particolare per quanto attiene alla Tarsu, ribadire che chi richiede l’esenzione deve anche assolvere all’onere della preventiva specifica indicazione, in una regolare denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1997, artt. 62 e 70, di quali sono le superfici non tassabili.
Per i giudici, la denuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell’ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono – secondo il contribuente – i requisiti della esenzione, così da consentire all’ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli, nonché di organizzare la gestione del servizio; al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile.

 

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TARI – B&B: Legittimità tariffe più alte rispetto a quelle residenziali

Con ordinanza del 16/05/2022 n. 15545, la Corte di Cassazione ha evidenziato che i Comuni possono stabilire particolari tariffe, nella specie quella relativa all’attività alberghiera senza ristorazione, per la TARI per le unità immobiliari adibite all’uso di bed and breakfast anche differenti e superiori rispetto alla tariffa abitativa ordinaria, per il fatto che l’attività di bed & breakfast dà luogo ad una attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all’utenza residenziale. Deve, quindi, ritenersi legittimo da parte del Comune istituire, pur nell’ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa differenziata per l’uso che si fa di un immobile, a prescindere dalla destinazione catastale, verificando l’utilizzo in concreto da parte del proprietario di servizi come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico – sanitari, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi, quando tali servizi non siano riferibili solo al proprietario, ma anche ai clienti della struttura adibita a bed & breakfast, mentre non è necessaria la denuncia di variazione in quanto la stessa va effettuata solo nel cambio di destinazione d’uso.

 

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Riduzione della TARI in caso di autosmaltimento dei rifiuti

In tema di TARI, il soggetto che provvede all’esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti attraverso una ditta privata ha diritto a una riduzione dell’imposta dovuta, ma non è esonerato dall’obbligo del pagamento del tributo. È quanto ha evidenziato la CTR per la Campania, con sentenza del 31/03/2022, n. 3036/17, aderendo all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in tre ordinanze del 2020 (nn. 17334, 14907 e 9109). La Suprema Corte, infatti, ha evidenziato che la tassa in questione è volta a consentire all’amministrazione di soddisfare un bisogno primario di tutta la collettività e non, secondo una logica commutativa, del singolo individuo. Pertanto, l’omesso svolgimento del servizio di raccolta nella zona dove è collocato l’immobile a disposizione del contribuente non determina l’esenzione dalla tassa, bensì una riduzione della stessa, a condizione che il soggetto fornisca la prova della sussistenza delle condizioni per beneficiarne.
Nel caso di specie il collegio ha ritenuto assolto l’onere probatorio e, alla luce della distanza tra il punto di raccolta più vicino e i locali oggetto di tassazione, nonché della tipologia di attività espletata dalla società appellante, ha quantificato la riduzione della TARI nella misura del 40%.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Aiuti, Rinvio PEF TARI al 31 maggio 2022

I Comuni avranno più tempo per approvare le tariffe della Tari: lo dice il viceministro all’Economia Laura Castelli interpellata dall’Ansa a Montecitorio. Con il decreto aiuti, assicura, arriverà la risposta alla richieste dei sindaci: “Da quest’anno, i Comuni potranno approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, tariffe e regolamenti Tari oltre il 30 aprile”, nel caso in cui il termine per chiudere i bilanci preventivi “venga posticipato”. Si introduce “un automatismo, allineando le scadenze e superando la necessita di intervenire con una norma ad hoc ogni volta”, evitando così di dovere riapprovare i bilanci”.
Il provvedimento è atteso in Consiglio dei ministri per l’inizio della prossima settimana, lunedì con grande probabilità.

Bozza della norma che potrebbe essere inserita nel prossimo decreto:
All’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.

La disposizione consentirebbe ai comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile. Detta disposizione garantisce un adeguamento automatico del termine appena citato alle eventuali proroghe della data di approvazione dei bilanci degli enti locali, evitando in tal modo che, di anno in anno, sia necessario intervenire con una norma ad hoc.
Con riferimento all’ipotesi in cui l’approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI avvenga in data successiva all’adozione del bilancio di previsione del singolo comune e allo scopo di evitare l’onere della riapprovazione complessiva dello stesso, l’ultimo periodo della norma consente di effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arera, Raccolta dati Tariffa Rifiuti 2022 – 2025

Arera comunica che dal 12 aprile è aperta agli Enti territorialmente competenti l’edizione 2022-2025 – denominata “PEF 2022-2025” – della raccolta “Tariffa rifiuti”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’art. 7 della deliberazione 363/2021/R/rif. Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/rif (di seguito: MTR-2), ovvero l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.
L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 7, della deliberazione 363/2021/R/rif, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo 7, comma 7.6, lettera a) della deliberazione 363/2021/R/rif, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022.
Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Allegato 1 alla determina 4 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica, scaricabile anche all’interno del portale. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata. Si precisa che tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano già inviato all’Autorità tramite posta certificata la predisposizione del piano economico-finanziario per il periodo 2022-2025, dovranno comunque provvedere a trasmettere la documentazione inviata tramite il sistema telematico di raccolta.
È inoltre disponibile una Guida alla compilazione per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta (Compilazione moduli – Istruzioni per la compilazione).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nota IFEL sulla compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e la potestà normativa dei Comuni

