L’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci nei piccoli comuni decorre dal 1° gennaio 2020

L’incremento dell’indennità per il Sindaco prevista dall’articolo 82, comma 8-bis, del Tuel, introdotto dall’art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 (per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3mila abitanti, fino allo 85% dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti) può essere attribuito, per effetto del sopravvenuto Decreto del Ministero dell’Interno del 23 luglio 2020, con decorrenza dall’1° gennaio 2020, nel rispetto comunque delle necessaria copertura finanziaria della spesa. Lo ha precisato la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 129/2020.
La Sezione rammenta che l’art 57 quater comma 2 del D.L. n. 124/2019, ha stabilito l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per finanziare il concorso nella spesa per l’incremento in parola, prevedendo al successivo comma 3 la ripartizione del fondo tra i comuni interessati da effettuare con apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il decreto interministeriale è stato adottato il 23 luglio 2020 e all’articolo 1 ha disposto la decorrenza dell’incremento in questione a partire dal 1° gennaio 2020. (il decreto, tra l’altro, modifica il previgente DM. n. 119, emanato il 3 aprile 2000). Solo con l’emanazione del decreto interministeriale del 23 luglio 2020 pubblicato sulla G.U. del 4 agosto, è stato determinato l’importo del contributo dello Stato nel concorso della spesa per i comuni interessati all’incremento dell’indennità del Sindaco (contributo superiore al 50% sulla spesa necessaria per l’aumento dell’85%), e pertanto soltanto dal 4 agosto u.s., ogni ente ha potuto decidere, cognita causa, la percentuale di incremento dell’indennità spettante al sindaco dopo aver conosciuto la misura del contributo ministeriale. In conclusione, La disposizione del decreto, fissando la decorrenza al 1° gennaio 2020 dell’aumento dell’indennità, consente quindi al singolo Ente di conformare la propria determinazione prevedendo, in sede di prima applicazione, la decorrenza dal 1° gennaio 2020 dell’incremento dell’indennità, previa la necessaria copertura finanziaria della spesa per la parte a carico del comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo sviluppo piccoli comuni: definiti i parametri per individuare le tipologie che possono beneficiare dei finanziamenti

È stato pubblicato in G.U. n. 213 del 27 agosto 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2020 concernente la definizione dei parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, previsti dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158.
La legge 6 ottobre 2017, n. 158 (“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”) contiene, come noto, misure che riguardano i piccoli comuni (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti), al fine di sostenere lo sviluppo sostenibile, l’equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento.
L’articolo 1, commi 2 e 4, della citata legge rimette al Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro· e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l’ISTAT, l’adozione di un decreto che definisca i parametri occorrenti per determinare le tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.
L’articolo 3 prevede l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive.
Il Fondo, istituito con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2018, dall’art. 1, comma 862 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), per complessivi 160 milioni di euro. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo confluiscono altresì le risorse previste dall’articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale. Si tratta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 stanziati per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini». L’utilizzo delle risorse del Fondo è disciplinato attraverso la predisposizione di un “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Lo schema di decreto ministeriale, composto da due allegati che costituiscono parte integrante del decreto, reca all’allegato A), la definizione dei parametri indicati dall’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, occorrenti per determinare le tipologie dei comuni che possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 3 della citata legge, secondo la nota metodologica riportata nell’allegato B).

Tipologie dei comuni che possono essere ammessi ai benefici finanziari

a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; il parametro è dato dalla percentuale di area a pericolosità idraulica (media) P2>=2% o dall’area a pericolosità di frana (elevata o molto elevata) P3+P4>=2%; l’inclusione o l’esclusione del comune è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione, scelta con metodologia tecnico/statistica, pari ad una incidenza uguale o superiore al 2% sul territorio comunale (fonte Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)).
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; il parametro è dato dal reddito IRPEF, mediamente dichiarato nei comuni, calcolato dal rapporto tra l’ammontare complessivo del reddito imponibile nel comune e il numero dei contribuenti; l’inclusione o l’esclusione è determinata sulla base del reddito medio comunale inferiore al reddito medio nazionale (fonte Ministero dell’economia e delle finanze). Nella banca dati si è fatto riferimento al reddito Irpef medio nazionale di euro 20.213,73: quando l’indicatore è pari a 1 significa che il reddito mediamente dichiarato nel comune è inferiore al citato valore medio nazionale. I piccoli comuni che ricadono in questa classe sono in totale n. 4.509 (vedi in particolare la Tavola 1 presente nell’allegato B del presente schema di decreto).
c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981; il parametro è dato dal rapporto percentuale tra la popolazione rilevata nell’ultimo censimento (2011) rispetto a quella del censimento del 1981; l’inclusione o l’esclusione è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione scelta con metodologia tecnico/statistica. Dopo aver analizzato diversi livelli di decrescita demografica è stato selezionato, quale indicatore di una decrescita significativa, quello per il quale la popolazione diminuisce del 20% e oltre (fonte Istituto nazionale di statistica (Istat)).
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità; il parametro è ricavato dalla presenza di almeno uno dei tre indicatori sopra menzionati (fonte Istat). In sintesi, un indice di disagio insediativo pari a 1 sta a significare che nel comune si verifica almeno una del!e seguenti tre condizioni: un elevato indice di vecchiaia, la percentuale occupati/popolazione è inferiore alla media italiana, il comune è classificato rurale in base all’indice DEGURBA pari a 3.
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; il parametro è dato dall’ammontare della spesa per interventi e servizi sociali nei comuni rapportata alla popolazione; la misura della scarsa spesa per il welfare locale è determinata dalla spesa media pro capite inferiore alla media italiana (fonte Istat). In particolare, la media italiana della spesa per interventi e servizi sociali del 2016 è di euro 116,00 pro capite. Per i comuni che spendono meno di questo importo per i servizi sociali essenziali si determina nella banca dati un indicatore pari a 1; se la cifra impegnata è superiore, l’indicatore è pari a 0.
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
il parametro è dato dall’appartenenza del comune alla classe “periferico o ultraperiferico” (fonte Agenzia per la coesione territoriale). La classificazione dei comuni italiani secondo la metodologia per la definizione delle Aree Interne 2014 (Strategia Nazionale per le Aree Interne – SNAI) è la seguente: A. polo; B. Polo Intercomunale; C. Cintura; D. Intermedio; E. Periferico; F. Ultraperiferico; G. Aree in corso di definizione. L’indicatore presente nella banca dati è il risultato di un accorpamento delle ultime due classi; pertanto il comune sarà contrassegnato con 1 se rientra nella classificazione “Periferico o Ultraperiferico”, con 0 se si tratta di un comune non Periferico.
g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
il parametro è dato dal rapporto tra la popolazione rilevata dal censimento e la superficie del comune (fonte Istat). Nella banca dati è stato inserito un indicatore che assume il valore 1 quando la densità abitativa è inferiore oppure uguale a 80 abitanti per kmq e il valore 0 quando invece è superiore.
h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell’articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni; il parametro non è stato individuato perché le frazioni non sono rilevate dall’Istat dall’anno 1991 ne da altre istituzioni pubbliche.
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all’articolo 14, comma 28, del D.L. 78/ 2010, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate; il parametro è dato da tutti i comuni appartenenti alle unioni di comuni nonché i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali attraverso unioni o convenzioni (fonte Ministero dell’interno). Nella banca dati l’indicatore inserito è definito come segue: con 1 viene contrassegnato il comune appartenente a un’unione di comuni; con lo 0 il comune non appartenente a un’unione di comuni. Per quanto riguarda i comuni che esercitano obbligatoriamente le funzioni in forma associata (convenzioni, accordi, ecc.) non è riscontrabile una raccolta sistematica ufficiale.
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta; il parametro è dato dalla percentuale di superficie del territorio comunale ricadente In un’area protetta rispetto alla superficie complessiva. Le superfici di territorio inserite nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) e nei Siti di
Natura 2000 sono intersecate con i confini amministrativi dei comuni, in modo da definire la misura del territorio comunale ricadente in area protetta. L’inclusione o l’esclusione è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione scelta con metodologla tecnico/statistica. Si è convenuto di stabilire una soglia del 10% di superficie comunale ricadente in un’area protetta al fine di determinare il parametro in grado di filtrare adeguatamente la platea dei comuni.
m) comuni istituiti a seguito di fusione; il parametro è dato dall’inclusione dei nuovi comuni istituiti a seguito di fusioni o incorporazioni tra comuni con popolazione legale fino a 5.000 abitanti, compresi quelli che a seguito di fusione o incorporazione superano i 5.000 abitanti, esclusi quelli nati da fusione o incorporazione con almeno un comune superiore a 5.000 abitanti (fonte Istat censimento 2011). In sintesi, sono stati inclusi i comuni nati dalla fusione di tutti piccoli comuni alla data del Censimento della popolazione 2011 e tutte le fusioni e le incorporazioni che hanno avuto luogo dalla data del censimento fino al 1 gennaio 2020.
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all’articolo 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013; il parametro è dato dall’appartenenza del comune alla classe “periferico o ultraperìferico” come individuato nella precedente lettera f) (fonte Agenzia per la coesione territoriale). Per la determinazione del parametro vedi supra la lettera f).

Nella nota metodologica esposta nell’allegato B) sono dettagliate, in particolare, le modalità di costruzione dell’elenco dei piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge n. 158/2017 (composto al 1° gennaio 2020 da 5.522 comuni), che presentano le  caratteristiche previste dall’art. 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017. In particolare, i comuni in possesso di almeno un requisito delle previste tipologie di legge saranno i potenziali destinatari di finanziamento degli interventi da definire, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 158 del 2017.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

42 milioni di euro per il rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni

Con Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 20 maggio 2020 è stato approvato il progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni” e il relativo Avviso per la manifestazione di interesse da parte  dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a partecipare all’attuazione del progetto. Il progetto è volto a fornire un supporto concreto alle Amministrazioni destinatarie per il miglioramento della qualità dei servizi, l’organizzazione del personale, anche con riferimento agli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, il potenziamento dello smart working e la gestione degli appalti pubblici.
Nell’ambito della strategia programmatica definita dal Pon “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 (Fse e Fesr), il Dipartimento della funzione pubblica, in qualità di Organismo Intermedio, ha stanziato ben 42 milioni di euro per interventi a sostegno proprio dei piccoli comuni (così come individuati dalla Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 1, c. 2), già gravati da carenze finanziarie e di organico che si sono ulteriormente accentuate a causa del Covid-19.
Trattasi di risorse rimaste disponibili in relazione alla fase finale della programmazione 2014-2020. Il loro utilizzo è connesso a un ventaglio di obiettivi:

  • potenziamento della qualità dei servizi rivolti a cittadini e imprese, attraverso la riorganizzazione in chiave digitale, l’aumento della trasparenza e dell’accesso ai dati con riferimento alle politiche di open government, la riduzione dei tempi dei procedimenti e dei costi della regolazione, compresi quelli amministrativi, in particolare quelli riconducibili alle iniziative imprenditoriali;
  • gestione del personale e organizzazione delle strutture amministrative, ai fini dell’assolvimento degli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, con focus sulle materie del bilancio, della contabilità, della gestione personale e della riscossione dei tributi anche attraverso l’utilizzo di nuove piattaforme digitali (ad esempio adesione alla piattaforma Pago PA);
  • potenziamento dello smart working attraverso l’adozione di specifici modelli organizzativi e soluzioni strumentali anche avendo riguardo alla emergenza sanitaria sino al rientro alle condizioni di normalità;
  • sviluppo delle competenze, dei modelli e dei format per gli acquisti e gli appalti pubblici, anche in ottica di prevenzione e contrasto della corruzione, e lo sviluppo di competenze nei termini più ampi di approcci, interventi e adempimenti in tema di trasparenza, pubblicità e anticorruzione;
  • sviluppo di modelli di gestione delle politiche territoriali per il miglioramento dell’efficienza organizzativa e dei processi amministrativi, anche attraverso forme efficienti di gestione associata di servizi locali, di gestione delle risorse provenienti dalla programmazione europea, di programmazione e gestione di piani e modalità di reclutamento del personale.

Per partecipare, le Amministrazioni potranno inviare la propria adesione rispondendo, in forma singola o aggregata, all’avviso per la manifestazione di interesse pubblicato dal Dipartimento della funzione pubblica sul proprio sito istituzionale, che resterà aperto fino a settembre 2022. Nell’ambito della manifestazione d’interesse le Amministrazioni saranno chiamate ad esprimere il proprio fabbisogno specifico. A seguito della periodica valutazione di ammissibilità delle domande di partecipazione inviate, i Comuni accederanno alla seconda fase dell’iniziativa, che prevede il supporto nella progettazione del proprio Piano di intervento a partire dai fabbisogni espressi e dai conseguenti ambiti di attività previsti, da parte uno o più centri di competenza nazionale individuati. Nei Piani di intervento verranno definite nel dettaglio le modalità attuative, il calendario delle attività e la dotazione finanziaria. I Piani di intervento saranno quindi valutati e finanziati dal Dipartimento della funzione pubblica fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le attività previste dai Piani di intervento verranno realizzate, in accordo con le amministrazioni destinatarie, da uno o più centri di competenza nazionali individuati, che provvederanno a rendicontare al Dipartimento della funzione pubblica le attività realizzate, sollevando i soggetti destinatari da ogni onere di rendicontazione, o comunque attraverso modalità di rendicontazione semplificate, come ad esempio, i costi forfettari (lump sums), che riducono significativamente gli oneri amministrativi in capo ai comuni. Le attività dovranno terminare entro e non oltre il 30 giugno 2023.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Oltre 7 milioni di euro ai piccoli comuni per interventi infrastrutturali

È stato firmato il decreto direttoriale della Direzione generale Edilizia statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente l’elenco dei 39 comuni ammessi ai finanziamenti previsti dal Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni. L’importo complessivo delle risorse è di 7.366.220 euro.
Il programma è destinato a finanziare lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione straordinaria di strade, per l’illuminazione pubblica, per le strutture pubbliche comunali e per l’abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici pubblici, nei comuni con una popolazione fino a 3.500 abitanti. L’erogazione delle risorse avverrà secondo le modalità e le tempistiche stabilite all’art. 8 del decreto direttoriale n. 14472 dell’11 novembre 2019, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION