Illegittima la previsione che obbliga il concorrente a partecipare a tutti e tre i lotti

Con la delibera n. 287 del 23 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) è tornata a ribadire l’importanza del rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e accesso al mercato nelle procedure ad evidenza pubblica, sanzionando la clausola del disciplinare che imponeva ai concorrenti la partecipazione obbligatoria a tutti i lotti di una gara d’appalto.

L’intervento dell’Autorità si riferisce ad una procedura aperta telematica, indetta da una stazione appaltante di una regione del Sud Italia, avente ad oggetto l’esecuzione di interventi su un medesimo complesso edilizio destinato a Centri per l’Impiego, articolata in tre distinti lotti funzionali:

  • Lotto 1: adeguamento infrastrutturale (importo a base d’asta di €875.580);
  • Lotto 2: efficientamento energetico (€188.875);
  • Lotto 3: ristrutturazione, consolidamento statico e miglioramento sismico dell’ex Istituto Commerciale (€1.022.519).

Tuttavia, nonostante la suddivisione formale in lotti, il disciplinare prevedeva che la partecipazione fosse subordinata obbligatoriamente alla candidatura per tutti e tre i lotti, motivando tale vincolo con l’unitarietà dell’intervento, il coinvolgimento di più enti finanziatori e le stringenti tempistiche legate alla programmazione PNRR.

Anac ha qualificato tale previsione come illegittima, in quanto contraria alla disciplina contenuta nell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti “al fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese” e vieta espressamente l’artificioso accorpamento di prestazioni. In particolare, il comma 3 della disposizione prevede che l’Amministrazione deve motivare l’eventuale mancata suddivisione e indicare i criteri seguiti nella determinazione dei lotti. Nel caso di specie, la previsione dell’obbligo di partecipazione a tutti i lotti, pur in presenza di una loro formale suddivisione, ha realizzato un accorpamento di fatto, elusivo della ratio pro-concorrenziale sottesa alla normativa nazionale ed europea.

L’Autorità ha richiesto l’annullamento dell’intera procedura, comprensiva di bando, disciplinare e atti consequenziali, concedendo alla stazione appaltante un termine di 15 giorni per l’adeguamento, con avvertenza di possibile impugnazione in caso di inadempienza. L’orientamento espresso rafforza un principio già consolidato nella giurisprudenza e nella prassi regolatoria: la corretta dimensione dell’oggetto dell’appalto è uno strumento essenziale per favorire la concorrenza, promuovere la partecipazione delle PMI e garantire l’equità e l’efficienza del mercato degli appalti pubblici.

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Il vincolo temporale per individuare chi realizza un appalto PNRR non giustifica frazionamenti

Con Atto a firma del Presidente del il 14 gennaio 2025 – in relazione ad un progetto riguardante l’ammodernamento di un centro di raccolta comunale e ottimizzazione della raccolta differenziata attraverso contenitori ad accesso controllato di un Comune abruzzese, del valore complessivo di oltre un milione di euro, ammesso al finanziamento nell’ambito del PNRR – l’ANAC ha evidenziato che il vincolo temporale per individuare chi realizza un progetto PNRR non può giustificare il frazionamento dell’appalto in cinque distinte procedure negoziate per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea, stante il valore complessivo sopra-soglia degli affidamenti in esame. È evidente una violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, stante l’assenza di ragioni oggettive a giustificazione di una sua deroga.

Nel caso in esame, il progetto ha ad oggetto prestazioni di lavori e forniture autonome che l’Amministrazione ha formalmente determinato con atti dell’organo di governo, con atti amministrativi e atti tecnico-progettuali, di affidare mediante un unico appalto in quanto funzionalmente connesse ai fini della realizzazione del progetto in esame. Le forniture hanno un valore stimato complessivo più elevato rispetto all’importo calcolato per i lavori edili, che tra l’altro hanno carattere accessorio, in quanto rientrano nell’ambito di un più complesso programma volto a modernizzare l’attuale centro di raccolta comunale, ottimizzando la raccolta differenziata attraverso contenitori ad accesso controllato.

La stazione appaltante deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario, al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara e deve, quindi, fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell’affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti. “È evidente una violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, stante l’assenza di ragioni oggettive a giustificazione di una sua deroga”, scrive l’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’atto. “La stazione appaltante non può porre a fondamento della deroga al citato principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto la necessità di garantire il rispetto dei milestone previsti nel cronoprogramma procedurale o l’attivazione tardiva dell’utenza REGIS da parte del MEF. A tal proposito, occorre precisare che il sistema REGIS è un strumento sviluppato per supportare l’attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del Pnrr; pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla stazione appaltante, la sua attivazione non garantisce ‘la certezza sull’erogazione del finanziamento’, che è invece assicurata dal Decreto dipartimentale MASE di concessione dei contributi nonché dal rispetto da parte della stazione appaltante delle specifiche condizioni previste nell’avviso”.

La stazione appaltante, in luogo di un’unica procedura ordinaria da suddividere in lotti conformemente tra l’altro a quanto già stabilito nella delibera giuntale, ha invece frazionato l’appalto ricorrendo a diverse procedure negoziate ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere c) (per i lavori) ed e) (per i quattro lotti delle forniture) del Codice, per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea.

 

 

La redazione PERK SOLUTION