Ifel ha pubblicato una nota contenete una disamina delle principali attribuzioni conferite dalla legge ai Comuni e offre una lettura critica dei punti più controversi della delibera n.15/2022 dell’Autorità, che si ritiene necessario vengano armonizzate con i principi di legge ad oggi vigenti. Il contenuto delle deliberazioni finora emanate dall’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) presenta alcuni punti di contatto controversi tra le attribuzioni concesse dalla legge all’Autorità e i poteri che la Costituzione e la legge ordinaria dello Stato conferiscono ai Comuni, dai quali possono derivare potenziali conflitti relativamente a regolamentazioni non compatibili. Ifel, nel condividere gli obiettivi di fondo dell’intervento di ARERA, sottolinea il rischio di sconnessione della disciplina del finanziamento del servizio, che per i rifiuti è fondata – come è ben noto – su un impianto di natura tributaria ed è, anche nei casi di modello corrispettivo, fortemente ancorata a prescrizioni normative esplicite. Il documento contiene alcune evidenze specifiche di conflitto tra aspetti di rilievo della regolazione ARERA sulla qualità del servizio rifiuti e l’impianto normativo nel quale si colloca la potestà regolamentare sulla gestione delle entrate dei Comuni, elemento essenziale della loro autonomia politico-amministrativa, costituzionalmente
tutelata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI ridotta fino al 40 per cento in caso di mancato svolgimento del servizio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5940 del 23-02-2022 conferma l’orientamento di prassi secondo cui spetta la riduzione della Tari nel caso in cui il servizio di raccolta rifiuti non venga svolto. L’art. 1 comma 656 della L. n. 147 del 2013, statuisce che “La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.” Ai sensi del successivo comma 657: “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.”.

In entrambi i casi siamo in presenza di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale, come si evince del resto dall’utilizzo dell’espressione “la TARI è dovuta”.

Per gli stessi motivi, non essendo collegate alla peculiarità di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l’indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi” (Cass. civ. sez. trib. – 22/09/2020, n. 19767, in motivazione). Con particolare riferimento alla riduzione del 40% di cui alla citata L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, si è rilevato che “la stessa spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione.

 

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Anci, nota su modifiche Commissioni Affari costituzionali e Bilancio al DL milleproroghe 2022

Anci ha pubblicato una prima nota con gli emendamenti, di principale interesse per i Comuni, approvati dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera al Dl Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, disposizioni urgenti in materia di termini legislativi).

Tra le principali modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare in materia di enti locali si segnalano:

  • la proroga al 31 dicembre 2022 il termine a partire dal quale la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni diviene obbligatoria (il testo originario del decreto-legge dispone la proroga al 30 giugno 2022) (articolo 2, comma 1);
  • la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022. È autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio fino alla predetta data (articolo 3, commi 5-septiesdecies e comma 5-duodevicies);
  • la proroga, a decorrere dal 2022, del termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei relativi regolamenti (articolo 3, comma 5-quinquies);
  • l’introduzione di nuove misure organizzative per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle Regioni (articolo 3, comma 5-duodevicies);
  • la previsione di un nuovo termine di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio 2023, entro il quale le province in dissesto finanziario, che presentano l’ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, possono raggiungere l’equilibrio finanziario modificando il termine di riferimento per lo smaltimento dei debiti commerciali a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro; si prevede che i debiti commerciali oggetto della definizione transattiva siano quelli certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (art. 3, comma 5-bis, lett.a);
  • la proroga di trenta giorni il termine entro il quale i comuni in predissesto, che abbiano approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, possano comunicare la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano (articolo 3, comma 5-bis, lett.b) e c);
  • la proroga al 28 febbraio 2022 del termine entro il quale i comuni in predissesto che presentano criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, debbano trasmettere il piano di riequilibrio finanziario alla Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di accedere alla ripartizione di un fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 3, comma 5-bis, lett.a);
  • la proroga al 28 febbraio 2022 del termine entro il quale i comuni che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possano deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 3, comma 5-bis, lett.b));
  • estensione fino al 31 dicembre 2026 ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.0000 abitanti che abbiamo deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la possibilità, già prevista a regime per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti di spesa (art. 1, comma 12-bis);
  • nuova disciplina speciale, in deroga alla normativa vigente, per le assunzioni a termine effettuate dalle società in house qualificate, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l’accelerazione degli investimenti pubblici (articolo 1, comma 13-bis);
  • estensione al 2022 della possibilità per le regioni e le province autonome di anticipare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (articolo 3, comma 6-bis), con proroga dal 30 marzo al 31 maggio 2022 del termine entro il quale le Regioni devono comunicare alla Ragioneria generale dello Stato la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati nell’anno 2021, ai fini del ripiano dei disavanzi regionali per gli anni 2014 e 2015 (articolo 3, comma 6-bis).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION