Rimborso spese consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025

Con decreto ministeriale del 1° agosto 2025, il Ministero dell’Interno ha provveduto alla ridefinizione del riparto del fondo destinato al rimborso delle spese sostenute dai comuni in occasione delle consultazioni referendarie abbinate a quelle amministrative tenutesi nelle giornate dell’8 e 9 giugno 2025. Il nuovo decreto annulla e sostituisce il precedente provvedimento datato 19 giugno 2025. Lo rende noto la Direzione centrale della finanza locale, con comunicato del 4 agosto 2025.

La necessità di rettificare il riparto è emersa in seguito a una incompletezza nella determinazione dell’importo massimo rimborsabile, che non teneva conto delle maggiorazioni spettanti agli scrutatori aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per alcune tipologie di sezioni speciali.

Tale circostanza, ha reso necessario procedere ad una nuova quantificazione delle somme dovute per il trattamento economico dei componenti dei seggi e, conseguentemente, alla rideterminazione, al netto dei predetti importi, della somma complessiva da ripartire ai comuni per le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni in esame con i dati acquisiti dall’ultima rilevazione semestrale pubblicata dalla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali concernenti il corpo elettorale, le sezioni ed i seggi speciali al 31 dicembre 2024, aggiornati con il numero definitivo di sezioni e di elettori.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Riparto fondo per il rimborso delle spese di consultazioni referendarie ed amministrative

Con comunicato del 23 giugno 2025, il Ministero dell’interno comunica l’adozione del decreto di determinazione dei distinti parametri, per sezione elettorale e per elettore, relativi alla ripartizione del fondo da destinare al rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025. Il riparto è stato effettuato dopo aver detratto le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, i cui importi, fissati per legge, sono stati oggetto di separata determinazione.

L’importo da assegnare ai Comuni per il rimborso delle spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione dei referendum abrogativi e delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2025, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito in euro 93.890.698,33.

Tenendo conto delle somme disponibili e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono determinati i parametri distinti per tipologia di consultazione elettorale:

Comuni che effettuano le sole consultazioni referendarie (5 schede):
parametro di euro 571,20077105 per sezione e di euro 1,17757318 per elettore. Per i Comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento, ovvero di euro 799,68108000 per sezione e di euro 1,64860246 per elettore;

Comuni che effettuano le consultazioni referendarie abbinate con un turno delle elezioni amministrative (6 schede):
parametro di euro 476,00064568 per sezione e di euro 0,98131099 per elettore. Per i Comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento, e, pertanto, gli importi sono di euro 666,40072727 per sezione e di euro 1,37383538 per elettore.

L’erogazione del rimborso spettante a ciascun Comune, comprensivo delle spese per l’organizzazione tecnica delle consultazioni e per il trattamento economico dei componenti dei seggi, nel limite dell’importo totale indicato nel prospetto allegato al decreto, di cui costituisce parte integrante, verrà effettuata con distinti provvedimenti, uno di acconto, nella misura del 90 per cento dell’importo, ed uno di saldo, nella misura determinata sulla base del rendiconto delle spese presentato dall’ente e delle risultanze del successivo controllo sul medesimo effettuato dalla Prefettura di riferimento.

 

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Ministero dell’interno: rimborso spese per equo indennizzo e spese di degenza al personale della P.L.

Con la Circolare DAIT n. 12/2024, il Ministero dell’interno fornisce le istruzioni in merito ai criteri e alle modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Sono legittimati alla presentazione della richiesta di rimborsi solo i comuni e solo per gli eventi verificatisi esclusivamente dal 22 aprile 2017. L’invio del certificato pertanto è obbligatorio solo se si intende chiedere il contributo. Le richieste da parte dei comuni, modello “A” allegato al decreto interministeriale del 4 settembre 2017, devono essere inviate con modalità esclusivamente telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), entro le ore 24,00 del 2 aprile 2024, a pena di decadenza, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.

La certificazione prevede la firma del Segretario e del Responsabile del servizio finanziario.

 

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Esentasse i rimborsi forfetari per le spese di viaggio e di soggiorno spettanti agli amministratori locali

I rimborsi forfetari mensili in relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori locali per gli spostamenti effettuati per l’espletamento del mandato, e quindi ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale, non rilevano ai fini IRPEF ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir. È la risposta dell’Agenzia delle Entrate, n. 348/2022, all’interpello presentato da una Comunità collinare di una Regione a statuto speciale.

L’Agenzia evidenzia, preliminarmente, come l’articolo 50 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), preveda, tra l’altro, alla lettera g) del comma 1, l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle «indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni». In applicazione di tale norma, che richiama espressamente la legge n. 816/1985 successivamente abrogata dall’art. 274, comma 1, lettera o), TUEL, e come puntualmente precisato nella circolare ministeriale 23 dicembre 1997, n. 326 (paragrafo 5.8), rientrano, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla citata lettera g), fra l’altro, le indennità degli amministratori locali e cioè sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, presidente e componenti di organi esecutivi delle aziende speciali, presidente e componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, nonché le indennità percepite dagli amministratori delle comunità montane.

Ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che
esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi (art. 52, comma 1, lett. b).

Trattasi, in buona sostanza, di somme percepite, a titolo di rimborso spese, dai titolari delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50 del Tuir, a condizione che l’erogazione dei rimborsi e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Relativamente ai rimborsi spese corrisposti agli amministratori di un Comune appartenente a una Regione a statuto ordinario, la risoluzione del 13 agosto 2009, n. 224/E, ha precisato che i rimborsi erogati in misura forfetaria agli amministratori degli enti locali ai sensi dell’articolo 84 del TUEL, non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali in quanto rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir. Anche nell’ipotesi di Regione a statuto speciale, laddove il rimborso forfetario mensile compete in relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato e pertanto le predette corresponsioni economiche sono ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale, è possibile affermare l’esenzione fiscale dei rimborsi forfetari in questione, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera b), TUIR.

 

La redazione PERK SOLUTION